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Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26186 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) DE MO n. a Taranto il 26/11/1975 2) DE SQ IZ n. a Carosino il 20/8/1967 3) TA OS n. a Taranto il 28/8/1961 4) UT MO n. a Taranto il 9/2/1973 avverso la sentenza DEla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 18/2/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione DE Cons. Anna Maria De Santis;
letta la memoria a firma DE difensore di AR IM;
udita la requisitoria DE Sost. Proc.Gen., Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dato atto che nessuno è comparso per gli imputati, nonostante la disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, 1 ai, Penale Sent. Sez. 2 Num. 26186 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/05/2023 in parziale riforma DEla decisione DE Tribunale di Taranto in data 15/1/2021,riconosceva, quanto agli imputati IL, AR UA IO (entrambi condannati per i capi A,C,D,E) e AR IM (capi A,C,E), il vincolo DEla continuazione tra tutti i reati oggetto di affermazione di responsabilità, determinando la pena per i primi due in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa ciascuno;
per AR IM in anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa. Confermava l'affermazione di responsabilità di TT IM per il DEitto di tentata rapina aggravata ascritta sub D e la condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Giuseppe Sernia nell'interesse di AR IM 2.1 la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e carenza DEla stessa. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità DE prevenuto per i DEitti di cui ai capi A, C ed E con motivazione fondata su asserti apodittici e congetturali, trascurando un autonomo vaglio critico DEle intercettazioni, il cui contenuto è vago ed equivoco. In particolare, con riguardo all'addebito associativo risultano pretermesse le doglianze difensive in ordine alla distinzione tra il concorso di persone nel reato e il DEitto di cui all'art. 416 cod.pen., avendo i giudici di merito valorizzato elementi generici, elevandoli ad indici DEla sussistenza di una societas sceleris. Infatti, lo svolgimento di sopralluoghi o il reperimento dei mezzi per la commissione dei furti qualificano il modus operandi dei concorrenti mentre non si rinvengono in atti emergenze che attestino l'indeterminatezza DE programma criminoso e i legami di parentela intercorrenti tra i presunti sodali privano di valenza indiziaria i contatti telefonici tra gli stessi. La sentenza impugnata ha, altresì, trascurato i rilievi difensivi circa il ruolo di capo e promotore DE sodalizio ascritto al ricorrente in contrasto con le dichiarazioni DE teste di P.g. Mar. Vittori. Aggiunge il difensore che la conferma DEla responsabilità DE prevenuto per il concorso nel furto ascritto al capo C è frutto di travisamento DEla prova in quanto le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione sia DE AR che DE coimputato IL alla consumazione DEl'illecito. Con riguardo al capo E i giudici d'appello hanno reso un'interpretazione fuorviante DEle due conversazioni intercettate, intercorse il giorno successivo al furto tra il ricorrente e AR UA, svalutando il dato relativo all'assenza di contatti tra il prevenuto e alcuno dei presunti complici;
2 eQ, 2.2 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e connesso vizio di motivazione. La difesa censura il mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva in quanto la Corte di merito si è limitata ad un richiamo formale ai precedenti senza indicare le ragioni alla base DEla reiezione DEla richiesta difensiva. L'Avv. Giuseppe Sernia nell'interesse di AR UA IO 3. La violazione degli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e la carenza DEla motivazione con riferimento al capo A. Il difensore assume che la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità DE prevenuto per il DEitto associativo sulla scorta di un erroneo apprezzamento DEle emergenze acquisite giacché gli elementi a tal fine valorizzati sono inidonei a provare l'esistenza degli elementi costitutivi DEla fattispecie sia con riguardo all'indeterminatezza DE programma criminoso che all'affectio, attesi i rapporti parentali tra i pretesi sodali. Inoltre, risultano DE tutto trascurate le doglianze difensive in ordine al ruolo apicale ascritto al ricorrente e i giudici territoriali non hanno fornito adeguata risposta in ordine alla ravvisabilità nella specie DE solo concorso di persone nei singoli reati fine;
