Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
Il direttore generale di una fondazione, cui la legge reg. istitutiva ha attribuito compiti di valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e di conservazione e ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea Parlamentare Regionale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, attesa la natura pubblica delle funzioni e dei servizi affidati alla fondazione. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
M 4 1 2 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1502 Vincenzo Rotundo - Presidente - Stefano Mogini UP 12/11/2015 : Massimo Ricciarelli R.G.N. 24479/2015 Ersilia Calvanese - Relatore - Benedetto Paternò Raddusa : ha pronunciato la seguente : SENTENZA . sul ricorso proposto da RN TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2014 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per le parti civili, l'avv. Enrico Sanseverino, che ha concluso insistendo per la conferma della sentenza impugnata;
uditi per l'imputato, l'avv. Giovanni Rizzuti e l'avv. Giovanni Aricò, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 26 novembre 2012 che aveva dichiarato TO RN responsabile dei reati di peculato, contestati ai capi 1) e 2) della G rubrica, e che lo aveva condannato rispettivamente alle pene di anni tre anni di reclusione e di anni tre e mesi sei di reclusione. In particolare, all'RN era stato contestato di essersi appropriato il 20 gennaio 2003, nella qualità di Presidente del Gruppo Parlamentare misto della tredicesima legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana, della somma di euro 42.602,93, di cui aveva il possesso quale erogazione straordinaria prevista dal decreto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana n. 16 del 2002 per il ripianamento dei debiti contratti dal Gruppo parlamentare misto nella precedente legislatura (capo 1); nonché di essersi appropriato tra il dicembre 2006 e il dicembre 2007, nella qualità di Direttore generale della «Fondazione Federico II»> di Palermo, della complessiva somma di euro 102.102,48 di proprietà dell'ente, utilizzandola per acquisti di natura personale, giocate on line e per fini non istituzionali, come meglio specificati nel capo di imputazione (capo 2).
1.2. Quanto al capo 1), era stato accertato in sede di merito che, con * decreto n. 16 del 4 febbraio 2002, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana aveva autorizzato «a titolo di anticipazione» un'erogazione straordinaria in un'unica soluzione di euro 122.154 «in favore del Gruppo misto costituito nella XII legislatura», a copertura delle passività maturate per un identico importo da detto Gruppo parlamentare nella medesima legislatura (art. 1), delegando il Presidente del Gruppo parlamentare misto in carica «a curare gli adempimenti resisi necessari avuto riguardo alla dinamica dei costi di funzionamento effettivamente sopportati dal gruppo Misto costituito nella XII legislatura» (art. 2) e richiedendo al medesimo delegato la rendicontazione delle somme erogate e la restituzione di quelle residuate, nonché facendo carico al Gruppo misto in carica di restituire la somma impegnata in 53 rate mensili (art. 3). Tesa Detta erogazione si era necessaria, a seguito di un accertamento disposto dal Segretario generale dell'Assemblea Regionale Siciliana nel gennaio 2002, che aveva evidenziato che il Gruppo misto della XII legislatura aveva lasciato passività per una somma pari ad euro 120.154, per competenze di dipendenti, contributi INPS, ritenute sindacali, sanzioni INPS, ritenute alla fonte, ecc. La somma stanziata dal Presidente dell'Assemblea Regionale era stata di seguito accreditata il 6 febbraio 2002 sul conto corrente acceso da TO RN, come Presidente del Gruppo Misto, del quale era l'unico munito di potere di firma e di disposizione. Il 10 gennaio 2003, l'RN, definendosi «liquidatore>> del Gruppo misto, : aveva comunicato con una nota scritta al Presidente dell'Assemblea Regionale di non poter effettuare un rendiconto definitivo delle somme anticipate, necessitando di un periodo più lungo per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per l'incarico affidatogli. E ciò in quanto non erano stati determinati gli 2 G interessi e le sanzioni sugli interessi dovuti all'INPS, vi era la pendenza di una vertenza da parte di alcuni dipendenti che sostenevano di vantare un maggior credito e dovevano essere avviate procedure di recupero nei confronti degli ex Presidenti del Gruppo misto della precedente legislatura. In data 20 gennaio 2003, RN aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Gruppo misto. A quella data il conto corrente del Gruppo misto presentava un saldo di 2.933,46 euro. Solo dietro formale richiesta del 9 ottobre 2003 del Segretario generale dell'Assemblea Regionale, RN il 26 novembre 2003 aveva presentato il rendiconto relativo a tutte le somme pagate in base al decreto n. 16 del 2002, nel quale attestava di aver speso 87.342,73 euro per pagare i debiti della precedente legislatura. In primo grado, i Giudici di merito avevano ritenuto provato il peculato sia per la qualifica soggettiva rivestita dall'imputato sia per la condotta appropriativa dallo stesso realizzata, Per quanto riguarda la qualifica soggettiva, secondo il Tribunale, RN aveva agito, non tanto nella sua veste di Presidente del Gruppo misto, quanto soprattutto quale delegato del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che lo aveva formalmente investito, con atto normativo, di una pubblica e specifica funzione avente carattere straordinario ed eccezionale, che non aveva a che fare con le ordinarie attribuzioni tipiche del Presidente di un gruppo parlamentare. Qualifica che lo stesso RN aveva speso, qualificandosi nelle note inviate all'Assemblea Regionale Siciliana come «liquidatore» del Gruppo misto della XII legislatura, dimostrando così di aver ben compreso la funzione straordinaria delegatagli dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Pertanto, RN doveva essere considerato un pubblico ufficiale che aveva agito per conto dell'Assemblea Regionale Siciliana, avendo ricevuto la delega di una pubblica funzione: gestire danaro pubblico a destinazione vincolata. Il Tribunale, in ogni caso, aveva ritenuto che dovesse pervenirsi alle medesime conclusioni anche considerando il ruolo rivestito da RN come Presidente del Gruppo misto dell'Assemblea Regionale Siciliana, in considerazione delle funzioni pubbliche e rappresentative svolte in tale qualità. L'assolvimento di un compito istituzionale connesso con la spendita di danaro pubblico delegato dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, secondo i Giudici di merito, di certo non poteva iscriversi in un'attività collegata all'attività dei partiti politici e quindi di tipo privatistico. Quanto alla condotta, il Tribunale aveva evidenziato la mala fede dell'RN che, a conto corrente praticamente vuoto e solo dieci giorni prima delle sue dimissioni, aveva scritto di non poter rendicontare la gestione sino ad 3 G allora svolta del pubblico danaro perché erano necessari tempi-medio lunghi, in vista di attività che pretestuosamente erano state da lui evocate. In merito alle restante somma non reperita sul conto corrente, il Tribunale aveva evidenziato che l'imputato, dopo aver sostenuto invano altre tesi, alla fine aveva tentato di giustificare l'ammanco, sostenendo di avere utilizzato la somma residua per spese afferenti la gestione ordinaria del Gruppo Misto della XIII legislatura, essendo stato a ciò autorizzato in «forma scritta e ufficiale» dal direttore amministrativo dell'Assemblea Regionale Siciliana, IV. Secondo i Giudici di merito, la versione difensiva era da ritenersi falsa, alla luce delle emergenze processuali: in primo luogo, l'imputato aveva chiamato in causa l'unico soggetto deceduto tra quelli che all'epoca si erano occupati della }- vicenda e che pertanto non poteva smentire la sua versione dei fatti e che comunque non aveva alcuna competenza funzionale a modificare il decreto presidenziale;
in secondo luogo, l'Assemblea Regionale aveva smentito formalmente l'esistenza di detta autorizzazione;
in terzo luogo, il Segretario generale dell'Assemblea Regionale, teste della difesa, aveva decisamente escluso che le somme in esame potessero essere distratte per la gestione ordinaria del Gruppo misto in carica e tanto meno sulla base di un'autorizzazione del Direttore amministrativo;
in ultima analisi, l'ex Segretario generale dell'Assemblea Regionale, MA, teste della difesa, che si era dovuto occupare della vicenda dopo le dimissioni di RN, aveva riferito che proprio il suo predecessore IV, chiamato in causa, gli aveva dato consigli di segno esattamente opposto z alla tesi dell'RN, suggerendo di procedere subito in attesa del rendiconto definitivo da parte di quest'ultimo al recupero rateale dell'erogazione - straordinaria con un prelievo dalle somme erogate in via ordinaria al Gruppo misto, e manifestando preoccupazione per l'andamento della gestione dell'RN. Stante, la palese falsità della versione fornita dall'imputato, secondo il Tribunale, il dato inequivocabile e documentale della condotta dell'RN doveva ritenersi quello che a gennaio 2003 RN aveva speso l'intera somma dell'erogazione straordinaria e che aveva lui stesso rendicontato che solo una parte di essa era stata spesa per saldare i debiti del Gruppo misto della XII Legislatura, così dimostrando che la restante somma era stata da lui appresa per scopi personali e non certo per la gestione ordinaria del Gruppo misto in carica (di cui era tra l'altro l'unico componente). Pertanto, al momento in cui aveva comunicato per iscritto di aver speso solo»> 87.342,73 dell'erogazione straordinaria, si era appropriato della residua somma. + In sede di appello, l'imputato aveva contestato la qualifica attribuitagli di pubblico ufficiale, posto che l'asserita appropriazione era stata fatta in danno non dell'Assemblea Regionale, ma del Gruppo Misto, soggetto privato, che avrebbe dovuto restituire la somma impegnata nella operazione di liquidazione dei debiti pregressi. Aveva altresì sostenuto di aver da subito affermato di aver destinato le somme oggetto di contestazione alla gestione ordinaria del Gruppo misto e aveva lamentato che difettava la prova della appropriazione delle somme, non essendo stata fatta alcun indagine volta a verificare la destinazione dei prelievi effettuati dall'imputato, né alcuna azione dell'Assemblea Regionale per il recupero delle somme oggetto di contestazione. I Giudici di appello ritenevano infondate le censure dell'imputato. In ordine alla qualità di pubblico ufficiale, richiamavano la giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto al presidente di un gruppo consiliare regionale la suddetta qualità, che nel caso specifico appariva vieppiù avvalorata dalla funzione delegata all'RN dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che non atteneva alla gestione ordinaria del gruppo di appartenenza. Evidenziava altresì l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 314 cod. pen., della tesi difensiva in ordine alla titolarità delle somme oggetto di appropriazione. Sul merito della contestazione, i Giudici dell'appello ritenevano provata la condotta appropriativa, a tal fine richiamando le considerazioni fatte dal primo giudice ed evidenziando che la tardiva giustificazione offerta solo in fase dibattimentale dall'imputato per giustificare l'ammanco della somma in contestazione (nessuna giustificazione era stata offerta dall'imputato nel corso delle indagini preliminari) risultava smentita in primo luogo dallo stesso imputato, allorquando poco prima di dimettersi e in un'epoca in cui già la somma erogata era stata quasi totalmente spesa, aveva inviato al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana una nota con cui comunicava di aver eseguito alcuni pagamenti e che per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'incarico affidato era necessario un periodo medio-lungo, per pendenze ancora non risolte, nulla riferendo sul completo utilizzo delle rimanenti somme - a suo dire autorizzato dalla stessa Assemblea a favore del suo Gruppo parlamentare. Inoltre, la Corte palermitana rilevava che la tesi difensiva circa l'esistenza di un'autorizzazione per l'utilizzazione di dette somme per scopi diversi era stata contraddetta sia dagli esiti degli accertamenti effettuati presso la stessa Assemblea, sia dalle modalità con cui, dopo i fatti in contestazione, era stata avviata la procedura di recupero delle somme erogate. 5 La Corte distrettuale al riguardo escludeva la necessità di procedere all'audizione ex art. 603 cod. proc. pen. dei direttori amministrativi dell'Assemblea in carica dal 2001 al 2006 (e ciò in quanto l'unico in grado di non riferire sui fatti era deceduto, la difesa o inoltre aveva specificato le circostanze oggetto dell'audizione e comunque il materiale probatorio raccolto era completo).
