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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6129/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, (nata il [...] a [...] elettivamente Parte_1
domiciliata in Torre del Greco (Na) alla Via Nazionale n. 891/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Villano dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce al ricorso, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per delibera n.1331/2019 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata il 1.10.2010
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...]) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre
Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15-11-2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il procuratore di parte ricorrente si è riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Il P.M., in data 10-1-2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15.10.2019 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito al coniuge.
Deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Trecase con Controparte_1
in data 23.10.2000 e che dall'unione erano nati due figli, il 24.1.2001, Per_1
maggiorenne, e , nato il [...], divenuto maggiorenne nelle more del Per_2
giudizio.
Aggiungeva che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dall'atteggiamento sempre più insofferente del marito, il quale aveva deciso arbitrariamente e senza spiegazioni di mandare via di casa la moglie insieme ai figli. La ricorrente si trasferiva quindi presso la madre, cercando di andare avanti arrangiandosi alla giornata e continuando a provvedere da sola al mantenimento dei figli fino al trasferimento del primogenito presso l'abitazione del padre per seguire uno stage nell'azienda dove è impiegato lo stesso . CP_1
Chiedeva quindi di addebitare la separazione al marito, di disporre l'affido condiviso del figlio minore e di porre a carico del resistente un contributo in proprio favore e per il minore non inferiore ad euro 1.100,00.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15.1.2020 il resistente compariva personalmente senza il patrocinio di un difensore e il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, determinava il regime visite del padre, poneva a carico di questi un contributo al mantenimento della moglie e del figlio di euro 500,00, di cui euro 200,00 Per_2
per la moglie e 300,00 per il figlio e nominava, infine, il G.I. per il prosieguo, onerando la ricorrente di notificare il provvedimento presidenziale al resistente non costituito.
Dichiarata la contumacia del resistente, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. il G.I., in mancanza di richieste istruttorie, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente, in particolare dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle accuse rivolte dalla ricorrente al coniuge, come si sia ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
3. La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è infondata e va rigettata.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e, per quanto esposto, nella specie non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine.
Occorre altresì considerare che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro-nunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n. 14591 del 28.5.2019; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 aprile 2022 n. 11130;).
La ha dedotto che la fine del matrimonio era stata determinata dal Pt_1
comportamento insofferente del marito, che l'aveva costretta a lasciare la casa coniugale con i figli minori, asserendo di non essere più in grado di sostenere le spese familiari. Comparso all'udienza presidenziale, il resistente ha riferito che la causa della separazione era da ascrivere alla persistente esigenza della moglie di voler vivere vicino ai genitori, costringendo il marito a sostenere delle spese ingenti e superflue.
In mancanza di ulteriori precisazioni, alla luce dei fatti così come esposti, in mancanza di richieste volte a dimostrare le suddette circostanze, non risulta possibile identificare il comportamento specifico e determinante la rottura del vincolo coniugale. Da quanto emerge dalle dichiarazioni dei coniugi all'udienza di comparizione, infatti, la crisi della coppia pare per lo più riconducibile ad incomprensioni e disaccordi sulla gestione della vita familiare, motivo per cui la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può essere accolta e va rigettata.
4. Con riguardo ai provvedimenti accessori, nulla si dispone per l'affido e collocazione del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Per_2
In ordine alle statuizioni economiche, va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020). Nel caso in esame, tenendo conto da un lato di quanto risulta dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente, ossia che il resistente lavora come impiegato presso l'azienda con uno stipendio che è pari a circa ad euro 1.500,00, che Org_1
vive in un appartamento in affitto per un canone di euro 300,00, e che ha contratto diversi finanziamenti durante il matrimonio, e dall'altro delle esigenze del figlio
, divenuto maggiorenne da pochi mesi, il Collegio conferma quanto disposto Per_2
nei provvedimenti provvisori e pone a carico di un contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente pari ad euro 300,00 mensili.
