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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta NT
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta NT Comune 71030 Motta NT
FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L-20160248 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L1-20160249 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.p.a. rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 d'Difensore_1 e dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_3 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Motta NT per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2016 n. 16L - 20160248 e dell'avviso di accertamento TASI anno 2016 n. 16L1 - 20160249 notificati il 22 febbraio 2022.
Il Comune di Motta NT - al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 25/4/2022 – non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società – si afferma nel ricorso - è proprietaria di un parco eolico ricadente nel comune di Motta
NT.
In base alle previsioni dell' art. 1 comma 22 ss., della legge n. 208/2015 - che stabiliva l'irrilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei cd “ imbullonati” ovvero degli impianti destinati alla specifica attività produttiva - ed alla disposizione transitoria di cui al comma 23 del medesimo art. 1 che, per gli impianti già accatastati, consentiva la presentazione entro il 16 giugno 2016 degli atti di aggiornamento ai fini dell'esclusione dalla rendita del valore degli “ imbullonati “ con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2016, la società inviava i modelli DCFA di aggiornamento catastale, proponendo rendite di euro 396,00 e di euro
402,00 per ciascun aerogeneratore.
L'ente impositore – si sostiene ancora nel ricorso – per la determinazione dell'imposta utilizzava le rendite catastali così come rettificate dall' Agenzia delle Entrate – Territorio in euro 3.170 euro per ciascun aerogeneratore.
Tanto premesso, la società ricorrente ha chiesto di annullare gli avvisi di accertamento per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 ovvero di annullare le sanzioni in considerazione della circostanza che i maggiori tributi accertati dal Comune di Motta NT derivano dalle rendite catastali rettificate nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate. Non era perciò ascrivibile alla ricorrente alcuna responsabilità nell'avere omesso di considerare rendite rettificate solo nell'anno successivo ed avendo provveduto ai pagamenti il 15 giugno ed il 15 dicembre 2016 sulla base della rendita catastale che in quel momento era in atti.
Ha inoltre rappresentato di avere tempestivamente impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Foggia i due accertamenti catastali (giudizi RGR nn. 1871 e 1882 del 2017) instaurando giudizi tuttora pendenti posti in rapporto di pregiudizialità rispetto alla presente lite.
Così riassunti i termini della questione, sulla base della mera rappresentazione dei fatti svolta nel ricorso, le doglianze della società sono parzialmente fondate.
Va escluso – preliminarmente – che il Comune sia incorso nella decadenza di cui all'art. 1 comma 161, legge n. 296/2006 poiché il termine di decadenza originariamente scadente il 31/12/2021, è stato prorogato di 85 giorni in forza delle previsioni di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020.
La notifica degli atti di accertamento avvenuta il 22 febbraio 2022 è quindi tempestiva ed il Comune di Motta
NT non è incorso in alcuna decadenza.
Nel merito va osservato che la società aveva provveduto ai pagamenti prima della rettifica del valore della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate e dunque basandosi sui valori dichiarati in sede di Docfa.
Non può pertanto ascriversi alla società alcuna condotta dolosa o colposa nel mancato pagamento delle imposte dovute in forza di rettifiche delle rendite intervenute solo successivamente.
Le sanzioni non sono, per l'effetto, dovute ex art. 5 d.lgs. 472/1997.
La mancata produzione degli atti ( ricorsi e note di iscrizione a ruolo ) relativi a giudizi asseritamente promossi avverso gli accertamenti in rettifica delle rendite, impedisce a questa Corte di valutare la sussistenza di rapporti di pregiudizialità.
Il ricorso va dunque accolto parzialmente, con annullamento delle sole sanzioni.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni e conferma per il resto l'atto impugnato. Nulla per le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2022 depositato il 22/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta NT
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta NT Comune 71030 Motta NT
FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L-20160248 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L1-20160249 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.p.a. rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 d'Difensore_1 e dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_3 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Motta NT per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2016 n. 16L - 20160248 e dell'avviso di accertamento TASI anno 2016 n. 16L1 - 20160249 notificati il 22 febbraio 2022.
Il Comune di Motta NT - al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 25/4/2022 – non si è costituito in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società – si afferma nel ricorso - è proprietaria di un parco eolico ricadente nel comune di Motta
NT.
In base alle previsioni dell' art. 1 comma 22 ss., della legge n. 208/2015 - che stabiliva l'irrilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei cd “ imbullonati” ovvero degli impianti destinati alla specifica attività produttiva - ed alla disposizione transitoria di cui al comma 23 del medesimo art. 1 che, per gli impianti già accatastati, consentiva la presentazione entro il 16 giugno 2016 degli atti di aggiornamento ai fini dell'esclusione dalla rendita del valore degli “ imbullonati “ con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2016, la società inviava i modelli DCFA di aggiornamento catastale, proponendo rendite di euro 396,00 e di euro
402,00 per ciascun aerogeneratore.
L'ente impositore – si sostiene ancora nel ricorso – per la determinazione dell'imposta utilizzava le rendite catastali così come rettificate dall' Agenzia delle Entrate – Territorio in euro 3.170 euro per ciascun aerogeneratore.
Tanto premesso, la società ricorrente ha chiesto di annullare gli avvisi di accertamento per decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 ovvero di annullare le sanzioni in considerazione della circostanza che i maggiori tributi accertati dal Comune di Motta NT derivano dalle rendite catastali rettificate nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate. Non era perciò ascrivibile alla ricorrente alcuna responsabilità nell'avere omesso di considerare rendite rettificate solo nell'anno successivo ed avendo provveduto ai pagamenti il 15 giugno ed il 15 dicembre 2016 sulla base della rendita catastale che in quel momento era in atti.
Ha inoltre rappresentato di avere tempestivamente impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Foggia i due accertamenti catastali (giudizi RGR nn. 1871 e 1882 del 2017) instaurando giudizi tuttora pendenti posti in rapporto di pregiudizialità rispetto alla presente lite.
Così riassunti i termini della questione, sulla base della mera rappresentazione dei fatti svolta nel ricorso, le doglianze della società sono parzialmente fondate.
Va escluso – preliminarmente – che il Comune sia incorso nella decadenza di cui all'art. 1 comma 161, legge n. 296/2006 poiché il termine di decadenza originariamente scadente il 31/12/2021, è stato prorogato di 85 giorni in forza delle previsioni di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020.
La notifica degli atti di accertamento avvenuta il 22 febbraio 2022 è quindi tempestiva ed il Comune di Motta
NT non è incorso in alcuna decadenza.
Nel merito va osservato che la società aveva provveduto ai pagamenti prima della rettifica del valore della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate e dunque basandosi sui valori dichiarati in sede di Docfa.
Non può pertanto ascriversi alla società alcuna condotta dolosa o colposa nel mancato pagamento delle imposte dovute in forza di rettifiche delle rendite intervenute solo successivamente.
Le sanzioni non sono, per l'effetto, dovute ex art. 5 d.lgs. 472/1997.
La mancata produzione degli atti ( ricorsi e note di iscrizione a ruolo ) relativi a giudizi asseritamente promossi avverso gli accertamenti in rettifica delle rendite, impedisce a questa Corte di valutare la sussistenza di rapporti di pregiudizialità.
Il ricorso va dunque accolto parzialmente, con annullamento delle sole sanzioni.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni e conferma per il resto l'atto impugnato. Nulla per le spese.