Art. 4.
Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne e' stata acquisita la titolarita' ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario puo' lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.
Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne e' stata acquisita la titolarita' ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario puo' lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.