1.3. Relativamente al capo 2) della rubrica, era stato accertato in sede di merito che l'imputato, in qualità di direttore generale della «Fondazione Federico II»> di Palermo, nominato dal Presidente dell'Assemblea Regionale siciliana per il periodo 27 luglio 2006 31 luglio 2011, si era appropriato di somme - appartenenti alla stessa fondazione. La Fondazione risultava essere stata costituita a seguito della legge に regionale n. 44 del 9 dicembre 1996, che ne aveva promosso l'istituzione «al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia». i I Giudici di primo grado avevano evidenziato che la Fondazione, sebbene costituita con le forme di un ente privato, aveva i tipici caratteri di un soggetto giuridico di tipo pubblicistico, avendo come unico socio fondatore la Regione Sicilia e avendo la legge descritto le sue attività di tipo pubblico (promozione di : attività per la valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere di artisti siciliani;
diffusione e pubblicazione di volumi, riviste e notizie . . sull'autonomia e le sue istituzioni;
la promozione di convegni di studio, di : ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;
la conservazione e l'ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea), nonché previsto la i composizione dei suoi organi con la partecipazione prevalente di soggetti istituzionali (il Consiglio di amministrazione, composto obbligatoriamente dai componenti del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, da tre componenti nominati da quest'ultima, dai Rettori delle Università degli studi siciliane, e presieduto di diritto dal Presidente dell'Assemblea Regionale stessa), la durata del consiglio di amministrazione legato alla corrispondente legislatura, il patrimonio formato da una dotazione iniziale esclusivamente della Regione Sicilia e con dotazioni annuali sempre ad opera dell'ente regionale, e la destinazione alla Regione Sicilia del patrimonio in caso di cessazione dell'attività. Il Tribunale aveva ritenuto che la Fondazione in esame possedesse tutti i caratteri che la giurisprudenza aveva elaborato, facendo leva sulla disciplina del D.lgs. 163/2006, per riconoscere ad enti di diritto privato la natura di organismi 6 G di diritto pubblico: le finalità di interesse generale perseguite dall'ente (nella specie, la promozione del patrimonio culturale regionale), il possesso di personalità giuridica (riconosciuta alla Fondazione Federico II con decreto presidenziale del 1997) e il finanziamento pubblico in modo maggioritario o comunque il controllo prevalente della sua gestione da parte di organismi di diritto pubblico. I Giudici di primo grado avevano richiamato altresì la normativa contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 dl 2004) ed in particolare le disposizioni relative alla gestione di beni culturali di appartenenza pubblica (art. 115 e ss.gg.), in base alle quali la Fondazione aveva stipulato con . la Regione una convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi aggiuntivi del Complesso monumentale del Palazzo dei Normanni. Inoltre, il Tribunale aveva evidenziato a conforto ulteriore dei dati acquisiti che la Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità nei confronti dell'RN aveva affermato che la Fondazione in questione e le somme oggetto di appropriazione avessero natura pubblica. Tale assetto era per i Giudici di primo grado ampiamente sufficiente per affermare che il direttore generale di detta Fondazione rivestisse la qualità di incaricato di pubblico servizio. Quanto al merito della vicenda, il Tribunale aveva accertato che la contestata condotta di peculato continuato era stata commessa dall'imputato attraverso varie modalità: con prelievi per contanti ed assegni dalla cassa della Fondazione di somme di danaro pari ad euro 48.575,71, nonché con l'utilizzo di E due carte di credito concesse alla Fondazione e segnatamente carta AMEX (intestata al Presidente pro tempore della Fondazione, ma affidata all'imputato con esclusivo potere di firma) per euro 35.621,53 e carta EG della DE (emessa a nome dell'imputato) per euro 17.905,24 per finalità personali o - comunque estranee ai fini istituzionali. Secondo la ricostruzione dei primi Giudici, l'imputato, con una linea di difesa altalenante e confusa», aveva ammesso di aver effettuato le contestate condotte per finalità personali e per nulla connesse ai fini istituzionali della Fondazione, stante la tipologia (acquisti di carburante a Panarea, abiti, giochi d'azzardo on line, ecc.) difficilmente imputabili a quest'ultima. -Secondo il Tribunale, la tesi difensiva secondo cui la condotta doveva giustificarsi con un accordo preso dall'imputato con la direttrice amministrativa della Fondazione, ZE, di «compensare» le spese personali con gli emolumenti spettantigli per la sua carica (nella specie, pari a 15.600 euro mensili), frutto di una consolidata prassi in uso nella Fondazione e comunicatagli proprio dalla ZE era stata ampiamente smentita dalle risultanze - 7 a processuali ed in particolare dall'esame del c.d. «mastrino di sottoconto>> relativo alle somme riferibili all'imputato e dalle stesse dichiarazioni della ZE. Era risultato invero che, mentre per tutto l'anno 2006, gli emolumenti dell'imputato erano stati pagati regolarmente con assegno o bonifico bancario e con emissione di regolare fattura di pari importo, a partire dal gennaio 2007 l'imputato aveva deciso di operare diversamente, effettuando prelievi di danaro contante dalla cassa o dal conto bancario della Fondazione a titolo di acconto>> sulle sue retribuzioni e utilizzando per spese personali le due carte di credito sopra citate. A fronte di chiarimenti richiesti dalla ZE, l'imputato le aveva comunicato che tali spese sarebbero state oggetto di compensazione con i suoi crediti. Il Tribunale aveva altresì accertato che, poiché, a gennaio 2007 le somme spese con la carta AMEX ammontavano alla consistente cifra di quasi 28 mila euro e a febbraio quella di quasi 20 mila euro e i relativi estratti-conto con il dettaglio delle spese effettuate pervenivano solo all'RN (all'ente era comunicato solo il totale dell'importo mensile), la ZE aveva chiesto a questi di giustificare con pezze di appoggio le spese personali effettuate, facendogli altresì presente che le spese non giustificate e non riferibili all'ente gli sarebbero state addebitate. L'imputato, dopo un fugace esame dei primi estratti-conto, aveva comunicato di rinviare la contabilizzazione a fine anno. Pertanto, la ZE cessato di corrispondergli dal marzo 2007 il compenso mensile, aveva contabilizzando, a richiesta dell'imputato, i suoi prelievi in acconto>>. Quanto alla carta EG (i cui estratti-conto non era stati mai ricevuti né visionati dalla ZE), il Tribunale aveva accertato che con essa era state effettuate esclusivamente giocate on line fino al maggio 2007. Di tali spese, l'imputato, pur assumendosene l'onere economico, aveva negato in giudizio l'attribuzione, sostenendo di essere stato avvisato dalla banca nel febbraio 2007 dell'esistenza di spese anomale e di aver pertanto provveduto subito a restituirla all'istituto bancario tramite la ZE circostanze queste peraltro smentite dai testi ZE e SC, funzionario della banca, che aveva dichiarato in particolare che non fosse prassi della banca avvisare i clienti e che la lettera di disdetta era pervenuta alla banca solo nel maggio 2007. Il Tribunale aveva evidenziato che dei movimenti tra febbraio 2007 e maggio 2007, l'imputato non aveva saputo fornire alcun chiarimento. Relativamente ai prelevamenti dalle casse dell'ente, i Giudici di primo grado avevano accertato, attraverso l'esame del mastrino di sottoconto e dalle deposizioni dei militari della Guardia di finanza, l'effettuazione a partire dall'inizio 2007 di una notevolissima serie di prelievi dalla cassa o dal conto corrente dell'ente mediante richiesta di prelievo o emissione di assegni a nome 8 dell'imputato, contabilizzati a titolo di anticipo sulle fatture relative ai suoi emolumenti per un importo che da solo era ben superiore al credito maturato dell'imputato da marzo a novembre 2007 (data delle sue dimissioni), con un disavanzo pari alla cifra oggetto di contestazione (euro 48.575,71). Tale dato già da solo dimostrava, secondo il Tribunale, l'assurdità della tesi sostenuta dall'imputato di aver utilizzato le carte di credito in vista di compensazioni sui crediti maturati nel corso dell'anno. Relativamente alla carta AMEX risultavano effettuate spese per fini non istituzionali (pagamenti canoni Sky, acquisti di elettrodomestici, spese presso un hotel alle Maldive, biglietti Alitalia, spese per un soggiorno a Barcellona e a Panarea ed in altre località, duty free in aeroporto, abbigliamento, ecc. come meglio descritti nel capo di imputazione). Il Tribunale aveva rilevato che sia per la carta AMEX che per la carta EG, l'imputato non aveva corrisposto all'ente nessuna ricevuta o pezza di appoggio per l'imputazione delle relative spese oggetto di contestazione. Solo in due o tre occasioni l'imputato aveva visionato con la ZE gli estratti conto della carta AMEX (degli 11 totali), mentre quelli della carta EG (solo 4) non erano stati mai sottoposti alla ZE. Il Tribunale aveva altresì evidenziato, a dimostrazione