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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17833 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. IO EN, nato a [...] il [...] 2. AR TR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di Appello di L’Aquila letta la memoria difensiva nell'interesse di AR TR datata 31/03/2026 a firma dell’avv. Giorgio Martellino;
udita la relazione svolta dal consigliere LA NE;
udito il Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Comune di Milano, avv. Federico Bier, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e alle conclusioni del Procuratore generale ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
udito il difensore dell’imputato IO EN, avv. Simone Tamagnini, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; udito il difensore dell’imputato AR TR, avv. Giorgio Martellino, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo la revoca del risarcimento alla Banca d’Italia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17833 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila del 20 aprile 2022: ha dichiarato EN IO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamente alle condotte realizzate nei confronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e, riconosciuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine alle ipotesi per le quali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3, 4,5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dell'elenco relativo agli enti pubblici), nonché riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali ha già riportato condanna (e di cui ai capi C, E, G e I), ha rideterminato la pena a lui applicata in anni cinque e mesi nove di reclusione;
ha dichiarato TR AR responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamente alle condotte realizzate nei confronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e riconosciuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine alle ipotesi per le quali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dell'elenco relativo ad enti pubblici), nonché riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alle lettere C) e I), ha rideterminato la pena a lui applicata in anni cinque e mesi uno di reclusione. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: Ricorso nell’interesse di EN IO: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti di truffa e, in particolare, al riconoscimento della procedibilità d’ufficio. La difesa censura il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, ritenuto fondato su una indebita estensione della nozione di persona offesa al terzo beneficiario della polizza fideiussoria, così da giustificare l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, senza un effettivo accertamento del danno né del nesso causale tra condotta, profitto e pregiudizio. Si evidenzia, inoltre, che il danno ai beneficiari sarebbe meramente eventuale e potenziale, in quanto subordinato all’inadempimento del debitore principale e all’escussione della garanzia, con conseguente insussistenza di un pregiudizio immediato e diretto. Viene altresì lamentata l’omessa motivazione sull’elemento dell’induzione in errore, specie con riferimento ai terzi beneficiari, nonché l’inconferente richiamo alla giurisprudenza sulla dissociazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, ritenuta 3 applicabile solo ove sussista un nesso causale concreto ed effettivo tra la condotta dell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimoniale lamentato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione di legge e, al contempo, la carenza e illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., che sarebbe stata posta dalla Corte di appello a fondamento sia della procedibilità d’ufficio sia dell’aumento di pena. La difesa denuncia che la Corte di appello ha riconosciuto l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità senza fornire una motivazione adeguata, limitandosi a richiami generici alla giurisprudenza, senza ricostruire l’effettiva entità del danno né valutarne l’incidenza reale sui soggetti danneggiati. In particolare, si evidenzia l’illogicità di un ragionamento fondato su soglie astratte, privo di applicazione al caso concreto, con conseguente erronea interpretazione dell’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e motivazione meramente apparente. 2.3. Con il terzo motivo, si censura la motivazione della Corte di appello sul riconoscimento della continuazione tra i reati ex art. 81 cod. pen., ritenuta carente, contraddittoria e illogica, perché affermata senza confrontarsi con dati decisivi quali l’ampiezza dell’arco temporale delle condotte e le loro modalità concrete, che – secondo la difesa – depongono per episodi occasionali e non per un disegno criminoso unitario. Si deduce, a tal fine, l’omesso esame di circostanze che sarebbero incontestate (assenza di organizzazione, natura improvvisata delle condotte, inesperienza degli imputati), con conseguente motivazione meramente apparente, fondata su affermazioni generiche e sul mero richiamo alle indagini di polizia giudiziaria e alle dichiarazioni delle persone offese, senza un reale vaglio critico delle doglianze difensive. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione al riconoscimento della sussistenza del reato di associazione per delinquere e alla partecipazione dell’imputato IO al presunto sodalizio criminoso. Si contesta l’affermazione della responsabilità ex art. 416 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell’associazione per delinquere sulla base di elementi meramente strutturali e indiziari. In particolare, si censura la indebita sovrapposizione tra la normale organizzazione societaria e il sodalizio criminoso, avendo i giudici desunto l’affectio societatis e il programma illecito dalla sola attribuzione di ruoli direttivi e dalla durata dell’attività sociale, in una logica di “responsabilità da posizione”, in assenza di prova di un autonomo e stabile accordo criminoso. Ricorso nell’interesse di TR AR. 4 2.5. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante e alla conseguente procedibilità d’ufficio. La Corte di appello ha individuato quali persone offese non solo i sottoscrittori delle polizze, ma anche i beneficiari (enti pubblici o privati), ritenuti destinatari degli artifici e raggiri, in quanto tratti in errore dall’apparente solidità delle garanzie. La difesa contesta tale impostazione, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria l’identità soggettiva tra colui che è indotto in errore e colui che compie l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il danno. Nel caso di specie, gli artifici e raggiri sarebbero stati preordinati esclusivamente a indurre in errore il sottoscrittore della polizza, determinandolo al pagamento del premio e consentendo agli imputati di conseguire l’ingiusto profitto, costituito dal pagamento del premio. Il coinvolgimento dei beneficiari sarebbe eventuale e giuridicamente irrilevante nella configurazione della fattispecie di truffa, con la conseguenza che unica persona offesa deve ritenersi il contraente della polizza. Da ciò discenderebbe l’improcedibilità dei reati per difetto di querela, che avrebbe dovuto condurre alla conferma della sentenza di primo grado sul punto. 2.6. Con il secondo motivo, si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato AR per i reati di truffa contestati ai capi A e B. La sentenza impugnata si limiterebbe ad affermazioni generiche sulla natura fittizia delle polizze e sull’inganno ai danni degli enti beneficiari, senza alcuna analisi della condotta specifica ascrivibile all’imputato, né dell’elemento soggettivo del reato. La difesa sottolinea come tale difetto motivazionale sia particolarmente grave, trattandosi di una condanna in riforma di una sentenza «assolutoria», che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata che tenesse conto degli elementi valorizzati dalla difesa, quali, in particolare: la limitata durata dell’incarico di AR (presidente del consiglio di amministrazione di Confideuropa per soli sette mesi); l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazione contabile e bancaria;
l’assoluzione, anche in appello, per altri delitti (reati di cui ai capi E, F e G) le cui condotte sono indicate come integranti gli artifici e raggiri;
la circostanza che, nel periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica, rientri una sola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante del danno di rilevante entità (ovvero la polizza n. 17 rilasciata il 21 dicembre 2011). 5 Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l’insussistenza sia della responsabilità penale sia dell’aggravante contestata. 2.7. Con il terzo motivo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. Si censura l’affermazione della sussistenza del reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., ritenuta apodittica e fondata unicamente sulla qualifica apicale degli imputati e sul numero delle polizze emesse, senza verifica dei requisiti strutturali dell’associazione (stabilità del vincolo, programma criminoso indeterminato, partecipazione consapevole con affectio societatis), e della sussistenza di un concreto contributo causale e volontario di AR, in contrasto con il consolidato discrimine giurisprudenziale tra associazione e concorso di persone nel reato. 2.8. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione al capo C, per avere la Corte di appello affermato apoditticamente la sussistenza del dolo valorizzando il ruolo apicale del ricorrente e la pretesa sistematicità dell’attività, senza confrontarsi con i dati oggettivi che attestano la limitata durata dell’incarico di AR, l’assenza di deleghe, di poteri gestori e di coinvolgimento operativo nella gestione delle polizze e che, qualora adeguatamente considerati, avrebbero dovuto condurre all’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo. 2.9. Con il quinto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e conseguente erronea omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Si censura l’automatica applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. da parte della Corte di appello, assunta a fondamento del mancato riconoscimento della prescrizione. Si deduce che i giudici di merito avrebbero valorizzato precedenti penali inesistenti o risalenti, senza svolgere la necessaria valutazione discrezionale e concreta richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 185/2015), omettendo ogni motivazione sulla personalità dell’imputato, sull’omogeneità e attualità dei precedenti e sulla significatività del nuovo reato. Tale carenza motivazionale integrerebbe una violazione di legge e un vizio di motivazione, con effetti decisivi sul mancato rilievo della estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati. 2.10. Con il sesto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto della omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla rideterminazione della pena. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato le circostanze attenuanti generiche e confermato una pena ritenuta eccessiva, valorizzando in 6 modo stereotipato il numero delle polizze, la reiterazione delle condotte e le cariche rivestite, senza una valutazione individualizzata della posizione di AR. Si evidenzia l’omesso esame di elementi favorevoli (corretto comportamento processuale, precedenti risalenti e pena espiata) e l’erroneo richiamo a un danno grave non riferibile all’imputato, con conseguente insussistenza dell’aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen.; da ciò deriverebbe una pena sproporzionata e insufficientemente motivata, con richiesta di annullamento della sentenza impugnata anche sul trattamento sanzionatorio. 2.11. Con memoria difensiva datata 31 marzo 2026, a firma dell’avv. Giorgio Martellino, sono state ulteriormente argomentate le doglianze poste alla base dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È infondato il ricorso nei confronti di EN IO, mentre nei confronti di PI AR sono fondati il secondo e quarto motivo di ricorso ed è parzialmente fondato il terzo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di EN IO e il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, da esaminarsi congiuntamente in quanto sorretti da argomentazioni coincidenti, sono infondati. 2.1. Nella fattispecie, la condotta di truffa contestata consisteva nell'offrire sul mercato tramite la società Confideuropa s.c.p.a. polizze fideiussorie fittizie, in realtà non monetizzabili, a prezzi vantaggiosi, in modo da attirare un gran numero di sottoscrittori, impossessandosi dei relativi premi, inducendo in errore le persone fisiche e giuridiche garantite dalle fittizie polizze fideiussorie e i sottoscrittori di queste ultime sul possesso dei requisiti economico-patrimoniali richiesti dalla legge per l'attività di rilascio di garanzie e sull'effettiva solvibilità della società Confideuropa s.p.c.a., nonché sull'effettivo pagamento delle polizze in caso di sinistro;
in tal modo gli imputati si procuravano un ingiusto profitto relativo ai premi pagati per le polizze fideiussorie che, a seguito di inadempimento del sottoscrittore, venivano infruttuosamente escusse, cagionando quindi ai beneficiari delle polizze, tra i quali molti enti pubblici, un rilevante danno patrimoniale. 2.2. I ricorrenti deducono l’illogicità della motivazione (IO) e la violazione di legge (AR) per avere la Corte territoriale incluso nella nozione di persona offesa anche il terzo beneficiario della polizza fideiussoria, così fondando l’aggravante del danno di rilevante entità e la procedibilità d’ufficio, in difetto di un effettivo accertamento del danno e del necessario nesso eziologico 7 tra la condotta dell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimoniale denunciato, ritenuto nella specie meramente eventuale e potenziale, poiché subordinato all’insolvenza del debitore principale e all’escussione della garanzia, nonché per non avere chiarito le concrete modalità e i soggetti dell’induzione in errore, specie con riguardo ai terzi beneficiari, ed infine per l’inconferente richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla dissociazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, che presuppone un nesso causale effettivo e concreto, asseritamente mancante nelle ipotesi di polizze fideiussorie non escusse. 2.3. Le censure articolate dai ricorrenti risultano infondate alla luce dei princìpi affermati dalla Corte in materia, di seguito richiamati. 2.4. In tema di truffa, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria l’identità tra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno patrimoniale, né l’esistenza di contatti diretti tra i soggetti coinvolti, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità effettivo tra l’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimoniale arrecato (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, [...], Rv. 288647-01; Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155-01; Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01). 2.5. Il principio è stato ribadito in tema di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, essendo stato affermato che il delitto risulta configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto che patisce il danno, purché il pregiudizio patrimoniale sia causalmente riconducibile agli artifici o raggiri posti in essere dall’agente, ancorché in assenza di rapporti diretti tra questi e il danneggiato (Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, [...], Rv. 273820-01). 2.6. Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non sia richiesta l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, né la sussistenza di contatti diretti tra i soggetti tratti in inganno – nella specie, i sottoscrittori delle polizze – e i soggetti danneggiati o potenzialmente danneggiati, ossia i beneficiari delle polizze fideiussorie. Del resto, la stessa Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che tali beneficiari sono stati direttamente indotti in errore, atteso che le polizze non erano meramente incapienti, ma radicalmente fittizie, in quanto emesse da una società priva di qualsiasi solidità finanziaria e sorretta da una base documentale solo apparente, con conseguente sussistenza del nesso causale tra gli artifici o raggiri, il pregiudizio patrimoniale e la condotta dell’agente, anche in assenza di rapporti diretti con il danneggiato. 2.7. Parimenti è stato affermato il principio secondo cui, soprattutto nell’ambito della truffa contrattuale, il danno rilevante ai fini dell’integrazione della 8 fattispecie non deve necessariamente tradursi in una perdita economica attuale ed effettiva, potendo consistere anche in un pregiudizio patrimoniale potenziale, quale l’assunzione di obbligazioni che il soggetto passivo non avrebbe altrimenti contratto ovvero il mancato conseguimento di un’utilità economica conforme alle false prospettazioni dell’agente (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, [...], Rv. 255652; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, [...], Rv. 248908). Da ciò discende che, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, rileva non solo il danno patrimoniale effettivo, ma anche quello potenziale, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, è irrilevante la circostanza che le polizze fideiussorie fittizie siano state o meno escusse a seguito del verificarsi del sinistro. 2.8. In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente ricondotto la fattispecie concreta nel delitto di truffa, valorizzando il nesso eziologico tra gli artifici consistiti nell’immissione sul mercato di polizze fideiussorie prive di effettiva solvibilità, l’induzione in errore dei soggetti coinvolti nel meccanismo negoziale e il conseguente ingiusto profitto derivante dall’incasso dei premi, con correlativo pregiudizio patrimoniale idoneo a gravare anche sui terzi beneficiari delle garanzie, non rilevando, ai fini dell’integrazione della fattispecie oggettiva, né l’assenza di rapporti diretti tra gli imputati e i danneggiati né il fatto che l’escussione della polizza fosse subordinata all’inadempimento del debitore principale, trattandosi di evenienze che non elidono la concreta attitudine decettiva della condotta e l’attualità dell’offesa patrimoniale, correttamente apprezzate alla luce dei princìpi di legittimità che ammettono la dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato purché sussista un collegamento causale effettivo tra l’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimoniale arrecato, come nella specie congruamente motivato. 2.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure dedotte non scalfiscono la tenuta logico‑giuridica della motivazione impugnata, che risulta coerente con i princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, di nesso eziologico tra artifici, profitto e danno e di rilevanza anche del pregiudizio patrimoniale potenziale, sicché i motivi devono essere disattesi perché infondati. 2.10. Ne deriva che la Corte di appello ha correttamente ritenuto la procedibilità d’ufficio dei delitti di truffa di cui ai capi A e B, ancorandola alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma, n. 1) cod. pen., con conseguente limitazione dell’affermazione di responsabilità alle sole condotte che hanno avuto quali persone offese enti pubblici. 2.11. Deve inoltre rilevarsi che la pronuncia di infondatezza non esclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, con la conseguente rilevabilità di 9 ufficio della causa estintiva dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 – 01). Ai fini della determinazione del termine di prescrizione dei delitti di cui ai capi A e B, occorre tenere conto della recidiva infraquinquennale di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., ritenuta dai giudici di merito nei confronti di IO, la quale comporta un aumento di pena fino alla metà. Di tale recidiva qualificata si deve tenere conto per determinare il massimo della pena e, conseguentemente, il termine base di prescrizione, e per determinare l'aumento massimo del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi ex art. 161 cod. pen. Deve altresì considerarsi che, con riferimento ai delitti di truffa contestati ai capi A e B, è contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 640, secondo comma, cod. pen.; al riguardo, la Corte ha chiarito che, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale, la determinazione della pena massima – e, conseguentemente, del termine base di prescrizione – deve avvenire secondo il criterio di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., con individuazione, per la seconda aggravante, dell’aumento massimo di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, [...], Rv. 275986–01; Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833 - 01). Ne consegue che, considerata la recidiva infraquinquennale ex art. 99, secondo comma, cod. pen. e tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffa contestati ai capi A e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni 5 + un terzo per la recidiva (pari ad anni uno e mesi otto) = anni sei e mesi otto;
+ la metà ex art. 161 cod. pen. (pari a anni tre e mesi quattro) = anni dieci;
+ otto mesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue. Il dies a quo del termine di prescrizione per le condotte di cui al capo A, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al giugno 2014», va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014; e quello per le condotte di cui al capo B, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015», va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015. A tal proposito, invero, la Corte ha chiarito che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, [...], Rv. 281535 – 01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, [...], Rv. 259983-01; 10 Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, [...], Rv. 246229-01; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835-01). Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre, per il delitto di cui al capo B, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026. Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata ai fini penali per i delitti di cui ai capi A e B, consegue che deve essere eliminata la pena applicata al ricorrente per tali delitti, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, come determinata dai giudici di merito (anni uno per il delitto di cui al capo A e mesi sei per il delitto di cui al capo B;
pag. 25 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo del ricorso di IO, con il quale si contesta sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., è infondato. 3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che correttamente la Corte di appello ha preso atto della mutata disciplina normativa che, dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di truffa anche in caso di operatività della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e ha, quindi, ritenuto di dovere scrutinare la sussistenza della aggravante solo per le ipotesi di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., ovvero i casi in cui le persone offese sono enti pubblici, per le quali sussiste la procedibilità di ufficio. 3.2. Va poi chiarito che, secondo l’orientamento maggioritario condiviso dal Collegio, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità del danno deve essere valutata con riferimento al pregiudizio patrimoniale cagionato da ciascun singolo reato e non al danno complessivamente derivante dalle plurime violazioni unificate dal vincolo della continuazione, poiché, al di là dell’unificazione quoad poenam prevista dall’art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a ogni altro istituto giuridico (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, [...], Rv. 288662 – 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, [...], Rv. 285678‑02; Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235‑01). 3.3. Quanto alla valutazione dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che, nel giudizio sulla rilevante 11 gravità del danno patrimoniale, il riferimento alle condizioni economico‑finanziarie della persona offesa rileva solo quando il pregiudizio, pur non presentando una significativa consistenza oggettiva, assuma tale carattere in ragione delle peculiari condizioni della vittima;
