Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati contro la P.A., riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio il dipendente di società avente in appalto o concessione la gestione di un parcheggio comunale, il quale provvede alla riscossione dei pedaggi ed alla verifica della sussistenza di eventuali cause di esonero dall'obbligo di corrispondere gli stessi, in quanto si tratta di attività svolta nell'interesse dell'ente pubblico comunale, e quale diretta promanazione della volontà dello stesso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la sussistenza del delitto di peculato, in riferimento alla condotta di guardia giurata che, nello svolgimento dei compiti indicati, si era appropriato di somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2013, n. 36176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36176 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/11/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1723
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 19828/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'GE IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 23/09/2011 dalla Corte di Appello di Bologna;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Rago Nicola, che - riportandosi ai motivi - ha insistito per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 19.5.2008, all'esito di giudizio immediato ex art. 453 c.p.p. e segg., il Tribunale di Modena ha dichiarato D'EL IO colpevole del delitto di peculato continuato per essersi, in qualità di guardia giurata dipendente della Nuova Emilpol s.r.l. appaltatrice del servizio di vigilanza, gestione e riscossione del parcheggio a pagamento per mezzi pesanti denominato Piazzale delle Nazioni nell'area "doganale" del Comune di Campogalliano, impossessato della somma di Euro 4,00 corrisposta da ogni conducente di automezzo al momento dell'uscita dal parcheggio. Condotta realizzata non consegnando al conducente il gettone da inserire nella macchina automatica per far sollevare la sbarra in uscita ovvero non consegnandogli la ricevuta "partk-tir" e alzando la sbarra con il telecomando in sua dotazione. Fatti commessi nel maggio/giugno 2003 e accertati in 116 casi di parcheggio di veicoli pesanti per un complessivo importo di Euro 464,00 (Euro 4 per 116). Concessegli le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, il Tribunale ha condannato il D'EL alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e al risarcimento del danno (liquidato in misura di Euro 3.000,00) in favore del Comune di Campogalliano costituitosi parte civile.
Acquisita in atti la sentenza con cui altri cinque colleghi dell'imputato dipendenti della Nuova Emilpol s.r.l. hanno definito ex art. 444 c.p.p. le proprie posizioni per gli analoghi fatti di peculato loro contestati, il Tribunale ha ritenuto - sotto il profilo della materialità dei fatti appropriativi pecuniari ascritti al D'EL - pienamente provata la sua responsabilità in base ai convergenti dati offerti, oltre che dalle testimonianze degli ufficiali di p.g. autori degli accertamenti (in particolare il maresciallo CC Luciani Oscar): dai servizi di osservazione e videoripresa allestiti nell'area di parcheggio e all'interno del gabbiotto destinato alle guardie giurate (imputato osservato ricevere il pagamento del parcheggio senza rilasciare il gettone o la ricevuta, alzando personalmente la sbarra per consentire l'uscita ai camionisti); dalle dichiarazioni dei camionisti identificati all'uscita dal parcheggio e non esentati dal pagamento del ticket (esenzione prevista per i camion transitanti verso la dogana o verso la società Modena Terminal); dalle verifiche contabili comparative svolte attraverso i registri dei turni di servizio delle guardie giurate addette al parcheggio, i registri giornalieri di gestione dei gettoni del parcheggio e delle somme introitate, i registri degli automezzi in transito (esentati e non dal ticket), i registri delle ricevute rilasciate.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta incriminata, il Tribunale non ha dubitato che al D'EL vada attribuita la qualità di incaricato di pubblico servizio e, quindi, di responsabile del contestato reato di peculato per le indebite appropriazioni delle somme riscosse. Ribadito che per costante indirizzo della S.C. le funzioni di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari svolta da guardie giurate sono qualificabili come servizio pubblico, il Tribunale ha rilevato che il D'EL nel compimento dell'attività di vigilanza e sorveglianza del parcheggio e di riscossione del relativo ticket (se dovuto) non si è limitato a mere mansioni esecutive o d'ordine. Egli, in vero, ha per un verso controllato la regolare uscita degli utenti dal parcheggio, verificandone l'obbligo o meno di corrispondere il ticket, e per altro verso e contestualmente ha riscosso l'importo del ticket. Due attività connesse o complementari implicanti anche una gestione "funzionale" (non di semplice cassiere) del parcheggio in rapporto alla sua fruizione da parte degli utenti ("potendo addirittura esprimere uno dei poteri della P.A. di consentire la fruizione gratuita del parcheggio pubblico").
2. Giudicando sull'impugnazione del D'EL, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 23.9.2011 ha confermato la decisione di primo grado, disattendendo le notazioni critiche espresse dalla difesa dell'imputato.
Nel dare risposta ai rilievi dell'appellante sulla ricostruita dinamica dei fatti appropriativi la Corte di Appello, condivida l'analisi della sentenza di primo grado, ha sottolineato l'efficacia probatoria dei servizi di videoripresa condotti dalla p.g. (D'EL osservato in almeno un paio di occasioni prelevare delle banconote dalla cassa, metterle nella tasca della camicia e poi inserirle nel portafogli), dei connessi controlli eseguiti nei confronti di camionisti usciti dal parcheggio durante i turni di servizio dell'imputato e dell'emergere - in tale contesto - di un ulteriore metodica elusiva attuata dal prevenuto e consistita nel porsi davanti alla fotocellula della sbarra di uscita così da farla rimanere sollevata al transito dei mezzi in uscita e facendosi consegnare il denaro o i gettoni dai conducenti senza farli immettere nell'apparecchio automatico (artificio volto a creare una fittizia "corrispondenza tra numero di gettoni presenti a fine turno e le cifre incassate, che non avrebbe consentito di rilevare l'ammanco costituito dalle somme che aveva intascato direttamente senza rilasciare il gettone").
Quanto alla qualità soggettiva di incaricato di pubblico servizio del D'EL, i giudici di secondo grado hanno posto l'accento sulla irrilevanza della tesi difensiva della pretesa operatività iure privatorum della gestione del parcheggio e dei relativi ticket attuata, con la concessione del servizio alla società Nuova Emilpol, dal Comune di Campogalliano (per conto del Consorzio attività produttiva aree e servizi, proprietario dello spazio adibito a parcheggio). Per il semplice motivo che nella individuazione di una funzione pubblica o di un servizio pubblico deve aversi riguardo ad una nozione oggettiva e funzionale, strettamente legata alla funzione o al servizio in concreto svolti. In questa prospettiva il servizio espletato dalle guardie giurate addette all'area di parcheggio di Campogalliano è caratterizzato da univoca impronta pubblicistica. Non potendosi logicamente ipotizzare che la guardia giurata assuma la qualità di incaricato di un pubblico servizio nell'opera di vigilanza sul parcheggio e non anche nella indiscutibile opera di riscossione dei proventi dell'uso del parcheggio. Attività che nel caso di specie sono regolate in modo unitario in forza di uno strumento di natura concessoria su aree pubbliche per la riscossione di denaro spettante all'ente pubblico comunale. Con la conseguenza che la verifica dei mezzi esenti dal pagamento del ticket per il parcheggio e la riscossione del pedaggio all'uscita è attività strettamente connessa e strumentale rispetto all'esercizio stesso del controllo di vigilanza sull'area.
3. Avverso la sentenza di appello D'EL IO ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e carenze della motivazione nei termini di seguito precisati.
3.1. Erronea applicazione dell'art. 97 c.p.p. in rel. art. 178 c.p.p., lett. c), e nullità della nomina di un difensore di ufficio dell'imputato nel giudizio di appello e degli atti conseguenti, ivi inclusa la sentenza di secondo grado.
Nell'udienza del 23.9.2011 la Corte di Appello, preso atto dell'assenza del difensore di fiducia del D'EL, avv. Marco Bagni del Foro di Reggio Emilia, ritualmente avvisato, ha nominato - quale suo sostituto processuale ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 - l'avv. Giuseppe Gliatta del Foro di Bologna, presente in udienza. Ma nel caso di specie non si era di fronte ad un impedimento episodico o temporaneo del difensore di fiducia, l'avv. Bagni non potendo in alcun modo partecipare alla predetta udienza, perché sospeso in sede disciplinare dal C.O.A. di appartenenza dall'esercizio della professione per dodici mesi a decorrere dal 2.3.2011 (come da certificazione allegata). Tale evenienza ha reciso ogni legame tra l'imputato e il difensore di fiducia, dovendo considerarsi "l'avvocato sospeso alla stregua di un non avvocato, come tale non sostituibile con altro difensore, sia di fiducia che di ufficio". Sicché il D'EL si è trovato privo di assistenza difensiva e la Corte di Appello (che ben avrebbe dovuto avere contezza della sospensione dell'avv. Bagni, giusta la comunicazione in tali casi inviata dal C.O.A. agli altri consigli dell'ordine e alle autorità giudiziarie del distretto di appartenenza del legale) non poteva nominare un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4. 3.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi dimostrativi dei fatti di appropriazione pecuniaria.
La sentenza di appello incorre in più discrasie ricostruttive che impediscono una chiara intelligibilità degli elementi di fatto che sostanziano le appropriazioni attribuite al ricorrente. In più passaggi della decisione sembra doversi ritenere che tali appropriazioni siano state compiute mediante l'omesso rilascio della ricevuta ai veicoli in uscita dal parcheggio. Omissione che avrebbe impedito una corretta contabilizzazione delle entrate nella cassa del parcheggio. Ma numerosi conducenti di camion coinvolti dalle specifiche indagini nei confronti del D'EL hanno esibito le ricevute loro consegnate dall'imputato. Nè è possibile credere che le appropriazioni abbiano avuto per oggetto i gettoni "alzasbarra" ovvero che l'improprio irregolare uso degli stessi abbia dato luogo alle apprensioni del denaro corrispondente a ciascun gettone. Del resto molti camionisti hanno riferito ai carabinieri di aver ricevuto la sola ricevuta ma non anche il gettone, perché la sbarra di uscita era alzata dalla guardia giurata, cui avevano versato il pedaggio di quattro Euro. Ma, se ai camionisti sono state consegnate le ricevute fiscali, unici documenti attestanti la percezione di denaro, la mancata consegna anche del gettone (provvedendo il D'EL ad alzare la sbarra) integra una mera irregolarità procedurale non costituente reato.
3.3. Violazione dell'art. 314 c.p. e art. 358 c.p., comma 2 in relazione alla qualità di incaricato di pubblico servizio attribuita all'imputato e contraddittorietà della motivazione. Se può condividersi l'assunto che le guardie particolari giurate della società Nuova Emilpol abbiano svolto un pubblico servizio nell'attività di sorveglianza del parcheggio comunale di Campogalliano, altrettanto non può dirsi per l'attività, meramente esecutiva, di riscossione del pedaggio, pur se connessa alla prima. È la stessa sentenza di appello, del resto, che riconosce come l'attività di riscossione del pedaggio integri una operazione meramente materiale, inscrivendola tuttavia nel contesto del più generale servizio pubblico di vigilanza, in quanto ritenuta strumentale rispetto ad esso. Ma non è chiarito dalla sentenza perché la riscossione del pedaggio, sol perché reputata strumentale rispetto alla vigilanza dell'area del parcheggio, debba essere considerata attività di pubblico servizio. La stessa S.C. ha statuito che l'addetto a un servizio di riscossione del pedaggio per la sosta di autovetture in un parcheggio automatizzato di una azienda comunale, svolgendo semplici mansioni d'ordine, implicanti elementari nozioni tecniche e interamente predefinite (riscontro dell'importo del pedaggio indicato dal computer e relativa riscossione) non riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (così Sez. 6, 27.5.1998 n. 9880, Prigitano, rv. 213046). Se al di fuori dei compiti di vigilanza e di custodia non può riconoscersi alle guardie giurate la qualifica di incaricato di pubblico servizio, deve convenirsi che le operazioni di riscossione del pedaggio del parcheggio attraverso le quali il D'EL si sarebbe appropriato delle corrispondenti somme vanno sussunte nella fattispecie dell'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 e dell'art. 61 c.p., n. 11. Con la conseguenza che il reato deve considerarsi da tempo prescritto.
