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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 756 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 20.10.2023 da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Arco, v.le Rovereto, n. 9/B; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Ilaria Torboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Riva del Garda
(TN), via Maffei, n. 7;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
del Garda (TN), via Filanda n. 37/a;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minori non matrimoniali.
Conclusioni
Parte ricorrente:
“precisa chiedendo
pagina1 di 7 - l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento presso la stessa, facendo Per_1
presente che nonostante il recente riavvicinamento, il padre non offre sufficienti garanzia di stabilità
e sicurezza tali da consentire di richiedere l'affidamento congiunto;
quanto al diritto di visita il padre potrà vedere la bambina accordandosi di volta in volta con la madre, nell'ambito del circondario
Alto Garda e senza pernottamento, non essendo note le condizioni di vita del padre;
- quanto al contributo al mantenimento si insiste nella somma di € 500,00 già richiesta in ricorso e per le spese straordinarie, che si chiede che vengano individuate e rimborsate secondo le modalità del protocollo del C.N.F. e siano poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
dette spese saranno concordate solo se superiori a € 200,00, ad eccezione che per le spese per colonie estive e per uno sport all'anno che, in deroga al protocollo, dovranno essere rimborsate senza alcun accordo e anche al di fuori di detto limite di spesa;
insiste inoltre per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto a percepire integralmente ogni assegno, contributo, sussidio previsto dalla legge a favore dei figli;
- spese di causa integralmente rifuse” (cfr. verbale d'udienza del 05.02.2025).
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente fino al 2020;
- che dalla loro unione è nata, il 24.01.2016 a Rovereto (doc. 2 di parte ricorrente), Persona_2
riconosciuta da entrambi i genitori e attualmente di nove anni;
- che la relazione fra le parti è terminata nel 2020, quando il resistente ha deciso di trasferirsi altrove;
- che, cessata la relazione, il resistente inizialmente avrebbe visto la figlia con regolarità, rappresentando un supporto per la madre nella gestione della minore, e, pur non contribuendo alle spese straordinarie necessarie per avrebbe però contribuito al suo mantenimento ordinario Per_1 versando la somma di € 250,00 mensili;
- che a partire da febbraio 2023 il padre si sarebbe licenziato dal posto di lavoro a tempo indeterminato presso Aquafil di Arco e sarebbe andato a vivere presso l'abitazione della propria madre a
Montagnana (PD), non adatta ad accogliere la minore posto che in essa vivono il padre, la nonna paterna, il compagno di quest'ultima ed altri tre figli;
a fronte di tali cambiamenti il padre avrebbe smesso di frequentare con regolarità che avrebbe visto solo per poche ore, per un paio di volte Per_1 al mese da maggio ad agosto e da allora più nulla, riducendo altresì ad € 200,00 mensili il mantenimento per la minore;
pagina2 di 7 - che a fronte della scarsa collaborazione paterna, ella dovrebbe avvalersi dell'aiuto di una babysitter,
i cui costi sarebbero stati da lei integralmente sostenuti, così come le spese per i centri estivi
(ammontanti ad oltre € 800,00 complessivi - doc. 5 di parte ricorrente);
- che, da un punto di vista economico-patrimoniale, ella sarebbe assunta con contratto a tempo determinato (scadenza a fine novembre 2023) e part-time come barista (presso Rivatour s.r.l. di Riva del Garda), con retribuzione ammontante ad € 1.100,00 mensili circa, percepirebbe € 210,00 mensili di AUU e sarebbe gravata da un canone di locazione pari a € 500,00 mensili (doc. 4 di parte ricorrente); diversamente il resistente, che era assunto a tempo indeterminato presso Aqufild di Arco, si sarebbe volontariamente licenziato e attualmente sarebbe senza lavoro, vivendo presso l'abitazione della madre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle la minore in via esclusiva, con collocamento presso di lei;
- di disciplinare il diritto di vista del padre secondo un criterio di gradualità (inizialmente qualche ora senza pernottamento, per due o tre giorni al mese, previo accordo della madre e nel rispetto delle esigenze della bambina;
a fronte di dimostrazione di costanza, subordinatamente al reperimento di idoneo alloggio e successivamente al trascorre di adeguato periodo di riavvicinamento fra il padre e costui potrà stare con la minore almeno un fine settimana al mese, oltre a metà delle vacanze Per_1
natalizie e pasquali e due settimane non consecutive durante la stagione estiva, da concordare entro il 30.04 di ogni anno);
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della minore pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
- di riconoscere alla madre il diritto a percepire integralmente i contributi e gli assegni pubblici per i figli, mentre le deduzioni fiscali saranno fruite da ciascun genitore seguendo il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie.