A carico di ciascun genitore va, invece, posta la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), che , ove sostenute da un genitore, dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo.
5. In ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c. i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 15773/2020). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 975/2021).
Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle “circostanze”,
e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 5817/2018).
La ricorrente ha dichiarato nei propri scritti difensivi e all'udienza di comparizione di non aver mai lavorato né durante la vita coniugale, né successivamente e che era sempre stato il marito a provvedere alle esigenze ed affari economici della famiglia, mentre la si occupava della casa e dei figli. Pt_1
Ebbene, tenendo conto dei principi su esposti, sussiste certamente una disparità economica tra i coniugi in quanto al lavoro a tempo indeterminato dell' non CP_1
corrisponde un eguale situazione patrimoniale della ricorrente, la quale, a seguito della separazione di fatto, ha vissuto presso i propri genitori insieme ai figli. Altresì la ha allegato che, nel corso del matrimonio, il coniuge le versava euro 400,00 Pt_1
mensili per provvedere alle esigenze proprie e dei figli;
pertanto, il Collegio reputa congruo confermare l'entità dell'assegno stabilito dal Presidente e porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il coniuge pari ad euro 200,00 mensili.
6. Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza reciproca, le spese di lite, in considerazione della contumacia del convenuto, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
30.11.1970) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Trecase per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.38 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2000);
3. pone a carico di un contributo di euro 300,00 mensili a titolo di Controparte_1
mantenimento per il figlio , maggiorenne non autosufficiente da corrispondere Per_2
ad entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente Parte_1
secondo la variazione a partire dal maggio 2025. Org_2
4. pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), che, ove sostenute da un genitore, dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
5. pone a carico di un contributo al mantenimento per Controparte_1 Pt_1
pari ad euro 200,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare
[...]
annualmente secondo la variazione a partire da maggio 2025. Org_2
6. dichiara non ripetibili le spese di lite.
7.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 20-3-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6129/2019 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, (nata il [...] a [...] elettivamente Parte_1
domiciliata in Torre del Greco (Na) alla Via Nazionale n. 891/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Villano dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce al ricorso, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per delibera n.1331/2019 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata il 1.10.2010
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...]) Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre
Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15-11-2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il procuratore di parte ricorrente si è riportava ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. Il P.M., in data 10-1-2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 15.10.2019 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito al coniuge.
Deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in Trecase con Controparte_1
in data 23.10.2000 e che dall'unione erano nati due figli, il 24.1.2001, Per_1
maggiorenne, e , nato il [...], divenuto maggiorenne nelle more del Per_2
giudizio.
Aggiungeva che la fine del rapporto coniugale era stata determinata dall'atteggiamento sempre più insofferente del marito, il quale aveva deciso arbitrariamente e senza spiegazioni di mandare via di casa la moglie insieme ai figli. La ricorrente si trasferiva quindi presso la madre, cercando di andare avanti arrangiandosi alla giornata e continuando a provvedere da sola al mantenimento dei figli fino al trasferimento del primogenito presso l'abitazione del padre per seguire uno stage nell'azienda dove è impiegato lo stesso . CP_1
Chiedeva quindi di addebitare la separazione al marito, di disporre l'affido condiviso del figlio minore e di porre a carico del resistente un contributo in proprio favore e per il minore non inferiore ad euro 1.100,00.
All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15.1.2020 il resistente compariva personalmente senza il patrocinio di un difensore e il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, determinava il regime visite del padre, poneva a carico di questi un contributo al mantenimento della moglie e del figlio di euro 500,00, di cui euro 200,00 Per_2
per la moglie e 300,00 per il figlio e nominava, infine, il G.I. per il prosieguo, onerando la ricorrente di notificare il provvedimento presidenziale al resistente non costituito.
Dichiarata la contumacia del resistente, assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. il G.I., in mancanza di richieste istruttorie, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente, in particolare dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle accuse rivolte dalla ricorrente al coniuge, come si sia ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
3. La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente è infondata e va rigettata.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e, per quanto esposto, nella specie non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine.