3.4. Erronea applicazione dell'art. 314 c.p.. Quand'anche volesse ricondursi la condotta dell'imputato all'ipotesi del peculato, non può ignorarsi che la giurisprudenza di legittimità ha escluso questa fattispecie nei casi in cui - come quelli riferibili al ricorrente - le cose oggetto di indebita appropriazione abbiano un valore di così modesta entità da non produrre alcuna lesione all'integrità patrimoniale della P.A. (così Sez. 6, 20.12.2010 n. 256/11, Di Maria, rv. 249201).
3.5. Con motivi nuovi depositati il 31.10.2013 il difensore dell'imputato ha esteso le censure già formulate con il primo motivo del ricorso originario, deducendo (in uno alla già addotta nullità della nomina di difensore di ufficio, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avvenuta nel giudizio di appello) la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello emesso dalla Corte felsinea il 6.6.2011, siccome effettuata a difensore (avv. Bagni) sospeso dal C.O.A. dall'esercizio della professione e, quindi, non legittimato a ricevere alcun atto processuale.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di D'EL IO deve essere rigettato per infondatezza e indeducibilità dei prospettati motivi di censura.
4.1. Le censure (primo motivo di ricorso e motivi aggiunti) riguardanti l'avviso dell'udienza di appello al difensore di fiducia dell'imputato e la nomina di un difensore ex art. 97 c.p.p., comma 4 in sostituzione del difensore di fiducia assente, avvenuta nell'unica udienza di trattazione del giudizio di appello (23.9.2011), sono infondate. Oltre che, va aggiunto, di ardua comprensione, adducendosi in definitiva che la Corte di Appello avrebbe potuto o dovuto nominare all'imputato un difensore di ufficio ex novo, nonostante l'avvenuta nomina di un difensore di ufficio quale sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4 con pienezza dei dritti e doveri processuali previsti dall'art. 102 c.p.p., comma 2. D'altro canto la sopravvenuta incapacità professionale del difensore di fiducia dell'epoca avv. Bagni è stata determinata da causa transeunte, stante la temporaneità della sua sospensione disciplinare (dodici mesi). Nè nel caso di specie può di conseguenza evocarsi l'elusione del disposto dell'art. 108 c.p.p., che prevede la concessione di un termine al nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) dell'imputato o a quello designato in sostituzione nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa. Tale norma può trovare applicazione solo nel caso in cui il difensore abbia definitivamente cessato dal suo ufficio, non essendo applicabile, invece, nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 un sostituto al difensore non comparso, ancorché (soltanto) temporaneamente sospeso dall'esercizio della professione per motivi disciplinari, come accaduto all'avv. Bagni (cfr.: Sez. 3,10.12.2003 n. 11870/04, Giora, rv. 230099; Sez. 5, 22.4.2010 n. 21899, Sanità, rv. 247419;
Sez. 5, 4.2.2013 n. 23728, Tavecchio, rv. 256520). Nessuna concreta lesione si è verificata, dunque, del diritto alla regolare assistenza difensiva dell'imputato nel giudizio di appello, in cui lo stesso D'EL ha reso spontanee dichiarazioni a sostegno delle tesi esposte nei motivi di gravame già redatti dall'avv. Bagni (Sez. 2,10.1.2007 n. 5605, Commisso, rv. 236123: "La previsione della concessione di un termine a difesa al nuovo difensore, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa ad opera del precedente difensore, non trova applicazione nelle situazioni in cui il giudice designa un sostituto del difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione").