1.2. Oltre a ciò, la ricorrente insiste in ulteriori previsioni di dettaglio (consenso al rilascio del passaporto) e per la vittoria delle spese del giudizio.
1.3. All'udienza del 05.02.2025 la madre ha parzialmente modificato/integrato le proprie conclusioni secondo il tenore di quelle riportate in epigrafe.
2. Nonostante il rinnovo della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il resistente non si è costituito e all'udienza del 03.07.2024 è stato quindi dichiarato contumace.
3. Disposte indagini di polizia tributaria, all'udienza del 05.02.2025 la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
3.1. In data 12.02.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
pagina3 di 7 4. Ciò premesso, vanno anzitutto esaminate le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di vista del genitore non collocatario.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
4.1.1. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi…Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
Nel caso di affidamento esclusivo in base al dettato dell'art. 337 quater c.c., “…Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione”.
4.1.2. L'adozione in via condivisa delle scelte più importanti per la prole, nonostante l'affidamento esclusivo, può trovare deroga giudiziale (ricavabile dall'espressione: “Salvo che non sia diversamente stabilito”) potendo il giudice rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo altresì alle questioni fondamentali riguardanti i figli, allorché tale misura sia l'unica che consenta di tutelare adeguatamente i loro interessi (cd. affidamento esclusivo rafforzato).
4.2. Nel caso di specie, mentre la madre è risultata assolutamente idonea all'esercizio del ruolo genitoriale, all'opposto il padre è apparso inidoneo all'esercizio di un simile ruolo.
4.2.1. Costui, infatti, ha manifestato un chiaro disinteresse nei confronti della figlia e non pare Per_1
offrire sufficienti garanzie di stabilità da consentire un affidamento condiviso della minore, con la quale intrattiene un rapporto scostante, alternando periodi in cui omette persino di chiamarla a periodi in cui la vede con maggior continuità (quale quello riferito all'ultima udienza dalla ricorrente), evidentemente non curante delle esigenze di continuità necessarie per una crescita equilibrata e serena della minore.
pagina4 di 7 Il disinteresse paterno nei confronti della figlia è confermato anche dalla decisione, apparentemente immotivata, di licenziarsi dal posto di lavoro, che ha determinato un inevitabile abbassando del tenore di vita - già assai modesto – di oltre che dalla mancata costituzione in giudizio. Per_1
4.2.2. Diversamente, quanto alla madre, non solo non è emersa alcuna inidoneità rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma si ritiene che proprio la decisione di agire in giudizio per tutelare l'interesse della minore, a fronte della sostanziale latitanza paterna, confermi in positivo la sua adeguatezza all'esercizio del ruolo genitoriale.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene che, per tutelare adeguatamente l'interesse della minore sia necessario disporre l'affido esclusivo rafforzato alla ricorrente: si affida quindi Per_1 Persona_2
in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale potrà dunque adottare in assoluta autonomia anche le scelte di maggior interesse riguardanti la figlia (es. scuola, salute, educazione, religione, ecc…).
4.3.1. L'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre rappresenta una misura necessitata non solo in ragione delle argomentate carenze paterne, ma anche a fronte della sostanziale irreperibilità del resistente, di cui non sono note né l'effettiva residenza né le reali condizioni di vita, nonché a fronte delle evidenti difficoltà di contatto da parte della madre (alle cui chiamate il resistente risponde a stento): appare evidente, infatti, come simili circostanze rendano di fatto impraticabile un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche e soprattutto in relazione alle scelte di massimo interesse per la bambina.
