Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 8283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 03/12/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2180
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33574/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) QU EN N. IL 03/09/1974;
2) ZO MA N. IL 01/12/1969;
avverso la sentenza n. 962/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI Maria Silvia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 10/6/2009 la Corte di Appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale monocratico con la quale AC VE e ZO MA erano stati riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere, in concorso tra loro, eseguito lavori di risanamento e sistemazione agricola su beni paesaggistici (alveo del torrente Fossa), ricadenti in zona sottoposta a vincolo pasaggistico- ambientale- archeologico, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza BB. CC.AA. di Messina - Inizio dei lavori il 5/12/2003.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo:
2.1) difetto di motivazione in punto di responsabilità della AC: il suo coinvolgimento era stato ritenuto dai giudici del merito solo per il fatto che la stessa risultava proprietaria del terreno interessato dai lavori;
2.2) difetto di motivazione sulla sussistenza stessa del reato, ritenuto per il fatto che era stata effettuata attività di modifica dei luoghi senza il preventivo parere della Soprintendenza di Messina. A tale riguardo andava, però, evidenziato che i lavori erano ancora incompleti alla data dell'accertamento e non si comprendeva da quale elemento i giudici avessero tratto il convincimento che il fondo aveva subito una modifica sostanziale;
2.3) prescrizione del reato, intervenuta in data 5 giugno 2008, prima della sentenza della Corte di Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) Il primo motivo di ricorso è destituto di fondamento. Invero, la penale responsabilità della AC VE è stata ritenuta dai giudici del merito non assertivamente, per essere la stessa proprietaria del terreno sul quale erano stati effettuati i lavori, ma per essere - la prevenuta- firmataria delle varie richieste agli uffici competenti (condivisibilmente ritenuto sintomo evidente del fatto che la ricorrente non poteva non essere pienamente a conoscenza della esistenza ed entità dei lavori effettuati) e del fatto che, contrariamente a quanto previsto negli elaborati progettuali allegati alla comunicazione alla Soprintendenza, tali lavori risultavano assolutamente difformi, con ripiani o terrazzamenti e movimenti di centinaia di metri cubi di terra, tanto da potersi escludere qualsiasi non consapevolezza della prevenuta. 4) Anche la seconda censura è destituita di fondamento, avendo la Corte territoriale evidenziato la rilevante entità delle opere realizzate, totalmente difformi da quelle previste e descritte negli elaborati progettuali, opere che, già alla data dell'accertamento, avevano apportato una modifica sostanziale all'assetto del territorio.
5) Il terzo motivo è, invece, fondato e va accolto.
La generica indicazione, nel capo di imputazione, dell'inizio dei lavori in data 5/12/2003, senza alcuna indicazione della data di ultimazione degli stessi o del fatto che fossero in corso alla data dell'accertamento, comporta - sul piano giuridico- la retrodatazione della consumazione del reato alla data indicata, con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi maturata in data 5/6/2008, prima della sentenza della Corte di Appello. Invero, l'art. 531 c.p.p., comma 1 stabilisce che il giudice debba dichiarare l'eventuale causa estintiva del reato anche quando vi sia dubbio sull'esistenza della medesima.
L'elaborazione giurisprudenziale è consolidata nell'affermare che, in tema di prescrizione, il principio del "favor rei" implica la necessità di tener conto della data di consumazione del reato più favorevole all'imputato tra quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, 19/1/2005 n. 3292, Della Libera;
Sez. 2, 24/5/2006 n. 19472, Rinaldi). L'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, ed in mancanza di prova certa sul tempus commissi delicti, il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, posto che il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause estintive, con la conseguenza che il dubbio sulla data esatta del reato ovvero sulla sua prosecuzione, risolvendosi con l'applicazione del principio del "favor rei", deve indurre a ritenere il reato consumato alla data più risalente (cfr. Cass. n. 11984 del 1997). Da quanto sopra detto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010