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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/10/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV in persona del Giudice, LI TI, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025, ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6514/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.25, promossa da
C.F. , in proprio in quanto Parte_1 C.F._1 munito dello ius postulandi, nonché rappresentato e difeso anche dall'avv.
IC TI MA LA dichiaratasi antistataria nell'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE nonché di
(CF/P.IVA CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1.- L'odierno attore in riassunzione Avv. era stato Parte_1 ritenuto dalla sentenza pronunciata da questo Tribunale in grado d'appello n. 531/2022 personalmente parte del giudizio d'appello, avendo egli agito in assenza dello ius postulandi, poiché la parte assistita era deceduta finanche prima del deposito della sentenza di prime cure da parte del
Giudice di Pace di Bergamo. In secondo grado egli era stato, pertanto,
1 condannato personalmente, ai sensi dell'art. 94 cod. proc. civ., al pagamento delle spese di lite del giudizio d'appello.
1.2.- L'Avv. aveva, quindi, proposto in proprio ricorso per Parte_1 cassazione avverso la citata pronuncia e la Suprema Corte, con ordinanza depositata in data 30.8.2024, ha cassato la sentenza del Tribunale di
Bergamo con rinvio al giudice d'appello anche per quel che riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
1.3.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.11.2025, il giudizio è stato riassunto ex art. 392 c.p.c. avanti questo ufficio giudiziario direttamente e soltanto dall'Avv. Parte_1
1.3.2.- Il giudice ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione affetta da nullità1 e, ciò nondimeno, nonostante la regolarità del rinnovo notifica dell'atto di citazione in riassunzione, le convenute non si sono costituite.
1.4.- La riassunzione è stata fatta soltanto dal difensore della parte già deceduta prima della decisione pronunciata dal giudice d'appello ed oggetto di Cassazione, non avendo gli eredi della parte deceduta manifestato interesse ad una decisione sul merito della causa;
la 1 Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2022, n. 605: “La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell' art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla
Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c. , potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall' art. 392, comma 2, c.p.c.”
2 riassunzione, dunque, è stata fatta ai limitati fini della liquidazione delle spese legali del giudizio di cassazione (in cui l'Avvocato era stato Parte_1 parte personalmente) e del giudizio di riassunzione resosi necessario in ragione del fatto che, come si è detto, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la liquidazione delle spese legali.
1.5.- La riassunzione del giudizio è stata, dunque, fatta non dalla parte, ma dal difensore della stessa assistito, in questa fase, da un legale dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ., in quanto la domanda proposta è relativa ad capo della sentenza cassata ed al conseguente giudizio di legittimità, rispetto al quale la parte del giudizio, per effetto della statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Bergamo che ha erroneamente fatto applicazione dell'art. 94 c.p.c., non è la parte, ma il difensore della parte medesima.
2.- Tanto premesso, la domanda dell'attore in riassunzione è fondata, atteso che la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza e, dunque, deve essere posta a carico delle parti che hanno infondatamente resistito al ricorso per cassazione, sebbene la liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione non debba essere fatta ai massimi (come chiesto dal difensore), ma ai medi, essendo i motivi di ricorso tutti incentrati sulla risoluzione di una questione giuridica di fondo già decisa dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent.
4.7.2014, n. 15295).
3.- Si applica anche la richiesta maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, atteso che “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un
3 solo soggetto contro più soggetti”, nonché quella prevista dall'art. 4, comma 8, del d.m. 55/2014, atteso che il ricorso per cassazione del era fondato sull'adesione del ricorrente ad un indirizzo Parte_1 ermeneutico espresso dal Supremo Consesso in funzione nomofilattica e, dunque, può ritenersi manifestamente fondato. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo facendo applicazione dei suddetti parametri.
4.- Le parti convenute contumaci devono essere anche condannate alla refusione delle spese del giudizio di rinvio che si liquidano secondo i parametri minimi (attesa l'estrema semplicità del giudizio di rinvio) e l'applicazione di entrambe le maggiorazioni di cui sopra relative a fattispecie entrambe ricorrenti nel caso di specie. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo facendo applicazione dei suddetti parametri.
5.- Per quel che concerne il giudizio di rinvio la liquidazione deve essere fatta a favore del difensore dell'Avv. dichiaratosi antistatario Parte_1 direttamente nell'atto di riassunzione.
6.- Nel giudizio di Cassazione, invece, non consta che il sia stato Parte_1 assistito dal medesimo difensore che in questa fase di è dichiarato antistatario, ma, dal tenore dell'ordinanza della Suprema Corte, emerge che egli è stato in giudizio assistito da un altro difensore, senza che nulla risulti ai fini di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, dott.
LI TI, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) condanna le convenute in via tra loro solidale a rifondere le spese di lite del giudizio di cassazione a favore dell'attore per l'importo di €
1.105,14 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e 125,00 euro a titolo di spese esenti;
2) condanna le convenute in via tra loro solidale a rifondere le spese di lite dell'odierno giudizio di rinvio a favore di CT IL
4 ZA procuratore dell'attore dichiaratasi antistataria per l'importo di euro 541,16, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e l'importo di 98,00 euro a titolo di contributo unificato.
Così deciso. Bergamo, 22/10/2025
Il Giudice
LI TI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV in persona del Giudice, LI TI, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025, ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6514/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.25, promossa da
C.F. , in proprio in quanto Parte_1 C.F._1 munito dello ius postulandi, nonché rappresentato e difeso anche dall'avv.
IC TI MA LA dichiaratasi antistataria nell'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE nonché di
(CF/P.IVA CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1.- L'odierno attore in riassunzione Avv. era stato Parte_1 ritenuto dalla sentenza pronunciata da questo Tribunale in grado d'appello n. 531/2022 personalmente parte del giudizio d'appello, avendo egli agito in assenza dello ius postulandi, poiché la parte assistita era deceduta finanche prima del deposito della sentenza di prime cure da parte del
Giudice di Pace di Bergamo. In secondo grado egli era stato, pertanto,
1 condannato personalmente, ai sensi dell'art. 94 cod. proc. civ., al pagamento delle spese di lite del giudizio d'appello.
1.2.- L'Avv. aveva, quindi, proposto in proprio ricorso per Parte_1 cassazione avverso la citata pronuncia e la Suprema Corte, con ordinanza depositata in data 30.8.2024, ha cassato la sentenza del Tribunale di
Bergamo con rinvio al giudice d'appello anche per quel che riguarda la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
1.3.1.- Con atto di citazione notificato in data 8.11.2025, il giudizio è stato riassunto ex art. 392 c.p.c. avanti questo ufficio giudiziario direttamente e soltanto dall'Avv. Parte_1
1.3.2.- Il giudice ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione affetta da nullità1 e, ciò nondimeno, nonostante la regolarità del rinnovo notifica dell'atto di citazione in riassunzione, le convenute non si sono costituite.
1.4.- La riassunzione è stata fatta soltanto dal difensore della parte già deceduta prima della decisione pronunciata dal giudice d'appello ed oggetto di Cassazione, non avendo gli eredi della parte deceduta manifestato interesse ad una decisione sul merito della causa;
la 1 Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2022, n. 605: “La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell' art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla
Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c. , potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte, con le forme prescritte dall' art. 392, comma 2, c.p.c.”
2 riassunzione, dunque, è stata fatta ai limitati fini della liquidazione delle spese legali del giudizio di cassazione (in cui l'Avvocato era stato Parte_1 parte personalmente) e del giudizio di riassunzione resosi necessario in ragione del fatto che, come si è detto, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la liquidazione delle spese legali.
1.5.- La riassunzione del giudizio è stata, dunque, fatta non dalla parte, ma dal difensore della stessa assistito, in questa fase, da un legale dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ., in quanto la domanda proposta è relativa ad capo della sentenza cassata ed al conseguente giudizio di legittimità, rispetto al quale la parte del giudizio, per effetto della statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Bergamo che ha erroneamente fatto applicazione dell'art. 94 c.p.c., non è la parte, ma il difensore della parte medesima.
2.- Tanto premesso, la domanda dell'attore in riassunzione è fondata, atteso che la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione segue la soccombenza e, dunque, deve essere posta a carico delle parti che hanno infondatamente resistito al ricorso per cassazione, sebbene la liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione non debba essere fatta ai massimi (come chiesto dal difensore), ma ai medi, essendo i motivi di ricorso tutti incentrati sulla risoluzione di una questione giuridica di fondo già decisa dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent.
4.7.2014, n. 15295).
3.- Si applica anche la richiesta maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, atteso che “l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un
3 solo soggetto contro più soggetti”, nonché quella prevista dall'art. 4, comma 8, del d.m. 55/2014, atteso che il ricorso per cassazione del era fondato sull'adesione del ricorrente ad un indirizzo Parte_1 ermeneutico espresso dal Supremo Consesso in funzione nomofilattica e, dunque, può ritenersi manifestamente fondato. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo facendo applicazione dei suddetti parametri.
4.- Le parti convenute contumaci devono essere anche condannate alla refusione delle spese del giudizio di rinvio che si liquidano secondo i parametri minimi (attesa l'estrema semplicità del giudizio di rinvio) e l'applicazione di entrambe le maggiorazioni di cui sopra relative a fattispecie entrambe ricorrenti nel caso di specie. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo facendo applicazione dei suddetti parametri.
5.- Per quel che concerne il giudizio di rinvio la liquidazione deve essere fatta a favore del difensore dell'Avv. dichiaratosi antistatario Parte_1 direttamente nell'atto di riassunzione.
6.- Nel giudizio di Cassazione, invece, non consta che il sia stato Parte_1 assistito dal medesimo difensore che in questa fase di è dichiarato antistatario, ma, dal tenore dell'ordinanza della Suprema Corte, emerge che egli è stato in giudizio assistito da un altro difensore, senza che nulla risulti ai fini di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, dott.
LI TI, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) condanna le convenute in via tra loro solidale a rifondere le spese di lite del giudizio di cassazione a favore dell'attore per l'importo di €
1.105,14 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e 125,00 euro a titolo di spese esenti;
2) condanna le convenute in via tra loro solidale a rifondere le spese di lite dell'odierno giudizio di rinvio a favore di CT IL
4 ZA procuratore dell'attore dichiaratasi antistataria per l'importo di euro 541,16, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e l'importo di 98,00 euro a titolo di contributo unificato.
Così deciso. Bergamo, 22/10/2025
Il Giudice
LI TI
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