Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2014, n. 35662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35662 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 16/05/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1313
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 35258/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR DE N. IL 27/06/1986;
avverso la sentenza n. 2566/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Presti Vito, che si è riportato al ricorso associandosi alle conclusioni del PG. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato - quanto all'affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in data 25 novembre 2011 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione tenue della targhetta identificativa di un ciclomotore, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che aveva sospeso;
la Corte di appello ha ridotto al pena.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 97 c.p., perché il fatto sarebbe stato commesso da persona non imputabile;
2 - violazione dell'art. 157 c.p. (la ricettazione sarebbe stata commessa nel 1997);
3 - violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. A), (competente a decidere era il tribunale dei minorenni);
4 - violazione dell'art. 43 c.p. e vizio di motivazione (per carenza di dolo);
5 - violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e vizio di motivazione. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto (a partire dal 2007) per prescrizione.
Deve rilevarsi che, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19472 del 24 maggio 2006, CED Cass. n. 233835).
D'altro canto, questa Corte Suprema ha già chiarito che, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 8283 del 3 dicembre 2009, dep. 3 marzo 2010, CED Cass. n. 246229), ovvero nel caso di specie, necessariamente, se non alla data del furto (avvenuto nel 1993), al 1997, data nella quale l'imputato ha allegato di avere acquisito la disponibilità del mezzo.
In relazione a tale profilo, deve ritenersi la fondatezza del secondo motivo, che assorbe ogni altra doglianza.
Le risultanze acquisite non consentono una decisione più favorevole per l'imputato ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 16 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2014