del doloso comportamento dell'imputato, che a partire dai primi del 2007 aveva fatto di tutto per ostacolare il lavoro del Collegio dei revisori dell'ente, comunicando ai relativi componenti che, in quanto scaduti dal 2004 e nonostante avessero operato fino al 2006, non potevano più accedere agli atti ed effettuare le visite di controllo (aveva dato disposizioni a tal fine di chiudere i libri in un armadio di cui solo lui aveva le chiavi). Quanto alle tesi difensive sostenute dall'imputato, il Tribunale aveva ritenuto del tutto priva di fondamento la tesi dell'esistenza di una «consolidata prassi>> di compensazione, in quanto smentita da tutti i testi che avevano avuto a che fare con l'ente (segnatamente ZE, IN, quest'ultimo teste della difesa, che aveva ricoperto la carica di direttore generale dell'ente, prima dell'imputato) e dalla stessa pregressa documentazione contabile dell'ente. Era solo risultato che in rarissime occasioni ed in situazioni di urgenza si era provveduto a qualche sporadico pagamento con la carta di credito dell'ente per scopi istituzionali. Solo in limine litis, secondo il Tribunale, l'imputato aveva modificato il tiro, assumendo che la citata prassi era utilizzata presso l'Assemblea regionale Siciliana, tesi anche questa, per quanto inconferente, smentita dai testi assunti. Quanto alle contestazioni circa il notevole debito maturato con l'ente nel 2007, il Tribunale aveva evidenziato che l'imputato aveva sostenuto di essere in realtà in credito con l'ente per il compenso (circa 100.000 euro, sostanzialmente 9 G : corrispondenti al debito maturato), concordato con l'allora Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, CI, che doveva essergli corrisposto come consegnatario di un evento organizzato nel 2007 dall'Assemblea in occasione dell'anniversario della sua prima seduta, e di aver presentato nel novembre 2007 alla ZE le relative fatture. Il Tribunale aveva rilevato l'infondatezza anche di questa tesi difensiva, posto che la circostanza della spettanza di un compenso era stata decisamente smentita sia dalla documentazione acquisita in ordine all'incarico conferito sia categoricamente dai testi CI e AN, quest'ultima funzionario in servizio all'Assemblea, addetta alla contabilizzazione delle spese dell'evento. Il Tribunale aveva accertato che la ZE aveva contattato CI, ritenendo le fatture in questione non contabilizzabili, e che questi, appresa la notizia circa le pretese economiche dell'imputato, si era adirato e le aveva detto di non considerarle. CI aveva altresì riferito in dibattimento che non solo un compenso non era mai stato concordato, ma che gli emolumenti proprio da lui stabiliti a favore dell'imputato per la carica di Direttore generale della Fondazione erano talmente consistenti (RN percepiva circa 10 volte in più dei suoi predecessori) che ogni altro ulteriore compenso sarebbe stato fuori luogo;
e che questo episodio, che aveva incrinato il rapporto fiduciario che li legava, aveva indotto RN a rassegnare le sue dimissioni. Il teste AN aveva spiegato che il coinvolgimento della Fondazione nell'evento era stato solo quello di fungere da intermediario con i terzi fornitori e non erano stati previsti compiti che prevedessero consulenze o consegna di opere della mostra. Secondo il Tribunale, la pretestuosità delle fatture era stata altresì dimostrata anche dalla circostanza che, in occasione della predisposizione della contabilità dell'evento da parte dell'Assemblea Regionale nel luglio 2007 (approvata con deliberazioni del 19 e 25 luglio 2007), l'imputato aveva presentato una sola fattura per 20.800 euro a titolo di «consulenza artistica», di seguito stornata con nota di credito, perché non rimborsabile. Pertanto, secondo il Tribunale, la tardiva presentazione delle fatture da 100.000 euro era da collegarsi al tentativo estremo di giustificare l'esposizione debitoria sino ad allora maturata illecitamente nei confronti dell'ente, «inventandosi» di sana pianta la ragione creditoria di pari importo e sperando di ottenere la copertura dal CI. Il Tribunale aveva rilevato che l'imputato a fronte di tale risultanze si era mostrato confuso e contraddittorio, limitandosi a replicare che il rendiconto dell'Assemblea Regionale del luglio 2007 era falso e mai portato a sua 10 G conoscenza e che l'intera contabilità della Fondazione era stata artatamente falsificata ad opera della ZE e di CI per danneggiarlo. Infine, il Tribunale aveva respinto la richiesta dell'imputato di cui all'art. 448, comma 1 cod. proc. pen., sul rilievo della esiguità della pena e della non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, a causa del precedente penale riportato, della gravità dei fatti oggetto di contestazione, della sfrontatezza dimostrata dall'imputato e del mancato risarcimento del danno arrecato. : In sede di appello, l'imputato aveva contestato la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, chiedendo la rinnovazione del dibattimento con l'audizione della ZE e l'espletamento di una perizia contabile. Aveva sostenuto in particolare che le prove a discarico acquisite nel dibattimento era state svilite o : addirittura ignorate (come in particolare la relazione tecnica contabile di parte). Aveva evidenziato di non aver mai ammesso di aver effettuato personalmente i prelievi di denaro, ma di averli ricevuti dalla Rezete con acconto fatturato regolarmente;
di non aver mai ammesso di aver usato le carte credito a scopi non istituzionali;
che era effettivamente esistente la prassi della compensazione nella Fondazione;
che era inattendibile la teste ZE, sia relativamente alla ricostruzione dei conti sia in particolare in ordine alla vicenda delle 2 fatture relative all'incarico avuto dall'Assemblea, espunte dalla contabilità della fondazione unilateralmente solo a dicembre 2007; che in ogni caso difettavano in capo all'imputato la qualifica di incaricato di pubblico servizio e in capo alla Fondazione la natura di ente pubblico (non potendosi in ogni caso far ricorso ai criteri desunti dalla normativa degli appalti). I Giudici di appello ritenevano infondate le censure difensive. Quanto ai movimenti di cassa (prelievi in contanti e assegni), la Corte palermitana richiamava la ricostruzione dei movimenti effettuata da personale della Guardia di Finanza sulla documentazione reperita presso la sede della Fondazione e i movimenti di cassa della biglietteria del Complesso monumentale gestito dalla Fondazione. L'ammontare delle somme prelevate dall'inizio del 2007 a favore dell'RN, come «esigenze di cassa» del Direttore generale e senza alcuna rendicontazione, era stato di euro 220.000, somma questa da sola ben superiore all'importo che questi vantava a titolo di compensi nei confronti dell'ente (con una differenza di 48.575 euro, oggetto di contestazione). La Corte distrettuale riteneva priva di fondamento la tesi difensiva in ordine alle spese effettuate con la carta EG, in quanto smentita dalle risultanze processuali;
mentre la ricostruzione dei movimenti della carta AMEX risultava essere stata effettuata dalla Guardia di Finanza verificando per ogni singola voce di spesa la documentazione presente nei registri contabili e fiscali della G 11 Fondazione e custodita negli suoi archivi (per i beni regolarmente acquistati dalla Fondazione era infatti presente la corrispondente fattura regolarmente registrata nella contabilità). La Corte rilevava che era stato comunque lo stesso imputato ad aver ammesso di aver appreso della possibilità di utilizzare la carta AMEX per spese personali da detrarre in compensazione con i suoi crediti;
e che questi ne aveva fatto uso per scopi personali in occasione di un viaggio con la famiglia alle Maldive, in un periodo in cui riscuoteva regolarmente l'assegno mensile e in un'occasione di certo non istituzionale che non ne giustificava il possesso;
e che altre spese addebitate sulla carta AMEX non riferibili alla Fondazione (spese per canoni Sky e presso negozi TIM) risultavano effettuate nel medesimo periodo in cui riscuoteva regolarmente lo stipendio mensile. La Corte riteneva che la tesi della compensazione non sollevava comunque l'imputato dalle sue responsabilità penali per le condotte appropriative. In ordine al preteso credito dell'imputato per le due fatture di circa 100.000 euro, i Giudici dell'appello richiamavano le risultanze processuali che avevano del tutto smentito la tesi difensiva, sulle quali nessuna incidenza poteva essere assegnata alla consulenza tecnica di parte. Quanto infine alla qualifica rivestita dall'imputato e alla natura dell'ente, la Corte palermitana confermava le conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice in ordine alla prima, evidenziando che la decisione delle Sezioni Unite civili nel frattempo intervenuta in tema di riparto di giurisdizione e che aveva qualificato la Fondazione come ente di diritto privato, non incideva sulla configurabilità del reato di peculato. La Corte respingeva inoltre le istanze istruttorie, ritenendole non necessarie sulla base dei chiarimenti offerti durante il dibattimento dagli ufficiali di p.g. della Guardia di finanza, e confermava il trattamento sanzionatorio, non ritenendo l'imputato meritevole delle invocate attenuanti generiche.