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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10040 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31622 2024 RG
FRA
Avv. DI DUCA VALERIA Parte_1
E
Avv. GUIDUCCI MASSIMO CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.Con ricorso depositato in data 2.9.2024 il ricorrente meglio indicato in epigrafe ha agito al fine di senti accogliere le seguenti conclusioni:
A) Accertare e dichiarare che la ricorrente in data 27 ottobre 2023 subiva infortunio sul lavoro con le modalità descritte al capitolo 2 del presente ricorso;
B) Accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio, presentava sin dalla data del sinistro un grado di inabilità pari al 14%, ovvero il diverso, maggiore
o minore, grado di menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) che dovesse emergere a seguito dell'istruttoria.
C) Per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore pro tempore, alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo del danno biologico nella misura di € 21.518,29, pari al
14% del grado di inabilità, ovvero della diversa misura e percentuale, maggiore o minore, che risulterà a seguito dell'istruttoria, detratto quanto già eventualmente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
D) Condannare l' in persona del Direttore pro tempore, al rimborso delle spese CP_1 mediche sostenute dalla ricorrente, pari a € 388,72, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio…”.
Ha premesso di essere impiegata presso la cooperativa sociale onlus il
[...]
, di livello D1 con qualifica di operatore educativa e mansione di assistenza Parte_2 agli alunni con disabilità e che, in data 27 ottobre 2023, all'interno del plesso scolastico aveva subito un infortunio sul lavoro (infortunio n. 519297727); che nello CP_1 specifico, nel fermare un minore a lei affidato che in maniera improvvisa aveva iniziato a correre nel corridoio della mensa scolastica, sbatteva violentemente il corpo e il volto contro lo spigolo di un muro dell'istituto scolastico e, per l'impatto, cadeva battendo il volto in terra;
che era stata quindi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.
Pertini con ambulanza del 118, chiamata dal personale scolastico.
Ha lamentato che in conseguenza dell'evento, aveva riportato frattura plurifocale del seno mascellare destro in sede anteriore, laterale destro e posteriore, frattura della parete laterale dell'etmoide destro, frattura del processo anteriore dell'osso zigomatico destro, trauma toracico e ferita lacero contusa al braccio sinistro, per la quale necessitava di punti di sutura;
che l' a seguito delle visite mediche, accertava una inabilità assoluta al lavoro dal CP_1
31.10.23 sino al 22.12.2023 e accertava la seguente menomazione: “esiti algici con attendibili disestesie;
esiti cicatriziale ipercromico”. Riconosceva un grado di invalidità del 6% pari a € 5.439,39 comprensivo di aumento straordinario ai sensi del D.M.
27.3.09 e del D.M. 14.2.14 e di rivalutazione dell'indennizzo in capitale da danno biologico (doc. 13); che tale importo non era ancora stato corrisposto;
che in conseguenza di quanto sopra, alla ricorrente veniva riconosciuta una indennità complessiva, per 53 giorni (dal 31.10.23 al 22.12.23), di € 1974,25, e un danno biologico di € 5.439,90 (doc. 13); che tuttavia, a causa dei forti e persistenti dolori al volto, al torace e al braccio sinistro, non riusciva a recarsi al lavoro al termine dei giorni di infortunio riconosciuti dall' CP_1
e necessitava di ulteriori giorni rispetto a quelli previsti dal certificato del 15 CP_1 dicembre 2023 (doc.ti 4 e 5); che il medico curante della ricorrente, Dott.ssa con certificati del 3 gennaio Per_1
2024, 18 gennaio 2024, 1° febbraio 2024, 20 febbraio 2024 e 1° marzo 2024 prolungava la malattia sino al 10 marzo 2024 (doc. 5); che successivamente la ricorrente si sottoponeva a ulteriore visita maxillo-facciale dalla quale emergeva moderato eftotalmo a carico dell'occhio destro con asimmetria rispetto al controlaterale e presenza di deficit nella visione verso il quadrante esterno a destra.
Rilevava algia alla digitopressione dell'apofisi zigomatica del mascellare destro e algia alla pressione sull'articolazione temporo-mandibolare, particolarmente accentuata a destra.
La visita, e la relativa relazione, concludevano con “esiti di trauma fratturativo del massiccio facciale consistenti in un danno estetico per asimmetria del terzo medio facciale dovuta alle fratture del massiccio facciale esitate con perdita di sostanza del tessuto osseo e del tessuto sottocutaneo e conseguente alterazione della regione orbito- maxillo-malare di destra”; persistente limitazione funzionale della muscolatura estrinseca oculare nella visione corrispondente al quadrante esterno destro;
esiti di trauma articolare temporo-mandibolare con conseguente indebolimento dell'apparato stomatognatico con conseguente insorgenza di sindrome algico disfunzionale dell'articolazione temporo-mandibolare causa di limitazione della cinetica mandibolare e di algia durante la masticazione;
parestesia a carico della regione mascellare destra dovuta all'interessamento traumatico del nervo infraorbitario omolaterale con alterazioni sensitive e funzionali a carico del labbro superiore destro e dell'ala nasale destra (doc. 6).
In ragione di quanto sopra, la perizia medico legale di parte eseguita dal Prof.
[...] accertava postumi permanenti nella misura del 14% (pari a un danno biologico Per_2 da risarcire in capitale di € 21.518,29) in luogo del 6% indicato dall' e ancora CP_1 non corrisposto ed, in ragione del persistere della malattia, e in relazione alla propria qualifica di operatrice educativa con mansione di assistenza agli alunni con disabilità, aveva ritenuto errata la valutazione dell' sia in relazione alla durata dell'inabilità al CP_1 lavoro che in merito al punteggio di invalidità riconosciuto, notificando all' senza CP_1 ottenere riscontro, in data 20 febbraio 2024, ricorso ex art. 104 D.P.R. 1124/65 (doc.ti
9-12 quater).