3.1 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e illogicità, contraddittorietà e carenza DEla motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore censura il mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sulla base DE mero richiamo ai precedenti, in assenza DEl'indicazione DEle ragioni alla base DEla reiezione DEla richiesta. L'Avv. Salvatore Di Fonzo nell'interesse di IL OS 4. Il vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in relazione alla conferma DE giudizio di responsabilità DE IL in ordine ai capi sub A, C e D DEla rubrica. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, rendendo una motivazione che ha valorizzato indizi privi dei requisiti DEla precisione e DEla concordanza in quanto i contatti telefonici con i coimputati si giustificano esclusivamente in ragione dei rapporti di parentela con gli stessi intercorrenti;
4.1 l'erronea applicazione DEla legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La difesa eccepisce, altresì, il decorso dei termini di prescrizione con riferimento ai DEitti ascritti ai capi A, C, E DEla rubrica. L'Avv. Gianluca Sebastio nell'interesse di TT IM 5. La violazione degli artt. 192 e 546, comma 1 lett e), cod.proc.pen. e la illogicità, contraddittorietà e carenza DEla motivazione in riferimento ai capi A,C,E DEla rubrica. Le doglianze hanno identico tenore di quelle sviluppate nel primo motivo DE ricorso proposto nell'interesse di AR IM, la cui illustrazione espressamente si richiama. A 3 (QQ, fine pag. 2 il difensore deduce, inoltre, che la sentenza impugnata ha pretermesso l'esame dei rilievi difensivi concernenti il ruolo di basista ascritto al prevenuto in relazione alla tentata rapina sub D e non ha tenuto conto che le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione DElo stesso all'illecito contestato;
5.1.1a violazione degli artt. 62bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen e vizio DEla motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito negato il riconoscimento DEle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva senza dare contezza DEle ragioni alla base DEla decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto le censure formulate risultano connotate da genericità ed aspecificità, difettando la correlazione critica con gli argomenti reiettivi DEla Corte di merito, indispensabile ad un'utile devoluzione ai sensi DEl'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. 2. Le doglianze concernenti l'addebito associativo formulate dai difensori degli imputati AR IM, AR UA IO e IL OS riproducono rilievi che la sentenza impugnata ha ampiamente scrutinato (pagg. 7-15) e disatteso con una motivazione esaustiva e priva di frizioni logiche, evidenziando che, dalle intercettazioni acquisite e richiamate e dagli ulteriori esiti investigativi illustrati dal teste di P.g., consta che gli imputati avevano dato vita ad una stabile struttura DEinquenziale, dedita alla commissione di furti in danno di attività commerciali in esecuzione di un programma criminoso indeterminato, nella quale i rapporti tra i sodali erano cementati da un'affectio che affondava le radici in rapporti parentali e di affinità tra gli stessi. 2.1 Già il primo giudice, pag 13 e segg., dopo aver in dettaglio analizzato i reati fine addebitati ai prevenuti, aveva messo in luce la peculiare componente soggettiva DEla compagine, evocando il rapporto di coniugio o convivenza che legava gli imputati alle sorelle Morrone, rimarcando che il legame di affinità tra gli imputati, lungi dall'escluderla, esaltava la pericolosità degli stessi;