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione i difensori 1. dell'imputato, articolando più motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo lamentano la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i fatti ascritti e la violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., in ordine all'omessa rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale chiesta con l'atto di gravame (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.). Si assume che la sentenza impugnata avrebbe con motivazione apparente eluso le censure avanzate dalla difesa in sede di appello, al cui contenuto è fatto G 12 rinvio, incorrendo nel vizio di travisamento della prova per la lettura solo parziale delle risultanze processuali. H Segnatamente, la sentenza impugnata non avrebbe fornito risposta alla dedotta mancanza di prova della condotta appropriativia di cui al capo 1) (avendo i giudici di merito ritenuto provato il peculato solo sul mero dato aritmetico della differenza tra somme erogate e somme rinvenute come residuo), omettendo un accertamento sul punto richiesto in sede di appello. In ordine alla prova della condotta appropriativa di cui al capo 1), la motivazione risulterebbe del tutto evanescente, basandosi solo sull'asserita inattendibilità della versione fornita dall'imputato, e non avendo chiarito affatto se le somme siano state meramente distratte (ipotesi espunta dal vigente art. 314 cod. pen.). Si evidenzia che nessuna risposta vi sarebbe stata in sede di appello sulla tesi difensiva volta a dimostrare, a dispetto di quanto affermato dal primo Giudice, la verosimiglianza della versione dell'imputato circa la destinazione della somma residua, tenuto conto che fino al 2009 nessuno avesse assunto iniziative per contestare il suo operato o recuperare somme dall'imputato, che invece aveva continuato a ricevere dall'Assemblea Regionale Siciliana emolumenti regolarmente. : Relativamente al capo 2), non sarebbe dato comprendere da quale elemento la Corte territoriale avrebbe tratto la prova dei prelievi in contante dalla «cassa della biglietteria» relativa alla Cappella Palatina e al Palazzo dei Normanni, quando in primo grado si parlava di prelievi dalla cassa della Fondazione che è un ente privato. Inoltre, risulterebbe omessa la considerazione fatta con l'appello che l'imputato non aveva mai dichiarato di aver effettuato personalmente prelievi in danaro né che tale circostanza risultasse agli atti. L'imputato avrebbe soltanto ricevuto acconti sulle fatture del proprio stipendio mensile. La sentenza impugnata avrebbe in modo lacunoso e illogico liquidato la tesi - difensiva, esposta in appello sulla espunzione dalla contabilità della Fondazione di 2 fatture per il compenso per l'incarico di consegnatario, che avrebbero giustificato il debito erroneamente imputato a titolo di peculato all'RN (il quale non era stato informato dell'espunzione delle fatture). Non sarebbe stata data risposta ai motivi di appello che avevano richiamato le dichiarazioni dei testi (segnatamente, il commercialista consulente della Fondazione, Cusumano, ed il segretario particolare dell'RN, D'IT) che : avevano dichiarato di essere stati a conoscenza dell'esistenza del compenso. の 13 Inoltre, si assume che il decreto di affidamento dei servizi avrebbe previsto l'onerosità dei servizi, che pertanto doveva estendersi anche alla figura del consegnatario. Si sostiene che tutte queste circostanze, rappresentate dalla consulenza di parte del dott. SC, sarebbero state del tutto ignorate: il consulente avrebbe avanzato numerosissimi, conferenti e documentati rilievi sulla gestione della contabilità in occasione dell'evento organizzato dall'Assemblea Regionale. Nel ricorso si lamenta inoltre che la Corte di appello non avrebbe fornito risposta ai rilievi sollevati in appello sulla deposizione della teste AN. Il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esecuzione di una perizia tecnica sulla regolarità della contabilità della Fondazione, essendo emerso tra l'altro nel corso del dibattimento la sostituzione di fatture riconducibili all'imputato e dallo stesso non formate. Quanto alla carta EG, si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle deposizioni rese dai testi D'IT e SF (che avevano avvalorato la tesi dell'imputato sulla restituzione della carta alla DE), limitandosi a richiamare le dichiarazioni del teste SC del tutto neutre. Mancherebbe quindi la prova che sia stato l'imputato ad effettuare le giocate on line con la suddetta carta. Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata, nel qualificare come personali le spese effettuate con la carta AMEX, che l'imputato aveva invece disconosciuto in larga parte come tali, si sarebbe fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del teste ZE, la cui attendibilità era stata messa in discussione con l'appello, sulla base della consulenza tecnica di parte e di altre emergenze processuali. Il ricorrente denuncia poi che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione quanto eccepito nell'appello in ordine alla confutazione della deposizione della teste ZE, che aveva dichiarato che nella Fondazione non si fosse operata alcuna compensazione, smentendo la tesi difensiva dell'imputato. Sarebbe stata inoltre disattesa, con motivazione carente, la richiesta di rinnovazione della deposizione del teste ZE, in ordine alla quale nell'appello si era evidenziato la lacunosità delle dichiarazioni in ordine alle spese che la stessa aveva inserito in contabilità come non istituzionali. Si sostiene che la sentenza impugnata nulla avrebbe motivato in ordine all'attendibilità della ZE, unica testimone d'accusa, a fronte di evidenti smagliature nella versione dei fatti dalla stessa rappresentata (in particolare sulla presenza della figura del consegnatario in occasione dei festeggiamenti del 60° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Regionale;
sull'ammontare . 14 P della spesa sostenuta dalla Fondazione in detta occasione;
sullo scambio dei messaggi con l'imputato nel dicembre 2014). Del pari nessuna risposta vi sarebbe stata ai rilievi mossi alla sentenza di primo grado circa la volontà dell'imputato di svicolare o aggiustare il tiro in ordine alla prassi della compensazione con la carta di credito Amex. La sentenza non avrebbe preso in considerazione la denunciata difformità tra la ricostruzione offerta dal CI in ordine alle dimissioni dell'RN e quella offerta dalla ZE, dall'imputato, da D'IT e da AR. Nessuna risposta vi sarebbe stata in ordine alla questione eccepita dalla difesa dell'errore sul fatto di cui all'art. 47 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc., in relazione agli artt. 357 e 314 cod. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, nell'attribuire all'imputato in ordine al capo 1) la qualifica di pubblico ufficiale sarebbe incorsa in un erroneo approccio valutativo, associando la qualifica soggettiva ad un'attività dell'imputato connessa a quella del gruppo parlamentare come proiezione del partito politico, violando norme civilistiche, non avendo l'obbligo di restituzione - tra l'altro riferito a consiliature precedenti - alcun rapporto di strumentalità con l'esercizio della funzione legislativa.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc., in relazione agli artt. 358 e 314 cod. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito all'imputato la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione al capo 2), disattendo in modo superficiale tutti i molteplici e specifici rilievi sollevati dalla difesa. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe disatteso le conclusioni cui erano pervenute le Sezioni Unite civili proprio in relazione alla vicenda in esame, segnatamente qualificando la Fondazione Federico II come ente di diritto privato e sottolineando che le funzioni da essa svolte non costituiscono delega di funzioni istituzionali dell'ente che le ha conferito le risorse finanziarie. In tal modo, la Suprema Corte avrebbe affermato che le finalità di pubblico interesse svolte da un ente privato non conferiscono ai soggetti che rappresentano l'ente la qualifica di gestori di un pubblico servizio. Nel caso in esame, mancherebbe inoltre una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, come previsto dall'art. 357 cod. pen., mentre depongono per il carattere di servizio non 5 pubblico le entrate che risulterebbero provenire prevalentemente dall'attività della Fondazione. G 15 " .
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. in relazione alla richiesta di applicazione : della pena ex art. 448 cod. proc. pen., avendo su di essa la sentenza impugnata omesso di motivare.
2.5. Con il quinto motivo si deduce infine la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. in relazione al trattamento sanzionatorio, all'art. 62-bis cod. pen. e all'aumento per la continuazione peri fatti di cui al capo . 2), sostenendo che la motivazione al riguardo risulterebbe carente ed inadeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO :
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Deve preliminarmente essere affrontata la questione sollevata nel ricorso circa la configurabilità del delitto di peculato nelle condotte contestate - all'imputato.
