Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa).
Commentario • 1
- 1. Truffa: sussiste se il venditore si finge solvibile e serio onorando solo i primi pagamentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 48734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48734 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
48 7 34/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente -N. Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI 2469 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 19004/2016 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AN N. IL 26/05/1963 avverso la sentenza n. 869/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 16/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G overni in hes che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Maria Terese Gitto, che si è riportate ai muistivi ed he insistito d per limento del ricorso;
l'accogli * Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difenser Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 7 novembre 2013 dal Tribunale di Udine in composizione monocratica, che aveva dichiarato l'imputato AN CE, in atti generalizzato, colpevole del reato di truffa aggravata in danno della FRIULAUTO s.p.a., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello, in accoglimento dell'appello incidentale del P.G. distrettuale, ha aumentato. Contro tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I erronea applicazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. (l'aumento di pena operato in dichiarato accoglimento dell'appello incidentale del PG sarebbe illegittimo poiché il tenore delle conclusioni formulate dal PG di udienza lasciava intendere la volontà di rinunziare al proposto gravame incidentale); -erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 c.p. (in difetto dell'indicazione dei parametri II utilizzati per ritenere che il valore dell'autovettura de qua integrasse la predetta circostanza aggravante, e della considerazione dei soggetti passivi coinvolti). In data 21.9.2016 il difensore di ufficio dell'imputato ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è integralmente inammissibile perché formulato per motivi in parte assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (che reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133) e del tutto assertivi, in parte non - consentiti, in parte manifestamente infondati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. fi 1.1. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che la rinuncia all'impugnazione costituisce atto abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti, ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa (dal P.M. che ha proposto l'impugnazione fino all'apertura del dibattimento;
dal P.M. presso il giudice dell'impugnazione, anche se quest'ultima sia stata proposta da altro P.M., prima dell'inizio della discussione) in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste conclusive formulate dal procuratore generale nell'udienza di appello (Sez. II, n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261144).
2. Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ricorrente omette di considerare che il capo di imputazione indicava il prezzo d'acquisto dell'autovettura oggetto della truffa contestata in euro 71.000; con valutazione incensurabile in sede di legittimità, e comunque corretta, sia il Tribunale che la Corte di appello hanno motivatamente ritenuto che il danno conseguentemente arrecato alla p.o. sia stato di rilevante gravità.
2.1. Né occorreva l'espressa considerazione delle condizioni patrimoniali della vittima della truffa.
2.1.1. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. II, n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543), ha già chiarito che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, ed ha ritenuto sussistere l'aggravante de qua con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato.
2.2. Il motivo risulta, pertanto, in parte generico, in parte manifestamente infondato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a ģ titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 6 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltranifellin Giovanni Diotallevi Flicktrokellow DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 NOV. 2016 IL CANCELLIERS Claudia Phyh E T R O O N C