aveva sottolineato -alla stregua DEle dichiarazioni DE Mar. Di Vittori e DEle captazioni telefoniche- che i ricorrenti, privi di altra lecita occupazione, erano dediti a tempo pieno alla pianificazione ed esecuzione dei furti, tenendo a tal fine quotidiani e intensi rapporti telefonici, condividendo l'individuazione degli obiettivi DEle azioni criminose, dei tempi e DEle modalità esecutive, con piena consapevolezza che l'attività illecita cui erano dediti li esponeva al rischio di interventi repressivi. Il primo giudice aveva, altresì, segnalato che gli esiti DEle captazioni hanno consentito di ricostruire le fasi organizzative dei singoli illeciti con l'individuazione DEle attività da depredare, lo svolgimento di preliminari sopralluoghi, coinvolgenti spesso mogli e figli dei prevenuti, e la successiva spartizione dei proventi illeciti, fasi caratterizzate da consolidate modalità operative, espressive di 4 consuetudine DEittuosa, ed aveva, inoltre, chiarito le ragioni DE riconoscimento in capo a AR UA, AR IM e IL DE ruolo di organizzatore DEla compagine. A pag. 16 il Tribunale aveva ampiamente esposto le ragioni che impedivano di ricondurre i reati accertati ad occasionali accordi rilevanti ex art. 110 cod.pen. piuttosto che ad una cornice associativa, come imposto dalla stabilità DE vincolo tra i sodali e dall'indeterminatezza DE comune programma DEinquenziale, non inciso neppure dalle vicende relative al sequestro patito dal correo IL. 2.2 La valutazione dei giudici di merito è conforme al costante insegnamento DEla giurisprudenza di legittimità, in quanto questa Corte ha in più occasioni precisato che: -ai fini DEla configurabilità DE reato di associazione per DEinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di DEitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale DEla fattispecie (Sez. 3, n. 2039 DE 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-01; Sez. 2, n. 933 DE 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01) sicché la concentrazione DEle attività illecite in uno specifico settore criminale non è elemento incompatibile con la struttura di fattispecie;
- legittimamente il giudice può dedurre i requisiti DEla stabilità DE vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e DEl'indeterminatezza DE programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, DEle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 DE 04/10/2016, Rv. 268540 - 01); - l'esistenza DEla consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti DEla stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 DE 25/02/2016, Rv. 268184 - 01;Sez. 2, n. 49007 DE 16/9/2014,Rv. 261426-01); - la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego DEle strutture e DEle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione DE programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri DEl'essenzialità e DEl'infungibilità (Sez. 3, n. 2039 DE 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 03). 2. Le censure in ordine alla responsabilità per i reati fine formulate dalla difesa di AR IM per i capi C ed E e IL OS per i capi C e D sono analogamente inammissibili per genericità. Infatti, risultano DE tutto indeterminate le doglianze relative al capo C ( furto DE Fiat Fiorino di proprietà di NO Gaetano) in quanto DE tutto svincolate dall'ampia motivazione DEla Corte territoriale (pag. 15 e segg), che ha rigettato il gravame 5 sul punto evidenziando che DE furto di un'autovettura da utilizzare "per lavorare" AR IO aveva incaricato il fratello e il IL, come emerge chiaramente dalla conversazione tra costoro intercettata n. 727 DE 3/12/2008. e che poco dopo all'incombente procedette direttamente il mandante in quanto i complici non erano "pratici" DElo specifico illecito. I giudici d'appello hanno ben chiarito che la responsabilità concursuale dei prevenuti per il furto discende dalla condivisa pianificazione DE reato in vista DEl'utilizzo DE veicolo per la realizzazione di un'azione criminosa ulteriore, dalla presenza dei ricorrenti in prossimità DE luogo di consumazione DE fatto attestata dalla geolocalizzazione DEle utenze agli stessi in uso, dall'accertato utilizzo da parte DEl'autore materiale DEl'autoveicolo DE IL per allontanarsi dopo aver posteggiato il Fiorino rubato. 2.1 Quanto al capo E) ( tentato furto aggravato in danno DEla srl Pneumatici Laneve) le censure DEla difesa di AR IM sono DE tutto prive di correlazione critica con la motivazione DEla sentenza impugnata ( pag. 36 e segg.), che ha effettuato una compiuta ricostruzione DEl'episodio alla luce degli esiti DEle captazioni telefoniche, dei risultati DEla geolocalizzazione, DEle dichiarazioni DE teste Di Vittori, dando conto DEla convergenza degli elementi indiziari acquisiti nella dimostrazione DEla partecipazione DE ricorrente al fallito tentativo di penetrazione nella rivendita. 3. Il ricorso di IL OS relativo al capo D è generico ed aspecifico, non enucleando in termini sufficienti le ragioni a sostegno DEl'impugnazione a fronte DEla motivazione spesa dalla Corte territoriale. Quanto a TT IM deve rilevarsi che lo stesso ha riportato condanna esclusivamente in relazione al capo D sicché risultano eccentriche le doglianze svolte nel primo motivo in ordine ai capi C ed E e inammissibili per radicale genericità i rilievi relativi alla tentata rapina in danno DE distributore Agip, gestito da EL Francesco. Infatti, entrambi i ricorrenti non si rapportano criticamente con le considerazioni reiettive svolte dai giudici d'appello alle pagg. 18 e segg., contenenti un'esaustiva ricostruzione DEl'episodio DEittuoso e DEle risultanze che attestano la partecipazione degli stessi alla fase di programmazione ed esecutiva DEl'illecito. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione alle conclusive censure svolte in termini sovrapponibili da tutti i prevenuti con riguardo al giudizio di comparazione e alla dosimetria DEla pena. Deve al riguardo osservarsi che a tutti i ricorrenti risulta contestata la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., debitamente applicata e giudicata equivalente alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., e detto giudizio è insuscettibile di rivisitazione, atteso il vincolo posto dall'art. 69, comma 4, cod.pen. I giudici d'appello, inoltre, hanno congruamente giustificato la dosimetria DEla pena, accedendo alla richiesta di riconoscimento DEla continuazione negata in primo grado ai 6 AR e al IL e rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo criteri rispettosi dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod.pen. mentre con riguardo all'TT la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata risultava già dal primo giudice correttamente parametrata, avuto riguardo alle modalità DE fatto, all'intensità DE dolo e alla personalità DEl'agente. 5. Alla luce DEle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma il 26 Maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione DE Cons. Anna Maria De Santis;
letta la memoria a firma DE difensore di AR IM;
udita la requisitoria DE Sost. Proc.Gen., Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dato atto che nessuno è comparso per gli imputati, nonostante la disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, 1 ai, Penale Sent. Sez. 2 Num. 26186 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 26/05/2023 in parziale riforma DEla decisione DE Tribunale di Taranto in data 15/1/2021,riconosceva, quanto agli imputati IL, AR UA IO (entrambi condannati per i capi A,C,D,E) e AR IM (capi A,C,E), il vincolo DEla continuazione tra tutti i reati oggetto di affermazione di responsabilità, determinando la pena per i primi due in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa ciascuno;
per AR IM in anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa. Confermava l'affermazione di responsabilità di TT IM per il DEitto di tentata rapina aggravata ascritta sub D e la condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Giuseppe Sernia nell'interesse di AR IM 2.1 la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e carenza DEla stessa. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità DE prevenuto per i DEitti di cui ai capi A, C ed E con motivazione fondata su asserti apodittici e congetturali, trascurando un autonomo vaglio critico DEle intercettazioni, il cui contenuto è vago ed equivoco. In particolare, con riguardo all'addebito associativo risultano pretermesse le doglianze difensive in ordine alla distinzione tra il concorso di persone nel reato e il DEitto di cui all'art. 416 cod.pen., avendo i giudici di merito valorizzato elementi generici, elevandoli ad indici DEla sussistenza di una societas sceleris. Infatti, lo svolgimento di sopralluoghi o il reperimento dei mezzi per la commissione dei furti qualificano il modus operandi dei concorrenti mentre non si rinvengono in atti emergenze che attestino l'indeterminatezza DE programma