2.1. Quanto al capo 1), correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che . l'imputato rivestisse la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale. Secondo un consolidato insegnamento, ribadito anche in epoca recente, al + fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata è come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., X necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - . nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - . la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza, nell'una, o la mancanza, nell'altro, dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dall'art. 357, secondo comma, cod. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 36176 del 19/11/2013 dep. 2014, D'Angelo, Rv. 260056; Sez. U, n. 10086 del www 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190). Orbene, non appaiono cogliere nel segno le critiche relative alla qualità rivestita dall'imputato all'epoca dei fatti e alle funzioni delle quali questi risultava formalmente investito con decreto del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Sia la sentenza di primo grado che quella impugnata hanno evidenziato che l'imputato, oltre a rivestire all'epoca la qualità di Presidente di un gruppo parlamentare, era stato formalmente incaricato dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana di funzioni aventi ad oggetto la gestione di denaro pubblico che non si collegavano alla carica da questi ricoperta. G H 16 Ora, se non vi è ragione alcuna per discostarsi dalla regula iuris affermata dalla Suprema Corte, secondo cui il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo : (Sez. 6, n. 49976 del 03/12/2012, Fiorito, Rv. 254033: nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nel caso di appropriazione dei contributi destinati all'attività del gruppo consiliare da parte del Presidente del gruppo medesimo), nel caso in esame va esaminata piuttosto l'attività delegata all'imputato con il decreto presidenziale n. 16 del 2002. L'imputato ha infatti realizzato la condotta illecita in relazione a somme asservite non alle finalità del gruppo parlamentare di cui era Presidente, bensì a precise finalità istituzionali indicate nel decreto presidenziale. L'investitura effettuata dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana aveva lo scopo di impegnare uno stanziamento straordinario, erogato per far fronte a ben precise spese, assunte dal gruppo misto nella precedente legislatura. Trattandosi di debito maturato nei confronti di un'entità non più esistente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, nell'ambito dei poteri conferiti dal Regolamento interno, ha ritenuto di dover provvedere al suo ripianamento con fondi dell'Assemblea medesima, sotto forma di anticipazione straordinaria, nella specie investendo con apposita delibera il Presidente del Gruppo subentrante dei necessari adempimenti contabili ed amministrativi. -E ciò in quanto si legge nella sentenza di primo grado - il gruppo misto della precedente legislatura aveva maturato un consistente debito a causa di provvedimenti emessi dalla stessa Presidenza dell'Assemblea Regionale (decreto n. 152 del 1996) che avevano sostanzialmente «imposto» la collocazione nel gruppo misto di alcuni dipendenti che non avevano trovato sistemazione in altri gruppi parlamentari. Orbene, pur potendosi ravvisare una continuità politica tra i gruppi di più legislature (difficilmente riscontrabile tuttavia in ogni caso per il gruppo misto), sul piano giuridico gli avanzi di gestione così come le obbligazioni contratte da un gruppo non possono essere trasferite alle compagini che si vanno a formare nelle legislature successive. E' principio basilare infatti che delle obbligazioni, risponde unicamente il gruppo parlamentare che le ha contratte: anche dopo il suo scioglimento, rispondono coloro che hanno agito in nome e per conto di quel gruppo, giammai il gruppo costituito successivamente (Sez. L, n. 11207 del 14/05/2009, Rv. 608156, la Suprema Corte, pronunciandosi su una controversia di un dipendente 17 assunto da un gruppo parlamentare, ha ritenuto che erroneamente era stata ritenuta la legittimazione passiva del gruppo parlamentare «senza tenere conto che nel periodo di tempo in contestazione erano esistiti diversi gruppi parlamentari nel senso di diversi soggetti giuridici»>, visto che il gruppo : parlamentare si costituisce all'inizio di ogni legislatura e il gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura scioltosi con essa). Pertanto, l'estinzione di un ! gruppo parlamentare non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al diverso soggetto, venuto a giuridica esistenza successivamente: la : diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia escludono che il nuovo gruppo possa essere ritenuto responsabile di obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto (Sez. L, n. 12817 del 06/06/2014, Rv. 631187). Di tale assetto ne è riprova, in via sistematica, la regolamentazione interna attualmente vigente nell'Assemblea Regionale Siciliana, là dove prevede che, in caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi causa, eventuali avanzi di gestione certificati debbano essere restituiti all'Assemblea e che tutte le scritture contabili siano conservate presso la Presidenza dell'Assemblea per almeno dieci anni dalla data di deposito. Significantemente, a conferma di questo assetto, i regolamenti dei gruppi parlamentari ed in particolare dei gruppi misti prevedono di regola per le operazioni di liquidazione del patrimonio del gruppo sciolto siano nominati dei commissari liquidatori» ai sensi del R.D. 318 del 1942 (ovvero dei pubblici ufficiali, cfr. ad es., tra i tanti, il Regolamento del gruppo misto alla Camera dei deputati), quale espressione dell'autodichia riconosciuta alle assemblee parlamentari. In altri casi, è lo stesso regolamento dell'assemblea parlamentare a stabilire la disciplina applicabile ai casi di scioglimento del gruppo, prevedendo che sia consentito attribuire ma solo a determinate condizioni al gruppo 1 subentrante gli adempimenti contabili ed amministrativi» non ancora compiuti e afferenti al gruppo precedente, fermo restando «il divieto di trasferire risorse finanziarie, crediti, debiti o qualsiasi rapporto contrattuale nei confronti di terzi : : tra il gruppo precedente e quello subentrante» (cfr. regolamento di contabilità del Senato). In tale quadro deve quindi essere inquadrata la vicenda in esame. . La estinzione delle posizioni debitorie del gruppo misto della dodicesima : legislatura nei confronti del suo personale non era di certo incombenza del nuovo gruppo e tantomeno del suo Presidente (come, nell'appello, l'imputato aveva : sostenuto al fine di rendere verosimile la sua versione circa la presunta commistione tra le due gestioni). 18 L'Assemblea Regionale aveva ritenuto di intervenire non solo individuando, sul modello dei regolamenti citati, il soggetto che avrebbe dovuto occuparsi degli adempimenti contabili e amministrativi afferenti al gruppo estinto (nella specie, investendo il Presidente del gruppo parlamentare subentrante), ma anche erogando «in favore del gruppo misto costituito nella XII legislatura» le necessarie risorse finanziarie per farvi fronte, con ciò confermando che non vi era alcuna commistione tra le due entità e tra le loro rispettive gestioni. Le ragioni dell'intervento -e in particolare della pubblica erogazione - erano da ricercarsi come si è detto nella circostanza che il consistente debito contratto dal gruppo misto della dodicesima legislatura era stato in qualche modo causato dalla politica operata dalla stessa Assemblea in tema di personale dei gruppi parlamentari (secondo una prassi non nuova alle assemblee parlamentari di adottare atti di macro-organizzazione per la conduzione amministrativa dell'istituzione parlamentare, cfr. Sez. U civ., n. 27396 del 29/12/2014, Rv. 633511; Corte conti, Sez. controllo Regione Siciliana, n. 71 del 2014). Stante la finalità dell'intervento, le risorse finanziarie, come evidenziato dai Giudici di merito, corrispondevano alla somma stimata come necessaria per estinguere il debito pregresso ed erano state erogate sotto forma di anticipazione», in vista delle procedure di recupero nei confronti dei soggetti effettivamente obbligati (nella specie, gli ex Presidenti del gruppo misto della dodicesima legislatura, cfr. la nota dell'imputato inviata il 10 gennaio 2003 all'Assemblea Regionale, riportata nella sentenza di primo grado), prevedendo nel frattempo la loro restituzione all'Assemblea Regionale in forma di rateizzazione a carico del Gruppo misto in carica. Pertanto, è evidente che l'erogazione non avesse nulla a che fare con la normale gestione degli ordinari contributi versati dall'Assemblea Regionale per le spese di personale e per il funzionamento dei gruppi parlamentari, a valere sulle risorse di bilancio assegnate complessivamente all'Assemblea stessa e costituenti voce di apposito capitolo di spesa del rendiconto dell'Assemblea stessa. Contributi che discrezionalmente i Presidenti dei gruppi potevano impegnare all'epoca dei fatti per le esigenze suddette, senza obbligo di rendiconto. Non a caso, invero, l'imputato si era definito nella nota trasmessa il 10 gennaio 2003 all'Assemblea come «liquidatore» del gruppo misto (cfr. sentenza di primo grado), ben evidenziando lo speciale ruolo che giustificava l'erogazione delle somme pubbliche ed il loro assoggettamento al peculiare regime di gestione. G 19 Si trattava quindi di funzioni non riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta dall'imputato, all'interno del gruppo parlamentare. Orbene, le funzioni amministrativo-contabili attribuite all'imputato dal Presidente dell'Assemblea Regionale di provvedere alla liquidazione delle riscontrate passività con obbligo di rendiconto sono senza dubbio inquadrabili in ປ quelle dei funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito>> con obbligo di rendere il conto nei confronti della propria amministrazione ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440 del 1923. Giova rammentare quanto affermato dalla Corte dei conti sulla qualifica di coloro che gestiscono i fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 9 e seguenti, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha previsto che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale. La Corte dei conti ha ritenuto che i Presidenti dei gruppi possano essere qualificati, nella misura in cui sono tenuti al rendiconto amministrativo, come «funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito», i quali rendono i loro conti ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440 del 1923, e sono comunque soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile per il danno cagionato alle finanze regionali per l'illecita utilizzazione dei fondi destinati al gruppo. Tali principi sono applicabili al caso in esame nel quale la gestione della pubblica erogazione era soggetta ad espresso obbligo di rendiconto. Obbligo di rendicontazione che tra l'altro trovava la sua fonte normativa anche nel Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, al quale l'art. 4 dello Statuto affida in via esclusiva la disciplina riguardante l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea stessa. Sotto la rubrica responsabilità contabile», gli artt. 14 e seguenti (come introdotti il 24 giugno 1965) del Regolamento disciplinano l'attività di coloro che, quali agenti incaricati di pagamenti per conto dell'Assemblea o che per qualsiasi causa, maneggiano denaro di cui la medesima è proprietaria o creditrice, ponendo a loro carico precisi obblighi di rendicontazione della gestione sotto la vigilanza del Collegio dei questori. Da quanto premesso, appare fuor di dubbio la natura pubblica delle funzioni esercitate dall'imputato, risultando del tutto irrilevante la natura privatistica dei debiti che dovevano essere saldati con il contributo straordinario.
