Sentenza 27 febbraio 1978
Massime • 1
Nella disciplina del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, la comunicazione al contribuente della data dell'udienza di discussione del ricorso, da effettuarsi a cura della segreteria della commissione mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento (art 50 della legge 5 gennaio 1956 n 1), non puo ritenersi eseguita nel caso in cui da detto avviso risulti la mancata consegna del plico al destinatario, ancorche cio derivi dall'aver questi omesso di partecipare sopravvenuti cambiamenti del domicilio, della residenza o della Sede indicati nel ricorso, in quanto, pure in tale ipotesi, ricorre l'Obbligo di deposito dell'atto presso la commissione e di affissione di avviso nell'albo del comune, di cui all'art 38 lett F del DPR 29 gennaio 1958 n 645.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1978, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1978 |
Testo completo
Nella disciplina del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, la comunicazione al contribuente della data dell'udienza di discussione del ricorso, da effettuarsi a cura della segreteria della commissione mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento (art 50 della legge 5 gennaio 1956 n 1), non puo ritenersi eseguita nel caso in cui da detto avviso risulti la mancata consegna del plico al destinatario, ancorche cio derivi dall'aver questi omesso di partecipare sopravvenuti cambiamenti del domicilio, della residenza o della Sede indicati nel ricorso, in quanto, pure in tale ipotesi, ricorre l'Obbligo di deposito dell'atto presso la commissione e di affissione di avviso nell'albo del comune, di cui all'art 38 lett F del DPR 29 gennaio 1958 n 645.*