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Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/12/2023, n. 51307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51307 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da CC NI, nato a [...] il [...] AL -O S.r.l., con sede in Venezia, Isola della Giudecca n. 753/C avverso l'ordinanza del 16/6/2023 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'avv. Domenico Di Terlizzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51307 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2023 il Tribunale di Verona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NI CC e dalla S.r.l. AL -O nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 24 aprile 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro delle somme di denaro e dei titoli nella disponibilità di tale società fino alla concorrenza della somma di euro 11.258.406,77 e, in subordine, per equivalente e fino alla concorrenza della medesima somma nei confronti di NI CC, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione NI CC e la S.r.l. AL -O, mediante l'Avvocato Domenico Di Terlizzi, che lo ha affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 8, comma 1, cod. proc. pen., 18 d.lgs. n. 74 del 2000 e 58, comma 3, d.P.R. 600/73, con riferimento al rigetto da parte del Tribunale di Verona della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, mediante la quale era stata indicata la competenza per territorio del Tribunale di Bari, dovendo considerarsi commesso il delitto di cui all'art. 2 contestato laddove la società aveva l'effettivo domicilio fiscale, ossia in Monopoli. Hanno ribadito i rilievi posti a fondamento della eccezione disattesa dal Tribunale di Verona, fondata sulla individuazione del domicilio fiscale della AL Bi- Oil in Monopoli laddove questa aveva il proprio centro decisionale e operativo, sottolineando nuovamente che le scritture contabili della società non erano state rinvenute presso la sede legale di San Pietro di UB perché conservate e archiviate presso la sede di Monopoli;
che tutti i documenti contrattuali e le fatture, compresi i relativi supporti informatici, erano conservati e archiviati presso tale sede;
che tutti i dipendenti, in particolare gli impiegati amministrativi, operavano presso la sede di Monopoli, dove si trovavano anche i loro uffici;
che anche l'ufficio dell'amministratore unico si trovava in Monopoli;
che tutti gli organi della società (amministratore, componenti del collegio sindacale, procuratori speciali) sono residenti in [...]; che all'atto della esecuzione della perquisizione presso la AL Green Oil, appartenente al medesimo gruppo, era emerso che presso la sede legale di San Pietro di UB la AL -O non svolgeva alcuna attività e non conservava alcun documento e vi era solamente un ufficio adibito a sala riunioni. Nel richiamare il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella individuazione del giudice competente nei reati dichiarativi occorre fare riferimento alla sede effettiva (si richiama la sentenza n. 27606 del 2020), hanno quindi affermato che il domicilio fiscale della società, ai 2 sensi dell'art. 58, comma 3, d.P.R. 600/73, andava individuato nella sede amministrativa e operativa di Monopoli e non già presso la sede legale di San Pietro di UB, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale di Bari in luogo di quello di Verona. 2.2. Con il secondo motivo hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla conferma da parte del tribunale del sequestro diretto nei confronti della società AL -O della somma di euro 11.268.406,77, nonostante fosse stata dimostrata la sopravvenienza di tale somma successivamente alla realizzazione dell'illecito e quindi smentita qualsivoglia derivazione, diretta o indiretta, dal reato. Hanno esposto che la somma sequestrata era stata rinvenuta giacente sul conto corrente bancario della società il 22/5/2023, ossia oltre tre anni dopo la consumazione del reato, contestato come commesso il 26/4/2019, con la conseguente illegittimità del suo sequestro in via diretta nei confronti della società, occorrendo la preesistenza delle somme nel patrimonio dell'indagato (o del beneficiario della condotta) per poter qualificare il sequestro come "diretto" (si richiamano le sentenze LU e UB e la sentenza n. 42415 del 2021 delle Sezioni Unite e la sentenza n. 11086 del 2022), ed essendo stato dimostrato che la somma sottoposta a vincolo deriva da operazioni commerciali e finanziarie poste in essere nel 2023 e che nulla hanno a che vedere con le operazioni del 2018 in contestazione, come illustrato nella relazione del consulente tecnico della difesa, Dott. Franco. 2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato una ulteriore violazione degli artt. 240 cod. pen. e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla mancata considerazione di quanto allegato dalla difesa per dimostrare che la società non aveva conseguito l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato, in quanto dalle indagini era emerso che la AL -O aveva versato alla CI ER S.r.l., fornitore asseritamente interposto, l'iva al 22% sugli acquisti di biocarburante, sostenendo quindi nel 2018 una spesa di euro 11.268.406,77 per iva addebitatagli dal fornitore, che non era stata restituita alla AL -O, ma era stata incamerata dal fornitore, come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza, cosicché doveva escludersi che vi fosse stato un accrescimento patrimoniale per la AL Bi- Oil conseguente alla commissione del reato, in quanto la corresponsione dell'iva al fornitore asseritamente interposto neutralizzava il credito d'imposta portato in detrazione, ed era, per contro, stato individuato l'effettivo percettore dell'accrescimento patrimoniale conseguente alla commissione del reato. Tale aspetto, sottoposto al Tribunale di Verona, non era in alcun modo stato considerato nell'ordinanza impugnata, con la conseguente assenza della motivazione sul punto, che giustificava l'annullamento dell'ordinanza stessa. 