dette condizioni restano invece irrilevanti allorché l’entità oggettiva del danno sia di per sé idonea a integrare un danno patrimoniale di rilevante gravità, come affermato con riguardo a pregiudizi compresi tra euro 20.000 ed euro 50.000, a prescindere dalla capacità economica dei soggetti danneggiati (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, [...], Rv. 268446 – 01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01). 3.4. In coerenza con tali princìpi, la Corte di appello ha congruamente motivato la sussistenza dell’aggravante con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato in continuazione, valorizzando, per una pluralità di persone offese, l’entità del pregiudizio correlato anche alla singola polizza, richiamando dati oggettivi relativi al superamento delle soglie di euro 20.000 e 30.000. Inoltre, avuto riguardo alla corretta individuazione dei beneficiari delle polizze quali persone offese, i giudici di merito hanno logicamente fatto riferimento anche al capitale garantito da ciascuna polizza, ritenendo sussistente la circostanza aggravante nei casi di importo superiore a euro 50.000. 3.5. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata si presenta coerente e conforme ai princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e le censure proposte sul punto risultano non idonee a incrinare il percorso argomentativo dei giudici di merito, dovendo pertanto essere dichiarate infondate. 4. È infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di EN IO, con cui si deduce l’insussistenza dell’associazione per delinquere contestata al capo I e la carenza di prova in ordine alla partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso. 4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen. è necessario che si costituisca e perduri un vincolo associativo stabile e continuativo tra tre o più persone, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, attraverso la comune predisposizione dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza, in capo a ciascun partecipe, di far parte del sodalizio e di essere disponibile all’attuazione del progetto delinquenziale. È proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum sceleris che distingue l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale presuppone, invece, un accordo meramente occasionale, diretto alla commissione di uno o più reati determinati, destinato ad 12 esaurirsi con la loro consumazione;
il discrimine tra fattispecie associativa e concorso di persone nel reato va individuato nella finalizzazione dell’accordo criminoso alla costituzione di una struttura, quantomeno tendenzialmente stabile e permanente, nell’ambito della quale i singoli partecipi, ciascuno secondo i ruoli assunti, operano quali componenti di una struttura unitaria e organizzata, preordinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. In tal senso, nel reato associativo è proprio l’organizzazione a costituire lo strumento attraverso il quale i partecipanti si predispongono alla realizzazione del programma criminoso, nella consapevolezza della stabilità del vincolo e della perdurante disponibilità operativa (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, [...], Rv. 256054‑01; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, Papa, Rv. 251562‑01). 4.2. Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso possa essere desunta, ferma l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle relative modalità esecutive, attraverso le quali si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione, specie ove emergano elementi indicativi del tipo di criminalità, della struttura del sodalizio e delle caratteristiche dei singoli reati posti in essere (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, [...], Rv. 266670-01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [...], dep. 2013, Rv. 254233-01; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, [...], Rv. 247435-01). 4.3. Nella fattispecie, la Corte di appello ha correttamente individuato il requisito strutturale dell’associazione per delinquere nella predisposizione, tramite la società Confideuropa, di un apparato organizzativo funzionalmente orientato alla realizzazione di un ampio e articolato programma criminoso, comprendente, oltre alle truffe, anche l’abusivo esercizio di attività creditizia e i connessi reati societari e di distruzione e occultamento di scritture contabili. È stato congruamente evidenziato come la compagine societaria fosse istituzionalmente e sostanzialmente finalizzata alla commissione di tali illeciti, risultando lo scopo principale, se non esclusivo, dell’attività sociale quello di realizzare il programma delittuoso al fine di accumulare il massimo delle risorse economiche nel minore tempo possibile, circostanza desumibile dall’elevatissimo numero di polizze emesse in un arco temporale ristretto (n. 1387 in quattro anni), dall’operare della società su tutto il territorio nazionale, dall’assenza di qualsiasi attività lecita alternativa e, infine, dalla significativa prosecuzione dell’emissione delle polizze anche successivamente alla perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza il 15 settembre 2014, allorché risultavano emesse ulteriori 417 polizze. Si trattava, dunque, di un accordo criminoso non occasionale né accidentale, destinato a perdurare nel tempo e perseguito mediante una struttura organizzata, 13 appositamente funzionale alla realizzazione di un programma delittuoso stabile e, a differenza del concorso di persone nel reato, non destinato ad esaurirsi con la commissione dei reati programmati. In tale contesto, gli imputati, a vario titolo, condividevano il medesimo vincolo associativo, formalizzandolo anche attraverso l’assunzione di cariche sociali e la conseguente ripartizione dei ruoli, e concorrendo alla realizzazione della finalità esclusiva della compagine, individuata nella commissione di una serie indeterminata di delitti a scopo di lucro. 4.4. Sono, pertanto, inconferenti le deduzioni difensive che prospettano una indebita sovrapposizione tra la struttura associativa richiesta ai fini dell’art. 416 cod. pen. e la veste societaria della Confideuropa s.c.p.a., nonché la conseguente attribuzione all’imputato di una responsabilità meramente “da posizione” quale presidente del consiglio di amministrazione, poiché è stato adeguatamente argomentato che, nella fattispecie, l’organizzazione societaria integrava in concreto il requisito strutturale richiesto dalla fattispecie incriminatrice, consistendo in un apparato organizzativo stabilmente e funzionalmente preordinato al perseguimento del programma criminoso. 4.5. Coerentemente, inoltre, la responsabilità penale di EN IO per il reato associativo è stata correttamente affermata dai giudici di merito sulla base di una pluralità di elementi convergenti, tra i quali la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, ricoperta dal 2010 per l’intera durata delle condotte contestate, la partecipazione determinante alle assemblee societarie nelle quali venivano deliberati aumenti di capitale fittizi, funzionali a creare l’apparenza di una solida consistenza patrimoniale della società e del possesso dei requisiti economico‑patrimoniali richiesti dalla legge per l’attività di rilascio di garanzie, nonché della sua solvibilità in caso di escussione delle polizze fideiussorie, e, infine, la concessione di polizze in favore di società a lui riconducibili, tutte condotte idonee a integrare un contributo causale concreto e consapevole alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione. 4.6. Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato, risolvendosi in una censura diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione giuridica operata dai giudici di merito, sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e come tale insuscettibile di accoglimento in questa sede. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di EN IO, con il quale si deduce un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione tra i reati, non supera il vaglio di ammissibilità. 14 5.1. Va premesso che i giudici di merito hanno correttamente individuato la sussistenza del medesimo disegno criminoso valorizzando l’analogia delle condotte, l’unitarietà del contesto fattuale, l’identità della spinta a delinquere e la ristrettezza dell’arco temporale intercorrente tra i singoli episodi, in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074‑01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, [...], Rv. 246838‑01). 5.2. Il motivo si risolve, nondimeno, in una censura meramente generica, limitata a prospettare asserite illogicità e contraddittorietà della motivazione senza confrontarsi puntualmente con l’apparato argomentativo della decisione impugnata, né chiarire quale concreto pregiudizio ne deriverebbe, tanto più che l’applicazione della disciplina della continuazione tra reati si traduce in un trattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato, escludendo il cumulo materiale delle pene. 5.3. Ne consegue che il motivo è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. 6. È fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, con il quale si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i delitti di truffa contestati ai capi A e B. 6.1. Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma in modo apodittico che l’imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 14 luglio 2011 al 21 febbraio 2012, avrebbe contribuito in maniera determinante al perseguimento dell’unico obiettivo del consorzio, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, quali: la limitata durata dell’incarico, svolto per circa sette mesi;
l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazione contabile e bancaria, al punto che l’imputato si era dimesso dopo pochi mesi;
nonché la circostanza che, nel periodo di permanenza in carica, rientrasse una sola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità (la polizza n. 17 del 21 dicembre 2011). L’omissione motivazionale risulta ancor più evidente se si considera che l’imputato, come evidenziato nel ricorso, è stato assolto, anche in appello, dai reati di cui ai capi E ed F, le cui condotte sono indicate come integranti degli artifici e raggiri integranti i delitti di truffa di cui ai capi A e B. 6.2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, non avendo la Corte territoriale fornito una motivazione effettiva e non meramente apparente in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti di cui ai capi A e B. 6.3. La pronuncia di fondatezza del motivo di ricorso comporta il formarsi di un valido rapporto di impugnazione con conseguente rilevabilità di ufficio della 15 estinzione dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, [...], Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 – 01). Per determinare il tempo necessario a prescrivere i delitti di cui ai capi A e B, deve tenersi conto che nei confronti di AR è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. la quale comporta un aumento di pena della metà. Richiamati i criteri già esposti al punto n.
