Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 2
In tema di truffa contrattuale, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subìta dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore.
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.
Commentario • 1
- 1. Truffa: se nel dibattimento emerge che i raggiri sono differenti, va modificata l'imputazione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2010, n. 37859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37859 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2957
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 15177/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OG OR nato il *17/04/1958*;
2. OG GI nato il *11/11/1930*;
avverso la sentenza del 06/10/2009 della Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aurelio Galasso ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv.to Losito Tito che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 6/10/2009, la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza pronunciata in data 30/10/2008 con la quale il Tribunale di Bergamo aveva ritenuto responsabili del delitto di truffa aggravata OG I\ e OG IO ai danni dei coniugi PA - AN e li aveva condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ciascuno ed Euro 800,00 di multa oltre al risarcimento a favore delle costituite parti civili. p.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo FALSA applicazione dell'art. 640 c.p., perché la Corte territoriale:
- non ha considerato l'assenza di induzione in errore dei coniugi PA - AN, i quali già versavano in errore prima di qualsiasi condotta attiva o omissiva degli imputati;
- non ha motivato ne' affatto indagato circa l'elemento dell'induzione in errore e, in particolare, circa il momento iniziale dell'errore delle persone offese;
- quanto alla posizione di LO I\ non ha considerato come qualsiasi condotta che abbia ricevuto adeguata collocazione temporale, è successiva alla consumazione del reato di cui in impugnazione;
- non ha motivato, ne' indagato, circa l'ascrivibilità dei fatti di causa alla condotta di LO I\, successiva alla consumazione del reato;
- non ha considerato l'esistenza di adeguato elemento soggettivo in capo a LO IO, ne' tantomeno di LO I\, nella condotta contestata in imputazione, in relazione agli elementi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno;
- ha errato ad interpretare il disposto dell'art. 640 c.p., ribadendo quanto affermato dal primo giudice, secondo cui il reato si sarebbe consumato anche dopo l'anno *2002*, in cui i coniugi PA e \Z eseguirono gli ultimi versamenti a LO IO, ignorando il costante insegnamento di codesta Suprema Corte secondo cui il momento consumativo del reato coincide con quello di apprensione da parte del soggetto agente del bene oggetto dell'ingiusto profitto.
DIRITTO
p.
3. Entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili "del reato p. e. p. dall'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 640 c.p. perché, in concorso tra loro - LO I\ quale amministratore della VE SR e LO IO quale incaricato della medesima società - con artifici e raggiri consistiti, tra l'altro, nel dichiarare nel preliminare di compravendita stipulato con TR ON e OL AB in data *13.12.2001* che la menzionata VE era proprietaria della porzione immobiliare promessa in vendita e che la stessa era libera da ipoteche e vincoli, mentre l'immobile era in realtà di proprietà di terza persona EL MI, che iscriveva altresì ipoteca sul bene, inducendo in errore le menzionate persone offese sulle condizioni dell'affare, procurava a se o ad altri l'ingiusto profitto della somma complessiva di L. 130.000.000, versata in più pagamenti a titolo di acconti e caparra per la compravendita mai stipulata, con pari danno delle persone offese;
con l'aggravante di aver recato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità; in *Osio Sotto fino al marzo 2003*. Con la recidiva semplice per LO IO". Quanto alla responsabilità di OG I\, la Corte territoriale, avanti alla quale la stessa doglianza era stata proposta, l'ha disattesa osservando che la tesi difensiva - secondo la quale il predetto imputato era intervenuto solo nella fase finale della trattativa quando il reato era già stato consumato - era stata smentita da entrambe le parti offese le quali avevano dichiarato di avere parlato diverse volte con il ricorrente il quale li aveva assicurati dicendogli che la casa era loro. In particolare, il PA aveva dichiarato che "l'affermazione di essere proprietario della villetta era stata fatta sia da LO IO, sia da LO I\ e che entrambi avevano partecipato alle trattative" (cfr pag. 1 sentenza impugnata). Tanto basta per ritenere corretta la decisione della Corte territoriale e, quindi, il concorso del ricorrente LO I\ nella truffa contrattuale avendo contribuito in modo causalmente determinante alla consumazione della medesima, in quanto, con il suo comportamento e le sue assicurazioni di essere il proprietario dell'immobile, concorse a trarre in inganno le parti offese. Non è vero, come sostiene il ricorrente LO I\, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il reato si sarebbe consumato anche dopo l'anno *2002* e cioè dopo che le parti offese versarono le ultime rate.
Sul punto, la Corte territoriale, ha espressamente scritto che il momento consumativo era identificabile "con la dazione delle somme dalle persone offese agli imputati" (non quindi al solo LO IO): il che è perfettamente in linea con il costante principio di diritto secondo il quale "ove il bene il pagamento del bene deve avvenire, per pattuizione, in più ratei, il reato si consuma con l'ultimo atto di erogazione": Cass. 31044/2008 Rv. 240659.
Quanto all'induzione, va osservato che, nel momento in cui le parti offese intavolarono la trattativa per l'acquisto della villetta, la medesima non era più di proprietà della società dei ricorrenti in quanto era già stata venduta, nel *luglio del 2001*, alla Impresa Edile 2001 s.r.l. (cfr pag. 1 sentenza impugnata).
Le parti offese, ignoravano, ovviamente, tale circostanza: non è vero, pertanto, come continuano a sostenere ancora in questa i ricorrenti che i coniugi PA - AN "già versavano in errore": sul punto la Corte territoriale ha puntualmente disatteso il suddetto argomento difensivo osservando "come l'epoca della consumazione del reato (identificabile con la dazione delle somme dalle persone offese agli imputati) sia di gran lunga anteriore rispetto al momento (siamo ormai nel *2005*) in cui finalmente AN e PA vengono a conoscenza che la reale proprietaria è la EL\".
Proprio partendo da questo indiscusso dato di fatto, la Corte territoriale ha rilevato che l'induzione consistette, appunto, "nell'avere indotto i coniugi PA - AN a corrispondere la rilevante somma qualificandosi falsamente come proprietari dell'immobile e, quindi, prospettando loro una situazione ben diversa da quella reale la quale, se conosciuta, avrebbe evidentemente dissuaso i predetti dal versare quella cifra a chi poteva solo sperare, restando sempre all'assunto difensivo, di acquistare un domani la titolarità dell'immobile".
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l'induzione è stata ben individuata dalla Corte territoriale e la conclusione alla quale è pervenuta è del tutto in linea con quella pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale si ha truffa contrattuale allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. 3538/1980 Rv. 148455 - Cass. 47623/2008 Rv. 242296. Quanto alla pretesa mancanza dell'elemento soggettivo in ordine "agli elementi dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno", in punto di diritto va ricordato che:
- ELEMENTO PSICOLOGICO: nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria:
Cass. 7066/1981 Rv. 149803 - Cass. 4423/1983 Rv. 164164;
- INGIUSTO PROFITTO: In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto:
di conseguenza, ai fini della sussistenza del suddetto elemento materiale diventa del tutto irrilevante che le prestazioni siano state equilibrate ossia che si sia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornita;
Cass. 7193/2006 Rv. 233633 - Cass. 47623/2008 Rv. 242296;
- DANNO PATRIMONIALE: nella truffa contrattuale il danno patrimoniale non è necessario sia costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di una utilità economica, che lo stesso si riprometteva di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente, da cui sia stato tratto in errore: Cass. 3094/1978 Rv. 141597. Alla stregua dei suddetti principi di diritto, è del tutto evidente la manifesta infondatezza della dedotta censura, in quanto, sulla base dei fatti così come pacificamente ricostruiti da entrambi i giudici di merito (e neppure contestati dagli imputati), i suddetti elementi costitutivi del reato devono ritenersi tutti sussistenti. p.
4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010