2.2. Parimenti infondata è la censura riguardante la qualifica soggettiva attribuita all'imputato in relazione al capo 2) della rubrica. G 20 Questa Corte regolatrice ha affermato che l'art. 358 cod. pen. definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. E' pertanto sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. L'art. 358, secondo comma cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., ma caratterizzato dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica che vincola l'attività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale (tra tante, Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferazzoli, Rv. 254337). Ciò premesso, va osservato preliminarmente che quanto affermato dalle Sezioni Unite civili in ordine alla Fondazione Federico II dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20075 del 2013 non appare aver rilievo nella vicenda in esame, in quanto la Suprema Corte ha avuto riguardo esclusivamente ai criteri per la delimitazione della giurisdizione contabile e ha basato la sua indagine sostanzialmente su quanto emergente dalla normativa statutaria della Fondazione. In particolare, la Corte di legittimità ha qualificato la Fondazione Federico II come soggetto giuridico privato, avente un proprio patrimonio autonomo, sul quale aveva inciso la condotta illecita del Direttore Generale (e non sull'ente pubblico che aveva erogato contributi e finanziamenti in suo favore) e ha ritenuto che le finalità perseguite dalla Fondazione fossero di interesse pubblico, ma non costituissero «delega di funzioni istituzionali proprie dell'ente che ha conferito le risorse pubbliche>>. Orbene, come hanno anche evidenziato i Giudici di merito del presente processo, sulla qualificazione in senso pubblicistico di fondazioni aventi scopi culturali, si registra una giurisprudenza prevalente che concordemente ritiene che tali soggetti, ancorché costituiti con la veste giuridica formale di fondazioni di diritto privato», presentino una marcata impronta pubblicistica. Noto è il caso delle fondazioni lirico-sinfoniche sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2011: le fondazioni in questione, secondo la Corte, «nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di fondazioni di diritto privato, conservano, pur dopo la loro trasformazione, una 2121 marcata impronta pubblicistica». Ciò in ragione dei compiti ad esse affidati di interesse pubblico dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, del finanziamento prevalentemente pubblico e della loro inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: quest'ultima disciplina, giudicata dalla Consulta come molto eloquente, riconosce invero a livello legislativo la compatibilità della nozione di organismo di diritto pubblico con la forma giuridica privata dell'ente, purché l'ente stesso risulti possedere i requisiti previsti dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. cit. Argomenti, questi, tutti parimenti applicabili alla Fondazione in esame, considerata tra l'altro anche l'interpretazione autentica contenuta sia nella legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sia nella legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, là dove definiscono la Fondazione Federico II fondazione «istituita con legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44», che fornisce un ulteriore riscontro confermativo del suo carattere pubblico, di seguito definitivamente affermato anche nello statuto adottato nel 2010. Peraltro, al di là della natura pubblica della Fondazione Federico II, quel che appare dirimente, ai fini della configurabilità della fattispecie penale di cui all'art. 314 cod. pen., è la natura pubblica delle funzioni e dei servizi ad essa affidati. La legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 che ha istituito la Fondazione Federico II ha infatti ad essa attributo compiti di «valorizzazione» del patrimonio culturale della Sicilia e di conservazione e ordinamento dell'archivio storico dell'autonomia e dell'attività dell'Assemblea Parlamentare Regionale, ovvero compiti che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha definito pubblici servizi. Gli archivi storici pubblici sono infatti annoverati dall'art. 101 del Codice tra gli istituti o luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e che espletano un servizio pubblico. Del pari, la attività di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, che racchiude in sé le funzioni e le attività per la migliore fruizione del patrimonio culturale e per la promozione ed il sostegno della sua conservazione (art. 6 del medesimo Codice) costituisce un pubblico servizio, come si evince dall'art. 111 dello stesso Codice là dove prevede che la valorizzazione «ad iniziativa pubblica>> si debba conformare ai «principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione». Cioè deve, in buona sostanza, seguire le modalità che nel diritto comunitario qualificano i modi di affidamento ed erogazione di un pubblico servizio. G 22 In base al medesimo Codice, le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica possono essere gestite in forma diretta o indiretta: la gestione in forma indiretta, alla quale lo Stato e le regioni ricorrono «al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali», poteva (nel testo all'epoca vigente) essere a sua volta attuata tramite «l'affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i : beni pertengono» (art. 115, comma 3, lett. a) ovvero mediante la concessione a 1 terzi, scelti mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 115, comma 3, lett. b). Proprio nell'ambito dei compiti di valorizzazione ad iniziativa pubblica ora citata si iscrivono i servizi c.d. aggiuntivi affidati alla Fondazione Federico II. In base all'art. 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è stato stabilito l'affidamento alla Fondazione Federico II, con apposita convenzione, della gestione indiretta, ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dei servizi aggiuntivi riguardanti la fruizione del complesso monumentale del : Palazzo dei Normanni». Complesso che, ai sensi del citato art. 101 del Codice, costituisce anch'esso luogo della cultura destinato alla pubblica fruizione e che espleta un servizio pubblico. Inoltre, con l'art. 24, commi 22 e 23, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono stati affidati, con le medesime modalità, alla medesima Fondazione i servizi di prenotazione e biglietteria a distanza per i siti direttamente gestiti dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione. Nella stessa legge, all'art. 24, comma 24, è stato altresì previsto che «gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, spettanti all'Assemblea regionale siciliana ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10», destinati dall'art. 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 «al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15», siano «direttamente versati≫ alla Fondazione Federico II. Va a tal riguardo rammentato che il Codice dei beni culturali e del paesaggio annovera tra le forme di «valorizzazione» degli istituti o luoghi della cultura quella dei c.d. «servizi aggiuntivi» (dal 2008 denominati «servizi per il pubblico>>), disciplinati dall'art. 117 dello stesso Codice: si tratta di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, integrabili con servizi di biglietteria, la cui gestione è attuata con le forme previste dal citato art. 115. G 23 Tale forma di valorizzazione dei beni culturali è stata introdotta dal d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, che aveva previsto (art. 4) che potessero essere istituiti presso musei, biblioteche ed archivi di Stato servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento. Con l'art. 47-quater del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, era stata prevista la possibilità di affidare tali servizi anche a fondazioni culturali ed era stata ampliata la serie dei servizi oggetto di concessione (da servizi di accoglienza, di informazione, di guida ed assistenza didattica, di gestione di punti vendita di materiale editoriale, di organizzazione di mostre, ai servizi di biglietteria, di vigilanza e ristorazione). Con il Codice del 2004 si è stabilito che detti servizi, al pari di altre forme di valorizzazione dei beni culturali pubblici, possano essere gestiti in forma anche indiretta, secondo le previsioni dell'art. 115 cit.: ovvero, all'epoca in cui fu emanata la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, anche mediante l'affidamento diretto anche a fondazioni, costituite o partecipate, in misura prevalente, dall'Amministrazione. Quanto agli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi, il Codice prevede all'art. 110 che siano versati ai soggetti pubblici cui appartengono i relativi beni culturali e che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso in relazione a beni culturali di soggetti pubblici diversi dallo Stato o in consegna a detti soggetti siano destinati all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio culturale». Muovendo da tali principi, la normativa regionale sopra indicata ha qualificato come «entrate di scopo» tutti gli introiti provenienti dalla pubblica fruizione del complesso monumentale Palazzo Reale di Palermo, destinandoli espressamente al perseguimento delle finalità di valorizzazione del complesso medesimo e disponendone la diretta assegnazione alla Fondazione Federico II. Che si trattasse di una consistente entrata di scopo, lo si desume dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che ha erogato alla Fondazione Federico II un contributo straordinario, pari a 597 migliaia di euro, «a titolo di ristoro per i proventi derivanti dalla fruizione del complesso monumentale del Palazzo Reale di Palermo incassati dalla Regione per conto dell'Assemblea regionale siciliana nel periodo giugno 2004-giugno 2005». D'altronde, è lo stesso imputato nel ricorso a convenire che la maggior parte degli introiti della Fondazione venivano appunto anche dai «servizi aggiuntivi». Da quanto premesso, appare fuor dubbio la natura pubblica dei compiti assegnati alla Fondazione Federico II. Basti richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite civili sulla natura dei c.d. servizi aggiuntivi esternalizzati a soggetti privati (Sez. U civ., n. 12252 del 27/05/2009, Rv. 608423). 4 5 2422 Il Supremo Consesso ha infatti stabilito (in un caso riguardante proprio la Regione Sicilia) che l'affidamento da parte della p.a. a terzi dei servizi aggiuntivi da svolgersi presso luoghi di interesse culturale ed artistico deve essere qualificato come concessione di servizio pubblico, in quanto l'istituzione da parte della p.a. dei servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura sono espressione dell'attività di «valorizzazione» dei beni culturali, ex artt. 111 e 112, d. lgs n. 42/2004. Secondo la Suprema Corte, sussistono i tipici caratteri del pubblico servizio: a) l'imputabilità e la titolarità del servizio in capo alla p.a., imposta all'Ente pubblico ex lege;
b) la destinazione del servizio alla soddisfazione di esigenze della collettività; c) la predisposizione da parte della p.a. di un programma di gestione, vincolante anche per il privato incaricato di erogare il servizio, con obblighi di condotta e livelli di qualità, d) il mantenimento in capo alla p.a. di poteri di indirizzo, vigilanza ed intervento, perché il servizio venga assicurato dal gestore all'utenza nel rispetto del programma.
3. Venendo alle altre censure illustrate nel primo motivo, se ne deve constatare parimenti l'infondatezza. Preliminarmente, va affermato che è affetto da genericità il motivo di ricorso che, nel denunciare il vizio di motivazione con riferimento a censure contenute nei motivi di appello, si limiti ad invitare la Corte di cassazione alla lettura di questi ultimi. Pertanto, saranno esaminate di seguito solo le censure che presentino i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen. Va in proposito ricordato che l'esigenza di adeguato adempimento dell'obbligo di motivazione non implica necessariamente l'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, quando è comprovata l'avvenuta revisione globale di ogni particolarità del caso anche tenendo presenti le specifiche censure, viene soddisfatta con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, tutti gli altri rimanendo implicitamente disattesi e superati, pur se non specificamente confutati (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 - dep. 2009, Chiodi, in motivazione).