3 2.4. Con il quarto motivo hanno denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, ribadita omettendo di considerare i numerosi elementi addotti dalla difesa per dimostrare la capienza del patrimonio della AL -O e la futura recuperabilità della somma individuata come profitto del reato, fondando tale pericolo esclusivamente sulla realizzazione della condotta contestata, confondendo le esigenze recuperatorie del sequestro strumentale alla confisca con quelle impeditive. Hanno lamentato, in particolare, l'omessa considerazione della solidità patrimoniale della AL -O, riconosciuta dallo stesso Tribunale, emergendo dalla relazione del consulente della difesa, Dott. Franco, che la società ha una disponibilità di cassa di 52 milioni di euro e che quella dell'intero gruppo di appartenenza è pari a 258 milioni di euro, con la conseguente violazione dell'onere di motivazione in ordine ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità indicati dalla giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza Ellade delle Sezioni Unite). 2.5. Infine, con il quinto motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. a causa dell'apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla sussistenza degli indizi della realizzazione del reato contestato, dichiarati sussistenti attraverso la mera riproposizione della motivazione del decreto di sequestro, disgiunta dalla considerazione delle allegazioni difensive, in ordine alla corretta ricostruzione dei rapporti commerciali tra la AL -O e la CI ER, da cui emergeva la assoluta assenza di consapevolezza da parte di CC e della società dei rapporti tra tale fornitore e le asserite cartiere e, a monte, con il fornitore Astra Bioplant ltd., con la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata anche per tale ragione. 2.6. Con memoria del 28 settembre 2023 hanno ribadito la fondatezza del primo motivo, sottolineando i plurimi elementi dimostrativi della individuabilità in Monopoli del centro decisionale della società, costituiti dal fatto che tutte le assemblee della società, sia quella costitutiva sia quelle straordinarie, sia quelle di approvazione dei bilanci, si erano tenute in Monopoli, da dove erano partite anche tutte le comunicazioni relative ai rapporti commerciali intrattenuti dalla società, compresi gli ordini di fornitura di bio-diesel e le relative accettazioni, con la conseguenza che la sede effettiva della società doveva essere ritenuta quella di Monopoli e che quella di San Pietro di UB doveva essere considerata un mero simulacro, privo di operatività. Hanno, inoltre, denunciato l'apparenza della motivazione con riferimento alla consapevolezza da parte della società ricorrente e dei suoi organi della inesistenza delle fatture passive, in quanto fondata sull'acritico recepimento della richiesta del pubblico ministero. ) 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo delle difese svolte nel procedimento di riesame e illustrate con la memoria depositata in tale procedimento, che è stata allegata al ricorso, che sono state considerate dal Tribunale di Verona, è inammissibile. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata ribadita l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata con la richiesta di riesame, che è stata disattesa dal Tribunale di Verona, e con il quale si denuncia l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale nella individuazione del domicilio fiscale della AL -O e, con essa, del luogo di consumazione del reato contestato, a causa della omessa valutazione dei plurimi indici dimostrativi della individuazione della sede effettiva di tale società nella sede amministrativa di Monopoli in luogo di quella legale di San Pietro di UB, è inammissibile, essendo volto, attraverso la deduzione della violazione ed errata applicazione di disposizioni di legge processuale, a sindacare un accertamento di fatto, circa il luogo in cui sarebbe da individuare la sede effettiva della società, e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione. Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 5 Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Verona, nel disattendere l'identica censura sollevata con la memoria depositata dalla difesa, dopo aver richiamato il principio secondo cui la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (cfr. Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783), ha escluso la sussistenza di prove univoche circa la fittizietà della sede legale della AL -O, evidenziando che nella prassi è comune la dissociazione tra sede legale e sede operativa, che non comporta necessariamente la fittizietà della prima;
che il mancato rinvenimento di documentazione contabile presso la sede legale non è indice della inesistenza o della fittizietà della sede legale;
che presso quella di San Pietro di UB era stata riscontrata la presenza di un ufficio arredato, idoneo allo svolgimento di assemblee e riunioni societarie. Si tratta di motivazione che non può dirsi apparente, essendo stati evidenziati gli elementi sulla base dei quali è stato escluso il superamento della presunzione di corrispondenza tra domicilio fiscale e sede legale, che i ricorrenti hanno censurato sia sul piano della adeguatezza, della sufficienza e della logicità della motivazione, sia con riferimento alla condivisibilità di tale accertamento di fatto, 6 di cui hanno proposto una rivisitazione, fondata su una rilettura dei medesimi e di altri elementi, non consentite, come ricordato, nel giudizio di legittimità relativo, come quello in esame, a misure cautelari reali. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inammissibilità del sequestro diretto delle somme giacenti sul conto corrente bancario della società, in quanto accreditate in epoca successiva alla commissione del reato contestato, è manifestamente infondato. La questione della confiscabilità in via diretta delle somme di denaro nella disponibilità del soggetto che abbia beneficiato di un reato, in quanto profitto dello stesso, anche quando non sia ravvisabile un legame tra le stesse ed il reato, o, anzi, sia accertata la loro provenienza lecita, è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza LU (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, LU, Rv. 264437-01) le Sezioni Unite hanno chiarito che qualora il prezzo o il profitto cosiddetto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Tale principio è stato di recente ribadito e puntualizzato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021 (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037- 01), nella quale è stato affermato il principio secondo cui «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione». Se ne è quindi coerentemente tratta la conclusione che tale principio «deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti» (così Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, poi ripresa da Sez. 3, n. 11630 del 02/02/2022, Boca S.r.l., e da Sez. 3, n. 30710 del 23/06/2022, Progresso S.r.l.; si vedano anche Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cinnmino, e Sez. 3, n. 12934 del 24/02/2022, Biavati, le quali hanno specificamente richiamato L 7 Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, nonché Sez. 3, n. 31921 del 04/05/2022, Fall. Tradeco S.r.l.). Anche da ultimo è stato, quindi, ribadito che la confisca, ex art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e dunque anche il sequestro a questa strumentale, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura di confisca diretta in quanto le stesse, costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angolana S.r.l., Rv. 283714, e Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, S.r.l. Castelfer, Rv. 285168). Proprio nella sentenza n. 42616 del 2022 è stato sottolineato, nel dare continuità a detti principi, che il Collegio condivide e nuovamente ribadisce, che nella sentenza n. 11086 del 2022 (Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Pulvirenti, Rv. 283028-01), ampiamente riportata nel ricorso, nella quale è stato affermato che, in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto, e sono quindi sequestrabili solo per equivalente, è stato anche valorizzato un elemento proprio della fattispecie esaminata, costituito dal fatto che il denaro oggetto di sequestro era pervenuto sui conti della società non solo a distanza di tempo dalla commissione del reato, ma per effetto della vendita di cespiti aziendali effettuata dalla gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria, ossia una procedura «proiettata verso il salvataggio dell'impresa». La peculiarità della fattispecie e, soprattutto, la scissione verificatasi in conseguenza della gestione commissariale tra autore del reato e beneficiario dello stesso, da un lato, e gestione commissariale alla cui attività hanno potuto essere ricondotte le somme pervenute nel patrimonio dell'ente successivamente alla commissione del reato, dall'altro, non determina un contrasto rispetto a quanto sia in precedenza sia successivamente è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Può quindi ribadirsi che per effetto del risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento delle imposte dovuto alla realizzazione del reato le somme successivamente pervenute nel patrimonio dell'ente lo accrescono indebitamente, e possono quindi essere ricondotte alla nozione di profitto dello stesso, confiscabili (e sequestrabili) in via diretta, in quanto ne hanno potuto determinare un accrescimento solamente in virtù e nella misura dell'evasione di imposta, posto che se la relativa obbligazione fosse stata adempiuta nel patrimonio dell'ente vi 8 sarebbe stato un ammanco di importo corrispondente, che sarebbe stato colmato dalle somme successivamente pervenute in tale patrimonio, che invece lo hanno indebitamente accresciuto proprio grazie al mancato pagamento delle imposte conseguente alla commissione del reato. Ne consegue l'irrilevanza della mancata considerazione da parte del tribunale della memoria redatta dal consulente tecnico della difesa e depositata nel corso del procedimento di riesame, in quanto la stessa è esclusivamente volta a dimostrare, mediante il prospetto riportato a pag. 37, che il patrimonio della AL -O si è accresciuto, attraverso incassi da clienti e altri accrediti, successivamente alla realizzazione del reato, circostanza questa che, per le ragioni esposte, non ne preclude la confisca, e quindi, anche il sequestro, in via diretta, strumentale alla loro confisca. 4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inammissibilità del sequestro nei confronti della società sulla base del rilievo che la stessa non avrebbe conseguito alcun vantaggio patrimoniale dalla realizzazione delle condotte contestate, non avendo beneficiato di alcun accrescimento economico, avendo corrisposto alla CI ER S.r.l., fornitore asseritamente interposto, l'iva al 22% sugli acquisti di biocarburante, sostenendo quindi nel 2018 una spesa di euro 11.268.406,77 per iva addebitatale dal fornitore, che non era stata restituita alla AL -O, ma era stata incamerata dal fornitore, come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza, è inammissibile, essendo volto, in modo non consentito in questa sede di legittimità, a sindacare un accertamento di fatto, che incide sulla stessa realizzazione della condotta contestata, e la adeguatezza della relativa motivazione. Il Tribunale di Verona, nel disattendere gli analoghi rilievi sollevati con la richiesta di riesame e con la memoria depositata nel corso di tale procedimento, ha illustrato gli esiti delle indagini, spiegando che da queste è emerso che la AL -O ha evidenziato nella dichiarazione iva 2019 (relativo all'anno d'imposta 2018) un credito iva inesistente, con indebita detrazione di tale imposta per euro 