Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17833
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Procedibilità d'ufficio e aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità

    La Corte ha ritenuto che la truffa sia configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso da colui che subisce il danno, purché sussista un nesso di causalità effettivo tra l'induzione in errore, il profitto e il pregiudizio patrimoniale. Il danno potenziale è rilevante ai fini dell'integrazione del delitto. La procedibilità d'ufficio è stata correttamente ritenuta per gli enti pubblici.

  • Rigettato
    Aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità

    La Corte di appello ha motivato congruamente la sussistenza dell'aggravante con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato, valorizzando dati oggettivi relativi al superamento delle soglie di rilevanza economica.

  • Inammissibile
    Continuazione tra i reati

    La motivazione della sentenza impugnata è coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della continuazione, basata sull'analogia delle condotte, l'unitarietà del contesto fattuale e la ristrettezza dell'arco temporale.

  • Rigettato
    Associazione per delinquere (capo I)

    La Corte di appello ha correttamente individuato il requisito strutturale dell'associazione per delinquere nella predisposizione, tramite la società, di un apparato organizzativo funzionalmente orientato alla realizzazione di un ampio programma criminoso. La responsabilità di IO EN è stata affermata sulla base di una pluralità di elementi convergenti, tra cui la carica ricoperta e la partecipazione a delibere societarie.

  • Rigettato
    Aggravante e procedibilità d'ufficio

    La Corte ha correttamente ritenuto che non sia richiesta l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, né la sussistenza di contatti diretti, essendo sufficiente un nesso di causalità effettivo. I beneficiari sono stati direttamente indotti in errore dalle polizze fittizie.

  • Accolto
    Responsabilità per truffa (capi A e B)

    La sentenza impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione effettiva in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti di cui ai capi A e B, non essendosi confrontata con le specifiche deduzioni difensive.

  • Accolto
    Associazione per delinquere (capo I)

    Il motivo è fondato con riguardo alla dimostrazione della responsabilità penale dell'imputato per il delitto associativo, poiché la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata in ordine all'accertamento della sua partecipazione al sodalizio criminoso, omettendo di confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive.

  • Accolto
    Delitto di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993 (capo C)

    La sentenza impugnata è affetta da carenza assoluta di motivazione, risolvendosi in un'affermazione meramente apodittica e inidonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità e a dar conto dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

  • Inammissibile
    Recidiva e prescrizione

    Il motivo è inammissibile poiché la questione della recidiva è stata proposta per la prima volta in Cassazione e non era stata dedotta nei motivi di appello.

  • Altro
    Concessione attenuanti generiche e rideterminazione della pena

    L'annullamento con rinvio limitatamente al capo I nei confronti di AR comporta l'assorbimento del sesto motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17833
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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