3.1. Quanto al capo 1), la censura riguardante la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della condotta di appropriazione di cui all'art. 314 cod. pen. non è fondata. Va evidenziato che i dati incontestati su cui si fonda il ragionamento probatorio dei Giudici di merito sono: il mancato rinvenimento alla data della cessazione dell'incarico dell'imputato della somma erogata sul conto corrente del gruppo misto (se non per il residuo di appena 2.933,46 euro); la attestazione 25 G 25 resa dall'imputato di aver utilizzato soli 87.342,73 euro per finalità riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta. Nell'atto di appello, l'imputato non aveva affatto negato tali dati, ma aveva insistito nel ribadire la tesi che le somme non utilizzate e non reperite erano state destinate su espressa autorizzazione del direttore amministrativo F - dell'Assemblea Regionale - alle ordinarie esigenze dell'allora vigente gruppo misto da lui presieduto. Orbene, la Corte di appello a tale censura ha risposto adeguatamente e con motivazione priva di vizi logici e giuridici. Invero, sul piano probatorio, la Corte palermitana ha valorizzato come elemento a carico dell'imputato la circostanza che la versione dell'imputato sulla sorte delle somme non impegnate e non reperite offerta tardivamente solo in sede dibattimentale risultasse del tutto destituita di fondamento - e menzognera. Si tratta di un apprezzamento di merito, che si collega logicamente ai dati processuali acquisiti, risultando pertanto non censurabile in questa sede. Invero, oltre alle prove testimoniali che avevano escluso in fatto ed in diritto una qualsivoglia autorizzazione alla utilizzazione della pubblica erogazione per finalità diverse, la Corte distrettuale ha evidenziato che era stato lo stesso imputato il 10 gennaio 2003 ad attestare inequivocabilmente - nonostante che la somma erogata fosse pressoché esaurita nella nota inviata al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana di aver effettuato «solo alcuni pagamenti» e di essere nell'impossibilità di fare un rendiconto definitivo delle somme anticipate»>>, non facendo riferimento alcuno all'utilizzazione della somma per le finalità a suo dire - autorizzate dalla stessa Assemblea Regionale. Riferimento che non compare affatto neppure quando l'imputato - sollecitato dall'Assemblea Regionale a inviare il rendiconto definitivo in prossimità della chiusura del bilancio dell'Assemblea Regionale (che quella somma doveva rendicontare nelle poste del bilancio) aveva comunicato con la nota del 26 novembre 2003 l'entità della somma effettivamente spesa. Deve rilevarsi a tal riguardo che l'erogazione straordinaria in esame era una anticipazione di somme di proprietà dell'Assemblea Regionale, soggetta -come ben evidenziato dalla Corte distrettuale ad espresso obbligo di rendicontazione e restituzione: pertanto, quant'anche fosse stata autorizzata l'utilizzazione a favore di soggetti e per scopi diversi da quelli indicati nel decreto del 2002, l'imputato avrebbe dovuto comunque per esigenze di bilancio comunicare l'entità delle somme impegnate, per consentire da un lato la restituzione del residuo di cassa all'Assemblea Regionale e dall'altro per avviare la rateizzazione delle somme restanti. G 4 26 6 E' evidente che la somma erogata a titolo straordinario con il decreto del 2002, che era stata inserita dall'Assemblea Regionale nel rendiconto consuntivo delle spese dell'anno di riferimento (quale movimento in uscita), dovesse necessariamente per esigenze di bilancio essere espressamente inserita nei rendiconti degli anni successivi. In ogni caso (come i Giudici di merito avevano evidenziato, sulla base della deposizione del Segretario generale dell'Assemblea Regionale, Giuffrida, citato dalla difesa) solo un nuovo decreto presidenziale (e non certo una mera autorizzazione di un dirigente amministrativo - nella specie neppure sussistente) avrebbe potuto legittimare la «trasformazione» dell'erogazione straordinaria a favore del gruppo estinto in contributo ordinario al gruppo parlamentare vigente, non soggetto all'epoca a rendicontazione alcuna (cfr. art. 9 e ss.gg del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale). Pertanto, la tesi dell'imputato della «trasformazione» in corso d'opera della natura dell'erogazione da «straordinaria» ad ordinaria contribuzione per il suo gruppo parlamentare collide palesemente oltre che con le regole in tema di erogazioni a favore dei gruppi parlamentari nell'Assemblea Regionale, con le caratteristiche dell'erogazione in esame supra ampiamente illustrate. Ritenuta la completezza ed adeguatezza del ragionamento probatorio dei Giudici di merito in ordine alla condotta di incameramento ovvero di destinazione ad uso ed interesse personale delle somme oggetto di contestazione, non può sottacersi che proprio le peculiarità della erogazione in esame e la veste assunta dall'imputato nella loro gestione rendono configurabile il delitto di peculato anche laddove la loro utilizzazione della somma fosse in ipotesi avvenuta-in assenza di autorizzazione per finalità che, pur genericamente di interesse pubblico, non erano espressamente riconducibili alle attribuzioni e competenze della specifica funzione istituzionale svolta dall'imputato in virtù del decreto n. 16 del 2002, ma a quelle di altre funzioni, attribuite a soggetti pubblici distinti (Presidente del gruppo misto), quantunque nel caso di specie cumulate in capo alla medesima persona. In questo caso, infatti, la Suprema Corte ha affermato che lo stravolgimento della connessione funzionale tra funzione e danaro pubblico viene a determinare lo stravolgimento del sistema organizzativo-istituzionale, che priva di ogni legittimazione la concreta spendita della somma di cui si ha la disponibilità, materiale o giuridica, sicché la spendita del denaro avviene uti princeps e costituisce mera interversione del possesso (Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano ed altri, Rv. 244061). Non risulta affetta dai vizi prospettati neppure la decisione di non procedere alla istruttoria dibattimentale richiesta dall'imputato, in considerazione delle plurime ragioni indicate, tra le quali la assenza di indicazione dei fatti e delle 27 G plurime ragioni indicate, tra le quali la assenza di indicazione dei fatti e delle circostanze su cui veniva chiesta l'audizione dei testi, solo labialmente i contrastata in sede di ricorso. Quanto alla prescrizione del reato, va rilevato che il termine prescrizionale non risulta ancora decorso, tenuto conto della data di consumazione del reato (20 gennaio 2003), come accertata in sede di merito, e considerati i periodi di sospensione.
3.2. Anche le censure relative al capo 2) sono infondate, ai limiti dell'inammissibilità per quanto affermato in apertura del paragrafo 3. 3.2.1. Le censure riguardanti i ritenuti prelevamenti in contante sono inammissibili per aspecificità, nella misura in cui deducono il vizio di travisamento della prova (la testimonianza del sottotenente ZZ), sguarnito delle allegazioni che dimostrino almeno il fumus della sua fondatezza. Quanto in particolare alla fonte dei prelievi effettuati dall'imputato (direttamente dalla Cassa della biglietteria»), la deduzione appare anche irrilevante, alla luce dell'attribuzione ex lege alla Fondazione dei servizi aggiuntivi anche di biglietteria e delle relative risorse finanziarie introitate, come supra illustrato.
3.2.2. Non affetto dalle critiche avanzate dall'imputato è l'iter motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla questione delle due fatture, che secondo la prospettazione avrebbero giustificato la somma contestata. Appare ineccepibile in primo luogo la considerazione che non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale abbia trattenuto somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza (Sez. 6, n. 20940 del 22/02/1, Gentile, Rv. 250055). In secondo luogo, va osservato che la Corte distrettuale ha escluso in radice la fondatezza della tesi difensiva, ritenendo pertanto irrilevante la circostanza che le fatture fossero state espunte dalla contabilità all'insaputa dell'imputato, una volta dimostrato che la pretesa creditoria dell'imputato era totalmente infondata e finalizzata soltanto a coprire a posteriori una elevata esposizione debitoria maturata dall'imputato nei confronti della Fondazione a far data dall'inizio del 2007. Quanto alla prova della pretestuosità della pretesa creditoria vantata dall'imputato per l'incarico di consegnatario, le censure lambiscono l'inammissibilità, in quanto il ragionamento probatorio appare adeguato e privo di illogicità manifeste e le dedotte carenze motivazionali appaiono riguardare circostanze prive di decisività. Restano infatti dati incontrastati la mancanza di una previa specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea regionale, sui cui fondi gravava la 28 G spesa delle celebrazioni del 60° anniversario, e il fatto che l'RN non avrebbe potuto procedere quindi a liquidare a se stesso autonomamente alcun compenso del genere ed emettere fatture, di importo dallo stesso stabilito, per le presunte prestazioni di consegnatario. A converso, l'imputato sviluppa tutte le sue critiche in ordine alla vicenda delle fatture per l'incarico di consegnatario nell'unica direzione della inattendibilità del teste ZE quale «unica testimone d'accusa». La sentenza impugnata ha infatti escluso che le argomentazioni del primo giudice fossero contraddette da quanto dedotto in appello, posto che il teste CI, intervenuto a deporre nella sua doppia veste di Presidente dell'Assemblea Regionale e di Presidente della Fondazione, aveva categoricamente escluso che fosse stato previsto o soltanto concordato un qualsiasi compenso per l'incarico assegnato all'imputato, al pari della teste AN, addetta alla liquidazione dei rimborsi dell'Assemblea Regionale per i festeggiamenti del 60° anniversario. Deve rilevarsi al riguardo che i testi menzionati dalla difesa nell'atto di appello sono inconferenti, in quanto o sono al corrente solo della fatturazione (Cusumano) o hanno appreso la notizia de relato dallo stesso imputato e in epoca non certa (D'IT). Quanto alla CT SC sul punto, in ordine alla quale la sentenza impugnata ha espresso un motivato giudizio di irrilevanza (posto che questi avrebbe svolto considerazioni solo sulla regolarità nella gestione delle fatture e delle note di debito curate dalla ZE e presentate all'ARS dalla Fondazione), la censura appare di assoluta genericità, non enunciando il ricorrente una critica puntuale a dimostrazione della decisività di detto elaborato, ma limitandosi ad invitare questo Collegio alla lettura degli atti allegati. Esaminando quanto dedotto sul punto nell'appello, le conclusioni della Corte distrettuale non appaiono illogiche, posto che il CT SC si sarebbe solamente profuso in giudizi di inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni della Rezete, nonché in rilievi di tipo contabile e tributario sull'operato della ZE, privi di decisività in ordine alla ricostruzione della vicenda. Quanto al teste AN, il ricorrente assume soltanto labialmente un travisamento delle dichiarazioni rese da quest'ultima da parte dei giudici di merito, senza consentire a questa Corte di poterne apprezzare l'esistenza. Sono censure di merito e quindi inammissibili le deduzioni riguardanti la questione della sostituzione di fatture riconducibili all'imputato e la circostanza che l'imputato ebbe ad inviare alla Fondazione una raccomandata per contestare le anomalie relative alla contabilizzazione delle fatture. G 29 29 3.2.3. Non attinta dai vizi denunciati è la decisione dei Giudici dell'appello di non procedere alla rinnovazione del dibattimento per disporre la perizia contabile. Va ribadito che tale istituto postula una deroga alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio ed ha carattere eccezionale. Ad esso può farsi ricorso solo se il giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti e, pertanto, che la rinnovazione stessa appaia indispensabile (tra tante, Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). Nel caso in esame, la sentenza impugnata con motivazione adeguata e logicamente connessa alle evidenze processuali ha escluso la necessità dell'atto istruttorio richiesto, ritenendo adeguato il quadro probatorio fornito dalle operazioni di riscontro e verifica condotte da personale dalla Guardia di Finanza, non posto in dubbio dalla consulenza SC. Il ricorrente contrasta genericamente le conclusioni del Giudice dell'appello, senza affatto dimostrare la decisività del richiesto accertamento. Per il resto, il ricorrente sviluppa considerazioni di merito sulla deposizione del teste ZZ, inammissibili in questa sede.