criminoso e i legami di parentela intercorrenti tra i presunti sodali privano di valenza indiziaria i contatti telefonici tra gli stessi. La sentenza impugnata ha, altresì, trascurato i rilievi difensivi circa il ruolo di capo e promotore DE sodalizio ascritto al ricorrente in contrasto con le dichiarazioni DE teste di P.g. Mar. Vittori. Aggiunge il difensore che la conferma DEla responsabilità DE prevenuto per il concorso nel furto ascritto al capo C è frutto di travisamento DEla prova in quanto le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione sia DE AR che DE coimputato IL alla consumazione DEl'illecito. Con riguardo al capo E i giudici d'appello hanno reso un'interpretazione fuorviante DEle due conversazioni intercettate, intercorse il giorno successivo al furto tra il ricorrente e AR UA, svalutando il dato relativo all'assenza di contatti tra il prevenuto e alcuno dei presunti complici;
2 eQ, 2.2 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e connesso vizio di motivazione. La difesa censura il mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva in quanto la Corte di merito si è limitata ad un richiamo formale ai precedenti senza indicare le ragioni alla base DEla reiezione DEla richiesta difensiva. L'Avv. Giuseppe Sernia nell'interesse di AR UA IO 3. La violazione degli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e la carenza DEla motivazione con riferimento al capo A. Il difensore assume che la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità DE prevenuto per il DEitto associativo sulla scorta di un erroneo apprezzamento DEle emergenze acquisite giacché gli elementi a tal fine valorizzati sono inidonei a provare l'esistenza degli elementi costitutivi DEla fattispecie sia con riguardo all'indeterminatezza DE programma criminoso che all'affectio, attesi i rapporti parentali tra i pretesi sodali. Inoltre, risultano DE tutto trascurate le doglianze difensive in ordine al ruolo apicale ascritto al ricorrente e i giudici territoriali non hanno fornito adeguata risposta in ordine alla ravvisabilità nella specie DE solo concorso di persone nei singoli reati fine;
3.1 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e illogicità, contraddittorietà e carenza DEla motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore censura il mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sulla base DE mero richiamo ai precedenti, in assenza DEl'indicazione DEle ragioni alla base DEla reiezione DEla richiesta. L'Avv. Salvatore Di Fonzo nell'interesse di IL OS 4. Il vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in relazione alla conferma DE giudizio di responsabilità DE IL in ordine ai capi sub A, C e D DEla rubrica. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, rendendo una motivazione che ha valorizzato indizi privi dei requisiti DEla precisione e DEla concordanza in quanto i contatti telefonici con i coimputati si giustificano esclusivamente in ragione dei rapporti di parentela con gli stessi intercorrenti;
4.1 l'erronea applicazione DEla legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al mancato riconoscimento DEle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La difesa eccepisce, altresì, il decorso dei termini di prescrizione con riferimento ai DEitti ascritti ai capi A, C, E DEla rubrica. L'Avv. Gianluca Sebastio nell'interesse di TT IM 5. La violazione degli artt. 192 e 546, comma 1 lett e), cod.proc.pen. e la illogicità, contraddittorietà e carenza DEla motivazione in riferimento ai capi A,C,E DEla rubrica. Le doglianze hanno identico tenore di quelle sviluppate nel primo motivo DE ricorso proposto nell'interesse di AR IM, la cui illustrazione espressamente si richiama. A 3 (QQ, fine pag. 2 il difensore deduce, inoltre, che la sentenza impugnata ha pretermesso l'esame dei rilievi difensivi concernenti il ruolo di basista ascritto al prevenuto in relazione alla tentata rapina sub D e non ha tenuto conto che le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione DElo stesso all'illecito contestato;