4.2. Le doglianze attinenti alla contraddittorietà della ricostruzione dei fatti di appropriazione contestati al ricorrente non sono consentite e si rivelano comunque manifestamente infondate. Tali doglianze, infatti, preludono ad una reinterpretazione e rilettura meramente fattuali delle fonti di prova sulla base delle quali si è formato il giudizio di colpevolezza dell'imputato;
rivisitazione non praticabile nel giudizio di legittimità, deputato ad una verifica testuale della logicità e della coerenza intrinseca della decisione, cui sono estranee rivalutazioni delle prove o una loro alternativa e diversa ricomposizione. La sentenza di appello impugnata non incorre in alcun vizio di motivazione. In primo luogo perché si cura di fornire esaurienti e persuasive risposte a tutti i temi di critica esposti nell'atto di appello e in pratica riprodotti nell'attuale ricorso. In secondo luogo perché tali temi di critica sono soltanto apparenti o strumentali.
La sentenza della Corte di Appello felsinea ha proceduto ad una autonoma rinnovata analisi delle emergenze investigative trasfuse nel giudizio attraverso l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sgombrando il campo dagli elementi di incertezza o insufficienza probatoria segnalati dalla difesa dell'imputato. In sintesi la sentenza individua tre specifiche modalità esecutive o casistiche delle sottrazioni di somme compiute dal D'EL (e degli altri suoi colleghi separatamente giudicati ex art. 444 c.p.p.) per veicoli in uscita dal parcheggio che hanno versato il ticket per la sosta:
mancata consegna del gettone e della ricevuta;
consegna del gettone senza alcuna ricevuta;
consegna della sola ricevuta ma non del gettone. Il dato storico comune a tali casi è l'artificio messo in pratica dall'imputato e dagli altri suoi colleghi infedeli di precostituire una "apparente corrispondenza numerica" tra il numero complessivo delle ricevute emesse durante il turno e il numero di gettoni ricevuti in dotazione di volta in volta dagli incaricati comunali e poi riconsegnati loro al termine del servizio. In questa ottica valutativa l'analisi sviluppata dalla Corte di Appello, basata su emergenze storiche e documentali oggettive e non confutabili, si rivela immune da discrasie e contraddizioni ed improntata a un percorso giustificativo della decisione logico e coerente, cui l'attuale ricorso non contrappone dati o considerazioni suscettibili di metterne in discussione le conclusioni di conferma della condanna del D'EL.
4.3. I motivi di ricorso (terzo e quarto) sulla asserita erronea qualificazione dell'imputato come persona incaricata di un pubblico servizio e sulla configurabilità del reato di peculato per la sua condotta appropriativa sono infondati.
4.3.1. Alla luce degli elementi di contestualizzazione storica della vicenda integrante la regiudicanda, quali ripercorribili attraverso la descrizione sequenziale dell'attività in concreto svolta dall'imputato nell'espletare i suoi compiti di guardia giurata addetta al controllo del parcheggio di Campogalliano e alla riscossione dei relativi pedaggi, non è revocabile in dubbio che al D'EL vada riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ciò proprio in considerazione dell'attività dal medesimo in concreto oggettivamente espletata, sì che non pertinente si mostra il richiamo in ricorso alla risalente decisione di questa Corte (27.5.1998 n. 9880, Prigitano), relativa ad un caso soltanto in apparenza assimilabile a quello del D'EL, che se ne diversifica per la specificità dei peculiari compiti svolti dall'imputato e che trascendono la semplice e quasi automatica riscossione dei pedaggi dovuti dagli utenti del parcheggio (cfr., per altro, Sez. 6,29.4.2004 n. 30799, Rotondo, rv. 229947).
4.3.2. Alla stregua di ormai stabile indirizzo interpretativo, formatosi sulla scia dell'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U., 13.7.1998 n. 30799, Citaristi, rv. 211190: "Alfine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza, nell'una, o la mancanza, nell'altro, dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dall'art. 357 c.p., comma 2"), questa Corte regolatrice ha ribadito anche in epoca recente che l'art. 358 c.p. definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 (L. n. 86 del 1990, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento (contenuto nel previgente art. 358 c.p.) al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico.