4.4. Quanto al collocamento e alla residenza della minore, visto l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e tenuto conto dell'assenza di qualsiasi informazione circa l'effettiva residenza del padre, questo va fissato presso la madre.
4.5. Il padre potrà vedere la minore previo accordo con la madre e secondo le tempistiche da quest'ultima ritenute opportune, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore.
5. Passando alla questione relativa al mantenimento, è noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c.. L'obbligo di mantenimento può trovare deroga solo allorché il genitore obbligato dimostri l'esistenza di una situazione di oggettiva impossibilità a provvedere adeguatamente al mantenimento della prole.
5.1. Ciò premesso, nel caso in esame si deve tenere conto che:
- attualmente ha nove anni;
Per_1
- la madre, atteso l'affidamento esclusivo rafforzato e il diritto di visita sostanzialmente nullo esercitato dal padre, è gravata in via esclusiva dei compiti di cura, educazione e gestione della figlia con conseguente riduzione della propria capacità lavorativa e reddituale;
pagina5 di 7 - dal 2018 la ricorrente lavora stagionalmente come barista con stipendio mensile pari a circa € 1.000-
1.100 mensili;
nei mesi in cui non lavora percepisce l'indennità di disoccupazione;
ella vive assieme alla minore in appartamento condotto in locazione al canone di € 500,00 mensili;
- dalle indagini di polizia tributaria risulta che fino ad inizio 2023 era assunto con contratto di Per_2
lavoro a tempo indeterminato presso Aquafil s.p.a. e percepiva un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 30.000-33.000 annui, il che porta a ritenere che costui sia dotato di una buona capacità lavorativa.
5.2. Alla luce di tali rilievi si ritiene di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di pari a € 300,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione Per_1
ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese.
5.2.1. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le ultime linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate solo ove previsto dalle predette linee guida allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00, ad eccezione delle spese relative alle colonie estive e ad un'unica attività extrascolastica che, in quanto sicuramente nell'interesse della figlia, non dovranno essere concordate senza limiti di spesa.
5.2.2. Si riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore della figlia;
le detrazioni previste per i figli a carico seguiranno il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie.
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (secondo i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato ed indeterminabile, di bassa complessità), seguono la soccombenza, che va ravvisata in capo al resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. AFFIDA la minore in via esclusiva rafforzata alla madre: si affida, la quale potrà Persona_2
dunque adottare in assoluta autonomia anche le scelte di maggior interesse riguardanti la figlia (es. scuola, salute, educazione, religione, ecc…);
2. la minore presso la madre, con la quale fisserà altresì la sua CP_2 Persona_2
residenza;
3. DISPONE che il padre possa vedere la figlia previo accordo con la madre e secondo le tempistiche da quest'ultima ritenute opportune, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore;
pagina6 di 7 4. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a €
300,00; detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese.
5. PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le ultime linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate solo ove previsto dalle predette linee guida allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00, ad eccezione delle spese relative alle colonie estive e ad un'unica attività extrascolastica che, in quanto sicuramente nell'interesse della figlia, non dovranno essere concordate senza limiti di spesa;
6. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore della figlia;
le detrazioni previste per i figli a carico seguiranno il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie;
7. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 27,00 per anticipazioni e in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il/La presidente
Mariateresa Dieni
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 22 c.p.c. nella causa iscritta al n. 756 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con ricorso depositato il 20.10.2023 da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Arco, v.le Rovereto, n. 9/B; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Ilaria Torboli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della difensora in Riva del Garda
(TN), via Maffei, n. 7;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato in [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
del Garda (TN), via Filanda n. 37/a;
PARTE RESISTENTE-contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli minori non matrimoniali.
Conclusioni
Parte ricorrente:
“precisa chiedendo
pagina1 di 7 - l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento presso la stessa, facendo Per_1
presente che nonostante il recente riavvicinamento, il padre non offre sufficienti garanzia di stabilità
e sicurezza tali da consentire di richiedere l'affidamento congiunto;
quanto al diritto di visita il padre potrà vedere la bambina accordandosi di volta in volta con la madre, nell'ambito del circondario
Alto Garda e senza pernottamento, non essendo note le condizioni di vita del padre;
- quanto al contributo al mantenimento si insiste nella somma di € 500,00 già richiesta in ricorso e per le spese straordinarie, che si chiede che vengano individuate e rimborsate secondo le modalità del protocollo del C.N.F. e siano poste a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
dette spese saranno concordate solo se superiori a € 200,00, ad eccezione che per le spese per colonie estive e per uno sport all'anno che, in deroga al protocollo, dovranno essere rimborsate senza alcun accordo e anche al di fuori di detto limite di spesa;
insiste inoltre per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto a percepire integralmente ogni assegno, contributo, sussidio previsto dalla legge a favore dei figli;
- spese di causa integralmente rifuse” (cfr. verbale d'udienza del 05.02.2025).
Parte resistente-contumace: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 20.10.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo:
[...]
- di aver convissuto more uxorio con il resistente fino al 2020;
- che dalla loro unione è nata, il 24.01.2016 a Rovereto (doc. 2 di parte ricorrente), Persona_2
riconosciuta da entrambi i genitori e attualmente di nove anni;
- che la relazione fra le parti è terminata nel 2020, quando il resistente ha deciso di trasferirsi altrove;
- che, cessata la relazione, il resistente inizialmente avrebbe visto la figlia con regolarità, rappresentando un supporto per la madre nella gestione della minore, e, pur non contribuendo alle spese straordinarie necessarie per avrebbe però contribuito al suo mantenimento ordinario Per_1 versando la somma di € 250,00 mensili;
- che a partire da febbraio 2023 il padre si sarebbe licenziato dal posto di lavoro a tempo indeterminato presso Aquafil di Arco e sarebbe andato a vivere presso l'abitazione della propria madre a
Montagnana (PD), non adatta ad accogliere la minore posto che in essa vivono il padre, la nonna paterna, il compagno di quest'ultima ed altri tre figli;
a fronte di tali cambiamenti il padre avrebbe smesso di frequentare con regolarità che avrebbe visto solo per poche ore, per un paio di volte Per_1 al mese da maggio ad agosto e da allora più nulla, riducendo altresì ad € 200,00 mensili il mantenimento per la minore;
pagina2 di 7 - che a fronte della scarsa collaborazione paterna, ella dovrebbe avvalersi dell'aiuto di una babysitter,
i cui costi sarebbero stati da lei integralmente sostenuti, così come le spese per i centri estivi
(ammontanti ad oltre € 800,00 complessivi - doc. 5 di parte ricorrente);
- che, da un punto di vista economico-patrimoniale, ella sarebbe assunta con contratto a tempo determinato (scadenza a fine novembre 2023) e part-time come barista (presso Rivatour s.r.l. di Riva del Garda), con retribuzione ammontante ad € 1.100,00 mensili circa, percepirebbe € 210,00 mensili di AUU e sarebbe gravata da un canone di locazione pari a € 500,00 mensili (doc. 4 di parte ricorrente); diversamente il resistente, che era assunto a tempo indeterminato presso Aqufild di Arco, si sarebbe volontariamente licenziato e attualmente sarebbe senza lavoro, vivendo presso l'abitazione della madre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto: Parte_1
- di affidarle la minore in via esclusiva, con collocamento presso di lei;
- di disciplinare il diritto di vista del padre secondo un criterio di gradualità (inizialmente qualche ora senza pernottamento, per due o tre giorni al mese, previo accordo della madre e nel rispetto delle esigenze della bambina;
a fronte di dimostrazione di costanza, subordinatamente al reperimento di idoneo alloggio e successivamente al trascorre di adeguato periodo di riavvicinamento fra il padre e costui potrà stare con la minore almeno un fine settimana al mese, oltre a metà delle vacanze Per_1
natalizie e pasquali e due settimane non consecutive durante la stagione estiva, da concordare entro il 30.04 di ogni anno);
- di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della minore pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
- di riconoscere alla madre il diritto a percepire integralmente i contributi e gli assegni pubblici per i figli, mentre le deduzioni fiscali saranno fruite da ciascun genitore seguendo il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie.