2. L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda relativa al riconoscimento CP_1 della percentuale di inabilità richiesta e ove accettata la valutazione complessiva del 9% come sopra prospettata, la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. A seguito di colloquio/trattative con la difesa della ricorrente, che si dichiarava disposta a definire la vertenza a fronte di un riconoscimento complessivo del 9% (v. lettera proposta transattiva del 15.10.2024 in atti), aveva proceduto ad un riesame medico-legale che si era concluso con la collegiale concorde del 02.10.2024, che definiva il caso in esame (inf. n.519297727 del 27.10.2023) con un complessivo 9% di D.B. (il cui pagamento risultava già essere stato disposto, come da distinta di pagamento allegata).
In ordine alle spese sanitarie, l' ha precisato che, alla stregua delle attuali Pt_3 disposizioni, quelle per gli accertamenti diagnostici e per le visite specialistiche non erano rimborsabili, come pure le spese per l'acquisto di parafarmaci (era eventualmente valutabile la rimborsabilità, da parte del Centro Medico Legale di Sede, dei soli farmaci per i quali era stato emesso scontrino “parlante” che consentisse di identificare il tipo di farmaco acquistato, previa trasmissione della certificazione medica con la quale gli stessi farmaci erano stati prescritti, al fine di valutarne la correlazione tra patologia ed eventuale cura).
Alla odierna udienza, a seguito di accettazione da parte ricorrente della percentuale del
9% ma di dichiarazione di voler continuare il giudizio per il riconoscimento anche delle spese mediche, il processo è stato deciso.
3. Osserva il Giudice che quanto alla domanda afferente il grado di inabilità, essendo stata accettata la valutazione dell' , deve dichiararsi la cessazione della materia Pt_3 del contendere, non residuando alcun motivo di disputa sostanziale.
3.1. Sussistono infatti i presupposti processuali necessari ai fini della pronuncia richiesta, giacché la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. n.
16150/2010; Cass. n. 2063/2014; Cass. n. 5188/2015 e fra le più recenti in motivazione
Cass. n. 19845/2019).
4. Residua quindi unicamente la questione relativa alle spese mediche sostenute, rispetto alla quale si osserva quanto segue.
5. L' sostiene che quelle documentate (v all. 8, ric.) non potevano esser Pt_3 rimborsate in considerazione del fatto che gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche, in base alla normativa vigente non erano coperte, mentre quanto all'acquisto di farmaci occorreva il c.d. scontrino parlante, per verificarne la correlazione con la patologia denunciata.
5.1. Ritiene il Giudice che tali argomentazioni non risultino condivisibili.
5.2. In primo luogo, deve constatarsi che sono stati allegati le ricevute fiscali attestanti la prestazione (v. visita chirurgica) e lo scontrino corrispondente, ovvero esami diagnostici, scontrini senza riferimento al farmaco acquistato, ovvero con indicazione del farmaco (v. ad. es, disp. medico connettivina del 23.12.2023), fattura relativa a TC maxillo facciale con relativo scontrino transazione, visita neurologica ed ulteriori due visite chirurgiche.
6. Si deve poi affermare che l' è tenuto al rimborso in forza dell'art. 66 n. 5 del CP_1
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che indica tra le prestazioni dell'assicurazione “le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici”, nonché dell'art. 11, comma 5 bis, d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (secondo cui “Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l' può CP_1 provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate.
L svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e CP_1 senza incremento di oneri per le imprese”).
6.1. La norma chiarisce inequivocabilmente come l' continui ad essere l'istituzione CP_1 garante del diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico.
6.2. Di ciò è conferma anche la circostanza che lo stesso , attraverso le proprie Pt_3 disposizioni interne (tra cui la circolare n. 5 del 4.2.2021 che amplia l'elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, ove non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale), chiarisce inequivocabilmente di essere l'istituzione garante del diritto in questione (ed infatti l'ultima parte del comma 5bis dell'art. 11 del D. Lgs. n. 81/2008, riconferma espressamente il diritto degli infortunati a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico fisica, senza oneri a loro carico).
6.3. La norma in questione dunque, legittima il rimborso, da parte dell' , delle Pt_3 spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti con la sola condizione che CP_1 siano riconosciute necessarie dai medici dell' stesso ai fini del miglioramento dello CP_1 stato psico fisico in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di origine lavorativo dell'assistito.
6.4. Nella misura in cui le spese sostenute dalla possono essere ricondotte alle Pt_1 necessità di cura della patologia denunziata pertanto, queste vanno rimborsate, con esclusione di quelle documentate dagli scontrini agli atti che, seppure riportanti il codice fiscale della ricorrente, non permettono di comprendere a quale farmaco si riferiscono
(per l'importo complessivo di euro 78,71, di cui agli scontrini di euro 9,50, 6,73, 3,58 e
58,90) importo che va detratto dal richiesto. Spetta alla ricorrente quindi il rimborso di soli euro 309,91 per spese mediche.
7. Le spese di lite, tenuto conto del quadro ermeneutico nonché del sostanziale ridimensionamento della pretesa, nonché del taglio documentale della causa priva di aggravi difensivi/istruttori, possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accertamento del grado di inabilità conseguente all'infortunio occorso alla Pt_1
Condanna l' al rimborso delle spese mediche sostenute dalla medesima ricorrente CP_1 nella misura di euro 309,91, oltre interessi al saldo;
compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Roma lì, 9.10.2025 Il Giudice