11.258.406,77, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla CI ER S.r.l. e da società di diritto ceco fittiziamente interposte, allo scopo di poter indebitamente detrarre le somme corrisposte per iva, oltre che in parte relative a vendite sottocosto, conseguendo in tal modo un vantaggio fiscale illecito. Si tratta di motivazione che non è certamente apparente, essendo stati ampiamente illustrati gli esiti delle indagini e gli elementi ritenuti dimostrativi, sia pure a livello indiziario, della fittizietà soggettiva delle operazioni commerciali contestate e anche del beneficio economico che la AL -O ne ha ricavato, cosicché le doglianze dei ricorrenti relative alla mancanza di beneficio patrimoniale 9 per la società, debbono ritenersi non consentite, essendo volte a sindacare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, tra l'altro nella parte relativa alla valutazione e alla considerazione degli elementi di prova (con riferimento alla ricostruzione della vicenda e all'accertamento del profitto conseguito dall'ente), di cui è stata proposta una lettura alternativa, da contrappore a quella dei giudici di merito, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a misure cautelari reali. 5. Il quarto motivo, mediante il quale è stata denunciata l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla conferma della sussistenza del pericolo nel ritardo, ossia di dispersione dei beni costituenti il profitto del reato in funzione della loro confisca, è inammissibile, essendo volto anch'esso a sindacare l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che non è mancante né apparente e, dunque, come ricordato, non può essere sindacata in sede di legittimità sul piano della sua adeguatezza o della sua logicità. Il Tribunale di Verona ha disatteso le identiche censure formulate con la richiesta di riesame, fondate sulla capienza del patrimonio dell'ente, richiamando quanto esposto al riguardo nel decreto di sequestro, a proposito dell'inserimento della AL -O in un complesso sistema truffaldino, strumentale alla sottrazione al pagamento delle imposte, tra l'altro ricorrendo a mezzi ingannatori, costituiti da fatture false, traendone la dimostrazione del pericolo di dispersione delle somme sequestrate, nonostante la situazione finanziaria della società, considerando il rilevante ammontare di dette somme. Si tratta di motivazione idonea, non certamente apparente, e che non ha affatto trascurato le deduzioni difensive, tra cui quella relativa alla situazione di capienza patrimoniale della società, che sono state considerate e superate in modo argomentato, cosicché non si versa in una ipotesi di motivazione mancante o apparente, come sostenuto dai ricorrenti, che ne hanno, in realtà, sindacato la coerenza e l'adeguatezza, proponendo, anche a questo proposito, censure non consentite. 6. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito del quinto motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata l'apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla affermazione della sussistenza degli indizi del reato contestato, sia pure nella diversa prospettiva della sussistenza degli indizi della realizzazione del reato contestato, giacché anche mediante tale censura si contesta nuovamente l'adeguatezza della motivazione (tra l'altro nella parte relativa alla valutazione degli elementi indiziari a carico), che non è, neppure su questo punto, apparente. 10 72) Riguardo agli indizi del reato il Tribunale di Verona ha ampiamente illustrato gli esiti delle indagini, spiegando come da queste sia emerso che la AL -O ha evidenziato nella dichiarazione iva 2019 (relativo all'anno d'imposta 2018) un credito iva inesistente, con indebita detrazione di tale imposta per euro 11.258.406,77, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla CI ER S.r.l., oltre che di fatture relative a vendite sottocosto. In particolare, il Tribunale ha spiegato che dalle indagini è emerso che la AL -O ha effettivamente acquistato oli combustibili vegetali dalla Astra Bioplant ltd., ma con l'interposizione della CI ER e di due società di diritto ceco (BD Oil Company S.r.o. e BOS International S.r.o.), tutti ritenuti soggetti fittiziamente interposti (in quanto aventi come unico cliente proprio la CI ER e operative solo per brevi periodi, amministrate dallo stesso soggetto ritenuto una "testa di legno" e autrici di prelevamenti in contanti o di bonifici in "retrocessione"), a scopo di evasione, in quanto gli acquisti avvenivano senza applicazione dell'iva dal fornitore al soggetto interposto, che successivamente cedeva i medesimi beni al destinatario finale, cioè la AL -O, con applicazione dell'iva, con il vantaggio per quest'ultimo di poter detrarre l'iva a credito e di ottenerne la restituzione di una parte. Si tratta di motivazione che non è apparente, essendo stati illustrati gli esiti delle indagini e gli elementi ritenuti dimostrativi, sia pure a livello indiziario, della fittizietà soggettiva delle operazioni commerciali contestate e anche del beneficio economico che la AL -O ne ha ricavato, cosicché anche a questo proposito le doglianze dei ricorrenti debbono ritenersi non consentite, essendo volte a sindacare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, tra l'altro nella parte relativa alla valutazione e alla considerazione degli elementi di prova, di cui è stata proposta una lettura alternativa, da contrappore a quella dei giudici di merito, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a misure cautelari reali. 7. In conclusione il ricorso congiuntamente proposto dall'indagato e dalla sequestrata deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del secondo motivo e della inammissibilità del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per entrambi. 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'avv. Domenico Di Terlizzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51307 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2023 il Tribunale di Verona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NI CC e dalla S.r.l. AL -O nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 24 aprile 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro delle somme di denaro e dei titoli nella disponibilità di tale società fino alla concorrenza della somma di euro 11.258.406,77 e, in subordine, per equivalente e fino alla concorrenza della medesima somma nei confronti di NI CC, in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione NI CC e la S.r.l. AL -O, mediante l'Avvocato Domenico Di Terlizzi, che lo ha affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 8, comma 1, cod. proc. pen., 18 d.lgs. n. 74 del 2000 e 58, comma 3, d.P.R. 600/73, con riferimento al rigetto da parte del Tribunale di Verona della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa, mediante la quale era stata indicata la competenza per territorio del Tribunale di Bari, dovendo considerarsi commesso il delitto di cui all'art. 2 contestato laddove la società aveva l'effettivo domicilio fiscale, ossia in Monopoli. Hanno ribadito i rilievi posti a fondamento della eccezione disattesa dal Tribunale di Verona, fondata sulla individuazione del domicilio fiscale della AL Bi- Oil in Monopoli laddove questa aveva il proprio centro decisionale e operativo, sottolineando nuovamente che le scritture contabili della società non erano state rinvenute presso la sede legale di San Pietro di UB perché conservate e archiviate presso la sede di Monopoli;
che tutti i documenti contrattuali e le fatture, compresi i relativi supporti informatici, erano conservati e archiviati presso tale sede;
che tutti i dipendenti, in particolare gli impiegati amministrativi, operavano presso la sede di Monopoli, dove si trovavano anche i loro uffici;
che anche l'ufficio dell'amministratore unico si trovava in Monopoli;
che tutti gli organi della società (amministratore, componenti del collegio sindacale, procuratori speciali) sono residenti in [...]; che all'atto della esecuzione della perquisizione presso la AL Green Oil, appartenente al medesimo gruppo, era emerso che presso la sede legale di San Pietro di UB la AL -O non svolgeva alcuna attività e non conservava alcun documento e vi era solamente un ufficio adibito a sala riunioni. Nel richiamare il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella individuazione del giudice competente nei reati dichiarativi occorre fare riferimento alla sede effettiva (si richiama la sentenza n. 27606 del 2020), hanno quindi affermato che il domicilio fiscale della società, ai 2 sensi dell'art. 58, comma 3, d.P.R. 600/73, andava individuato nella sede amministrativa e operativa di Monopoli e non già presso la sede legale di San Pietro di UB, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale di Bari in luogo di quello di Verona. 2.2. Con il secondo motivo hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla conferma da parte del tribunale del sequestro diretto nei confronti della società AL -O della somma di euro 11.268.406,77, nonostante fosse stata dimostrata la sopravvenienza di tale somma successivamente alla realizzazione dell'illecito e quindi smentita qualsivoglia derivazione, diretta o indiretta, dal reato. Hanno esposto che la somma sequestrata era stata rinvenuta giacente sul conto corrente bancario della società il 22/5/2023, ossia oltre tre anni dopo la consumazione del reato, contestato come commesso il 26/4/2019, con la conseguente illegittimità del suo sequestro in via diretta nei confronti della società, occorrendo la preesistenza delle somme nel patrimonio dell'indagato (o del beneficiario della condotta) per poter qualificare il sequestro come "diretto" (si richiamano le sentenze LU e UB e la sentenza n. 42415 del 2021 delle Sezioni Unite e la sentenza n. 11086 del 2022), ed essendo stato dimostrato che la somma sottoposta a vincolo deriva da operazioni commerciali e finanziarie poste in essere nel 2023 e che nulla hanno a che vedere con le operazioni del 2018 in contestazione, come illustrato nella relazione del consulente tecnico della difesa, Dott. Franco. 2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato una ulteriore violazione degli artt. 240 cod. pen. e 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla mancata considerazione di quanto allegato dalla difesa per dimostrare che la società non aveva conseguito l'accrescimento patrimoniale derivante dal reato, in quanto dalle indagini era emerso che la AL -O aveva versato alla CI ER S.r.l., fornitore asseritamente interposto, l'iva al 22% sugli acquisti di biocarburante, sostenendo quindi nel 2018 una spesa di euro 11.268.406,77 per iva addebitatagli dal fornitore, che non era stata restituita alla AL -O, ma era stata incamerata dal fornitore, come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza, cosicché doveva escludersi che vi fosse stato un accrescimento patrimoniale per la AL Bi- Oil conseguente alla commissione del reato, in quanto la corresponsione dell'iva al fornitore asseritamente interposto neutralizzava il credito d'imposta portato in detrazione, ed era, per contro, stato individuato l'effettivo percettore dell'accrescimento patrimoniale conseguente alla commissione del reato. Tale aspetto, sottoposto al Tribunale di Verona, non era in alcun modo stato considerato nell'ordinanza impugnata, con la conseguente assenza della motivazione sul punto, che giustificava l'annullamento dell'ordinanza stessa. 