TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7911 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 34435/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Colabucci presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Pastore presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Roma il 12/06/2004 (anno 2004 atto n.00224 parte II Serie A05)
X separati con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 17/10/2022 e provvedimento del PM del 17/10/2022 con i seguenti figli: 1) nata a [...] il [...]; 2) Persona_1 [...]
nata a [...] il [...]; Parte_2
[...] ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in Parte_3 data 3.10.2024 nei confronti di e parte convenuta si è costituita in giudizio con atto CP_1 depositato in data 9.1.2025. I coniugi sopra indicati, con note personalmente sottoscritte e depositate in data 15.10.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) la figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Parte_2 collocazione presso il domicilio della madre e diritto del padre, di vederla e tenerla con sé ogni volta che lo vorrà previo accordo con la figlia e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della minore e lavorativi del padre e comunque: a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica;
b) nelle Festività Natalizie, alternativamente negli anni, dal 24/12 sino al 30/12 o dal 31/12 al 6/01; c) nelle Festività Pasquali: alternativamente negli anni dal Venerdì Santo al lunedì dell'Angelo; d) nelle vacanze estive, quindici giorni, nel mese di Luglio o di Agosto, da concordare con la figlia e da comunicare alla madre entro il 30/04 di ogni anno;
2) corrisponderà, a decorrere dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, a , quale contributo per il mantenimento delle Parte_1 due figlie, di cui maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di Persona_1
€. 1.800,00 milleottocentoeuro/00 (€.900,00 novecentoeuro/00 a figlia) mensili al domicilio della medesima entro il cinque di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
Inoltre a titolo di ulteriore contributo al mantenimento delle figlie, CP_1 corrisponderà a il 70% delle spese sanitarie, scolastiche e sportive e di Parte_1 altre eventuali spese straordinarie riguardanti le figlie, come da relativo Protocollo del Tribunale di Milano del Giugno 2025; 3) corrisponderà a , all'atto della sottoscrizione e contestuale CP_1 Parte_1 deposito delle presenti note contenenti le conclusioni congiunte e bozza sentenza, mediante bonifico bancario istantaneo sul c/c intestato a , l'importo di €. 15.000,00 Parte_1
(quindicimila euro), a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 L.D. con richiesta di dichiarare la congruità, dell'importo concordato, da parte di Codesto Tribunale;
4) Le parti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alle domande formulate nei rispettivi atti difensivi del presente giudizio;
5) Le parti si impegnano a rimettere e ad accettare reciprocamente tutte le denunce-querele, rispettivamente presentate, e precisamente:
➢ il Sig. rinuncerà alla querela di cui al procedimento n. 32811/24 RGNR in CP_1 relazione al quale è già stata formulata, dal P.M., richiesta di archiviazione cui non è stata fatta opposizione;
➢ quanto alla Sig.ra rinuncerà alla querela di cui al procedimento n. Parte_1
14284/2025 RGNR, 14502/2025 RG GIP nonché alla proposta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., dichiarando al riguardo di non avere più nulla a pretendere. Tale incombente verrà effettuato contestualmente al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
6) Le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale svolgimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione o titolo avendo risolto con reciproca soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale, tra loro pendente anche dipendente dal matrimonio e/o qualsivoglia altro preteso rapporto anche di debito/credito.
7) Spese legali interamente compensate.
8) Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché ritenuta equo l'importo concordato a titolo di una tantum, ex art 5 L.D.. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 12.06.2004 tra il Sig. e la Sig.ra ; CP_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 15.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG