Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 48734
CASS
Sentenza 6 ottobre 2016

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, ha pronunciato sentenza in merito al ricorso proposto da un imputato avverso la decisione della Corte di Appello di Trieste, la quale aveva confermato la condanna per truffa aggravata in danno della società FRIULAUTO s.p.a., aumentando la pena inflitta dal Tribunale di Udine. L'imputato, personalmente, aveva dedotto due motivi di ricorso: il primo, concernente l'erronea applicazione degli articoli 597, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sostenendo l'illegittimità dell'aumento di pena operato in accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore Generale, poiché le conclusioni di quest'ultimo avrebbero lasciato intendere una rinuncia al gravame; il secondo, relativo all'erronea applicazione dell'articolo 61, numero 7, del codice penale, lamentando la mancata indicazione dei parametri utilizzati per ritenere integrata la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e la mancata considerazione dei soggetti passivi coinvolti.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, ritenendo i motivi in parte privi di specificità e assertivi, in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui la rinuncia all'impugnazione è un atto formale che non ammette equipollenti e deve essere espressa in modo chiaro e inequivoco, non potendo essere desunta dal tenore delle conclusioni conclusive del Procuratore Generale. In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che il capo d'imputazione indicava il prezzo d'acquisto dell'autovettura in euro 71.000, e che sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano motivatamente ritenuto il danno arrecato alla persona offesa di rilevante gravità, valutazione incensurabile in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che le condizioni economico-finanziarie della vittima sono irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé la circostanza aggravante. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.

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Massime1

Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa).

Commentario1

  • 1Truffa: sussiste se il venditore si finge solvibile e serio onorando solo i primi pagamenti
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per ulteriori importi che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento, e l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 48734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48734
Data del deposito : 6 ottobre 2016

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