Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
In virtù della disposizione dell'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che vieta il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex d.P.R. n. 1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della rendita stessa, il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui "ratio" è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Costituzione, le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno, non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento dei pubblici dipendenti, dato che la stessa disposizione prevede esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 10/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 05/06/98 R.G.N. 1375/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 aprile 1997 EN AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, negatogli dall'Istituto ai sensi dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995 per ritenuta incumulabilità con la rendita INAIL di cui egli era titolare per sindrome post - traumatica subita in occasione di infortunio sul lavoro.
Con sentenza in data 22 luglio 1997 il Pretore adito rigettava la domanda del lavoratore e compensava le spese del giudizio. Con sentenza in data 7 gennaio 1998 il Tribunale rigettava l'appello dell'AN.
Il giudice del gravame premetteva che al lavoratore era stata liquidata una rendita Inail in misura corrispondente al 54%. L'INPS, invece, prendendo in considerazione altre patologie, aveva riconosciuto all'AN un grado di invalidità complessiva pari al 67%.
A norma dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, però le pensioni di invalidità o di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
La "ratio legis", affermava il Tribunale, risiede nel principio secondo cui ai fini assicurativi lo stesso evento non è risarcibile due volte, intendendosi per stesso evento quello decisivo ma non esclusivo e cioè quello in cui difetto non sarebbe attribuibile la seconda prestazione.
Nella specie, concludeva il Tribunale, supponendo di escludere dal calcolo la percentuale di invalidità attribuita per i postumi dell'infortunio (nella specie quella del 54%), si doveva concludere che l'assicurato non avrebbe comunque potuto raggiungere la percentuale minima di invalidità necessaria per beneficiare dell'assegno richiesto (e cioè quella del 67%, non ricavabile dalla detrazione del 54%, costituente la percentuale attribuita per l'infortunio sul lavoro, alla inabilità assoluta del 100%). L'assicurato ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'assicurato denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335 in riferimento all'art. 38 Cost., che prevede la tutela assicurativa per tutti i cittadini, all'art. 36 Cost., che garantisce al lavoratore e alla sua famiglia un trattamento economico che assume la connotazione di un salario differito e all'art. 3 Cost. per avere il legislatore riservato il regime di incumulabilità ai lavoratori privati senza estenderla a quelli pubblici. Il Tribunale ha interpretato la norma nel senso che per stesso evento debba intendersi l'evento decisivo ai fini della attribuzione della prestazione con la conseguenza che il divieto di cumulo non opera se il grado di invalidità per la prestazione dell'assicurazione generale obbligatoria raggiunge la percentuale prevista per la soglia invalidante dopo che sia stata previamente detratta la percentuale invalidante riconosciuta per la prestazione assicurativa INAIL sia pure con metodo scalare.
Il ricorso è infondato con conseguente manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità, anche se la sentenza impugnata, non censurabile in sede di legittimità in quanto conforme a diritto nel dispositivo, va modificata nella motivazione a norma dell'art. 384 secondo comma c.p.c.. Invero dispone l'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995 che: "le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1965 n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa".
Emerge dal testo della norma non già che sia preclusa la possibilità di richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, quando il soggetto goda di una rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, in ragione delle percentuali di invalidità o inabilità riconosciute per le prestazioni non cumulabili, ma solo che non si può avere una duplicazione di trattamento economico per lo stesso evento riduttivo della capacità di lavoro, con la conseguenza che non può essere posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965. La "ratio" della disposizione è quella di evitare che per uno stesso evento determinante la riduzione della capacità lavorativa si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali in dispregio a una logica e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie dello Stato, destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Cost., le necessità di soggetti che versino in eguale o maggiore stato di bisogno.
L'esaminata disposizione non si pone in contrasto nemmeno con l'art. 3 Cost. in riferimento al rapporto di pubblico impiego, il quale si giova di una disciplina più favorevole in rapporto al peculiare status dei pubblici dipendenti, addetti a collaborare al raggiungimento dei fini dello Stato, avendo il citato art. 1 all'ultimo alinea del comma 43 previsto esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento dei futuri miglioramenti.
Nella specie il ricorrente, titolare di una rendita INAIL del 57%, non ha dedotto che il riconosciuto ammontare dell'assegno di invalidità fosse superiore in modo tale rispetto all'ammontare della rendita da infortunio sul lavoro da determinare il diritto alla quota eccedente tale rendita.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del
1994 della Corte Costituzionale, non sussistendo le condizioni previste da tale norma per porle a carico del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio2001