Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/12/2025, n. 22090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04409/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di sospensione emesso dal “Comando Unità Servizi del Ministero della Difesa, - il Comandante di Corpo“ del 08.02.2022, con cui viene disposta la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa a trattamento economico 'zero', ai sensi dell'art.4-ter, comma 3 - DL n.44/2021, convertito in legge 76/2021;
- della comunicazione avente ad oggetto “obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Accertamento inosservanza obbligo vaccinale “ num. Prot. “M_D SCUSDIFE REG2021 -OMISSIS-27-12-2021”;
- dell'invito a produrre la documentazione n. M_D SCUSDIFE REG2021 -OMISSIS- del 15.12.2021 notificato il 21.12.2021;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21/9/2023:
- della determinazione datata 19.06.2023 a firma del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa - concernente la detrazione dell’anzianità di servizio adottata nei confronti del ricorrente, notificata in data 22.06.2023 (doc.1), avente ad oggetto la detrazione di anzianità pari alla durata della sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi di quanto previsto dall’art.2, del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 2022, n.3 recante “misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, di cui al decreto di sospensione emesso dal Comando unità e servizi del Ministero della Difesa, già impugnato nel ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto, che verrà depositato non appena disponibile.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato, il Colonnello Maggiore -OMISSIS- – in servizio presso il Comando CUSDIFE di Roma – ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021, e le circolari ad esso presupposte.
2. Nel ricorso vengono dedotte le seguenti censure, che possono essere così sintetizzate:
i) in primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che il legislatore abbia errato nel prevedere l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 4-ter, senza operare alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni in concreto svolte. Il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale sarebbe pertanto illegittimo dal momento che vi sono determinate mansioni, come quella concretamente espletata dal ricorrente, che vengono svolte in contesti dove il rischio di contagio è minimo: il ricorrente, infatti, svolge compiti che non arrecano alcun pregiudizio per la salute pubblica e per i quali non sussiste alcun rischio di contagiare o di essere contagiato da altri colleghi o da persone terze, essendo comunque onere del datore di lavoro, prima di procedere alla sospensione, tentare di assegnare al lavoratore mansioni affini idonee a non arrecare pericoli per la collettività;
ii) in secondo luogo, il ricorrente deduce che, nonostante alla luce delle previsioni del decreto legge n. 44/20222 egli sia potuto tornare a svolgere l’attività lavorativa effettuando i tamponi in luogo della vaccinazione, in ogni caso il provvedimento di sospensione continua a produrre effetti negativi nella sua sfera giuridica;
iii) con la terza censura, il ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano illegittimi per mancata previsione normativa in merito alla possibilità di sottoporsi a tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione;
iv) in quarto luogo, viene lamentata la disparità di trattamento tra la situazione di chi è sospeso dal servizio per mancata vaccinazione e chi è sospeso per altre ragioni ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil.: mentre, infatti, il primo perde ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario, al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo;
v) la disciplina dell’obbligo vaccinale contrasterebbe poi con le norme costituzionali a tutela del diritto alla salute e al lavoro;
vi) da ultimo, viene censurata la violazione del Regolamento UE n. 536/2014, il quale persegue la finalità di promuovere l’efficienza delle sperimentazioni cliniche. Sul punto, il ricorrente avanza altresì istanza di rimessione alla CGUE.
Infine, il ricorrente ha formulato domanda risarcitoria e istanza cautelare.
3. Si è costituito il Ministero intimato, il quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso perché volto nella sostanza ad impugnare disposizioni normative inquadrabili fra gli atti aventi forza di legge; nel merito è stato chiesto il rigetto del gravame, sostenendosi la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
4. All’esito della camera di consiglio del 11/05/2022 l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-del 26/05/2022.
5. Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la detrazione d’anzianità pari alla durata del periodo di sospensione (29 giorni, vecchia anzianità: 01/08/2020, nuova anzianità: 30/08/2020).
L’atto gravato viene ritenuto viziato sia per illegittimità derivata sia per vizi propri, dal momento che il citato art. 4-ter non prevederebbe conseguenze negative ulteriori per l’interessato rispetto alla perdita della retribuzione, con la conseguenza che sarebbe del tutto arbitraria la scelta dell’Amministrazione di disporre anche la detrazione d’anzianità.
6. In vista dell’udienza pubblica fissata per l’esame del merito della causa, il ricorrente ha depositato memorie con cui, oltre a insistere per l’accoglimento del gravame, ha altresì formulato un’istanza di sospensione impropria del giudizio, chiedendo al Collegio di sospenderlo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con parere n. 563 del 12 giugno 2025.
7. Da ultimo, all’udienza pubblica del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene di non potersi dare luogo alla sospensione impropria del giudizio secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, non sussistendo un ragionevole dubbio circa la corretta interpretazione del diritto UE in ipotesi rilevante nel caso di specie.
In merito, va ricordato che il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
- “Premesso che l’Amministrazione non ha ritenuto necessario imporre la vaccinazione ai militari ai sensi dell’art 206 bis del Dlgs 66/10, per lo specifico impiego, assumendosi la responsabilità sugli effetti del vaccino, si chiede se la direttiva 2000/78/CE osti ad un recepimento che permetta il DL 172/21 nella parte in cui modifica il DL 44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 2 b. che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione personale, perché lo obbliga a sottoporsi volontariamente a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo rischio e pericolo, come requisito addizionale per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili ai quali tale trattamento vaccinale non è richiesto nonostante essi svolgano funzioni, che dal punto di vista della contagiosità e contagiabilità dell’essere umano, sono analoghe a quelle svolte dai militari”;
- “Premesso che, secondo la normativa italiana in materia di accesso al luogo di lavoro, anche in contesti affollati come trasporti pubblici, stadi e ristoranti, per i lavoratori non richiamati nello stesso d.l.n.172/21, la certificazione vaccinale o la negatività al tampone effettuata entro le 48 ore sono considerate equivalenti, si chiede se l’art. 2 comma 2 b della direttiva 2000/78/CE osta ad un provvedimento come il d.l.n. 172/21 nella parte in cui modifica il d.l. n. 44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 1 b. che impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti militari che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto conveniente vaccinarsi anche in assenza di obbligo, ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile, e comunque già obbligato, a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone che certifichi la negatività al covid”.
- “Si chiede se il provvedimento di cui al d.l. n. 172/21 che integra il d.l. n. 44/21, il quale impone con l’art 4 ter comma 3 al lavoratore, sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al sostentamento della famiglia ed alla protezione e alle cure necessarie per il benessere delle figlie minori dovute, violi gli art. 1 e 24 della CDFUE ai sensi dell’art 24 della Carta”.
A tal proposito, il Collegio intende far proprio quanto recentemente chiarito da questo stesso Tribunale (TAR Lazio, Sez. I quater, 25 novembre 2025, n. 21086) laddove è stato osservato che “15. Come la giurisprudenza ha da tempo chiarito, i diritti fondamentali fanno bensì parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione di cui il giudice europeo assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c. Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile. La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow). Pertanto, la richiamata questione riguardante la violazione delle disposizioni della CDFUE rileva in quanto venga in considerazione l’applicazione del diritto dell’Unione, nel caso di specie individuato nelle previsioni della direttiva 2000/78/CE. 16. La predetta direttiva è implicata in quanto, secondo la prospettazione fatta propria nel ricorso che ha originato il rinvio, l’introdotto obbligo vaccinale darebbe luogo a una discriminazione diretta ovvero indiretta, circostanze che, tuttavia, non sono in alcun modo configurabili nel caso di specie. 17. La direttiva 2000/78/CE “mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro”. Secondo una giurisprudenza consolidata, tali motivi di discriminazione sono indicati dalla direttiva in modo tassativo (cfr. CGUE, sentenza 21.5.2015, SCMD, C-262/14). La differenza di trattamento tra il personale militare e quello civile si fonda sul rispettivo (diverso) status e non rientra tra i motivi di discriminazione richiamati dalla direttiva. 18. Inoltre, il motivo di discriminazione fondato sulla religione e le convenzioni personali “non comprende né le convinzioni politiche o sindacali né le convinzioni o le preferenze artistiche, sportive, estetiche o di altro tipo. La protezione di tali convinzioni personali da parte degli Stati membri non è pertanto disciplinata dalle disposizioni di detta direttiva” (CGUE, sentenza 13.10.2022, C-344/20, SCRL, 28). 19. La Corte ha altresì rilevato, nella sentenza citata, che “il diritto alla libertà di coscienza e di religione sancito dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, e che costituisce parte integrante del contesto rilevante ai fini dell’interpretazione della direttiva 2000/78, corrisponde al diritto garantito all’articolo 9 della CEDU e che, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, esso ha lo stesso significato e la stessa portata di quest’ultimo (sentenza del 15 luglio 2021, WABE e MH Müller Handel, C804/18 e C341/19, EU:C:2021:594, punto 48)”. 20. Orbene, la Corte EDU (sentenza 8.4.2021, Vavřička e a. c. Repubblica ceca) ha affermato che “un’opinione critica sulla vaccinazione come tale non costituisce una convinzione o un credo di tale cogenza, serietà, coerenza e importanza da attrarre le garanzie dell’articolo 9”. Va, pertanto, escluso che le convinzioni personali fatte valere (anche) dal ricorrente nel caso oggi sottoposto all’esame del Collegio possano costituire “convinzioni personali” ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/78/CE. 21. Alla fattispecie, pertanto, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 2000/78/CE, non avendo introdotto la normativa contestata alcuna discriminazione in relazione ai motivi indicati da tale direttiva. Diviene allora irrilevante la questione posta con riguardo alla ritenuta violazione della CDFUE, in quanto non venendo in considerazione l’applicazione del diritto dell’Unione la Corte non ha alcuna competenza a pronunciarsi in ordine alla normativa qui contestata”.
9. Ciò precisato e respinta, pertanto, la richiesta di sospensione, deve, in via preliminare, essere rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, il gravame in esame ha ad oggetto provvedimenti che ledono direttamente la sfera giuridica dell’interessato, essendo le prospettate questioni di legittimità costituzionale e comunitaria della normativa primaria che ha introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale funzionali al sostegno delle censure avverso gli atti gravati; non sussiste, pertanto, la lamentata inammissibilità del ricorso, non essendo lo stesso volto a censurare in modo diretto ed immediato le disposizioni di legge primaria della cui costituzionalità o conformità al diritto europeo si dubita.
10. Passando, ora, all’esame del ricorso introduttivo, il Collegio ritiene che lo stesso sia infondato e da respingere per le ragioni di seguito esposte.
10.1 Con riguardo alla prima censura con la quale parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che il legislatore abbia errato nel prevedere l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 4-ter, senza stabilire alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni in concreto svolte, è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
Deve inoltre essere osservato che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 15/2023 ha altresì ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola; invero, le disposizioni censurate si fondano sull’assunto che un più ampio dovere datoriale di c.d. repêchage non è compatibile con le specificità del servizio svolto da alcuni lavoratori, se non mettendo in pericolo la salute degli stessi e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti su quello del dipendente di adempiere alla prestazione lavorativa per poter ricevere la retribuzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2025, n. 3199).
10.2 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Collegio rileva che con lo stesso il ricorrente non avanza una vera e propria censura nei confronti degli atti impugnati, ma si limita a sostenere che gli stessi continuano a possedere la loro efficacia lesiva, nonostante la fine del periodo di sospensione.
La censura deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
10.3 Con la terza censura, il ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano illegittimi per mancata previsione normativa in merito alla possibilità di sottoporsi a tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione. A tal proposito, il Collegio richiama nuovamente il contenuto delle sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 della Corte Costituzionale, laddove la Corte ha respinto l'argomento secondo cui i tamponi avrebbero dovuto essere impiegati come misure alternative di efficacia equivalente rispetto all'obbligo di vaccinazione nel controllo del contagio.
I due strumenti hanno infatti obiettivi clinici e di salute pubblica profondamente diversi: mentre il vaccino tutela dal rischio clinico individuale di malattia grave e dalla conseguente insopportabile pressione sulle strutture sanitarie (con il loro numero limitato di Unità di terapia intensiva), il tampone ha una funzione diagnostica e di contenimento temporaneo del contagio, intercettando l’informazione sull'infezione in atto in un dato momento, senza ridurre in alcun modo la probabilità di sviluppo della malattia in forma severa; il metodo del tampone poteva “selezionare” ambienti di lavoro (temporaneamente) privi di contagiati, ma abbandonando i lavoratori contagiati e quelli che lo sarebbero diventati (nei molteplici modi e luoghi in cui con un virus ubiquo ciò poteva accadere) al rischio di contrarre in modo grave o esiziale la malattia, acuito dalla progressiva paralisi del SSN che essi stessi avrebbero alimentato.
La censura è pertanto infondata.
10.4 Relativamente alla presunta disparità di trattamento tra la situazione di chi è sospeso dal servizio per mancata vaccinazione e chi è sospeso per altre ragioni ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil., il Collegio richiama nuovamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2023 nella quale quest’ultima ha affermato che non assume alcuna rilevanza il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini, si veda la sentenza di questa Sezione n. 8344/2025).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” , come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
10.5 Con riguardo alle censure formulate da parte ricorrente con le quali sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale, il Collegio richiama quanto già esposto nei punti precedenti di questa sentenza, osservando che la già citata sentenza n. 15/2023 ha escluso che la previsione dell’obbligo vaccinale abbia leso il diritto alla salute e ad una giusta retribuzione dei soggetti interessati.
Sul punto, può essere altresì citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 26.5.2022 - pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 – nella quale è stato osservato che la misura della quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione e non la libertà personale; in particolare, la Corte in detta pronuncia ha osservato che "Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla "quarantena" e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale violazione". In definitiva, la misura adottata non è in alcun modo equiparabile al trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 32 della Costituzione laddove è previsto che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
10.6 Infine, con riguardo alla censura con cui viene lamentata la violazione del Regolamento UE n. 536/2014, il Collegio rileva che il vaccino di cui si discute non costituisce, sotto alcun profilo, una misura di sperimentazione clinica.
La giurisprudenza, infatti, ha già chiarito che “ la Cma è a tutti gli effetti un’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco, l’unica differenza rispetto all’Aic ordinaria consistendo nel fatto che alcuni passaggi procedurali vengono posticipati rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione, fermo restando, però, che tali passaggi debbono essere comunque ultimati prima che il farmaco sia effettivamente disponibile per gli utilizzatori finali. In particolare, mentre nel caso dell’Aic ordinaria tutti i dati relativi al farmaco debbono essere forniti all’Ema o all’Agenzia nazionale prima del rilascio dell’autorizzazione, nel caso della Cma è consentito al produttore del farmaco di fornire alcuni di questi dati anche dopo il rilascio dell’Aic. L’autorizzazione è dunque “condizionata” all’effettiva presentazione dei dati indicati dalla competente Agenzia del farmaco. La sperimentazione clinica, invece, è una fase propedeutica alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla produzione del farmaco su larga scala, il che emerge ad esempio dal disposto dell’Allegato I, punto 8, della direttiva 2001/83/CE” (cfr. TAR Marche, n. 297/2025).
In tal senso si deve osservare che l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che costituiscono le autorità competenti in materia, hanno attestato che i vaccini anti Covid-19 non sono sperimentali perché hanno superato la fase sperimentazione in esito alla quale tali autorità scientifiche ne hanno comprovato la sicurezza e l’efficacia riconoscendone i benefici superiori ai rischi, sicurezza che non può essere posta in dubbio da dati o opinioni provenienti da soggetti diversi dalle suddette autorità scientifiche (v. Corte cost. 14/2023).
È, pertanto, del tutto fuori luogo il richiamo al Regolamento (UE) n. 536/2014 e alle condizioni alle quali può essere svolta la sperimentazione clinica e non è quindi prospettabile alcun quesito da porre alla Corte di giustizia.
10.7 In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere respinto perché infondato, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria avanzata.
11. Passando infine all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rileva che il provvedimento con il quale è stata disposta la detrazione d’anzianità per la durata del periodo di sospensione non può essere ritenuto illegittimo per invalidità derivata, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo.
11.1 Quanto, invece, alla censura secondo la quale la sanzione della perdita dell’anzianità sarebbe stata illegittimamente disposta in quanto conseguenza non espressamente prevista dalle circolari, le quali, al contrario, stabiliscono che l’unica conseguenza derivante dall’accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale è la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la mancata percezione della retribuzione, il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione (cfr. ex multis sentenza n. 14701 del 24/07/2025) secondo cui “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare” .
11.2 Da quanto detto discende la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, con esclusivo riferimento alla censura riguardante la detrazione d’anzianità.
12. In virtù di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere respinto; il ricorso per motivi aggiunti, invece, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui determinano la detrazione d’anzianità nei riguardi del ricorrente.
13. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e accoglie i motivi aggiunti così come specificato in parte motiva, e per l’effetto annulla, per quanto d’interesse del ricorrente, il decreto del Ministero della difesa M_D AB05933 REG2023 -OMISSIS-19.06.2023 con il quale è stata disposta la detrazione dell’anzianità di grado per 29 giorni dal 01 agosto 2020 al 30 agosto 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
NL AM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL AM | IO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.