Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 marzo 2025 da
, con gli avv.ti Antonino Guaiana e Soraya Pedone del foro di Trieste Parte_1
e con l'avv.to Matteo Pastore del foro di Trieste Parte_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 marzo 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di nato Controparte_1
dalla loro relazione, alle seguenti condizioni:
“1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Controparte_1 disposizioni sull'affidamento condiviso.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) I SI.ri e hanno concordemente stabilito un Parte_1 Parte_2
collocamento paritario del figlio minore che sarà tenuto dal padre o dalla madre, anche per il pernotto, a settimane alterne presso la loro rispettiva abitazione.
La residenza anagrafica dello stesso viene, allo stato, mantenuta presso l'abitazione del padre sita a Muggia in Loc. Vanisella n. 2 e sarà, poi, spostata presso l'abitazione reperita dalla madre.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
3) Per quanto concerne le festività natalizie i SI.ri e Parte_1 Parte_2
avranno la facoltà di trascorrere con il figlio ad anni alterni:
[...]
- il giorno del 26 dicembre e del 31 dicembre;
il giorno del 25 dicembre e del 01 gennaio.
Con riferimento all'anno 2025 il SI. trascorrerà con il minore il Parte_1
giorno del 26 dicembre e del 31 dicembre e la SI.ra il giorno del Parte_2
25 dicembre e del 01 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, i SI.ri e Parte_1 Parte_2
avranno la facoltà ad anni alterni di trascorrere con il minore la Pasqua o la
Pasquetta.
In ordine alle vacanze estive, i SI.ri e si Parte_1 Parte_2 impegnano a mantenere invariato l'affido condiviso con affido a settimane alterne salvo la programmazione di eventuali vacanze estive da concordare anticipatamente.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel
2 rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
4) Il Sig. – a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso – si Parte_1
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di Euro 400,00 (euro quattrocento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra Parte_2
, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
[...]
5) Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , comprovate CP_1 dall'esibizione di semplice documento fiscale, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste.
6) L'assegno Unico erogato a favore del minore viene lasciato nella disponibilità dalla SI.ra . Parte_2
7) La SI.ra si impegna a reperire una nuova abitazione in Parte_2 locazione idonea a soddisfare tutte le eSIenze del figlio minore, rilasciando l'alloggio sito a Muggia in Loc. Vanisella n. 2 entro e non oltre 5 mesi a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
8) Il SI. si impegna a trattenere con sé e prendersi cura dei due cani Parte_1
di proprietà della SI.ra . Parte_2
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
10) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
11) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
12) I SI.ri e , resi edotti delle norme Parte_1 Parte_2
3 processuali che prevedono la partecipazione all'udienza dichiarano di non volersi riconciliare e richiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, confermando le conclusioni rassegnate nel presente ricorso.
13) Spese integralmente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi legali al beneficio della solidarietà di cui alla Legge Professionale, ferma l'ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato in favore della SInora ”. Parte_2
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso a Trieste, nella camera di conSIlio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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