1.2. Oltre a ciò, la ricorrente insiste in ulteriori previsioni di dettaglio (consenso al rilascio del passaporto) e per la vittoria delle spese del giudizio.
1.3. All'udienza del 05.02.2025 la madre ha parzialmente modificato/integrato le proprie conclusioni secondo il tenore di quelle riportate in epigrafe.
2. Nonostante il rinnovo della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il resistente non si è costituito e all'udienza del 03.07.2024 è stato quindi dichiarato contumace.
3. Disposte indagini di polizia tributaria, all'udienza del 05.02.2025 la giudice delegata, ritenuta la causa matura, l'ha rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
3.1. In data 12.02.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
pagina3 di 7 4. Ciò premesso, vanno anzitutto esaminate le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di vista del genitore non collocatario.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
4.1.1. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi…Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
Nel caso di affidamento esclusivo in base al dettato dell'art. 337 quater c.c., “…Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione”.
4.1.2. L'adozione in via condivisa delle scelte più importanti per la prole, nonostante l'affidamento esclusivo, può trovare deroga giudiziale (ricavabile dall'espressione: “Salvo che non sia diversamente stabilito”) potendo il giudice rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo altresì alle questioni fondamentali riguardanti i figli, allorché tale misura sia l'unica che consenta di tutelare adeguatamente i loro interessi (cd. affidamento esclusivo rafforzato).
4.2. Nel caso di specie, mentre la madre è risultata assolutamente idonea all'esercizio del ruolo genitoriale, all'opposto il padre è apparso inidoneo all'esercizio di un simile ruolo.
4.2.1. Costui, infatti, ha manifestato un chiaro disinteresse nei confronti della figlia e non pare Per_1
offrire sufficienti garanzie di stabilità da consentire un affidamento condiviso della minore, con la quale intrattiene un rapporto scostante, alternando periodi in cui omette persino di chiamarla a periodi in cui la vede con maggior continuità (quale quello riferito all'ultima udienza dalla ricorrente), evidentemente non curante delle esigenze di continuità necessarie per una crescita equilibrata e serena della minore.
pagina4 di 7 Il disinteresse paterno nei confronti della figlia è confermato anche dalla decisione, apparentemente immotivata, di licenziarsi dal posto di lavoro, che ha determinato un inevitabile abbassando del tenore di vita - già assai modesto – di oltre che dalla mancata costituzione in giudizio. Per_1
4.2.2. Diversamente, quanto alla madre, non solo non è emersa alcuna inidoneità rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma si ritiene che proprio la decisione di agire in giudizio per tutelare l'interesse della minore, a fronte della sostanziale latitanza paterna, confermi in positivo la sua adeguatezza all'esercizio del ruolo genitoriale.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene che, per tutelare adeguatamente l'interesse della minore sia necessario disporre l'affido esclusivo rafforzato alla ricorrente: si affida quindi Per_1 Persona_2
in via esclusiva rafforzata alla madre, la quale potrà dunque adottare in assoluta autonomia anche le scelte di maggior interesse riguardanti la figlia (es. scuola, salute, educazione, religione, ecc…).
4.3.1. L'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre rappresenta una misura necessitata non solo in ragione delle argomentate carenze paterne, ma anche a fronte della sostanziale irreperibilità del resistente, di cui non sono note né l'effettiva residenza né le reali condizioni di vita, nonché a fronte delle evidenti difficoltà di contatto da parte della madre (alle cui chiamate il resistente risponde a stento): appare evidente, infatti, come simili circostanze rendano di fatto impraticabile un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale anche e soprattutto in relazione alle scelte di massimo interesse per la bambina.
4.4. Quanto al collocamento e alla residenza della minore, visto l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e tenuto conto dell'assenza di qualsiasi informazione circa l'effettiva residenza del padre, questo va fissato presso la madre.
4.5. Il padre potrà vedere la minore previo accordo con la madre e secondo le tempistiche da quest'ultima ritenute opportune, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore.
5. Passando alla questione relativa al mantenimento, è noto che i genitori, coniugati o meno che siano, debbono adempiere agli obblighi nei confronti dei figli di mantenimento, istruzione ed educazione, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo, in conformità ai criteri indicati dall'art. 337 ter c.c.. L'obbligo di mantenimento può trovare deroga solo allorché il genitore obbligato dimostri l'esistenza di una situazione di oggettiva impossibilità a provvedere adeguatamente al mantenimento della prole.
5.1. Ciò premesso, nel caso in esame si deve tenere conto che:
- attualmente ha nove anni;
Per_1
- la madre, atteso l'affidamento esclusivo rafforzato e il diritto di visita sostanzialmente nullo esercitato dal padre, è gravata in via esclusiva dei compiti di cura, educazione e gestione della figlia con conseguente riduzione della propria capacità lavorativa e reddituale;
pagina5 di 7 - dal 2018 la ricorrente lavora stagionalmente come barista con stipendio mensile pari a circa € 1.000-
1.100 mensili;
nei mesi in cui non lavora percepisce l'indennità di disoccupazione;
ella vive assieme alla minore in appartamento condotto in locazione al canone di € 500,00 mensili;
- dalle indagini di polizia tributaria risulta che fino ad inizio 2023 era assunto con contratto di Per_2
lavoro a tempo indeterminato presso Aquafil s.p.a. e percepiva un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 30.000-33.000 annui, il che porta a ritenere che costui sia dotato di una buona capacità lavorativa.
5.2. Alla luce di tali rilievi si ritiene di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario di pari a € 300,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione Per_1
ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese.
5.2.1. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le ultime linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate solo ove previsto dalle predette linee guida allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, ad € 200,00, ad eccezione delle spese relative alle colonie estive e ad un'unica attività extrascolastica che, in quanto sicuramente nell'interesse della figlia, non dovranno essere concordate senza limiti di spesa.
5.2.2. Si riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore della figlia;
le detrazioni previste per i figli a carico seguiranno il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie.
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (secondo i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato ed indeterminabile, di bassa complessità), seguono la soccombenza, che va ravvisata in capo al resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss c.p.c., così provvede:
1. AFFIDA la minore in via esclusiva rafforzata alla madre: si affida, la quale potrà Persona_2
dunque adottare in assoluta autonomia anche le scelte di maggior interesse riguardanti la figlia (es. scuola, salute, educazione, religione, ecc…);
2. la minore presso la madre, con la quale fisserà altresì la sua CP_2 Persona_2
residenza;
3. DISPONE che il padre possa vedere la figlia previo accordo con la madre e secondo le tempistiche da quest'ultima ritenute opportune, nel rispetto della volontà e delle esigenze della minore;
pagina6 di 7 4. PONE a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della figlia pari a €
300,00; detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente della madre entro il giorno 5 di ogni mese.
5. PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le ultime linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate solo ove previsto dalle predette linee guida allorché superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 200,00, ad eccezione delle spese relative alle colonie estive e ad un'unica attività extrascolastica che, in quanto sicuramente nell'interesse della figlia, non dovranno essere concordate senza limiti di spesa;
6. RICONOSCE a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i Parte_1
contributi previsti dalla legge a favore della figlia;
le detrazioni previste per i figli a carico seguiranno il criterio dell'assunzione delle spese straordinarie;
7. CONDANNA al pagamento a favore di delle spese del CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 27,00 per anticipazioni e in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il/La presidente
Mariateresa Dieni
La giudice estensora
Giulia Paoli
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