5.1.1a violazione degli artt. 62bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen e vizio DEla motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito negato il riconoscimento DEle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva senza dare contezza DEle ragioni alla base DEla decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto le censure formulate risultano connotate da genericità ed aspecificità, difettando la correlazione critica con gli argomenti reiettivi DEla Corte di merito, indispensabile ad un'utile devoluzione ai sensi DEl'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. 2. Le doglianze concernenti l'addebito associativo formulate dai difensori degli imputati AR IM, AR UA IO e IL OS riproducono rilievi che la sentenza impugnata ha ampiamente scrutinato (pagg. 7-15) e disatteso con una motivazione esaustiva e priva di frizioni logiche, evidenziando che, dalle intercettazioni acquisite e richiamate e dagli ulteriori esiti investigativi illustrati dal teste di P.g., consta che gli imputati avevano dato vita ad una stabile struttura DEinquenziale, dedita alla commissione di furti in danno di attività commerciali in esecuzione di un programma criminoso indeterminato, nella quale i rapporti tra i sodali erano cementati da un'affectio che affondava le radici in rapporti parentali e di affinità tra gli stessi. 2.1 Già il primo giudice, pag 13 e segg., dopo aver in dettaglio analizzato i reati fine addebitati ai prevenuti, aveva messo in luce la peculiare componente soggettiva DEla compagine, evocando il rapporto di coniugio o convivenza che legava gli imputati alle sorelle Morrone, rimarcando che il legame di affinità tra gli imputati, lungi dall'escluderla, esaltava la pericolosità degli stessi;
aveva sottolineato -alla stregua DEle dichiarazioni DE Mar. Di Vittori e DEle captazioni telefoniche- che i ricorrenti, privi di altra lecita occupazione, erano dediti a tempo pieno alla pianificazione ed esecuzione dei furti, tenendo a tal fine quotidiani e intensi rapporti telefonici, condividendo l'individuazione degli obiettivi DEle azioni criminose, dei tempi e DEle modalità esecutive, con piena consapevolezza che l'attività illecita cui erano dediti li esponeva al rischio di interventi repressivi. Il primo giudice aveva, altresì, segnalato che gli esiti DEle captazioni hanno consentito di ricostruire le fasi organizzative dei singoli illeciti con l'individuazione DEle attività da depredare, lo svolgimento di preliminari sopralluoghi, coinvolgenti spesso mogli e figli dei prevenuti, e la successiva spartizione dei proventi illeciti, fasi caratterizzate da consolidate modalità operative, espressive di 4 consuetudine DEittuosa, ed aveva, inoltre, chiarito le ragioni DE riconoscimento in capo a AR UA, AR IM e IL DE ruolo di organizzatore DEla compagine. A pag. 16 il Tribunale aveva ampiamente esposto le ragioni che impedivano di ricondurre i reati accertati ad occasionali accordi rilevanti ex art. 110 cod.pen. piuttosto che ad una cornice associativa, come imposto dalla stabilità DE vincolo tra i sodali e dall'indeterminatezza DE comune programma DEinquenziale, non inciso neppure dalle vicende relative al sequestro patito dal correo IL. 2.2 La valutazione dei giudici di merito è conforme al costante insegnamento DEla giurisprudenza di legittimità, in quanto questa Corte ha in più occasioni precisato che: -ai fini DEla configurabilità DE reato di associazione per DEinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di DEitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale DEla fattispecie (Sez. 3, n. 2039 DE 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-01; Sez. 2, n. 933 DE 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01) sicché la concentrazione DEle attività illecite in uno specifico settore criminale non è elemento incompatibile con la struttura di fattispecie;
- legittimamente il giudice può dedurre i requisiti DEla stabilità DE vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e DEl'indeterminatezza DE programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, DEle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 DE 04/10/2016, Rv. 268540 - 01); - l'esistenza DEla consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti DEla stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 DE 25/02/2016, Rv. 268184 - 01;Sez. 2, n. 49007 DE 16/9/2014,Rv. 261426-01); - la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego DEle strutture e DEle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione DE programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri DEl'essenzialità e DEl'infungibilità (Sez. 3, n. 2039 DE 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 03). 2. Le censure in ordine alla responsabilità per i reati fine formulate dalla difesa di AR IM per i capi C ed E e IL OS per i capi C e D sono analogamente inammissibili per genericità. Infatti, risultano DE tutto indeterminate le doglianze relative al capo C ( furto DE Fiat Fiorino di proprietà di NO Gaetano) in quanto DE tutto svincolate dall'ampia motivazione DEla Corte territoriale (pag. 15 e segg), che ha rigettato il gravame 5 sul punto evidenziando che DE furto di un'autovettura da utilizzare "per lavorare" AR IO aveva incaricato il fratello e il IL, come emerge chiaramente dalla conversazione tra costoro intercettata n. 727 DE 3/12/2008. e che poco dopo all'incombente procedette direttamente il mandante in quanto i complici non erano "pratici" DElo specifico illecito. I giudici d'appello hanno ben chiarito che la responsabilità concursuale dei prevenuti per il furto discende dalla condivisa pianificazione DE reato in vista DEl'utilizzo DE veicolo per la realizzazione di un'azione criminosa ulteriore, dalla presenza dei ricorrenti in prossimità DE luogo di consumazione DE fatto attestata dalla geolocalizzazione DEle utenze agli stessi in uso, dall'accertato utilizzo da parte DEl'autore materiale DEl'autoveicolo DE IL per allontanarsi dopo aver posteggiato il Fiorino rubato. 2.1 Quanto al capo E) ( tentato furto aggravato in danno DEla srl Pneumatici Laneve) le censure DEla difesa di AR IM sono DE tutto prive di correlazione critica con la motivazione DEla sentenza impugnata ( pag. 36 e segg.), che ha effettuato una compiuta ricostruzione DEl'episodio alla luce degli esiti DEle captazioni telefoniche, dei risultati DEla geolocalizzazione, DEle dichiarazioni DE teste Di Vittori, dando conto DEla convergenza degli elementi indiziari acquisiti nella dimostrazione DEla partecipazione DE ricorrente al fallito tentativo di penetrazione nella rivendita. 3. Il ricorso di IL OS relativo al capo D è generico ed aspecifico, non enucleando in termini sufficienti le ragioni a sostegno DEl'impugnazione a fronte DEla motivazione spesa dalla Corte territoriale. Quanto a TT IM deve rilevarsi che lo stesso ha riportato condanna esclusivamente in relazione al capo D sicché risultano eccentriche le doglianze svolte nel primo motivo in ordine ai capi C ed E e inammissibili per radicale genericità i rilievi relativi alla tentata rapina in danno DE distributore Agip, gestito da EL Francesco. Infatti, entrambi i ricorrenti non si rapportano criticamente con le considerazioni reiettive svolte dai giudici d'appello alle pagg. 18 e segg., contenenti un'esaustiva ricostruzione DEl'episodio DEittuoso e DEle risultanze che attestano la partecipazione degli stessi alla fase di programmazione ed esecutiva DEl'illecito. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione alle conclusive censure svolte in termini sovrapponibili da tutti i prevenuti con riguardo al giudizio di comparazione e alla dosimetria DEla pena. Deve al riguardo osservarsi che a tutti i ricorrenti risulta contestata la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., debitamente applicata e giudicata equivalente alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., e detto giudizio è insuscettibile di rivisitazione, atteso il vincolo posto dall'art. 69, comma 4, cod.pen. I giudici d'appello, inoltre, hanno congruamente giustificato la dosimetria DEla pena, accedendo alla richiesta di riconoscimento DEla continuazione negata in primo grado ai 6 AR e al IL e rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo criteri rispettosi dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod.pen. mentre con riguardo all'TT la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata risultava già dal primo giudice correttamente parametrata, avuto riguardo alle modalità DE fatto, all'intensità DE dolo e alla personalità DEl'agente. 5. Alla luce DEle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle Ammende. Così deciso in Roma il 26 Maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente