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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 735/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (Me), via cap. Massimo Scala n. 21 presso lo studio dell'Avv. Davide Formica che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/04/2025 formulava Parte_1 opposizione avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prestazione invocata (pensione di inabilità civile), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione. Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della prestazione invocata
(pensione di inabilità civile), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è infondato.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che il ricorrente è affetto da “Diabete mellito insulino- dipendente in labile compenso glicemico con retinopatia di grado lieve- moderato;
Lieve insufficienza mitro-tricuspidalica, in buon compenso emodinamico;
Broncopneumopatia cronica di grado lieve;
Ipoacusia neurosensoriale di grado medio-grave; Spondilodiscoartrosi con bulging discali lombari a lieve incidenza funzionale, in soggetto di 66 anni in buone condizioni generali”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile nella misura del 79%, percentuale insufficiente per il riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente non può essere riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata
(pensione di inabilità civile). Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che non sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (pensione di inabilità civile); esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/12/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino