Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8028 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REPUBBLICA ITALIANREGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 0.8.0.2 8/02 RIT AI SENSI DELL'ART. 10 CE 11-0-73 N. 533 CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 17902/99 Cron.22045 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 04/02/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OL ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 539 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 21/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 27/07/99 R.G. N. 11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 17902/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 16.6.1998 al RE del lavoro di Trento LE ND, vedova di MA De IO, deceduto in data 8.1.1996 e titolare di pensione di inabilità, conveniva in giudizio 1'INPS e chiedeva che le venisse corrisposta la pensione di reversibilità del marito. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che a norma dell'art. 1 comma 43 della legge 8.8.1995 n. 335 la richiesta pensione di reversibilità non era cumulabile, fino a concorrenza, con la rendita INAIL ai superstiti liquidata alla richiedente, poiché entrambe le prestazioni trovavano fondamento nel medesimo evento invalidante. Il RE rigettava la domanda osservando che nella specie Dhai la pensione di INPS non era cumulabile con la reversibilità rendita INAIL, trovando origine nel medesimo evento invalidante. Proponeva impugnazione la soccombente deducendo che la norma di cui all'art. 1 comma 43 della legge n. 335/1995, così interpretata, doveva ritenersi incostituzionale, in quanto sopprimeva una prestazione per la quale l'interessato aveva già versato la sua contribuzione, e ciò diversamente da quanto avveniva in caso di concorso di tutela con un fondo assicurativo privato. L'appello veniva respinto dal Tribunale di Trento con sentenza depositata il 27.7.1999. In motivazione il Tribunale osservava che l'interpretazione della norma data dal RE era corretta e che i dubbi di illegittimità costituzionale di una siffatta interpretazione non avevano alcun fondamento atteso che il nostro ordinamento 2 previdenziale non era informato al criterio contributivo, bensì a quello c.d. a ripartizione. Per la cassazione di tale sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 1 comma 43 della legge 8.8.1995 n. 335 ed erronea e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il divieto di cumulo posto dalla norma citata opera solo nel caso in cui la invalidità utile per la prestazione dell'INPS deriva tutta da un fatto infortunistico (o da una malattia professionale) già indennizzato con rendita INAIL;
quando invece il lavoratore raggiunge l'invalidità pensionabile INPS (assegno o pensione di inabilità) per la concorrenza di una patologia extra lavorativa e di un infortunio sul lavoro о malattia professionale interessante lo stesso organo 0 sistema organo-funzionale, ovvero per la coesistenza di eventi invalidanti interessanti organi e sistemi organo-funzionali diversi, il divieto di cumulo non può operare in modo automatico occorrendo tener conto della diversa natura e della diversa incidenza dei due eventi. Sostiene ancora la ricorrente che una diversa interpretazione della norma si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 secondo comma della Costituzione in quanto il divieto di cumulo, così dai giudici di merito, inteso come irragionevolmente priverebbe il lavoratore subordinato del diritto ad una delle due prestazioni assicurative previste a tutela di situazioni diverse (in particolare: quella prevista 3 dalla legge n. 222 del 1984, facente capo all'INPS, tutela la perdita o la riduzione della capacità di lavoro e di produzione del reddito;