2.11. del “considerato in diritto”, ne consegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, terzo comma, cod. pen., e del periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffa contestati ai capi A e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni cinque + un terzo per la recidiva (pari a anni uno e mesi otto)= anni sei e mesi otto;
+ la metà ex art. 161 cod. pen.(pari a anni tre e mesi quattro)= anni dieci;
+ otto mesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue. Va anche ribadito che il dies a quo del termine di prescrizione per le condotte di cui al capo A, contestate come commesse «negli anni dal giugno 2011 al giugno 2014» va individuato dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2014; e quello per le condotte di cui al capo B, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015», va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015. Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre per il delitto di cui al capo B, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026. 6.4. L’estinzione dei delitti di cui ai capi A e B per prescrizione impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, con eliminazione della pena inflitta di anni uno per tali delitti, come applicata dai giudici di merito (mesi otto per il delitto di cui al capo A e mesi quattro per il delitto di cui al capo B;
sentenza impugnata, pag. 25), e il rinvio ai soli effetti civili alla Corte di appello di Perugia, cui si rimette il regolamento delle spese della parte civile Comune di Milano. 7. È fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, con il quale si deduce, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l’erronea attribuzione della responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, contestato al capo C, con specifico riguardo all’elemento soggettivo del reato. 16 7.1. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma, in modo del tutto apodittico, che la mancata partecipazione effettiva dell’imputato all’ideazione criminosa costituirebbe un assunto indimostrato, valorizzando unicamente il rivestimento di una posizione apicale per un periodo qualificato come «significativo», senza tuttavia confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di considerare le deduzioni difensive in merito alle circostanze che AR aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione per un arco temporale circoscritto (circa sette mesi), in assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazione societaria e bancaria, né risulta che abbia avuto un concreto coinvolgimento nella gestione delle polizze fideiussorie, circostanze documentalmente dedotte dalla difesa e rimaste prive di specifica risposta. 7.2. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenza impugnata è affetta da carenza assoluta di motivazione, risolvendosi in una affermazione meramente apodittica e, dunque, inidonea a sorreggere l’affermazione di responsabilità dell’imputato e a dar conto, in termini effettivi, dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato contestato. 7.3. Da tale fondatezza discende il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, con conseguente rilevabilità di ufficio della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C, da dichiararsi nei termini che seguono. Per determinare il tempo necessario a prescrivere il delitto di cui al capo C, deve tenersi conto che nei confronti di AR è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. la quale comporta un aumento di pena della metà. Ne consegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, terzo comma, cod. pen. e del periodo di sospensione della prescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C è pari ad anni nove, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni quattro + la metà (pari ad anni due) per la recidiva = anni sei;
anni sei + la metà ex art. 161 cod. pen. (pari ad anni tre) = anni nove;
+ mesi otto e giorni ventidue per i periodi di sospensione= anni nove, mesi otto e giorni ventidue. Il dies a quo di tale delitto, contestato come commesso «negli anni dal 2011 al 2015», va individuato nel 1 gennaio 2015, più favorevole al reo (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., cit.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, [...], cit.; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, cit.). Ne consegue che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C, nei confronti di AR, risulta interamente decorso il 22 settembre 2024. 17 7.4. L’estinzione del delitto di cui al capo C per prescrizione impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, con eliminazione della pena di mesi quattro determinata dai giudici di merito per tale delitto (pag. 25 della sentenza impugnata). 8. È parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen., contestato al capo I e in relazione alla dimostrazione del contributo causale e volontario dell’imputato all’associazione per delinquere. 8.1. Il motivo, invero, è infondato nella parte in cui contesta la sussistenza dell’associazione per delinquere contestata al capo I, dovendosi, sul punto, integralmente richiamare le considerazioni svolte al punto n. 4 del “considerato in diritto”. 8.2. Esso è, invece, fondato con riguardo alla dimostrazione della responsabilità penale dell’imputato per il delitto associativo, posto che la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata in ordine all’accertamento della sua partecipazione al sodalizio criminoso. 8.3. All’interno della struttura associativa la condotta di partecipazione, pacificamente a forma libera, consiste in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio e, quindi, alla realizzazione dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, a prescindere dal ruolo o dal compito svolto dal singolo partecipe nell’ambito dell’organizzazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 – 01; Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, [...], Rv. 268317 – 01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 04/02/1999, Archesso, Rv. 213447‑01). 8.4. Tale contributo deve essere sorretto dal dolo del delitto di associazione a delinquere che è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, [...], Rv. 276740 – 01). 8.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive relative alla limitata durata dell’incarico ricoperto dal AR quale presidente del consiglio di amministrazione, all’assenza di deleghe operative, alla mancanza di poteri gestori e di accesso alla documentazione contabile e bancaria della società, nonché alla circostanza che 18 l’imputato non fosse titolare di poteri di firma sui conti correnti. Né la motivazione si confronta con il dato dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dai reati di cui ai capi E, F e G, richiamati dai giudici di merito quali integranti il programma associativo, senza dare conto delle ragioni per le quali egli avrebbe comunque apportato un consapevole e concreto contributo causale al perseguimento dei fini dell’associazione. 8.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla partecipazione dell’imputato al delitto di associazione per delinquere contestato al capo I, essendo la motivazione affetta da vizio in ordine all’accertamento della partecipazione di PI AR al sodalizio criminoso, per non essersi la Corte territoriale confrontata con le specifiche deduzioni difensive né avere dato conto, con argomentazione effettiva e non meramente apparente, dell’esistenza di un concreto e consapevole contributo causale dell’imputato alla vita e al rafforzamento dell’associazione. Il giudice di rinvio provvederà a un nuovo esame sul punto, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati. All’annullamento con rinvio limitatamente al capo I nei confronti di PI AR, consegue l’assorbimento del sesto motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio. 9. Il quinto motivo di ricorso, relativo all’applicazione della recidiva, è inammissibile. Al riguardo, va richiamato il principio più volte affermato dalla Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., deriva che non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non prospettate con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ovvero di questioni che non fosse possibile dedurre in appello. Tale regola risponde all’esigenza di evitare che venga denunciato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su punti che non siano stati devoluti al controllo del giudice di appello perché non investiti dai motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202‑01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, [...], Rv. 256631‑01). Nel caso di specie, il motivo risulta proposto per la prima volta in questa sede e, configurandosi come novum idoneo a interrompere la catena devolutiva, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 19 10. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata nei confronti di EN IO deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali limitatamente ai capi A e B perché i reati sono estinti per prescrizione. 10.1. Ne consegue l’eliminazione della relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nella misura ritenuta dai giudici di merito: anni uno per il delitto di cui al capo A e mesi sei per il delitto di cui al capo B (sentenza impugnata pag. 25). 10.2. Va rigettato nel resto il ricorso di IO per effetto della infondatezza dei motivi di ricorso. 10.3. Dall’esito del giudizio discendono, altresì, nei confronti di IO le statuizioni in ordine alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile Comune di Milano, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, è determinata secondo l'importo indicato in dispositivo. 10.4. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AR PI senza rinvio agli effetti penali, limitatamente ai delitti di cui ai capi A, B e C, perché estinti per prescrizione. Deve, pertanto, essere eliminata la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata dai giudici di merito: mesi otto per il delitto di cui al capo A, e mesi quattro ciascuno per i delitti di cui ai capi B e C (sentenza impugnata, pag. 25). 10.5. La sentenza deve essere altresì annullata nei confronti di AR limitatamente al capo I, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio;
per l'effetto, il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito. 10.6. La sentenza va infine annullata anche agli effetti civili nei confronti di AR, limitatamente ai capi A, B e C, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, cui è demandato il regolamento delle spese della parte civile Comune di Milano, con rigetto nel resto del ricorso. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento della sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, essendo il rinvio al giudice civile, previsto dalla seconda parte dell’art. 622 cod. proc. pen., limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile ai soli effetti civili, in assenza di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO EN senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione ed elimina 20 la relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di IO. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR PI senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai capi a), b) e c), perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
annulla la sentenza impugnata nei confronti del predetto AR limitatamente al capo i) e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché, ai soli effetti civili, limitatamente ai capi a), b) e c), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, cui rimette il regolamento delle spese della parte civile Comune di Milano;
rigetta nel resto il ricorso di AR. Condanna, inoltre, IO EN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NE AN TO
udita la relazione svolta dal consigliere LA NE;
udito il Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Comune di Milano, avv. Federico Bier, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e alle conclusioni del Procuratore generale ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate;
udito il difensore dell’imputato IO EN, avv. Simone Tamagnini, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento; udito il difensore dell’imputato AR TR, avv. Giorgio Martellino, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo la revoca del risarcimento alla Banca d’Italia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17833 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 maggio 2025, la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila del 20 aprile 2022: ha dichiarato EN IO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamente alle condotte realizzate nei confronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e, riconosciuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine alle ipotesi per le quali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3, 4,5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dell'elenco relativo agli enti pubblici), nonché riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione con quelli per i quali ha già riportato condanna (e di cui ai capi C, E, G e I), ha rideterminato la pena a lui applicata in anni cinque e mesi nove di reclusione;
ha dichiarato TR AR responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi A) e B), limitatamente alle condotte realizzate nei confronti degli enti pubblici meglio ivi indicati, e riconosciuta la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità in ordine alle ipotesi per le quali è stato aperto un sinistro (di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dell'elenco relativo ad enti pubblici), nonché riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alle lettere C) e I), ha rideterminato la pena a lui applicata in anni cinque e mesi uno di reclusione. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: Ricorso nell’interesse di EN IO: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’affermazione di responsabilità per i delitti di truffa e, in particolare, al riconoscimento della procedibilità d’ufficio. La difesa censura il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, ritenuto fondato su una indebita estensione della nozione di persona offesa al terzo beneficiario della polizza fideiussoria, così da giustificare l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, senza un effettivo accertamento del danno né del nesso causale tra condotta, profitto e pregiudizio. Si evidenzia, inoltre, che il danno ai beneficiari sarebbe meramente eventuale e potenziale, in quanto subordinato all’inadempimento del debitore principale e all’escussione della garanzia, con conseguente insussistenza di un pregiudizio immediato e diretto. Viene altresì lamentata l’omessa motivazione sull’elemento dell’induzione in errore, specie con riferimento ai terzi beneficiari, nonché l’inconferente richiamo alla giurisprudenza sulla dissociazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, ritenuta 3 applicabile solo ove sussista un nesso causale concreto ed effettivo tra la condotta dell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimoniale lamentato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione di legge e, al contempo, la carenza e illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., che sarebbe stata posta dalla Corte di appello a fondamento sia della procedibilità d’ufficio sia dell’aumento di pena. La difesa denuncia che la Corte di appello ha riconosciuto l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità senza fornire una motivazione adeguata, limitandosi a richiami generici alla giurisprudenza, senza ricostruire l’effettiva entità del danno né valutarne l’incidenza reale sui soggetti danneggiati. In particolare, si evidenzia l’illogicità di un ragionamento fondato su soglie astratte, privo di applicazione al caso concreto, con conseguente erronea interpretazione dell’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e motivazione meramente apparente. 2.3. Con il terzo motivo, si censura la motivazione della Corte di appello sul riconoscimento della continuazione tra i reati ex art. 81 cod. pen., ritenuta carente, contraddittoria e illogica, perché affermata senza confrontarsi con dati decisivi quali l’ampiezza dell’arco temporale delle condotte e le loro modalità concrete, che – secondo la difesa – depongono per episodi occasionali e non per un disegno criminoso unitario. Si deduce, a tal fine, l’omesso esame di circostanze che sarebbero incontestate (assenza di organizzazione, natura improvvisata delle condotte, inesperienza degli imputati), con conseguente motivazione meramente apparente, fondata su affermazioni generiche e sul mero richiamo alle indagini di polizia giudiziaria e alle dichiarazioni delle persone offese, senza un reale vaglio critico delle doglianze difensive. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 416 cod. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione al riconoscimento della sussistenza del reato di associazione per delinquere e alla partecipazione dell’imputato IO al presunto sodalizio criminoso. Si contesta l’affermazione della responsabilità ex art. 416 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza dell’associazione per delinquere sulla base di elementi meramente strutturali e indiziari. In particolare, si censura la indebita sovrapposizione tra la normale organizzazione societaria e il sodalizio criminoso, avendo i giudici desunto l’affectio societatis e il programma illecito dalla sola attribuzione di ruoli direttivi e dalla durata dell’attività sociale, in una logica di “responsabilità da posizione”, in assenza di prova di un autonomo e stabile accordo criminoso. Ricorso nell’interesse di TR AR. 4 2.5. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante e alla conseguente procedibilità d’ufficio. La Corte di appello ha individuato quali persone offese non solo i sottoscrittori delle polizze, ma anche i beneficiari (enti pubblici o privati), ritenuti destinatari degli artifici e raggiri, in quanto tratti in errore dall’apparente solidità delle garanzie. La difesa contesta tale impostazione, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, è necessaria l’identità soggettiva tra colui che è indotto in errore e colui che compie l’atto di disposizione patrimoniale da cui deriva il danno. Nel caso di specie, gli artifici e raggiri sarebbero stati preordinati esclusivamente a indurre in errore il sottoscrittore della polizza, determinandolo al pagamento del premio e consentendo agli imputati di conseguire l’ingiusto profitto, costituito dal pagamento del premio. Il coinvolgimento dei beneficiari sarebbe eventuale e giuridicamente irrilevante nella configurazione della fattispecie di truffa, con la conseguenza che unica persona offesa deve ritenersi il contraente della polizza. Da ciò discenderebbe l’improcedibilità dei reati per difetto di querela, che avrebbe dovuto condurre alla conferma della sentenza di primo grado sul punto. 2.6. Con il secondo motivo, si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato AR per i reati di truffa contestati ai capi A e B. La sentenza impugnata si limiterebbe ad affermazioni generiche sulla natura fittizia delle polizze e sull’inganno ai danni degli enti beneficiari, senza alcuna analisi della condotta specifica ascrivibile all’imputato, né dell’elemento soggettivo del reato. La difesa sottolinea come tale difetto motivazionale sia particolarmente grave, trattandosi di una condanna in riforma di una sentenza «assolutoria», che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata che tenesse conto degli elementi valorizzati dalla difesa, quali, in particolare: la limitata durata dell’incarico di AR (presidente del consiglio di amministrazione di Confideuropa per soli sette mesi); l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazione contabile e bancaria;
l’assoluzione, anche in appello, per altri delitti (reati di cui ai capi E, F e G) le cui condotte sono indicate come integranti gli artifici e raggiri;
la circostanza che, nel periodo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica, rientri una sola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante del danno di rilevante entità (ovvero la polizza n. 17 rilasciata il 21 dicembre 2011). 5 Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l’insussistenza sia della responsabilità penale sia dell’aggravante contestata. 2.7. Con il terzo motivo, si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. Si censura l’affermazione della sussistenza del reato di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., ritenuta apodittica e fondata unicamente sulla qualifica apicale degli imputati e sul numero delle polizze emesse, senza verifica dei requisiti strutturali dell’associazione (stabilità del vincolo, programma criminoso indeterminato, partecipazione consapevole con affectio societatis), e della sussistenza di un concreto contributo causale e volontario di AR, in contrasto con il consolidato discrimine giurisprudenziale tra associazione e concorso di persone nel reato. 2.8. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia il vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione al capo C, per avere la Corte di appello affermato apoditticamente la sussistenza del dolo valorizzando il ruolo apicale del ricorrente e la pretesa sistematicità dell’attività, senza confrontarsi con i dati oggettivi che attestano la limitata durata dell’incarico di AR, l’assenza di deleghe, di poteri gestori e di coinvolgimento operativo nella gestione delle polizze e che, qualora adeguatamente considerati, avrebbero dovuto condurre all’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo. 2.9. Con il quinto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e conseguente erronea omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Si censura l’automatica applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. da parte della Corte di appello, assunta a fondamento del mancato riconoscimento della prescrizione. Si deduce che i giudici di merito avrebbero valorizzato precedenti penali inesistenti o risalenti, senza svolgere la necessaria valutazione discrezionale e concreta richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 185/2015), omettendo ogni motivazione sulla personalità dell’imputato, sull’omogeneità e attualità dei precedenti e sulla significatività del nuovo reato. Tale carenza motivazionale integrerebbe una violazione di legge e un vizio di motivazione, con effetti decisivi sul mancato rilievo della estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati. 2.10. Con il sesto motivo, si deduce la contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto della omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla rideterminazione della pena. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato le circostanze attenuanti generiche e confermato una pena ritenuta eccessiva, valorizzando in 6 modo stereotipato il numero delle polizze, la reiterazione delle condotte e le cariche rivestite, senza una valutazione individualizzata della posizione di AR. Si evidenzia l’omesso esame di elementi favorevoli (corretto comportamento processuale, precedenti risalenti e pena espiata) e l’erroneo richiamo a un danno grave non riferibile all’imputato, con conseguente insussistenza dell’aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen.; da ciò deriverebbe una pena sproporzionata e insufficientemente motivata, con richiesta di annullamento della sentenza impugnata anche sul trattamento sanzionatorio. 2.11. Con memoria difensiva datata 31 marzo 2026, a firma dell’avv. Giorgio Martellino, sono state ulteriormente argomentate le doglianze poste alla base dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È infondato il ricorso nei confronti di EN IO, mentre nei confronti di PI AR sono fondati il secondo e quarto motivo di ricorso ed è parzialmente fondato il terzo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di EN IO e il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, da esaminarsi congiuntamente in quanto sorretti da argomentazioni coincidenti, sono infondati. 2.1. Nella fattispecie, la condotta di truffa contestata consisteva nell'offrire sul mercato tramite la società Confideuropa s.c.p.a. polizze fideiussorie fittizie, in realtà non monetizzabili, a prezzi vantaggiosi, in modo da attirare un gran numero di sottoscrittori, impossessandosi dei relativi premi, inducendo in errore le persone fisiche e giuridiche garantite dalle fittizie polizze fideiussorie e i sottoscrittori di queste ultime sul possesso dei requisiti economico-patrimoniali richiesti dalla legge per l'attività di rilascio di garanzie e sull'effettiva solvibilità della società Confideuropa s.p.c.a., nonché sull'effettivo pagamento delle polizze in caso di sinistro;
in tal modo gli imputati si procuravano un ingiusto profitto relativo ai premi pagati per le polizze fideiussorie che, a seguito di inadempimento del sottoscrittore, venivano infruttuosamente escusse, cagionando quindi ai beneficiari delle polizze, tra i quali molti enti pubblici, un rilevante danno patrimoniale. 2.2. I ricorrenti deducono l’illogicità della motivazione (IO) e la violazione di legge (AR) per avere la Corte territoriale incluso nella nozione di persona offesa anche il terzo beneficiario della polizza fideiussoria, così fondando l’aggravante del danno di rilevante entità e la procedibilità d’ufficio, in difetto di un effettivo accertamento del danno e del necessario nesso eziologico 7 tra la condotta dell’imputato, il profitto conseguito e il pregiudizio patrimoniale denunciato, ritenuto nella specie meramente eventuale e potenziale, poiché subordinato all’insolvenza del debitore principale e all’escussione della garanzia, nonché per non avere chiarito le concrete modalità e i soggetti dell’induzione in errore, specie con riguardo ai terzi beneficiari, ed infine per l’inconferente richiamo alla giurisprudenza di legittimità sulla dissociazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato, che presuppone un nesso causale effettivo e concreto, asseritamente mancante nelle ipotesi di polizze fideiussorie non escusse. 2.3. Le censure articolate dai ricorrenti risultano infondate alla luce dei princìpi affermati dalla Corte in materia, di seguito richiamati. 2.4. In tema di truffa, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria l’identità tra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno patrimoniale, né l’esistenza di contatti diretti tra i soggetti coinvolti, essendo sufficiente che sussista un nesso di causalità effettivo tra l’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimoniale arrecato (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, [...], Rv. 288647-01; Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155-01; Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01). 2.5. Il principio è stato ribadito in tema di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, essendo stato affermato che il delitto risulta configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro sia diverso dal soggetto che patisce il danno, purché il pregiudizio patrimoniale sia causalmente riconducibile agli artifici o raggiri posti in essere dall’agente, ancorché in assenza di rapporti diretti tra questi e il danneggiato (Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, [...], Rv. 273820-01). 2.6. Ne consegue che la Corte di appello ha correttamente ritenuto che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non sia richiesta l’identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale, né la sussistenza di contatti diretti tra i soggetti tratti in inganno – nella specie, i sottoscrittori delle polizze – e i soggetti danneggiati o potenzialmente danneggiati, ossia i beneficiari delle polizze fideiussorie. Del resto, la stessa Corte territoriale ha puntualmente evidenziato che tali beneficiari sono stati direttamente indotti in errore, atteso che le polizze non erano meramente incapienti, ma radicalmente fittizie, in quanto emesse da una società priva di qualsiasi solidità finanziaria e sorretta da una base documentale solo apparente, con conseguente sussistenza del nesso causale tra gli artifici o raggiri, il pregiudizio patrimoniale e la condotta dell’agente, anche in assenza di rapporti diretti con il danneggiato. 2.7. Parimenti è stato affermato il principio secondo cui, soprattutto nell’ambito della truffa contrattuale, il danno rilevante ai fini dell’integrazione della 8 fattispecie non deve necessariamente tradursi in una perdita economica attuale ed effettiva, potendo consistere anche in un pregiudizio patrimoniale potenziale, quale l’assunzione di obbligazioni che il soggetto passivo non avrebbe altrimenti contratto ovvero il mancato conseguimento di un’utilità economica conforme alle false prospettazioni dell’agente (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, [...], Rv. 255652; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, [...], Rv. 248908). Da ciò discende che, ai fini dell'integrazione del delitto di truffa, rileva non solo il danno patrimoniale effettivo, ma anche quello potenziale, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, è irrilevante la circostanza che le polizze fideiussorie fittizie siano state o meno escusse a seguito del verificarsi del sinistro. 2.8. In conclusione, la Corte territoriale ha correttamente ricondotto la fattispecie concreta nel delitto di truffa, valorizzando il nesso eziologico tra gli artifici consistiti nell’immissione sul mercato di polizze fideiussorie prive di effettiva solvibilità, l’induzione in errore dei soggetti coinvolti nel meccanismo negoziale e il conseguente ingiusto profitto derivante dall’incasso dei premi, con correlativo pregiudizio patrimoniale idoneo a gravare anche sui terzi beneficiari delle garanzie, non rilevando, ai fini dell’integrazione della fattispecie oggettiva, né l’assenza di rapporti diretti tra gli imputati e i danneggiati né il fatto che l’escussione della polizza fosse subordinata all’inadempimento del debitore principale, trattandosi di evenienze che non elidono la concreta attitudine decettiva della condotta e l’attualità dell’offesa patrimoniale, correttamente apprezzate alla luce dei princìpi di legittimità che ammettono la dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato purché sussista un collegamento causale effettivo tra l’induzione in errore, il profitto conseguito dall’agente e il pregiudizio patrimoniale arrecato, come nella specie congruamente motivato. 2.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, le censure dedotte non scalfiscono la tenuta logico‑giuridica della motivazione impugnata, che risulta coerente con i princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, di nesso eziologico tra artifici, profitto e danno e di rilevanza anche del pregiudizio patrimoniale potenziale, sicché i motivi devono essere disattesi perché infondati. 2.10. Ne deriva che la Corte di appello ha correttamente ritenuto la procedibilità d’ufficio dei delitti di truffa di cui ai capi A e B, ancorandola alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma, n. 1) cod. pen., con conseguente limitazione dell’affermazione di responsabilità alle sole condotte che hanno avuto quali persone offese enti pubblici. 2.11. Deve inoltre rilevarsi che la pronuncia di infondatezza non esclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, con la conseguente rilevabilità di 9 ufficio della causa estintiva dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 – 01). Ai fini della determinazione del termine di prescrizione dei delitti di cui ai capi A e B, occorre tenere conto della recidiva infraquinquennale di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., ritenuta dai giudici di merito nei confronti di IO, la quale comporta un aumento di pena fino alla metà. Di tale recidiva qualificata si deve tenere conto per determinare il massimo della pena e, conseguentemente, il termine base di prescrizione, e per determinare l'aumento massimo del termine di prescrizione in presenza di eventi interruttivi ex art. 161 cod. pen. Deve altresì considerarsi che, con riferimento ai delitti di truffa contestati ai capi A e B, è contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 640, secondo comma, cod. pen.; al riguardo, la Corte ha chiarito che, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto o efficacia speciale, la determinazione della pena massima – e, conseguentemente, del termine base di prescrizione – deve avvenire secondo il criterio di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., con individuazione, per la seconda aggravante, dell’aumento massimo di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, [...], Rv. 275986–01; Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833 - 01). Ne consegue che, considerata la recidiva infraquinquennale ex art. 99, secondo comma, cod. pen. e tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffa contestati ai capi A e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni 5 + un terzo per la recidiva (pari ad anni uno e mesi otto) = anni sei e mesi otto;
+ la metà ex art. 161 cod. pen. (pari a anni tre e mesi quattro) = anni dieci;
+ otto mesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue. Il dies a quo del termine di prescrizione per le condotte di cui al capo A, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al giugno 2014», va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014; e quello per le condotte di cui al capo B, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015», va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015. A tal proposito, invero, la Corte ha chiarito che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, [...], Rv. 281535 – 01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, [...], Rv. 259983-01; 10 Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, [...], Rv. 246229-01; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835-01). Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre, per il delitto di cui al capo B, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026. Alla pronuncia di annullamento della sentenza impugnata ai fini penali per i delitti di cui ai capi A e B, consegue che deve essere eliminata la pena applicata al ricorrente per tali delitti, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, come determinata dai giudici di merito (anni uno per il delitto di cui al capo A e mesi sei per il delitto di cui al capo B;
pag. 25 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo del ricorso di IO, con il quale si contesta sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., è infondato. 3.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che correttamente la Corte di appello ha preso atto della mutata disciplina normativa che, dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, prevede la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di truffa anche in caso di operatività della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e ha, quindi, ritenuto di dovere scrutinare la sussistenza della aggravante solo per le ipotesi di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., ovvero i casi in cui le persone offese sono enti pubblici, per le quali sussiste la procedibilità di ufficio. 3.2. Va poi chiarito che, secondo l’orientamento maggioritario condiviso dal Collegio, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità del danno deve essere valutata con riferimento al pregiudizio patrimoniale cagionato da ciascun singolo reato e non al danno complessivamente derivante dalle plurime violazioni unificate dal vincolo della continuazione, poiché, al di là dell’unificazione quoad poenam prevista dall’art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a ogni altro istituto giuridico (Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, [...], Rv. 288662 – 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, [...], Rv. 285678‑02; Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, Montaquila, Rv. 285235‑01). 3.3. Quanto alla valutazione dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che, nel giudizio sulla rilevante 11 gravità del danno patrimoniale, il riferimento alle condizioni economico‑finanziarie della persona offesa rileva solo quando il pregiudizio, pur non presentando una significativa consistenza oggettiva, assuma tale carattere in ragione delle peculiari condizioni della vittima;