Occorre altresì considerare che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pro-nunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392; Cass. Civ. sez.VI n. 14591 del 28.5.2019; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 aprile 2022 n. 11130;).
La ha dedotto che la fine del matrimonio era stata determinata dal Pt_1
comportamento insofferente del marito, che l'aveva costretta a lasciare la casa coniugale con i figli minori, asserendo di non essere più in grado di sostenere le spese familiari. Comparso all'udienza presidenziale, il resistente ha riferito che la causa della separazione era da ascrivere alla persistente esigenza della moglie di voler vivere vicino ai genitori, costringendo il marito a sostenere delle spese ingenti e superflue.
In mancanza di ulteriori precisazioni, alla luce dei fatti così come esposti, in mancanza di richieste volte a dimostrare le suddette circostanze, non risulta possibile identificare il comportamento specifico e determinante la rottura del vincolo coniugale. Da quanto emerge dalle dichiarazioni dei coniugi all'udienza di comparizione, infatti, la crisi della coppia pare per lo più riconducibile ad incomprensioni e disaccordi sulla gestione della vita familiare, motivo per cui la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può essere accolta e va rigettata.
4. Con riguardo ai provvedimenti accessori, nulla si dispone per l'affido e collocazione del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. Per_2
In ordine alle statuizioni economiche, va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo il quale “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020). Nel caso in esame, tenendo conto da un lato di quanto risulta dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente, ossia che il resistente lavora come impiegato presso l'azienda con uno stipendio che è pari a circa ad euro 1.500,00, che Org_1
vive in un appartamento in affitto per un canone di euro 300,00, e che ha contratto diversi finanziamenti durante il matrimonio, e dall'altro delle esigenze del figlio
, divenuto maggiorenne da pochi mesi, il Collegio conferma quanto disposto Per_2
nei provvedimenti provvisori e pone a carico di un contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente pari ad euro 300,00 mensili.
A carico di ciascun genitore va, invece, posta la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), che , ove sostenute da un genitore, dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo.
5. In ordine all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c. i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005, 15773/2020). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 975/2021).
Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle “circostanze”,
e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 5817/2018).
La ricorrente ha dichiarato nei propri scritti difensivi e all'udienza di comparizione di non aver mai lavorato né durante la vita coniugale, né successivamente e che era sempre stato il marito a provvedere alle esigenze ed affari economici della famiglia, mentre la si occupava della casa e dei figli. Pt_1
Ebbene, tenendo conto dei principi su esposti, sussiste certamente una disparità economica tra i coniugi in quanto al lavoro a tempo indeterminato dell' non CP_1
corrisponde un eguale situazione patrimoniale della ricorrente, la quale, a seguito della separazione di fatto, ha vissuto presso i propri genitori insieme ai figli. Altresì la ha allegato che, nel corso del matrimonio, il coniuge le versava euro 400,00 Pt_1
mensili per provvedere alle esigenze proprie e dei figli;
pertanto, il Collegio reputa congruo confermare l'entità dell'assegno stabilito dal Presidente e porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il coniuge pari ad euro 200,00 mensili.
6. Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza reciproca, le spese di lite, in considerazione della contumacia del convenuto, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
30.11.1970) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Trecase per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.38 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2000);
3. pone a carico di un contributo di euro 300,00 mensili a titolo di Controparte_1
mantenimento per il figlio , maggiorenne non autosufficiente da corrispondere Per_2
ad entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente Parte_1
secondo la variazione a partire dal maggio 2025. Org_2
4. pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), che, ove sostenute da un genitore, dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
5. pone a carico di un contributo al mantenimento per Controparte_1 Pt_1
pari ad euro 200,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutare
[...]
annualmente secondo la variazione a partire da maggio 2025. Org_2
6. dichiara non ripetibili le spese di lite.
7.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 20-3-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano