Art. 7.
Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento e' riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126 .
Ai fini dell'integrazione di cui al precedente articolo 1, quarto comma, l'ANAS e' autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilita' per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.
Nota all' art. 7:
Il D.P.R. n. 1126/1981 concerne l'approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'A.N.A.S.:
Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento e' riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126 .
Ai fini dell'integrazione di cui al precedente articolo 1, quarto comma, l'ANAS e' autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilita' per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.
Nota all' art. 7:
Il D.P.R. n. 1126/1981 concerne l'approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'A.N.A.S.: