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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3516/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEIS MASSIMO, elettivamente domiciliato in V.LE PARTIGIANI D'ITALIA 7 PARMA, presso lo studio dell'avv. DE MATTEIS MASSIMO
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. TORLAI Controparte_1 P.IVA_1
CRISTIANA e dall'avv. MORA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN
TIBURZIO 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. MORA FEDERICO
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 3516/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di , esponendo: Parte_1 Controparte_1
di avere appaltato, a tale ditta, lavori per l'installazione di impianto termico, caldaia a gas e caldaia a biomassa, di impianto elettrico e cablaggio, di installazione e montaggio rubinetterie e altri lavori concordati tra le parti, presso il cantiere dell'immobile di proprietà dell'attore, sito in Tizzano Val
Parma, alla strada Costa di Reno n. 53 (di cui alle SCIA nn.67/14, 81/19 e 02/20); che, nel rispetto del preventivo concordato, l' pagava gli importi pattuiti, per Parte_1
complessivi euro 31.415,00, sulla base di fatture emesse tra il 27/08/2018 ed il 9/12/2019; che, nel mese di ottobre del 2020 l' inviava a richiesta di attivazione della Parte_1 CP_2
fornitura di gas per il PDR presso l'immobile di sua proprietà unitamente alla documentazione
CP_ prescritta dalla delibera Arera n. 40/2014, tra cui quella a cura dell'installatore di Parte_2
in data 20/10/2020 e precisamente: l' attestazione di corretta esecuzione Controparte_1
dell'impianto, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema di impianto realizzato, copia della visura camerale con i requisiti tecnico-professionali della ditta esecutrice;
CP che, in data 3 novembre 2020, il titolare della ditta , comunicava all' Controparte_1 Pt_1
di voler interrompere i lavori nel cantiere e di non ultimare gli stessi;
[...]
CP che, con e-mail del 9 novembre 2020, comunicava all' che, alla luce della Parte_1
documentazione presentata per la richiesta di attivazione della fornitura di gas, “l'installatore non è abilitato alla posa di impianti gas – Lettera E – rilasciato dalla Camera di Commercio”, che “non risulta collegata nessuna apparecchiatura, si ricorda che almeno una deve esserlo” e, infine, che
“manca il giunto di transizione”; CP che, nella visura camerale di aggiornata al 10/11/2020, richiesta alla Camera di Commercio CP dall' non solo si trovava conferma di quanto rilevato da in ordine alla Parte_1
mancanza dei requisiti di cui alla lettera E, ma si rilevava, anche, la mancanza di quelli di cui alla lettera C art 1 del DM 37/2008; che l'odierno attore non si trovava, solo, nell'impossibilità di farsi attivare la fornitura di gas ma, in sede di verifica dei lavori effettuati presso il proprio immobile, relazioni tecniche evidenziavano la sussistenza di vizi e difetti e che le opere realizzate non erano eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti;
che, per quanto ancora da completare nel cantiere e per quanto risultava necessario eseguire per ottenere la dichiarazione di conformità degli impianti, l era costretto a rivolgersi ad Parte_1
altra ditta esecutrice abilitata. Conseguentemente, parte attrice ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della convenuta e che quest'ultima sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 15.827,95 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In alternativa, parte attrice ha chiesto che sia dichiarata la nullità del contratto d'appalto, ex art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative (D.L.vo n. 192/05, attuativo della Direttiva
2002/01/CE, D.L.vo n. 311/06, D.L. 112/08, convertito in L. n. 133/08, e L. n. 23/09), e che, conseguentemente, parte convenuta sia condannata alla restituzione della somma già pagata, pari ad euro 23.675,00.
Controparte si è costituita, contestando i vizi denunciati da controparte ed esponendo che, all'interno del cantiere di Reno di Tizzano erano presenti una serie di criticità, meglio descritte in comparsa di costituzione e risposta, che inducevano l , nel novembre 2020, a recedere dal CP_1
contratto.
Parte convenuta ha, altresì, sostenuto che il D.M. 37/2008 non si riferisce alla realizzazione dell'impianto, bensì alle qualifiche necessarie per il rilascio della dichiarazione di conformità impiantistica;
che la convenuta in merito all'impianto a gas si è limitata alla mera congiunzione del contatore esterno con l'impianto da terzi realizzato sino al contatore stesso, preventivando la certificazione (che avrebbe potuto svolgere tramite subappaltatore), ma evitando di imputarne il costo al Morini, successivamente al recesso.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, pari ad euro 4.005,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono essere rigettate per le ragioni già esposte nell'ordinanza emessa in data 10/05/2023, che si conferma.
Nel merito, parte attrice lamenta la mancanza di abilitazione di parte convenuta alla installazione dell'impianto gas e dell'impianto di riscaldamento, nonché vizi delle opere eseguite dalla stessa
(richiamando, per relationem, due relazioni tecniche prodotte in giudizio), tali da comportare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale e l'obbligo dell'appaltatore al risarcimento dei danni.
Si tratta della relazione contenente il computo metrico di contratto del 27/08/2018 e l'analisi di confronto del 10/12/2020, redatta dall'ing. TU Cobe (doc. 11), e della relazione tecnica Per_1 relativa all'impianto elettrico, redatta dal p.i. del 27/12/2020 (doc.12), che sono state Persona_2 esaminate nella Ctu disposta in sede di mediazione e prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice
(doc. 16), senza contestazioni da parte del convenuto.
In via alternativa, l'attore ha chiesto che sia dichiarata la nullità del contratto d'appalto, ex art. 1418
c.c., per violazione di norma imperativa, e che il convenuto sia condannato, ex art. 2033 c.c., alla restituzione dell'integrale importo versato dal committente, pari ad euro 23.675,00.
Occorre premettere che, mentre parte attrice, nel corso della suddetta Ctu (e anche nell'atto introduttivo), ha sostenuto di avere versato a controparte la somma complessiva di euro 31.415,00, portata da cinque fatture emesse tra il 27/08/2018 ed il 9/12/2019, e parte convenuta, invece, ha controdedotto che il corrispettivo pagato dall'attore per i lavori in oggetto è pari alla minore somma di euro 23.675,00 e che la differenza riguarderebbe altro cantiere, tuttavia, in sede di formulazione delle conclusioni alternative, parte attrice ha chiesto la ripetizione, unicamente, della minor somma pari ad euro 23.675,00. Non sussistono, pertanto, contestazioni in merito a quanto effettivamente versato dall'attore con riferimento alle opere per cui è causa.
Inoltre, mentre parte convenuta, proponendo domanda riconvenzionale, si è dichiarata, tuttora, creditrice della somma di euro 4.005,00 nei confronti del committente, la Ctu ha accertato: che l'importo complessivo dei lavori concordati con il contratto in oggetto (v. computo metrico, doc. 1 di parte attrice), ed effettivamente eseguiti dall'appaltatrice, è pari ad euro 12.698,49 (v. tabella A allegata alla relazione del Ctu); che, a tale importo, secondo la convenuta, devono aggiungersi euro 7.850,00, per lavorazioni extracontrattuali da integrazione preventivo, ed euro 4.005,00, per lavorazioni extracontrattuali esposte il 17.12.2020, tutte, concordate con il committente.
In merito, parte attrice non ha sollevato rilievi specifici nelle proprie difese. Si ritiene, pertanto, che l'importo effettivamente dovuto sia, complessivamente, pari ad euro 24.553,49, con una differenza, ancora dovuta, di soli euro 878,00, rispetto a quanto già, pacificamente, corrisposto dal committente. CP Con riguardo alle doglianze di parte attrice, si osserva che, in data 6/11/2020, ha comunicato all' che “l'installatore non è abilitato alla posa e modifica di impianti gas -lettera E Parte_1 rilasciato dalla Camera di Commercio” (doc. 9 di parte attrice)
La Ctu, inoltre, dall'esame della documentazione prodotta, ha accertato “…che la ditta IS non è abilitato, in base alla visura camerale depositata, alla realizzazione degli impianti enumerati all'art.1 lettera c) e e) del DM 37/2008 che sono in particolare: c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali...” e che, pertanto, “…la Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto gas e la relativa CP Dichiarazione di Conformità sottoscritte da e depositate da parte istante non hanno alcuna validità, essendo state sottoscritte da ditta non abilitata” (v. doc. 7 di parte attrice).
Il Ctu, infine, ha precisato che “Dato l'attuale stato dei lavori, ancora non completati, non è possibile determinare se questi siano conformi alla normativa vigente, ma unicamente che sussistono le incompletezze ed i difetti già elencati in risposta alla prima parte del quesito”.
Dunque, la ditta convenuta è risultata priva dei requisiti prescritti, ex D.M. n. 37/2008, per essere abilitata a procedere all'installazione sia dell'impianto gas (lettera e) dell'art. 1 D.M. cit.) che dell'impianto di riscaldamento (lettera c) dell'art. 1 D.M. cit.).
Ma l'assenza dei suddetti requisiti rende, senz'altro, per questo solo fatto, non conformi alla normativa vigente i lavori parzialmente eseguiti.
Di conseguenza, priva di pregio è la considerazione del Ctu, secondo la quale “In questa situazione,
CP la ditta non è qualificata ad emettere Dichiarazioni di Conformità per tali impianti, pur potendo procedere alla realizzazione degli stessi, tramite subappaltatori abilitati”.
Nei fatti, la condotta tenuta dall'appaltatore, che ha predisposto l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto gas e la relativa Dichiarazione di conformità (v. doc. 7 cit.), e parzialmente eseguito anche l'impianto di riscaldamento, non si è, evidentemente, atteggiata nel modo indicato dal Ctu.
Inoltre, poiché l'abilitazione è espressamente prescritta dalla normativa anche per l'esecuzione degli impianti, e non solo per il rilascio delle certificazioni, un eventuale subappaltatore non potrebbe limitarsi a completare le opere già parzialmente eseguite da altri, dovendo assumersi la responsabilità dell'esecuzione dell'intero impianto in osservanza della vigente normativa del settore.
Senza contare che, ai sensi dell'art. 1656 c.c., per contrarre subappalto, l'appaltatore deve ottenere l'autorizzazione del committente.
Ma la normativa di settore prevede degli oneri anche a carico del committente, il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 37/2008 cit., è tenuto ad affidare i lavori di installazione degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3; abilitazione verificabile presso la Camera di Commercio (v. doc.10 di arte attrice).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda di risoluzione del contratto, per inadempimento dell'appaltatore, debba essere rigettata e che, invece, debba essere parzialmente accolta la domanda proposta dall'attore in via alternativa. Deve, infatti, dichiararsi la parziale nullità del contratto d'appalto stipulato tra le parti, ex art. 1418
c.c., per contrarietà a norma imperativa, limitatamente alle prestazioni di installazione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di distribuzione gas.
Ne deriva il diritto di parte attrice alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle sole somme di denaro versate per le suddette prestazioni, secondo quanto accertato dal Ctu e riportato nella tabella A allegata alla relazione (doc. 16 cit.).
Si tratta, in particolare, della somma complessiva di euro 604,24, corrisposta per l'impianto distribuzione gas, dovendosi precisare che nulla risulta essere stato corrisposto dal committente per le “certificazioni”, e della somma complessiva di euro 3.867,50, sostenuta per l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento, con la precisazione che nulla risulta essere stato corrisposto per
“Installazione e collegamento idraulico caldaia policombustibile”.
In proposito, si ritiene che il rimborso debba riguardare non solo i costi di manodopera, ma anche il corrispettivo dei materiali utilizzati per le attività di installazione e, in particolare, anche quello dei termosifoni, posto che, anch'essi, fanno parte dell'impianto di riscaldamento (v. art. 2, comma 1, I tricies, D.L.vo n. 102/1995).
Ancora, per quanto riguarda la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, essa deve essere respinta anche con riguardo alle altre prestazioni pattuite, alla luce di quanto disposto dall'art. 1668, 2° comma, c.c., considerata la modesta entità dei vizi delle opere accertati dal Ctu.
Infatti, il Ctu, nominato in sede di mediazione, ha accertato che trattasi, per lo più, di mancati completamenti, da ritenersi verosimilmente conseguenti all'interruzione dei lavori in seguito al recesso dell'appaltatore; mentre, quali difetti, in senso proprio, il Ctu ha individuato unicamente “ la mancanza di adeguate protezioni alle tubazioni e di marcatura dei conduttori, situazioni che nel caso di intervento di altro installatore comporteranno oneri aggiuntivi per la pulizia dei tubi e per
l'identificazione dei conduttori”.
Trattasi di vizi all'impianto “idrico sanitario scarichi” ed all'impianto elettrico, per la cui eliminazione, secondo il Ctu sarebbe necessario sostenere costi aggiunti (aventi ad oggetto l'attività di due operatori in economia per circa 2 giorni, per un totale di 32 ore), che, valutati in base ai prezzi contrattuali di 27 Euro/h, assommerebbero ad euro 864,00.
Poiché, nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta in dipendenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che, invece, per le ragioni sopra esposte, va respinta, tale domanda non deve essere esaminata. Si ritiene, infine, che il credito complessivo, pari ad euro 4.471,74 (604,24 + 3.867,50), accertato a favore dell' vada posto in parziale compensazione con quello residuo di euro Parte_1
878,00, accertato a favore di parte convenuta.
Ne deriva che l'appaltatore deve essere condannato a rimborsare, a parte attrice, la somma residua di euro 3.593,74 (= 4.471,74 - 878,00).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese della Ctu svolta in mediazione vanno poste definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.
Con riguardo all'incarico assegnato nel presente giudizio, il Ctu non ha depositato domanda di liquidazione del compenso nel termine di cui all'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di tre quarti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice in via alternativa, dichiara, ex art. 1418 c.c., la nullità parziale del contratto di appalto stipulato tra Parte_1
ed , limitatamente alle prestazioni di installazione dell'impianto
[...] Controparte_1
di riscaldamento e dell'impianto gas metano;
per l'effetto, dichiara tenuto, ex art. 2033 c.c., a restituire ad Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 4.471,74; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuto a pagare a , per il titolo di cui Parte_1 Controparte_1
alla parte motiva, la somma residua di euro 864,00; per l'effetto, dispone la parziale compensazione del credito di parte attrice con il credito di parte convenuta e, conseguentemente, condanna parte convenuta a rimborsare, a parte attrice, la somma residua ancora dovuta, pari ad euro 3.593,74, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Pone le spese della Ctu svolta in mediazione definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di un quarto, che liquida, per tale frazione, nella complessiva somma di euro, 1.765,25, per onorario, di cui euro
496,25, per spese di mediazione, oltre ad euro 264,00, per spese esenti, rimborso forfettario del 15%, sull'onorario, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per i restanti tre quarti.
Parma, 30/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MATTEIS MASSIMO, elettivamente domiciliato in V.LE PARTIGIANI D'ITALIA 7 PARMA, presso lo studio dell'avv. DE MATTEIS MASSIMO
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. TORLAI Controparte_1 P.IVA_1
CRISTIANA e dall'avv. MORA FEDERICO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN
TIBURZIO 3 PARMA, presso lo studio dell'avv. MORA FEDERICO
-CONVENUTO –
Causa Civile iscritta al 3516/2021 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di , esponendo: Parte_1 Controparte_1
di avere appaltato, a tale ditta, lavori per l'installazione di impianto termico, caldaia a gas e caldaia a biomassa, di impianto elettrico e cablaggio, di installazione e montaggio rubinetterie e altri lavori concordati tra le parti, presso il cantiere dell'immobile di proprietà dell'attore, sito in Tizzano Val
Parma, alla strada Costa di Reno n. 53 (di cui alle SCIA nn.67/14, 81/19 e 02/20); che, nel rispetto del preventivo concordato, l' pagava gli importi pattuiti, per Parte_1
complessivi euro 31.415,00, sulla base di fatture emesse tra il 27/08/2018 ed il 9/12/2019; che, nel mese di ottobre del 2020 l' inviava a richiesta di attivazione della Parte_1 CP_2
fornitura di gas per il PDR presso l'immobile di sua proprietà unitamente alla documentazione
CP_ prescritta dalla delibera Arera n. 40/2014, tra cui quella a cura dell'installatore di Parte_2
in data 20/10/2020 e precisamente: l' attestazione di corretta esecuzione Controparte_1
dell'impianto, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema di impianto realizzato, copia della visura camerale con i requisiti tecnico-professionali della ditta esecutrice;
CP che, in data 3 novembre 2020, il titolare della ditta , comunicava all' Controparte_1 Pt_1
di voler interrompere i lavori nel cantiere e di non ultimare gli stessi;
[...]