quella prevista dal d.p.r. n. 1124 del 1965, tutela la perdita o la riduzione dell'attitudine al lavoro in senso generico) e per ciascuna delle quali è intercorso nנן diverso rapporto assicurativo e contributivo. Avuto riguardo alla originaria domanda della LE, diretta ad ottenere la reversibilità della pensione di inabilità del defunto marito, il ricorso è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni, ancorché non siano condivisibili i due motivi di impugnazione. Il primo motivo, infatti, è inammissibile, per un verso, Don perché prospetta in sede di legittimità questioni giuridiche implicant accertamenti di falts, nuove non sollevate avanti ai giudici di merito, così violando b il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello (cfr. Cass. n. 10902 del 2001, Cass. n. 9946 del 2001); per altro verso perché le soluzioni prospettate, anche se per ipotesi condivise dalla Corte, non potrebbero mai portare alla cassazione della sentenza impugnata, non avendo la ricorrente non solo provato, ma neppure allegato che la totale incapacità lavorativa del marito che ha dato luogo alla pensione di inabilità sia derivata dal concorso ○ dalla coesistenza di eventi extralavorativi. di legittimità costituzionaleQuanto poi alle questioni prospettate nel secondo motivo, giova ricordare che simili eccezioni sono state già esaminate e dichiarate manifestamente infondate da questa Corte (cfr. Cass. n. 16129 del 2000, Cass. n. 7331 del 2001, in motivazione); ha rilevato, infatti, la Corte che la "ratio" della disposizione è quella di evitare che per uno stesso evento determinante la riduzione della capacità lavorativa si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e/o previdenziali in dispregio a una logica e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie dello Stato destinate a soddisfare le necessità di soggetti che versino in eguale o maggiore stato di bisogno, sicchè la norma, mentre trova ragionevole fondamento nelle esigenze sopra indicate, neppure si pone in contrasto con il disposto dell'art. 38 secondo comma della Costituzione, atteso che il vigente sistema a criteri di previdenziale e assicurativo è informato solidarietà che prescindono dalla matematica proporzione tra contribuzione versata e prestazioni ottenute. Ciò premesso, la Corte non può non rilevare che nelle more del Oferi giudizio è entrata in vigore la legge 23 dicembre 2000 n. 388 che al primo comma dell'art. 73 così dispone: "A decorrere dal 1 luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1 comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335, non opera tra il dell'assicurazione trattamento di reversibilità a carico vecchiaia ed i generale obbligatoria per 1'invalidità, la superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata l'Assicurazione contro gli dall'Istituto Nazionale per in caso di decesso del Infortuni sul Lavoro spettante lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro о malattia professionale ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965 n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore". 5 La norma sopravvenuta, dunque, mentre ha abolito il divieto di cumulo per le pensioni di reversibilità liquidate dopo il 1 luglio 2001, per le pensioni liquidate prima di questa data ha consentito il cumulo a partire dai ratei di pensione corrisposti dopo il 30 giungo 2001. Orbene, nella specie risulta accertato о pacificamente ammesso in fatto: a) che la reversibilità chiesta dalla LE riguarda la pensione di inabilità del defunto marito che trova il suo fondamento nello stesso evento invalidante per il quale 1'INAIL le corrisponde la rendita vitalizia;
b) che l'INPS ha riconosciuto alla LE il diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza 1 febbraio 1996, ma ha al contempo Den disposto che non le venisse erogata per il divieto di cumulo in esame;
c) che il divieto di cumulo deve ritenersi legittimamente applicato fino al 30 giugno 2001, ricorrendo presupposti fissati dall'art. 1 comma 43 della legge n. 335/1995. causa il quadro normativo,Essendo però mutato in corso di esame deve certamente applicarsi il alla fattispecie in disposto dell'art. 73 comma 1 della legge n. 388 del 2000 a partire dal 1 luglio 2001, come previsto dall'ultima parte della norma in esame. Per tutte le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c., dichiara che LE ND ha diritto ad ottenere la prestazione della pensione di reversibilità INPS a decorrere dal 1 luglio 2001, oltre interessi legali sui ratei arretrati. 6 Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di LE ND ad ottenere la prestazione della pensione di reversibilità INPS, oltre accessori di legge, a decorrere dal luglio 2001. Compensa tre le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Valentine Одржив Двропіно HoffrancoIL CANCELLIERE 3 0 Depositato in Cancellería 3 I A 1 S 4 D oggi, 3 GIU, 2002 . S , T . A O R T M L , A L ' A L 0 O S L IL CANCELLIERE 7 B E : E I P 8 D S - D I I 1 uco S A 1 N T N G S E E O S O G A I P G D A M E I E L O , A T O D T A R I T E L R S I T L I E D N G E E D O S R E