3.2.4. Quanto all'utilizzo della carta di credito DE, la sentenza impugnata ha espresso un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste SC che giustifica la non decisività delle divergenti dichiarazioni di altri testi, quali quella del segretario particolare dell'RN, D'IT e di SF. SC, funzionario della DE, chiamato in causa dall'RN e dal teste d'IT, ha del tutto smentito la circostanza di fondo su cui riposava la tesi difensiva dell'imputato non solo nello specifico (aver avvisato RN di spese anomale effettuate con la carta), ma anche in generale (la DE non controlla le spese dei clienti e quindi non effettua segnalazioni), rendendo logicamente non credibili tutte le connesse circostanze ad essa collegata (taglio e restituzione carta nel mese di febbraio 2007). Orbene, sulla base di tale quadro probatorio, avvalorato dalla testimonianza della ZE, le conclusioni tratte dai Giudici di merito sull'attribuibilità delle spese on line all'imputato non sono affatto lacunose od illogiche, stante il carattere tutt'altro che neutro della testimonianza del SC. Va evidenziato tra l'altro per mera completezza che dall'atto di appello, questo Collegio non può apprezzare neppure la decisività delle stesse dichiarazioni rese dai testi di difesa, posto che questi ultimi, oltre a riferire anche stavolta solo de relato su circostanze apprese dallo stesso imputato (D'IT: contenuto della telefonata del SC), non collocano l'episodio del taglio della carta in un determinato spazio temporale incompatibile con la ricostruzione accusatoria (posto che una 30 G lettera venne effettivamente inviata alla banca, ma solo nel maggio 2007, ovvero in coincidenza con la cessazione delle spese on line).
3.2.5. Per quel che concerne l'utilizzo della carta di credito AMEX, a parte le generiche deduzioni su vuoti motivazionali, che sono da ritenersi inammissibili per quanto già affermato in apertura del paragrafo 3, va osservato per il resto che la sentenza impugnata ha tratto la prova della condotta contestata sul punto non solo sulla deposizione della teste ZE, ma sulla ricostruzione dell'ufficiale di p.g. ZZ, che aveva «verificato per ogni voce di spesa la documentazione presente nei registri contabili e fiscali della Fondazione» e che aveva riferito che quelle contestate all'imputato «поп avevano trovato documentazione giustificativa della finalità dell'acquisto». Che l'imputato effettuasse in modo disinvolto con detta carta di credito acquisti personali, viene dimostrato dalla Corte di appello con il significativo episodio del viaggio alle Maldive del 6 gennaio 2007, nel quale l'imputato in viaggio di piacere aveva utilizzato la carta di credito portata con sé in un'occasione non certo istituzionale per saldare il conto - dell'albergo e ciò, nonostante non fosse neppure ipotizzabile una per quanto - illecita finalità di compensazione con propri crediti, visto che lo stipendio per il - mese di gennaio era stato da lui percepito per intero;
nonché con pregresse spese personali (canoni Sky e servizi TIM) effettuate nel dicembre 2006. Quanto alla deduzione del travisamento di tale ultima prova, se ne deve constatare l'assoluta genericità, in quanto solo labialmente sostenuta nel ricorso. Pertanto, le critiche della difesa tutte protese anche in tal caso sull'inattendibilità della teste ZE si rivelano aspecifiche e generiche, restando un dato incontrastato la presenza di spese effettuate con la carta di credito non giustificate da fini istituzionali.
3.2.6. In ordine alla tesi della «compensazione», il rilievo contenuto nel ricorso (esistenza di una prassi in tal senso) non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ricollegandosi alle sole motivazioni del primo giudice. Invero, in primo grado si era ritenuto frutto di una tesi in limine litis quella dell'esistenza di una prassi dell'uso delle carte di credito in compensazione con crediti, mentre le evidenze processuali avevano dimostrato il ricorso di tale modalità in sporadiche occasioni in casi di urgenza e sempre per fini istituzionali. Di tale motivazione non vi è traccia nella sentenza impugnata, per cui la critica si presenta del tutto aspecifica. Si ripete il nucleo centrale del percorso argomentativo dei giudici dell'appello è stato l'esito della verifica tra le uscite operate dall'imputato e le giustificazioni reperite in contabilità. G 31 Quanto alla prassi di far ricorso a compensazioni, la sentenza impugnata, superando ogni considerazione sull'esistenza di prassi o meno, ha concluso per irrilevanza di tale giustificazione addotta dall'imputato. Parimenti aspecifiche sono le denunce di omessa motivazione sui motivi di appello tutti convergenti a dimostrare la esistenza della compensazione (ovvero i rilievi mossi alla sentenza di primo grado circa la volontà dell'imputato di svicolare o aggiustare il tiro in ordine alla prassi della compensazione con l'Amex), nella misura in cui il ricorso non si confronta con le ragioni giustificatrici della sentenza impugnata, ancorando la critica sui soli passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.2.7. La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la nuova audizione del teste ZE appare adeguata e priva di illogicità, avendo la Corte di appello ritenuto decisiva la ricostruzione del quadro probatorio effettuato dalla Guardia di Finanza attraverso l'incrocio tra i dati presenti nella contabilità della Fondazione e la relativa documentazione giustificativa con gli estratti conto dei conti bancari e delle carte di credito, confrontati con i mastrini di cassa e non, come labialmente affermato nel ricorso, «su quanto riferitogli dalla ZE».
3.2.8. Quanto alle deduzioni sull'attendibilità della ZE, definita «unica testimone d'accusa» sul capo 2), a fronte di evidenti smagliature nella versione dei fatti dalla stessa rappresentata, va osservato che il ricorso ancora una volta non si confronta con le ragioni giustificatrici della sentenza impugnata, che- come detto in precedenza - ha fondato il ragionamento probatorio sui riscontri puntuali effettuati dalla Guardia di Finanza.
3.2.9. Medesimi rilievi di aspecificità con le ragioni giustificatrici della sentenza impugnata devono avanzarsi per le critiche aventi ad oggetto la omessa risposta ai motivi di appello sulla difformità tra la ricostruzione offerta dal teste CI in ordine alle dimissioni dell'RN e quella offerta dalla ZE, dall'imputato, da D'IT e da AR. Il Giudice dell'appello ha ritenuto invero decisivo quanto era emerso dalla sentenza di primo grado in ordine alla mancanza di un compenso per l'imputato, così come categoricamente escluso dal teste CI, non dando alcuna rilevanza probatoria alle modalità e ai motivi sottesi alle dimissioni dell'imputato.
3.3. Anche in ordine alla questione eccepita dalla difesa dell'errore sul fatto di cui all'art. 47 cod. pen., va osservato che il ricorso non si confronta con le ragioni giustificatrici della sentenza impugnata. La sentenza impugnata invero ha chiarito, a fronte della tesi della difesa sull'errore di fatto sulla natura dell'ente amministrato dall'imputato, che nel caso in esame veniva in considerazione, più che la natura dell'ente, la qualità soggettiva dell'imputato. 32 E' infatti principio consolidato che va ribadito in questa sede che la definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 cod. pen, richiamano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio e pertanto il contenuto di quelle definizioni, cosi ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché gli artt. 357 e 358 sono inseriti nel codice penale, ma soprattutto perché la qualità del soggetto contemplata nei detti articoli deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato. Quindi l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale (tra tante, Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 6, n. 8333 del 10/03/1980, Rizzo, Rv. 145783; Sez. 6, n. 1098 del 03/06/1967, Massaglia, Rv. 105688).
4. Manifestamente infondato è il quarto motivo, in quanto la sentenza impugnata, nel ritenere congruo il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, ha risposto anche al motivo di appello riguardante il rigetto della richiesta di pena concordata, che era formulato proprio in connessione consequenziale alla richiesta di riduzione della pena.
5. Inammissibile è infine l'ultimo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio. Le critiche, pur evocando vizi rilevabili in sede di legittimità, si risolvono in definitiva nel mero dissenso alla motivazione della sentenza impugnata. In ogni caso, le censure sono manifestamente infondate. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione, lungi dall'essere apparente, come dedotto dal ricorrente, ha infatti individuato specificamente gli elementi concreti, tratti dai parametri indicati dall'art. 133 ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti.cod. pen., E' costante insegnamento che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (tra tante, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). G 33 Anche relativamente all'aumento per la continuazione, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso (che sembra reiterare il motivo di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata), la sentenza impugnata ha motivato e lo ha fatto in modo adeguato, indicando specificamente le ragioni giustificatrici (plurime condotte appropriative in un limitato arco temporale).
6. Conclusivamente per quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di parte civile del presente grado di giudizio, che si ritiene di liquidare, in relazione all'attività processuale svolta, in euro 6.000,00 oltre accessori, in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana, ed in euro 4.000,00 oltre accessori, in favore della Fondazione Federico II.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili Assemblea Regionale Siciliana e Fondazione Federico II, che liquida in euro seimila, oltre IVA e CPA, per la prima e in euro quattromila, oltre IVA e CPA, per la seconda. Così deciso il 12/11/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotund Vincenzo Rotundo Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 34