CP che, con e-mail del 9 novembre 2020, comunicava all' che, alla luce della Parte_1
documentazione presentata per la richiesta di attivazione della fornitura di gas, “l'installatore non è abilitato alla posa di impianti gas – Lettera E – rilasciato dalla Camera di Commercio”, che “non risulta collegata nessuna apparecchiatura, si ricorda che almeno una deve esserlo” e, infine, che
“manca il giunto di transizione”; CP che, nella visura camerale di aggiornata al 10/11/2020, richiesta alla Camera di Commercio CP dall' non solo si trovava conferma di quanto rilevato da in ordine alla Parte_1
mancanza dei requisiti di cui alla lettera E, ma si rilevava, anche, la mancanza di quelli di cui alla lettera C art 1 del DM 37/2008; che l'odierno attore non si trovava, solo, nell'impossibilità di farsi attivare la fornitura di gas ma, in sede di verifica dei lavori effettuati presso il proprio immobile, relazioni tecniche evidenziavano la sussistenza di vizi e difetti e che le opere realizzate non erano eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti;
che, per quanto ancora da completare nel cantiere e per quanto risultava necessario eseguire per ottenere la dichiarazione di conformità degli impianti, l era costretto a rivolgersi ad Parte_1
altra ditta esecutrice abilitata. Conseguentemente, parte attrice ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della convenuta e che quest'ultima sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 15.827,95 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In alternativa, parte attrice ha chiesto che sia dichiarata la nullità del contratto d'appalto, ex art. 1418 c.c., per violazione di norme imperative (D.L.vo n. 192/05, attuativo della Direttiva
2002/01/CE, D.L.vo n. 311/06, D.L. 112/08, convertito in L. n. 133/08, e L. n. 23/09), e che, conseguentemente, parte convenuta sia condannata alla restituzione della somma già pagata, pari ad euro 23.675,00.
Controparte si è costituita, contestando i vizi denunciati da controparte ed esponendo che, all'interno del cantiere di Reno di Tizzano erano presenti una serie di criticità, meglio descritte in comparsa di costituzione e risposta, che inducevano l , nel novembre 2020, a recedere dal CP_1
contratto.
Parte convenuta ha, altresì, sostenuto che il D.M. 37/2008 non si riferisce alla realizzazione dell'impianto, bensì alle qualifiche necessarie per il rilascio della dichiarazione di conformità impiantistica;
che la convenuta in merito all'impianto a gas si è limitata alla mera congiunzione del contatore esterno con l'impianto da terzi realizzato sino al contatore stesso, preventivando la certificazione (che avrebbe potuto svolgere tramite subappaltatore), ma evitando di imputarne il costo al Morini, successivamente al recesso.
Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti, pari ad euro 4.005,00, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, le istanze istruttorie, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, devono essere rigettate per le ragioni già esposte nell'ordinanza emessa in data 10/05/2023, che si conferma.
Nel merito, parte attrice lamenta la mancanza di abilitazione di parte convenuta alla installazione dell'impianto gas e dell'impianto di riscaldamento, nonché vizi delle opere eseguite dalla stessa
(richiamando, per relationem, due relazioni tecniche prodotte in giudizio), tali da comportare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale e l'obbligo dell'appaltatore al risarcimento dei danni.
Si tratta della relazione contenente il computo metrico di contratto del 27/08/2018 e l'analisi di confronto del 10/12/2020, redatta dall'ing. TU Cobe (doc. 11), e della relazione tecnica Per_1 relativa all'impianto elettrico, redatta dal p.i. del 27/12/2020 (doc.12), che sono state Persona_2 esaminate nella Ctu disposta in sede di mediazione e prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice
(doc. 16), senza contestazioni da parte del convenuto.
In via alternativa, l'attore ha chiesto che sia dichiarata la nullità del contratto d'appalto, ex art. 1418
c.c., per violazione di norma imperativa, e che il convenuto sia condannato, ex art. 2033 c.c., alla restituzione dell'integrale importo versato dal committente, pari ad euro 23.675,00.
Occorre premettere che, mentre parte attrice, nel corso della suddetta Ctu (e anche nell'atto introduttivo), ha sostenuto di avere versato a controparte la somma complessiva di euro 31.415,00, portata da cinque fatture emesse tra il 27/08/2018 ed il 9/12/2019, e parte convenuta, invece, ha controdedotto che il corrispettivo pagato dall'attore per i lavori in oggetto è pari alla minore somma di euro 23.675,00 e che la differenza riguarderebbe altro cantiere, tuttavia, in sede di formulazione delle conclusioni alternative, parte attrice ha chiesto la ripetizione, unicamente, della minor somma pari ad euro 23.675,00. Non sussistono, pertanto, contestazioni in merito a quanto effettivamente versato dall'attore con riferimento alle opere per cui è causa.
