Sentenza 5 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2004, n. 6648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6648 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA N. 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar MASSIMO CAGNACCI di CASALE MONFERRATO del 20 dicembre 2003, REP. N. 12804;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSNDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 227/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 03/05/01 - R.G.N. 1070/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/04 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino - in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere all'odierna ricorrente la pensione di reversibilità nella misura integrale dalla data di costituzione - riduceva la condanna dell'INPS al periodo successivo al 30 giugno 2001. Riteneva che la pensione di reversibilità, traente titolo dalla pensione di anzianità INPS della quale era titolare il coniuge dell'appellata (odierna ricorrente), soggiaceva, fino alla data anzidetta, al divieto di cumulo (con rendita INAIL) stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Avverso tale sentenza la parte privata ha proposto rituale ricorso per Cassazione;
l'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335 e degli artt. 73, comma 1, e 78 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché vizio di motivazione, la ricorrente,
citando la giurisprudenza di questa, deduce che il divieto di cumulo previsto dall'art. 1, c. 43, della legge n. 335 del 1995 non riguarda le ipotesi fra cui rientra quella ricorrente nella specie - di concorso della rendita INAIL con pensione di reversibilità derivante da pensione di vecchiaia o di anzianità.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129, 29 maggio 2001 n. 7331, 20 dicembre 2001 n. 16105, 3 giugno 2002 n. 8028, 27 settembre 2002 n. 14033), il divieto di cumulo previsto dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - la cui ratio è quella di evitare l'erogazione di prestazioni previdenziali a carico di enti diversi originate dal medesimo evento invalidante (v. Cass. 7 gennaio 2003 n. 30) trova applicazione quando i trattamenti INPS e la rendita INAIL abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di concorso fra rendita INAIL ai superstiti e trattamenti di reversibilità di pensione di anzianità o di vecchiaia, originate dall'età e dal versamento dei contributi dell'assicurato. Detta ipotesi è estranea ab initio all'ambito di operatività del divieto di cumulo in questione già in base alla sua originaria previsione, dovendo escludersi che tale estraneità derivi dalle innovazioni legislative in materia di cui agli artt. 73, c. 1, e 78, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le quali, con previsione innovativa, hanno escluso l'applicabilità del divieto anche per le ipotesi di concorso di rendita ai superstiti e reversibilità di trattamenti d'invalidità originati da uno stesso evento invalidante.
Trattandosi in questa sede - secondo la sentenza impugnata - di reversibilità di pensione di anzianità e perciò di fattispecie originariamente estranea all'ambito di operatività del divieto anzidetto, il Collegio è dispensato dall'esame del problema della decorrenza dell'abolizione del cumulo alla stregua delle norme succitate nonché degli artt. 1, c. 2, d.l. 24 novembre 2000 n. 346 e 78, c. 33, della stessa legge 2000/n. 388.
In conclusione, atteso il giudicato formatosi, in mancanza di controimpugnazione dell'INPS, in ordine al periodo successivo al 30 giugno 2001, la Corte, accogliendo il ricorso per le ragioni suesposte, deve cassare l'impugnata sentenza, limitatamente all'affermazione della operatività del divieto di cumulo per il periodo anteriore al 1 luglio 2001, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con la condanna dell'INPS - in relazione a quest'ultimo periodo - a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nell'integrale misura di legge, essendo al riguardo esclusa l'applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 1, c. 43, della legge n. 335 del 1995, nonché gli accessori ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, e, cioè, la maggior somma fra quanto dovuto a titolo di interessi e quanto spettante a titolo di ristoro del danno da svalutazione monetaria.
Quanto alla disciplina delle spese processuali, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione relativamente ai gradi di merito (essendo l'appello dell'Istituto anteriore alla giurisprudenza della S.C. sopra citata), mentre l'INPS va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS, in relazione al periodo anteriore al 1^ luglio 2001, a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità nella integrale misura di legge, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 29,00 - per esborsi ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2004