3 2.4. Con il quarto motivo hanno denunciato la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., con riferimento alla affermazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, ribadita omettendo di considerare i numerosi elementi addotti dalla difesa per dimostrare la capienza del patrimonio della AL -O e la futura recuperabilità della somma individuata come profitto del reato, fondando tale pericolo esclusivamente sulla realizzazione della condotta contestata, confondendo le esigenze recuperatorie del sequestro strumentale alla confisca con quelle impeditive. Hanno lamentato, in particolare, l'omessa considerazione della solidità patrimoniale della AL -O, riconosciuta dallo stesso Tribunale, emergendo dalla relazione del consulente della difesa, Dott. Franco, che la società ha una disponibilità di cassa di 52 milioni di euro e che quella dell'intero gruppo di appartenenza è pari a 258 milioni di euro, con la conseguente violazione dell'onere di motivazione in ordine ai criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità indicati dalla giurisprudenza di legittimità (si richiama la sentenza Ellade delle Sezioni Unite). 2.5. Infine, con il quinto motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. a causa dell'apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla sussistenza degli indizi della realizzazione del reato contestato, dichiarati sussistenti attraverso la mera riproposizione della motivazione del decreto di sequestro, disgiunta dalla considerazione delle allegazioni difensive, in ordine alla corretta ricostruzione dei rapporti commerciali tra la AL -O e la CI ER, da cui emergeva la assoluta assenza di consapevolezza da parte di CC e della società dei rapporti tra tale fornitore e le asserite cartiere e, a monte, con il fornitore Astra Bioplant ltd., con la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata anche per tale ragione. 2.6. Con memoria del 28 settembre 2023 hanno ribadito la fondatezza del primo motivo, sottolineando i plurimi elementi dimostrativi della individuabilità in Monopoli del centro decisionale della società, costituiti dal fatto che tutte le assemblee della società, sia quella costitutiva sia quelle straordinarie, sia quelle di approvazione dei bilanci, si erano tenute in Monopoli, da dove erano partite anche tutte le comunicazioni relative ai rapporti commerciali intrattenuti dalla società, compresi gli ordini di fornitura di bio-diesel e le relative accettazioni, con la conseguenza che la sede effettiva della società doveva essere ritenuta quella di Monopoli e che quella di San Pietro di UB doveva essere considerata un mero simulacro, privo di operatività. Hanno, inoltre, denunciato l'apparenza della motivazione con riferimento alla consapevolezza da parte della società ricorrente e dei suoi organi della inesistenza delle fatture passive, in quanto fondata sull'acritico recepimento della richiesta del pubblico ministero. ) 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo delle difese svolte nel procedimento di riesame e illustrate con la memoria depositata in tale procedimento, che è stata allegata al ricorso, che sono state considerate dal Tribunale di Verona, è inammissibile. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata ribadita l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata con la richiesta di riesame, che è stata disattesa dal Tribunale di Verona, e con il quale si denuncia l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale nella individuazione del domicilio fiscale della AL -O e, con essa, del luogo di consumazione del reato contestato, a causa della omessa valutazione dei plurimi indici dimostrativi della individuazione della sede effettiva di tale società nella sede amministrativa di Monopoli in luogo di quella legale di San Pietro di UB, è inammissibile, essendo volto, attraverso la deduzione della violazione ed errata applicazione di disposizioni di legge processuale, a sindacare un accertamento di fatto, circa il luogo in cui sarebbe da individuare la sede effettiva della società, e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione. Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 5 Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Verona, nel disattendere l'identica censura sollevata con la memoria depositata dalla difesa, dopo aver richiamato il principio secondo cui la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (cfr. Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783), ha escluso la sussistenza di prove univoche circa la fittizietà della sede legale della AL -O, evidenziando che nella prassi è comune la dissociazione tra sede legale e sede operativa, che non comporta necessariamente la fittizietà della prima;
che il mancato rinvenimento di documentazione contabile presso la sede legale non è indice della inesistenza o della fittizietà della sede legale;
che presso quella di San Pietro di UB era stata riscontrata la presenza di un ufficio arredato, idoneo allo svolgimento di assemblee e riunioni societarie. Si tratta di motivazione che non può dirsi apparente, essendo stati evidenziati gli elementi sulla base dei quali è stato escluso il superamento della presunzione di corrispondenza tra domicilio fiscale e sede legale, che i ricorrenti hanno censurato sia sul piano della adeguatezza, della sufficienza e della logicità della motivazione, sia con riferimento alla condivisibilità di tale accertamento di fatto, 6 di cui hanno proposto una rivisitazione, fondata su una rilettura dei medesimi e di altri elementi, non consentite, come ricordato, nel giudizio di legittimità relativo, come quello in esame, a misure cautelari reali. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inammissibilità del sequestro diretto delle somme giacenti sul conto corrente bancario della società, in quanto accreditate in epoca successiva alla commissione del reato contestato, è manifestamente infondato. La questione della confiscabilità in via diretta delle somme di denaro nella disponibilità del soggetto che abbia beneficiato di un reato, in quanto profitto dello stesso, anche quando non sia ravvisabile un legame tra le stesse ed il reato, o, anzi, sia accertata la loro provenienza lecita, è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza LU (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, LU, Rv. 264437-01) le Sezioni Unite hanno chiarito che qualora il prezzo o il profitto cosiddetto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Tale principio è stato di recente ribadito e puntualizzato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 42415 del 2021 (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037- 01), nella quale è stato affermato il principio secondo cui «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione». Se ne è quindi coerentemente tratta la conclusione che tale principio «deve ritenersi applicabile anche ai reati tributari, e perciò in tutti i casi in cui il profitto consista in un risparmio di spesa, atteso che - ai fini del vantaggio conseguito, siccome in ciò si risolve prevalentemente il profitto del reato - l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse monetarie nella disponibilità del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito, rappresentano concetti equivalenti» (così Sez. 3, n. 3575 del 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, poi ripresa da Sez. 3, n. 11630 del 02/02/2022, Boca S.r.l., e da Sez. 3, n. 30710 del 23/06/2022, Progresso S.r.l.; si vedano anche Sez. 3, n. 25317 del 31/05/2022, Cinnmino, e Sez. 3, n. 12934 del 24/02/2022, Biavati, le quali hanno specificamente richiamato L 7 Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037-01, nonché Sez. 3, n. 31921 del 04/05/2022, Fall. Tradeco S.r.l.). Anche da ultimo è stato, quindi, ribadito che la confisca, ex art. 12 bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e dunque anche il sequestro a questa strumentale, delle somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante ha natura di confisca diretta in quanto le stesse, costituiscono comunque profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022, L'Angolana S.r.l., Rv. 283714, e Sez. 3, n. 41589 del 16/05/2023, S.r.l. Castelfer, Rv. 285168). Proprio nella sentenza n. 42616 del 2022 è stato sottolineato, nel dare continuità a detti principi, che il Collegio condivide e nuovamente ribadisce, che nella sentenza n. 11086 del 2022 (Sez. 3, n. 11086 del 04/02/2022, Pulvirenti, Rv. 283028-01), ampiamente riportata nel ricorso, nella quale è stato affermato che, in tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non ne costituiscono il profitto, e sono quindi sequestrabili solo per equivalente, è stato anche valorizzato un elemento proprio della fattispecie esaminata, costituito dal fatto che il denaro oggetto di sequestro era pervenuto sui conti della società non solo a distanza di tempo dalla commissione del reato, ma per effetto della vendita di cespiti aziendali effettuata dalla gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria, ossia una procedura «proiettata verso il salvataggio dell'impresa». La peculiarità della fattispecie e, soprattutto, la scissione verificatasi in conseguenza della gestione commissariale tra autore del reato e beneficiario dello stesso, da un lato, e gestione commissariale alla cui attività hanno potuto essere ricondotte le somme pervenute nel patrimonio dell'ente successivamente alla commissione del reato, dall'altro, non determina un contrasto rispetto a quanto sia in precedenza sia successivamente è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Può quindi ribadirsi che per effetto del risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento delle imposte dovuto alla realizzazione del reato le somme successivamente pervenute nel patrimonio dell'ente lo accrescono indebitamente, e possono quindi essere ricondotte alla nozione di profitto dello stesso, confiscabili (e sequestrabili) in via diretta, in quanto ne hanno potuto determinare un accrescimento solamente in virtù e nella misura dell'evasione di imposta, posto che se la relativa obbligazione fosse stata adempiuta nel patrimonio dell'ente vi 8 sarebbe stato un ammanco di importo corrispondente, che sarebbe stato colmato dalle somme successivamente pervenute in tale patrimonio, che invece lo hanno indebitamente accresciuto proprio grazie al mancato pagamento delle imposte conseguente alla commissione del reato. Ne consegue l'irrilevanza della mancata considerazione da parte del tribunale della memoria redatta dal consulente tecnico della difesa e depositata nel corso del procedimento di riesame, in quanto la stessa è esclusivamente volta a dimostrare, mediante il prospetto riportato a pag. 37, che il patrimonio della AL -O si è accresciuto, attraverso incassi da clienti e altri accrediti, successivamente alla realizzazione del reato, circostanza questa che, per le ragioni esposte, non ne preclude la confisca, e quindi, anche il sequestro, in via diretta, strumentale alla loro confisca. 4. Il terzo motivo, mediante il quale è stata eccepita l'inammissibilità del sequestro nei confronti della società sulla base del rilievo che la stessa non avrebbe conseguito alcun vantaggio patrimoniale dalla realizzazione delle condotte contestate, non avendo beneficiato di alcun accrescimento economico, avendo corrisposto alla CI ER S.r.l., fornitore asseritamente interposto, l'iva al 22% sugli acquisti di biocarburante, sostenendo quindi nel 2018 una spesa di euro 11.268.406,77 per iva addebitatale dal fornitore, che non era stata restituita alla AL -O, ma era stata incamerata dal fornitore, come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza, è inammissibile, essendo volto, in modo non consentito in questa sede di legittimità, a sindacare un accertamento di fatto, che incide sulla stessa realizzazione della condotta contestata, e la adeguatezza della relativa motivazione. Il Tribunale di Verona, nel disattendere gli analoghi rilievi sollevati con la richiesta di riesame e con la memoria depositata nel corso di tale procedimento, ha illustrato gli esiti delle indagini, spiegando che da queste è emerso che la AL -O ha evidenziato nella dichiarazione iva 2019 (relativo all'anno d'imposta 2018) un credito iva inesistente, con indebita detrazione di tale imposta per euro 11.258.406,77, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla CI ER S.r.l. e da società di diritto ceco fittiziamente interposte, allo scopo di poter indebitamente detrarre le somme corrisposte per iva, oltre che in parte relative a vendite sottocosto, conseguendo in tal modo un vantaggio fiscale illecito. Si tratta di motivazione che non è certamente apparente, essendo stati ampiamente illustrati gli esiti delle indagini e gli elementi ritenuti dimostrativi, sia pure a livello indiziario, della fittizietà soggettiva delle operazioni commerciali contestate e anche del beneficio economico che la AL -O ne ha ricavato, cosicché le doglianze dei ricorrenti relative alla mancanza di beneficio patrimoniale 9 per la società, debbono ritenersi non consentite, essendo volte a sindacare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, tra l'altro nella parte relativa alla valutazione e alla considerazione degli elementi di prova (con riferimento alla ricostruzione della vicenda e all'accertamento del profitto conseguito dall'ente), di cui è stata proposta una lettura alternativa, da contrappore a quella dei giudici di merito, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a misure cautelari reali. 5. Il quarto motivo, mediante il quale è stata denunciata l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla conferma della sussistenza del pericolo nel ritardo, ossia di dispersione dei beni costituenti il profitto del reato in funzione della loro confisca, è inammissibile, essendo volto anch'esso a sindacare l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che non è mancante né apparente e, dunque, come ricordato, non può essere sindacata in sede di legittimità sul piano della sua adeguatezza o della sua logicità. Il Tribunale di Verona ha disatteso le identiche censure formulate con la richiesta di riesame, fondate sulla capienza del patrimonio dell'ente, richiamando quanto esposto al riguardo nel decreto di sequestro, a proposito dell'inserimento della AL -O in un complesso sistema truffaldino, strumentale alla sottrazione al pagamento delle imposte, tra l'altro ricorrendo a mezzi ingannatori, costituiti da fatture false, traendone la dimostrazione del pericolo di dispersione delle somme sequestrate, nonostante la situazione finanziaria della società, considerando il rilevante ammontare di dette somme. Si tratta di motivazione idonea, non certamente apparente, e che non ha affatto trascurato le deduzioni difensive, tra cui quella relativa alla situazione di capienza patrimoniale della società, che sono state considerate e superate in modo argomentato, cosicché non si versa in una ipotesi di motivazione mancante o apparente, come sostenuto dai ricorrenti, che ne hanno, in realtà, sindacato la coerenza e l'adeguatezza, proponendo, anche a questo proposito, censure non consentite. 6. Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito del quinto motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata l'apparenza della motivazione anche nella parte relativa alla affermazione della sussistenza degli indizi del reato contestato, sia pure nella diversa prospettiva della sussistenza degli indizi della realizzazione del reato contestato, giacché anche mediante tale censura si contesta nuovamente l'adeguatezza della motivazione (tra l'altro nella parte relativa alla valutazione degli elementi indiziari a carico), che non è, neppure su questo punto, apparente. 10 72) Riguardo agli indizi del reato il Tribunale di Verona ha ampiamente illustrato gli esiti delle indagini, spiegando come da queste sia emerso che la AL -O ha evidenziato nella dichiarazione iva 2019 (relativo all'anno d'imposta 2018) un credito iva inesistente, con indebita detrazione di tale imposta per euro 11.258.406,77, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla CI ER S.r.l., oltre che di fatture relative a vendite sottocosto. In particolare, il Tribunale ha spiegato che dalle indagini è emerso che la AL -O ha effettivamente acquistato oli combustibili vegetali dalla Astra Bioplant ltd., ma con l'interposizione della CI ER e di due società di diritto ceco (BD Oil Company S.r.o. e BOS International S.r.o.), tutti ritenuti soggetti fittiziamente interposti (in quanto aventi come unico cliente proprio la CI ER e operative solo per brevi periodi, amministrate dallo stesso soggetto ritenuto una "testa di legno" e autrici di prelevamenti in contanti o di bonifici in "retrocessione"), a scopo di evasione, in quanto gli acquisti avvenivano senza applicazione dell'iva dal fornitore al soggetto interposto, che successivamente cedeva i medesimi beni al destinatario finale, cioè la AL -O, con applicazione dell'iva, con il vantaggio per quest'ultimo di poter detrarre l'iva a credito e di ottenerne la restituzione di una parte. Si tratta di motivazione che non è apparente, essendo stati illustrati gli esiti delle indagini e gli elementi ritenuti dimostrativi, sia pure a livello indiziario, della fittizietà soggettiva delle operazioni commerciali contestate e anche del beneficio economico che la AL -O ne ha ricavato, cosicché anche a questo proposito le doglianze dei ricorrenti debbono ritenersi non consentite, essendo volte a sindacare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, tra l'altro nella parte relativa alla valutazione e alla considerazione degli elementi di prova, di cui è stata proposta una lettura alternativa, da contrappore a quella dei giudici di merito, non consentita, come già ricordato, nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a misure cautelari reali. 7. In conclusione il ricorso congiuntamente proposto dall'indagato e dalla sequestrata deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza del secondo motivo e della inammissibilità del primo, del terzo, del quarto e del quinto motivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per entrambi. 11
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/12/2023