Non si richiede quindi che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. L'art. 358 c.p., comma 2 esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 c.p., ma caratterizzato dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica che vincola l'attività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Quanto al criterio di delimitazione interna del servizio pubblico, lo stesso difetta - come detto - dei poteri propri della pubblica funzione (Sez. 6, 7.3.2012 n. 39356, Ferazzoli, rv. 254337).
4.3.3. Pacifica dovendo ritenersi la qualità di persone incaricate di un pubblico servizio delle guardie particolari giurate quando svolgano attività di vigilanza e custodia di entità patrimoniali pubbliche o private (ex pluribus: Sez. 6, 3.4.2013 n. 25152, Jebrane, rv. 256810), deve senza incertezze affermarsi che la natura pubblica del servizio logicamente si estende, includendole senza soluzione di continuità operativa e soggettiva, alle ulteriori attività complementari e collegate, in rapporto di diretta causalità funzionale, allo svolgimento dell'attività d'istituto in concreto assegnata alla guardia giurata. È questo il caso del ricorrente D'EL per quel che attiene alla parte della sua attività, semplicisticamente riferita alla riscossione del ticket per il parcheggio, quale in concreto si è venuta esplicando. Come puntualmente evidenziato dalla impugnata sentenza di appello, il verbale di pubblico incanto per l'aggiudicazione del servizio di vigilanza nel parcheggio Tir-Dogana indetto dal Comune di Campogalliano con Delib. 22 gennaio 1996 chiarisce che l'oggetto dell'incarico della ditta vincitrice è costituito dal servizio di controllo dell'area immobiliare del parcheggio e - ciò che nel caso di specie rileva - dal congiunto servizio di vera e propria "gestione del parcheggio", comprendente la riscossione dei relativi pedaggi di pertinenza dell'ente pubblico, con relativo onere di custodia delle corrispondenti somme. Non solo. L'oggetto dell'appalto o concessione affidato alla società di vigilanza Nuova Emilpol prevede in modo espresso, oltre alla "ispezione e sorveglianza di tutta l'area interna al parcheggio" onde prevenire eventi dannosi per la struttura, anche "il controllo e l'assistenza al regolare funzionamento dei sistemi automatizzati di gestione del parcheggio all'ingresso e all'uscita e la vendita di etichette gettoni, ndr agli autisti". È ben chiaro, allora, che l'intera attività espletata dalle guardie giurate presso il parcheggio di Campogalliano, svolta nella sua globalità nell'interesse dell'ente pubblico comunale e quale diretta promanazione della volontà dello stesso (in base ai contenuti del contratto di appalto) si configura come espletamento di un servizio pubblico. Connotazione ancor più palese, quando si ricordi (aspetto posto non a caso in risalto dalla sentenza di primo grado, richiamata sul punto dalla Corte territoriale) che le guardie giurate addette al parcheggio, dispongono di una pur marginale potestà latamente certificativa, essendo alle stesse rimessa anche la previa valutazione del titolo di accesso dell'utente al parcheggio e al relativo obbligo di corrispondere o meno il pedaggio (sentenza Tribunale, p. 3: "...così attribuendo in sostanza alla guardia giurata una potestà in ordine a chi potesse uscire dal parcheggio senza pagare, ossia i clienti delle attività esentate, così esercitando anche una funzione gestionale").
In ragione delle considerazioni svolte sul peculiare servizio espletato nella conduzione del parcheggio diviene pressoché irrilevante la genetica veste dell'imputato (e dei suoi colleghi) di guardia particolare giurata. Di tal che può concludersi che il dipendente, sia esso guardia giurata o non, di una società concessionaria della gestione di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un pubblico servizio, commette il reato di peculato.
Sotto quest'ultimo profilo inconferenti si mostrano i rilievi in punto di offensività della condotta lesiva del D'EL, i cui effetti pregiudizievoli per l'ente comunale sono indiscutibili, la speciale tenuità dei singoli fatti appropriativi compiuti dall'imputato essendo stata già debitamente apprezzata con la concessione (in uno alle attenuanti generiche) della attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n.
4. Al rigetto dell'impugnazione segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014