dette condizioni restano invece irrilevanti allorché l’entità oggettiva del danno sia di per sé idonea a integrare un danno patrimoniale di rilevante gravità, come affermato con riguardo a pregiudizi compresi tra euro 20.000 ed euro 50.000, a prescindere dalla capacità economica dei soggetti danneggiati (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, [...], Rv. 268446 – 01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 - 01). 3.4. In coerenza con tali princìpi, la Corte di appello ha congruamente motivato la sussistenza dell’aggravante con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato in continuazione, valorizzando, per una pluralità di persone offese, l’entità del pregiudizio correlato anche alla singola polizza, richiamando dati oggettivi relativi al superamento delle soglie di euro 20.000 e 30.000. Inoltre, avuto riguardo alla corretta individuazione dei beneficiari delle polizze quali persone offese, i giudici di merito hanno logicamente fatto riferimento anche al capitale garantito da ciascuna polizza, ritenendo sussistente la circostanza aggravante nei casi di importo superiore a euro 50.000. 3.5. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata si presenta coerente e conforme ai princìpi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità e le censure proposte sul punto risultano non idonee a incrinare il percorso argomentativo dei giudici di merito, dovendo pertanto essere dichiarate infondate. 4. È infondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di EN IO, con cui si deduce l’insussistenza dell’associazione per delinquere contestata al capo I e la carenza di prova in ordine alla partecipazione dell’imputato al sodalizio criminoso. 4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 416 cod. pen. è necessario che si costituisca e perduri un vincolo associativo stabile e continuativo tra tre o più persone, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, attraverso la comune predisposizione dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza, in capo a ciascun partecipe, di far parte del sodalizio e di essere disponibile all’attuazione del progetto delinquenziale. È proprio tale peculiare atteggiarsi del pactum sceleris che distingue l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale presuppone, invece, un accordo meramente occasionale, diretto alla commissione di uno o più reati determinati, destinato ad 12 esaurirsi con la loro consumazione;
il discrimine tra fattispecie associativa e concorso di persone nel reato va individuato nella finalizzazione dell’accordo criminoso alla costituzione di una struttura, quantomeno tendenzialmente stabile e permanente, nell’ambito della quale i singoli partecipi, ciascuno secondo i ruoli assunti, operano quali componenti di una struttura unitaria e organizzata, preordinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti. In tal senso, nel reato associativo è proprio l’organizzazione a costituire lo strumento attraverso il quale i partecipanti si predispongono alla realizzazione del programma criminoso, nella consapevolezza della stabilità del vincolo e della perdurante disponibilità operativa (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, [...], Rv. 256054‑01; Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, Papa, Rv. 251562‑01). 4.2. Costituisce, inoltre, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso possa essere desunta, ferma l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle relative modalità esecutive, attraverso le quali si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione, specie ove emergano elementi indicativi del tipo di criminalità, della struttura del sodalizio e delle caratteristiche dei singoli reati posti in essere (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, [...], Rv. 266670-01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [...], dep. 2013, Rv. 254233-01; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, [...], Rv. 247435-01). 4.3. Nella fattispecie, la Corte di appello ha correttamente individuato il requisito strutturale dell’associazione per delinquere nella predisposizione, tramite la società Confideuropa, di un apparato organizzativo funzionalmente orientato alla realizzazione di un ampio e articolato programma criminoso, comprendente, oltre alle truffe, anche l’abusivo esercizio di attività creditizia e i connessi reati societari e di distruzione e occultamento di scritture contabili. È stato congruamente evidenziato come la compagine societaria fosse istituzionalmente e sostanzialmente finalizzata alla commissione di tali illeciti, risultando lo scopo principale, se non esclusivo, dell’attività sociale quello di realizzare il programma delittuoso al fine di accumulare il massimo delle risorse economiche nel minore tempo possibile, circostanza desumibile dall’elevatissimo numero di polizze emesse in un arco temporale ristretto (n. 1387 in quattro anni), dall’operare della società su tutto il territorio nazionale, dall’assenza di qualsiasi attività lecita alternativa e, infine, dalla significativa prosecuzione dell’emissione delle polizze anche successivamente alla perquisizione eseguita dalla Guardia di finanza il 15 settembre 2014, allorché risultavano emesse ulteriori 417 polizze. Si trattava, dunque, di un accordo criminoso non occasionale né accidentale, destinato a perdurare nel tempo e perseguito mediante una struttura organizzata, 13 appositamente funzionale alla realizzazione di un programma delittuoso stabile e, a differenza del concorso di persone nel reato, non destinato ad esaurirsi con la commissione dei reati programmati. In tale contesto, gli imputati, a vario titolo, condividevano il medesimo vincolo associativo, formalizzandolo anche attraverso l’assunzione di cariche sociali e la conseguente ripartizione dei ruoli, e concorrendo alla realizzazione della finalità esclusiva della compagine, individuata nella commissione di una serie indeterminata di delitti a scopo di lucro. 4.4. Sono, pertanto, inconferenti le deduzioni difensive che prospettano una indebita sovrapposizione tra la struttura associativa richiesta ai fini dell’art. 416 cod. pen. e la veste societaria della Confideuropa s.c.p.a., nonché la conseguente attribuzione all’imputato di una responsabilità meramente “da posizione” quale presidente del consiglio di amministrazione, poiché è stato adeguatamente argomentato che, nella fattispecie, l’organizzazione societaria integrava in concreto il requisito strutturale richiesto dalla fattispecie incriminatrice, consistendo in un apparato organizzativo stabilmente e funzionalmente preordinato al perseguimento del programma criminoso. 4.5. Coerentemente, inoltre, la responsabilità penale di EN IO per il reato associativo è stata correttamente affermata dai giudici di merito sulla base di una pluralità di elementi convergenti, tra i quali la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, ricoperta dal 2010 per l’intera durata delle condotte contestate, la partecipazione determinante alle assemblee societarie nelle quali venivano deliberati aumenti di capitale fittizi, funzionali a creare l’apparenza di una solida consistenza patrimoniale della società e del possesso dei requisiti economico‑patrimoniali richiesti dalla legge per l’attività di rilascio di garanzie, nonché della sua solvibilità in caso di escussione delle polizze fideiussorie, e, infine, la concessione di polizze in favore di società a lui riconducibili, tutte condotte idonee a integrare un contributo causale concreto e consapevole alla realizzazione del programma criminoso dell’associazione. 4.6. Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato, risolvendosi in una censura diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione giuridica operata dai giudici di merito, sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e come tale insuscettibile di accoglimento in questa sede. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di EN IO, con il quale si deduce un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione tra i reati, non supera il vaglio di ammissibilità. 14 5.1. Va premesso che i giudici di merito hanno correttamente individuato la sussistenza del medesimo disegno criminoso valorizzando l’analogia delle condotte, l’unitarietà del contesto fattuale, l’identità della spinta a delinquere e la ristrettezza dell’arco temporale intercorrente tra i singoli episodi, in conformità ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074‑01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, [...], Rv. 246838‑01). 5.2. Il motivo si risolve, nondimeno, in una censura meramente generica, limitata a prospettare asserite illogicità e contraddittorietà della motivazione senza confrontarsi puntualmente con l’apparato argomentativo della decisione impugnata, né chiarire quale concreto pregiudizio ne deriverebbe, tanto più che l’applicazione della disciplina della continuazione tra reati si traduce in un trattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato, escludendo il cumulo materiale delle pene. 5.3. Ne consegue che il motivo è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato. 6. È fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, con il quale si denuncia la carenza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per i delitti di truffa contestati ai capi A e B. 6.1. Nella sentenza impugnata, infatti, si afferma in modo apodittico che l’imputato, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 14 luglio 2011 al 21 febbraio 2012, avrebbe contribuito in maniera determinante al perseguimento dell’unico obiettivo del consorzio, senza tuttavia confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, quali: la limitata durata dell’incarico, svolto per circa sette mesi;
l’assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazione contabile e bancaria, al punto che l’imputato si era dimesso dopo pochi mesi;
nonché la circostanza che, nel periodo di permanenza in carica, rientrasse una sola polizza tra quelle poste a fondamento dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità (la polizza n. 17 del 21 dicembre 2011). L’omissione motivazionale risulta ancor più evidente se si considera che l’imputato, come evidenziato nel ricorso, è stato assolto, anche in appello, dai reati di cui ai capi E ed F, le cui condotte sono indicate come integranti degli artifici e raggiri integranti i delitti di truffa di cui ai capi A e B. 6.2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, non avendo la Corte territoriale fornito una motivazione effettiva e non meramente apparente in ordine alla responsabilità dell’imputato per i fatti di cui ai capi A e B. 6.3. La pronuncia di fondatezza del motivo di ricorso comporta il formarsi di un valido rapporto di impugnazione con conseguente rilevabilità di ufficio della 15 estinzione dei reati per prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, [...], Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [...], Rv. 217266 – 01). Per determinare il tempo necessario a prescrivere i delitti di cui ai capi A e B, deve tenersi conto che nei confronti di AR è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. la quale comporta un aumento di pena della metà. Richiamati i criteri già esposti al punto n.
2.11. del “considerato in diritto”, ne consegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, terzo comma, cod. pen., e del periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione dei delitti di truffa contestati ai capi A e B, è pari ad anni dieci, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni cinque + un terzo per la recidiva (pari a anni uno e mesi otto)= anni sei e mesi otto;
+ la metà ex art. 161 cod. pen.(pari a anni tre e mesi quattro)= anni dieci;
+ otto mesi e ventidue giorni= anni dieci, mesi otto e giorni ventidue. Va anche ribadito che il dies a quo del termine di prescrizione per le condotte di cui al capo A, contestate come commesse «negli anni dal giugno 2011 al giugno 2014» va individuato dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2014; e quello per le condotte di cui al capo B, contestate come commesse «negli anni dal 2011 al luglio 2015», va individuato dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015. Ne consegue che, per il delitto di cui al capo A, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 giugno 2014, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 giugno 2025; mentre per il delitto di cui al capo B, commesso dal 1 gennaio 2011 al 1 luglio 2015, il termine di prescrizione è decorso interamente dal 22 settembre 2021 al 22 marzo 2026. 6.4. L’estinzione dei delitti di cui ai capi A e B per prescrizione impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, con eliminazione della pena inflitta di anni uno per tali delitti, come applicata dai giudici di merito (mesi otto per il delitto di cui al capo A e mesi quattro per il delitto di cui al capo B;
sentenza impugnata, pag. 25), e il rinvio ai soli effetti civili alla Corte di appello di Perugia, cui si rimette il regolamento delle spese della parte civile Comune di Milano. 7. È fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, con il quale si deduce, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l’erronea attribuzione della responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, contestato al capo C, con specifico riguardo all’elemento soggettivo del reato. 16 7.1. Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma, in modo del tutto apodittico, che la mancata partecipazione effettiva dell’imputato all’ideazione criminosa costituirebbe un assunto indimostrato, valorizzando unicamente il rivestimento di una posizione apicale per un periodo qualificato come «significativo», senza tuttavia confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di considerare le deduzioni difensive in merito alle circostanze che AR aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione per un arco temporale circoscritto (circa sette mesi), in assenza di deleghe operative, di poteri gestori e di accesso alla documentazione societaria e bancaria, né risulta che abbia avuto un concreto coinvolgimento nella gestione delle polizze fideiussorie, circostanze documentalmente dedotte dalla difesa e rimaste prive di specifica risposta. 7.2. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, poiché la sentenza impugnata è affetta da carenza assoluta di motivazione, risolvendosi in una affermazione meramente apodittica e, dunque, inidonea a sorreggere l’affermazione di responsabilità dell’imputato e a dar conto, in termini effettivi, dell’accertamento dell’elemento soggettivo del reato contestato. 7.3. Da tale fondatezza discende il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, con conseguente rilevabilità di ufficio della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo C, da dichiararsi nei termini che seguono. Per determinare il tempo necessario a prescrivere il delitto di cui al capo C, deve tenersi conto che nei confronti di AR è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen. la quale comporta un aumento di pena della metà. Ne consegue che, tenuto conto della recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, terzo comma, cod. pen. e del periodo di sospensione della prescrizione pari a otto mesi e ventidue giorni, come ritenuto dai giudici di merito (sentenza impugnata pag. 23), il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C è pari ad anni nove, mesi otto e giorni ventidue, così calcolato: anni quattro + la metà (pari ad anni due) per la recidiva = anni sei;
anni sei + la metà ex art. 161 cod. pen. (pari ad anni tre) = anni nove;
+ mesi otto e giorni ventidue per i periodi di sospensione= anni nove, mesi otto e giorni ventidue. Il dies a quo di tale delitto, contestato come commesso «negli anni dal 2011 al 2015», va individuato nel 1 gennaio 2015, più favorevole al reo (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., cit.; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, [...], cit.; Sez. 3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, cit.). Ne consegue che il termine di prescrizione per il delitto di cui al capo C, nei confronti di AR, risulta interamente decorso il 22 settembre 2024. 17 7.4. L’estinzione del delitto di cui al capo C per prescrizione impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai soli effetti penali, con eliminazione della pena di mesi quattro determinata dai giudici di merito per tale delitto (pag. 25 della sentenza impugnata). 8. È parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di PI AR, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen., contestato al capo I e in relazione alla dimostrazione del contributo causale e volontario dell’imputato all’associazione per delinquere. 8.1. Il motivo, invero, è infondato nella parte in cui contesta la sussistenza dell’associazione per delinquere contestata al capo I, dovendosi, sul punto, integralmente richiamare le considerazioni svolte al punto n. 4 del “considerato in diritto”. 8.2. Esso è, invece, fondato con riguardo alla dimostrazione della responsabilità penale dell’imputato per il delitto associativo, posto che la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata in ordine all’accertamento della sua partecipazione al sodalizio criminoso. 8.3. All’interno della struttura associativa la condotta di partecipazione, pacificamente a forma libera, consiste in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio e, quindi, alla realizzazione dell’offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, a prescindere dal ruolo o dal compito svolto dal singolo partecipe nell’ambito dell’organizzazione (Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 – 01; Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, [...], Rv. 268317 – 01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 04/02/1999, Archesso, Rv. 213447‑01). 8.4. Tale contributo deve essere sorretto dal dolo del delitto di associazione a delinquere che è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, [...], Rv. 276740 – 01). 8.5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive relative alla limitata durata dell’incarico ricoperto dal AR quale presidente del consiglio di amministrazione, all’assenza di deleghe operative, alla mancanza di poteri gestori e di accesso alla documentazione contabile e bancaria della società, nonché alla circostanza che 18 l’imputato non fosse titolare di poteri di firma sui conti correnti. Né la motivazione si confronta con il dato dell’intervenuta assoluzione dell’imputato dai reati di cui ai capi E, F e G, richiamati dai giudici di merito quali integranti il programma associativo, senza dare conto delle ragioni per le quali egli avrebbe comunque apportato un consapevole e concreto contributo causale al perseguimento dei fini dell’associazione. 8.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla partecipazione dell’imputato al delitto di associazione per delinquere contestato al capo I, essendo la motivazione affetta da vizio in ordine all’accertamento della partecipazione di PI AR al sodalizio criminoso, per non essersi la Corte territoriale confrontata con le specifiche deduzioni difensive né avere dato conto, con argomentazione effettiva e non meramente apparente, dell’esistenza di un concreto e consapevole contributo causale dell’imputato alla vita e al rafforzamento dell’associazione. Il giudice di rinvio provvederà a un nuovo esame sul punto, uniformandosi ai principi di diritto sopra richiamati. All’annullamento con rinvio limitatamente al capo I nei confronti di PI AR, consegue l’assorbimento del sesto motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio. 9. Il quinto motivo di ricorso, relativo all’applicazione della recidiva, è inammissibile. Al riguardo, va richiamato il principio più volte affermato dalla Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., deriva che non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non prospettate con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ovvero di questioni che non fosse possibile dedurre in appello. Tale regola risponde all’esigenza di evitare che venga denunciato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su punti che non siano stati devoluti al controllo del giudice di appello perché non investiti dai motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202‑01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, [...], Rv. 256631‑01). Nel caso di specie, il motivo risulta proposto per la prima volta in questa sede e, configurandosi come novum idoneo a interrompere la catena devolutiva, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 19 10. Per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata nei confronti di EN IO deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali limitatamente ai capi A e B perché i reati sono estinti per prescrizione. 10.1. Ne consegue l’eliminazione della relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nella misura ritenuta dai giudici di merito: anni uno per il delitto di cui al capo A e mesi sei per il delitto di cui al capo B (sentenza impugnata pag. 25). 10.2. Va rigettato nel resto il ricorso di IO per effetto della infondatezza dei motivi di ricorso. 10.3. Dall’esito del giudizio discendono, altresì, nei confronti di IO le statuizioni in ordine alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile Comune di Milano, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio, non effettuata dalla parte civile richiedente, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, è determinata secondo l'importo indicato in dispositivo. 10.4. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AR PI senza rinvio agli effetti penali, limitatamente ai delitti di cui ai capi A, B e C, perché estinti per prescrizione. Deve, pertanto, essere eliminata la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, così determinata dai giudici di merito: mesi otto per il delitto di cui al capo A, e mesi quattro ciascuno per i delitti di cui ai capi B e C (sentenza impugnata, pag. 25). 10.5. La sentenza deve essere altresì annullata nei confronti di AR limitatamente al capo I, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio;
per l'effetto, il sesto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito. 10.6. La sentenza va infine annullata anche agli effetti civili nei confronti di AR, limitatamente ai capi A, B e C, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, cui è demandato il regolamento delle spese della parte civile Comune di Milano, con rigetto nel resto del ricorso. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento della sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, essendo il rinvio al giudice civile, previsto dalla seconda parte dell’art. 622 cod. proc. pen., limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile ai soli effetti civili, in assenza di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO EN senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai capi a) e b) perché estinti per prescrizione ed elimina 20 la relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di IO. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR PI senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai capi a), b) e c), perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
annulla la sentenza impugnata nei confronti del predetto AR limitatamente al capo i) e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché, ai soli effetti civili, limitatamente ai capi a), b) e c), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, cui rimette il regolamento delle spese della parte civile Comune di Milano;
rigetta nel resto il ricorso di AR. Condanna, inoltre, IO EN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Milano che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 16/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NE AN TO