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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
N. R.G. 4584/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
IA AN Presidente
Benedetta RA Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
. , nata a [...] il [...] CP_1 Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GHIZZI SERENA, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale);
che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
AN TI NT. , nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso introduttivo del 19.11.2025 (depositato telematicamente in pari data), così come confermate con note scritte depositate telematicamente in data 04.12.2025, quale allegato - da pagina 2 di 3 intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Benedetta RA IA AN pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
N. R.G. 4584/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
IA AN Presidente
Benedetta RA Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
. , nata a [...] il [...] CP_1 Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GHIZZI SERENA, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano rilevato pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale);
che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
AN TI NT. , nata a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso introduttivo del 19.11.2025 (depositato telematicamente in pari data), così come confermate con note scritte depositate telematicamente in data 04.12.2025, quale allegato - da pagina 2 di 3 intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 19/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Benedetta RA IA AN pagina 3 di 3