Inoltre, mentre parte convenuta, proponendo domanda riconvenzionale, si è dichiarata, tuttora, creditrice della somma di euro 4.005,00 nei confronti del committente, la Ctu ha accertato: che l'importo complessivo dei lavori concordati con il contratto in oggetto (v. computo metrico, doc. 1 di parte attrice), ed effettivamente eseguiti dall'appaltatrice, è pari ad euro 12.698,49 (v. tabella A allegata alla relazione del Ctu); che, a tale importo, secondo la convenuta, devono aggiungersi euro 7.850,00, per lavorazioni extracontrattuali da integrazione preventivo, ed euro 4.005,00, per lavorazioni extracontrattuali esposte il 17.12.2020, tutte, concordate con il committente.
In merito, parte attrice non ha sollevato rilievi specifici nelle proprie difese. Si ritiene, pertanto, che l'importo effettivamente dovuto sia, complessivamente, pari ad euro 24.553,49, con una differenza, ancora dovuta, di soli euro 878,00, rispetto a quanto già, pacificamente, corrisposto dal committente. CP Con riguardo alle doglianze di parte attrice, si osserva che, in data 6/11/2020, ha comunicato all' che “l'installatore non è abilitato alla posa e modifica di impianti gas -lettera E Parte_1 rilasciato dalla Camera di Commercio” (doc. 9 di parte attrice)
La Ctu, inoltre, dall'esame della documentazione prodotta, ha accertato “…che la ditta IS non è abilitato, in base alla visura camerale depositata, alla realizzazione degli impianti enumerati all'art.1 lettera c) e e) del DM 37/2008 che sono in particolare: c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali...” e che, pertanto, “…la Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto gas e la relativa CP Dichiarazione di Conformità sottoscritte da e depositate da parte istante non hanno alcuna validità, essendo state sottoscritte da ditta non abilitata” (v. doc. 7 di parte attrice).
Il Ctu, infine, ha precisato che “Dato l'attuale stato dei lavori, ancora non completati, non è possibile determinare se questi siano conformi alla normativa vigente, ma unicamente che sussistono le incompletezze ed i difetti già elencati in risposta alla prima parte del quesito”.
Dunque, la ditta convenuta è risultata priva dei requisiti prescritti, ex D.M. n. 37/2008, per essere abilitata a procedere all'installazione sia dell'impianto gas (lettera e) dell'art. 1 D.M. cit.) che dell'impianto di riscaldamento (lettera c) dell'art. 1 D.M. cit.).
Ma l'assenza dei suddetti requisiti rende, senz'altro, per questo solo fatto, non conformi alla normativa vigente i lavori parzialmente eseguiti.
Di conseguenza, priva di pregio è la considerazione del Ctu, secondo la quale “In questa situazione,
CP la ditta non è qualificata ad emettere Dichiarazioni di Conformità per tali impianti, pur potendo procedere alla realizzazione degli stessi, tramite subappaltatori abilitati”.
Nei fatti, la condotta tenuta dall'appaltatore, che ha predisposto l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto gas e la relativa Dichiarazione di conformità (v. doc. 7 cit.), e parzialmente eseguito anche l'impianto di riscaldamento, non si è, evidentemente, atteggiata nel modo indicato dal Ctu.
Inoltre, poiché l'abilitazione è espressamente prescritta dalla normativa anche per l'esecuzione degli impianti, e non solo per il rilascio delle certificazioni, un eventuale subappaltatore non potrebbe limitarsi a completare le opere già parzialmente eseguite da altri, dovendo assumersi la responsabilità dell'esecuzione dell'intero impianto in osservanza della vigente normativa del settore.
Senza contare che, ai sensi dell'art. 1656 c.c., per contrarre subappalto, l'appaltatore deve ottenere l'autorizzazione del committente.
Ma la normativa di settore prevede degli oneri anche a carico del committente, il quale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 37/2008 cit., è tenuto ad affidare i lavori di installazione degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3; abilitazione verificabile presso la Camera di Commercio (v. doc.10 di arte attrice).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda di risoluzione del contratto, per inadempimento dell'appaltatore, debba essere rigettata e che, invece, debba essere parzialmente accolta la domanda proposta dall'attore in via alternativa. Deve, infatti, dichiararsi la parziale nullità del contratto d'appalto stipulato tra le parti, ex art. 1418
c.c., per contrarietà a norma imperativa, limitatamente alle prestazioni di installazione dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di distribuzione gas.
Ne deriva il diritto di parte attrice alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle sole somme di denaro versate per le suddette prestazioni, secondo quanto accertato dal Ctu e riportato nella tabella A allegata alla relazione (doc. 16 cit.).
Si tratta, in particolare, della somma complessiva di euro 604,24, corrisposta per l'impianto distribuzione gas, dovendosi precisare che nulla risulta essere stato corrisposto dal committente per le “certificazioni”, e della somma complessiva di euro 3.867,50, sostenuta per l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento, con la precisazione che nulla risulta essere stato corrisposto per
“Installazione e collegamento idraulico caldaia policombustibile”.
In proposito, si ritiene che il rimborso debba riguardare non solo i costi di manodopera, ma anche il corrispettivo dei materiali utilizzati per le attività di installazione e, in particolare, anche quello dei termosifoni, posto che, anch'essi, fanno parte dell'impianto di riscaldamento (v. art. 2, comma 1, I tricies, D.L.vo n. 102/1995).
Ancora, per quanto riguarda la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, essa deve essere respinta anche con riguardo alle altre prestazioni pattuite, alla luce di quanto disposto dall'art. 1668, 2° comma, c.c., considerata la modesta entità dei vizi delle opere accertati dal Ctu.
Infatti, il Ctu, nominato in sede di mediazione, ha accertato che trattasi, per lo più, di mancati completamenti, da ritenersi verosimilmente conseguenti all'interruzione dei lavori in seguito al recesso dell'appaltatore; mentre, quali difetti, in senso proprio, il Ctu ha individuato unicamente “ la mancanza di adeguate protezioni alle tubazioni e di marcatura dei conduttori, situazioni che nel caso di intervento di altro installatore comporteranno oneri aggiuntivi per la pulizia dei tubi e per
l'identificazione dei conduttori”.
Trattasi di vizi all'impianto “idrico sanitario scarichi” ed all'impianto elettrico, per la cui eliminazione, secondo il Ctu sarebbe necessario sostenere costi aggiunti (aventi ad oggetto l'attività di due operatori in economia per circa 2 giorni, per un totale di 32 ore), che, valutati in base ai prezzi contrattuali di 27 Euro/h, assommerebbero ad euro 864,00.
Poiché, nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta in dipendenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che, invece, per le ragioni sopra esposte, va respinta, tale domanda non deve essere esaminata. Si ritiene, infine, che il credito complessivo, pari ad euro 4.471,74 (604,24 + 3.867,50), accertato a favore dell' vada posto in parziale compensazione con quello residuo di euro Parte_1
878,00, accertato a favore di parte convenuta.
Ne deriva che l'appaltatore deve essere condannato a rimborsare, a parte attrice, la somma residua di euro 3.593,74 (= 4.471,74 - 878,00).
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese della Ctu svolta in mediazione vanno poste definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.
Con riguardo all'incarico assegnato nel presente giudizio, il Ctu non ha depositato domanda di liquidazione del compenso nel termine di cui all'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di tre quarti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice in via alternativa, dichiara, ex art. 1418 c.c., la nullità parziale del contratto di appalto stipulato tra Parte_1
ed , limitatamente alle prestazioni di installazione dell'impianto
[...] Controparte_1
di riscaldamento e dell'impianto gas metano;
per l'effetto, dichiara tenuto, ex art. 2033 c.c., a restituire ad Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 4.471,74; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuto a pagare a , per il titolo di cui Parte_1 Controparte_1
alla parte motiva, la somma residua di euro 864,00; per l'effetto, dispone la parziale compensazione del credito di parte attrice con il credito di parte convenuta e, conseguentemente, condanna parte convenuta a rimborsare, a parte attrice, la somma residua ancora dovuta, pari ad euro 3.593,74, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Pone le spese della Ctu svolta in mediazione definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di un quarto, che liquida, per tale frazione, nella complessiva somma di euro, 1.765,25, per onorario, di cui euro
496,25, per spese di mediazione, oltre ad euro 264,00, per spese esenti, rimborso forfettario del 15%, sull'onorario, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per i restanti tre quarti.
Parma, 30/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi