Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1978, n. 974
CASS
Sentenza 27 febbraio 1978

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella disciplina del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, la comunicazione al contribuente della data dell'udienza di discussione del ricorso, da effettuarsi a cura della segreteria della commissione mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento (art 50 della legge 5 gennaio 1956 n 1), non puo ritenersi eseguita nel caso in cui da detto avviso risulti la mancata consegna del plico al destinatario, ancorche cio derivi dall'aver questi omesso di partecipare sopravvenuti cambiamenti del domicilio, della residenza o della Sede indicati nel ricorso, in quanto, pure in tale ipotesi, ricorre l'Obbligo di deposito dell'atto presso la commissione e di affissione di avviso nell'albo del comune, di cui all'art 38 lett F del DPR 29 gennaio 1958 n 645.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1978, n. 974
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 974
    Data del deposito : 27 febbraio 1978

    Testo completo