CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18798 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EN nato il [...] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LU AN, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, per l'imputato, l'avvocato RUGGERO TOMASI che si è riportato ai motivi di impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di AL JI - ha confermato la pronuncia in data 28 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Ancona aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato, amministratore di diritto della fallita Car Fashion s.r.I., per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., l'aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18798 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 27/01/2023 con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e con le pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, legge fall. per la durata di otto anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 219 legge fall., l'omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante da essa prevista, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare (recte: speciale) tenuità e il travisamento della prova. La difesa ha dedotto che gli unici debiti indicati dal curatore (iscrizioni a ruolo relative agli anni 2005 e 2006) sarebbero sorti anteriormente all'assunzione da parte dell'imputato della carica di amministratore (per soli otto mesi nel 2007); gli assegni in contestazione (dell'importo complessivo di euro 45.000) sarebbero apparentemente firmati dall'imputato, ma non sarebbe stato chiarito chi li ha emessi;
la Corte di appello avrebbe motivato la sussistenza dell'aggravante richiamando la pluralità dei fatti di bancarotta, senza valutare il danno cagionato secondo i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e senza considerare che l'imputato è stato erroneamente ritenuto amministratore dal 2007 al 2011 (poiché egli ha assunto la conduzione della società solo quando essa era già decotta la reale sede era stata trasferita a Roma da altri); non si sarebbe considerata la natura di reato di pericolo della bancarotta fraudolenta per distrazione e nella specie non vi sarebbe la prova del pregiudizio ai creditori;
e al riguardo la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato l'intero passivo, non distinguendo l'effettiva attività dell'imputato e non considerando che all'atto dell'assunzione della carica da parte sua la società non avrebbe potuto minimamente ripianare le passività. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'eccezione di nullità del provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi, disattesa assumendo erroneamente che essa sia stata sollevata tardivamente (ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.), laddove nella specie dovrebbe farsi applicazione del disposto dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. poiché la difesa non avrebbe alcuna «capacità di scalfire o modificare la decisione del giudice» che ha assunto un provvedimento davanti allo stesso Organo giudicante. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge e il vizio di motivazione (e in particolare anche il travisamento della prova), assumendo che sarebbe stata erroneamente imputata al ricorrente la conduzione effettiva della società dal 2007 al 2011 non considerando la nomina di un liquidatore (dott. Ferraro) già nel novembre 2007 né che già all'atto della nomina dell'imputato (nel febbraio 2007) i soci e amministratori precedenti avevano già causato la decozione della società e trasferitone la sede a Roma (con domicilio presso un commercialista); e che sarebbe stata omessa la motivazione sul fatto che è stato nominato amministratore l'imputato, che a malapena parlava italiano, e che il socio r) 2 ed effettivo gestore della società OR ha mantenuto la procura generale sino al dicembre 2007. Ancora, erroneamente si sarebbe attribuita all'imputato l'omessa tenuta o la sottrazione della contabilità, poiché egli non ne è mai entrato in possesso (e l'ultimo bilancio attiene al 2004) e, come esposto, le scritture avrebbero dovuto ricercarsi presso il consulente LA (ove la società era domiciliata); ed infine l'imputato prima di fare rientro nel proprio Paese ha restituito le autovetture ai fornitori, così chiudendo i rapporti con i creditori a lui noti secondo le indicazioni dei veri soggetti apicali (NI e OR). 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione (e segnatamente il travisamento della prova) in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B, assumendo che sarebbe stata erroneamente ritenuta la sussistenza del dolo specifico (che non potrebbe ritenersi provato solo sulla base dell'inattendibile giustificazione addotta dall'amministratore per la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela ovvero dalla sua irreperibilità; e rispetto alla quale non sarebbe sufficiente il mero riferimento alla volontà dell'imputato di assumere la carica solo formale di amministratore e alle già richiamate mancate spiegazioni al curatore). 3. La difesa ha presentato memoria, in particolare a sostegno del quarto motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza in tema di elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (in particolare, Sez. 5, n. 24236 del 14/05/2021, Proietti, n.m., secondo cui la sussistenza del dolo specifico «deve essere verificata sulla base di un procedimento logico-inferenziale fondato sulle modalità della condotta contestata, a prescindere dalla circostanza dell'irreperibilità del fallito, che costituisce un posterius irrilevante rispetto al fatto illecito») e deducendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sulla sola irreperibilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che nel caso di specie è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), e non anche quella di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità: ragion per cui le argomentazioni difensive, relative proprio al danno, sotto tale profilo sono del tutto inconferenti rispetto alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); nonché, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, poiché il ricorso sul punto è del tutto generico essendosi espresso per il tramite di assedi apodittici, senza neppure addurre un travisamento della prova al riguardo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Vero è, infatti, che è affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, poiché in tal modo si determina «una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892). Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa - come previsto dalla legge processuale - deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.). E nel caso di specie, all'udienza del 28 marzo 2019, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di revoca, nulla è stato eccepito (cfr. verbale dell'udienza cit.). 3. Il terzo motivo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili poiché, lungi dal muovere effettive censure di legittimità, hanno unicamente perorato una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova neppure con riferimento al periodo nel quale l'imputato avrebbe rivestito la carica di amministratore della fallita (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che in parte qua il ricorso non si è confrontato effettivamente con la motivazione (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), che ha disatteso le censure prospettate con il gravame: - a proposito della bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto e distrutto i libri contabili), indicando gli elementi in ragione dei quali ha attribuito allo JI la disponibilità della contabilità (facendo riferimento pure alla deposizione di AL OR) e, quanto alla sussistenza del dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01), evidenziando come tale condotta fosse strumentale alla distrazione di ingenti importi e, dunque, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, non facendo riferimento alla sola irreperibilità dell'imputato; - e con riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, attribuito in particolare allo JI, sulla scorta della deposizione del teste di polizia giudiziaria Castello, la sottoscrizione sugli assegni in imputazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte 4 cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LU AN, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, per l'imputato, l'avvocato RUGGERO TOMASI che si è riportato ai motivi di impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Ancona - a seguito del gravame interposto nell'interesse di AL JI - ha confermato la pronuncia in data 28 marzo 2019 con la quale il Tribunale di Ancona aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato, amministratore di diritto della fallita Car Fashion s.r.I., per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., l'aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 18798 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 27/01/2023 con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e con le pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, legge fall. per la durata di otto anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 219 legge fall., l'omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante da essa prevista, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare (recte: speciale) tenuità e il travisamento della prova. La difesa ha dedotto che gli unici debiti indicati dal curatore (iscrizioni a ruolo relative agli anni 2005 e 2006) sarebbero sorti anteriormente all'assunzione da parte dell'imputato della carica di amministratore (per soli otto mesi nel 2007); gli assegni in contestazione (dell'importo complessivo di euro 45.000) sarebbero apparentemente firmati dall'imputato, ma non sarebbe stato chiarito chi li ha emessi;
la Corte di appello avrebbe motivato la sussistenza dell'aggravante richiamando la pluralità dei fatti di bancarotta, senza valutare il danno cagionato secondo i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e senza considerare che l'imputato è stato erroneamente ritenuto amministratore dal 2007 al 2011 (poiché egli ha assunto la conduzione della società solo quando essa era già decotta la reale sede era stata trasferita a Roma da altri); non si sarebbe considerata la natura di reato di pericolo della bancarotta fraudolenta per distrazione e nella specie non vi sarebbe la prova del pregiudizio ai creditori;
e al riguardo la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato l'intero passivo, non distinguendo l'effettiva attività dell'imputato e non considerando che all'atto dell'assunzione della carica da parte sua la società non avrebbe potuto minimamente ripianare le passività. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'eccezione di nullità del provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi, disattesa assumendo erroneamente che essa sia stata sollevata tardivamente (ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.), laddove nella specie dovrebbe farsi applicazione del disposto dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. poiché la difesa non avrebbe alcuna «capacità di scalfire o modificare la decisione del giudice» che ha assunto un provvedimento davanti allo stesso Organo giudicante. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge e il vizio di motivazione (e in particolare anche il travisamento della prova), assumendo che sarebbe stata erroneamente imputata al ricorrente la conduzione effettiva della società dal 2007 al 2011 non considerando la nomina di un liquidatore (dott. Ferraro) già nel novembre 2007 né che già all'atto della nomina dell'imputato (nel febbraio 2007) i soci e amministratori precedenti avevano già causato la decozione della società e trasferitone la sede a Roma (con domicilio presso un commercialista); e che sarebbe stata omessa la motivazione sul fatto che è stato nominato amministratore l'imputato, che a malapena parlava italiano, e che il socio r) 2 ed effettivo gestore della società OR ha mantenuto la procura generale sino al dicembre 2007. Ancora, erroneamente si sarebbe attribuita all'imputato l'omessa tenuta o la sottrazione della contabilità, poiché egli non ne è mai entrato in possesso (e l'ultimo bilancio attiene al 2004) e, come esposto, le scritture avrebbero dovuto ricercarsi presso il consulente LA (ove la società era domiciliata); ed infine l'imputato prima di fare rientro nel proprio Paese ha restituito le autovetture ai fornitori, così chiudendo i rapporti con i creditori a lui noti secondo le indicazioni dei veri soggetti apicali (NI e OR). 2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione (e segnatamente il travisamento della prova) in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B, assumendo che sarebbe stata erroneamente ritenuta la sussistenza del dolo specifico (che non potrebbe ritenersi provato solo sulla base dell'inattendibile giustificazione addotta dall'amministratore per la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela ovvero dalla sua irreperibilità; e rispetto alla quale non sarebbe sufficiente il mero riferimento alla volontà dell'imputato di assumere la carica solo formale di amministratore e alle già richiamate mancate spiegazioni al curatore). 3. La difesa ha presentato memoria, in particolare a sostegno del quarto motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza in tema di elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (in particolare, Sez. 5, n. 24236 del 14/05/2021, Proietti, n.m., secondo cui la sussistenza del dolo specifico «deve essere verificata sulla base di un procedimento logico-inferenziale fondato sulle modalità della condotta contestata, a prescindere dalla circostanza dell'irreperibilità del fallito, che costituisce un posterius irrilevante rispetto al fatto illecito») e deducendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sulla sola irreperibilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che nel caso di specie è stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.), e non anche quella di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità: ragion per cui le argomentazioni difensive, relative proprio al danno, sotto tale profilo sono del tutto inconferenti rispetto alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); nonché, in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, poiché il ricorso sul punto è del tutto generico essendosi espresso per il tramite di assedi apodittici, senza neppure addurre un travisamento della prova al riguardo (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Vero è, infatti, che è affetta da nullità l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, poiché in tal modo si determina «una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti» (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01; Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892). Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale nullità deve qualificarsi di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 16976/2020, cit.; Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, M., Rv. 271732; Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522/2013, cit.), ragion per cui essa - come previsto dalla legge processuale - deve essere immediatamente eccepita dalla parte presente a pena di decadenza (art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.). E nel caso di specie, all'udienza del 28 marzo 2019, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di revoca, nulla è stato eccepito (cfr. verbale dell'udienza cit.). 3. Il terzo motivo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili poiché, lungi dal muovere effettive censure di legittimità, hanno unicamente perorato una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, senza addurre con la necessaria specificità il travisamento della prova neppure con riferimento al periodo nel quale l'imputato avrebbe rivestito la carica di amministratore della fallita (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che in parte qua il ricorso non si è confrontato effettivamente con la motivazione (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), che ha disatteso le censure prospettate con il gravame: - a proposito della bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto e distrutto i libri contabili), indicando gli elementi in ragione dei quali ha attribuito allo JI la disponibilità della contabilità (facendo riferimento pure alla deposizione di AL OR) e, quanto alla sussistenza del dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01), evidenziando come tale condotta fosse strumentale alla distrazione di ingenti importi e, dunque, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva, non facendo riferimento alla sola irreperibilità dell'imputato; - e con riguardo alla bancarotta fraudolenta per distrazione, attribuito in particolare allo JI, sulla scorta della deposizione del teste di polizia giudiziaria Castello, la sottoscrizione sugli assegni in imputazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte 4 cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2023.