Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7331
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Sentenza 29 maggio 2001

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In virtù della disposizione dell'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che vieta il cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex d.P.R. n. 1124 del 1965 per lo stesso evento invalidante, sino a concorrenza della rendita stessa, il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione delle percentuali di invalidità riconosciute per la prestazione non cumulabile, non può tuttavia ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui "ratio" è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali, in dispregio ad una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Costituzione, le necessità di soggetti che versino in stato di bisogno, non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione al diverso trattamento dei pubblici dipendenti, dato che la stessa disposizione prevede esplicitamente, al fine di un generale allineamento delle posizioni di tutti i lavoratori e della comprensibile non eliminazione dei loro diritti quesiti, la salvezza dei trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento dei futuri miglioramenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7331
    Data del deposito : 29 maggio 2001

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