Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Ordinanza collegiale 3 aprile 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
Decreto collegiale 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/10/2023, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 02204/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02873/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Petrocchi, 6;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;
AL (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) Milano, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento PG -OMISSIS- emesso il 01/09/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, notificato via pec in data 01/09/2022 al difensore del Sig. -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dal ricorrente avverso il provvedimento PG -OMISSIS- emesso il 29/06/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, anche in nome e per conto di AL Milano, notificato a mani al Sig. -OMISSIS- in data 30.06.2022 - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e AL Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione all’Avviso -OMISSIS- per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, di proprietà del Comune di Milano e dell’AL Milano.
2. Il Comune di Milano, con provvedimento adottato in data 29.6.2022, ha ridotto il punteggio assegnato al sig. -OMISSIS- da 36,50 a 23 punti e, con provvedimento del 1°.9.2022, ha rigettato il ricorso amministrativo proposto dal sig. -OMISSIS-.
3. L’amministrazione comunale ha ritenuto non attribuibile il punteggio previsto al punto 13 dell’avviso -OMISSIS-, relativo al periodo di residenza nella Regione IA “maggiore di 15 anni” e nel Comune di Milano “maggiore di 10 anni” con questa motivazione: il sig. -OMISSIS- risulta cancellato per irreperibilità dai registri della popolazione residente a Milano dal 13.8.2014 al 4.2.2015 e dal 6.5.2020 al 25.11.2021, né risulta la permanenza abituale sul territorio sia regionale che comunale in tali periodi dalla consultazione delle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.
4. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato i due provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per: violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 15 del reg. reg. n. 4/2017; violazione e/o erronea applicazione dell'allegato 1 al reg. reg. n. 4/2017; violazione e/o erronea applicazione dell'art. 13 dell'avviso pubblico -OMISSIS-; eccesso di potere per: difetto di motivazione e di istruttoria; mancata e/o erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; travisamento dei fatti; sviamento dell'interesse pubblico; irragionevolezza, illogicità.
5. Con decreto n. -OMISSIS-la competente commissione istituita presso il Tribunale ha respinto la richiesta di ammissione del sig. -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente infondate le pretese dell’istante, ai sensi dell’art. 126, c. 1, d.P.R. n. 115/02.
6. Avverso di esso il ricorrente ha proposto reclamo con atto depositato in data 12.12.2022.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
8. Con ordinanza n. 835/2023 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, mediante notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami ai soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso e di conseguente ripristino in favore del sig. -OMISSIS- del punteggio di 36,500 punti, verrebbero scavalcati nella graduatoria dell’avviso -OMISSIS-.
9. Il ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio.
10. All’udienza del 27 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
11. Con un unico motivo di ricorso viene contestata la legittimità della decurtazione del punteggio di cui al punto 13 dell’avviso sostenendo che:
- non sussisterebbe una irreperibilità nel periodo dal 13.8.2014 al 4.2.2015 poiché: sino al 22 ottobre 2014 il sig. -OMISSIS- ha svolto attività lavorativa presso la “-OMISSIS-” di Milano; in tale periodo il ricorrente era sottoposto a cure e visite ambulatoriali; in data 28.10.2014, ha presentato una denuncia di smarrimento del documento di identità; in data 3.2.2015 inoltre, era sottoposto a visita medica presso il reparto di -OMISSIS- dell'Ospedale -OMISSIS-;
- non sussisterebbe una irreperibilità nel periodo dal 6.5.2020 al 25.11.2021, come dimostrato dalla documentazione medica depositata in giudizio;
- a causa delle proprie condizioni di salute il ricorrente sarebbe impossibilitato a svolgere attività lavorativa;
- la stabilità abitativa del Sig. -OMISSIS- nel Comune di Milano non verrebbe meno solo per l'allontanamento del ricorrente per brevi periodi, durante i quali è rientrato in -OMISSIS- per trovare la propria famiglia;
- l’amministrazione non avrebbe allegato alcuna prova a dimostrazione di una diversa dimora abituale rispetto a quella individuata dal ricorrente nel Comune di Milano, né la volontà dello stesso di radicare altrove il centro della propria vita sociale ed affettiva.
12. Il motivo è fondato.
13. La documentazione depositata in giudizio è, invero, sufficiente a fornire la prova della presenza del ricorrente sul territorio della Regione e del Comune di Milano, nei due periodi - dal 13.8.2014 al 4.2.15 e dal 6.5.20 al 25.11.21 - in cui è stato cancellato per irreperibilità dai registri della popolazione residente.
In particolare, quanto al primo periodo, l’estratto conto previdenziale attesta lo svolgimento di un’attività lavorativa sino al 22 ottobre 2014 per la società cooperativa “-OMISSIS-” di Milano (doc. n. 7); anche la denuncia presentata in Questura a Milano in data 28 ottobre 2014 (doc. n. 23) e la visita medica presso l’Ospedale -OMISSIS- del 3.2.2015 (doc. n. 8) forniscono la prova della presenza del ricorrente nel Comune di Milano.
Parimenti, quanto al periodo dal 6.5.20 al 25.11.21, la documentazione medica depositata in giudizio - che attesta la gravità della patologia diagnosticata al sig. -OMISSIS- nel febbraio 2014 e la conseguente necessità di sottoporsi periodicamente a terapie (le sedute di -OMISSIS- dei mesi di febbraio, aprile e maggio 2021, doc. n. 9; la terapia della -OMISSIS- nei mesi di maggio, luglio, settembre, novembre 2020 e gennaio 2021, doc. n. 10; la visita di riconoscimento dell’invalidità civile del 4.5.2021) - oltre a giustificare il mancato svolgimento di attività lavorativa successivamente al mese di ottobre 2014, fornisce una prova sufficiente della presenza continuativa nella Regione e nel Comune di Milano e consente di escludere che i periodi in cui il ricorrente si è allontanato dal territorio nazionale abbiano avuto una durata tale da incidere sul possesso del requisito.
14. I provvedimenti impugnati non hanno tenuto in alcuna considerazione questi fatti; viceversa, hanno attribuito rilievo attribuito alle risultanze delle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, rilievo ben poco significativo a fronte di una persona affetta da una grave patologia sin dall’anno 2014 (doc. 8) e a cui è stata riconosciuta una -OMISSIS-, nel 2022 (doc. n. 17, 18 e 19).
15. Sussiste, pertanto, il dedotto vizio di difetto di istruttoria.
16. Infine, non può assumere rilievo quanto contestato dalla difesa dell’amministrazione comunale con la memorie depositate in giudizio circa l’assenza di radicamento del ricorrente nel territorio del Comune di Milano e l’insussistenza della condizione di precarietà abitativa, anche alla luce degli indirizzi di residenza dichiarati e delle dichiarazioni di ospitalità depositate in giudizio: tali ragioni non figurano nel provvedimento impugnato e vanno, pertanto, a integrare inammissibilmente la motivazione.
17. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
18. Le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti, dovendosi accogliere la richiesta di riesame del decreto n. -OMISSIS-della commissione per il patrocinio a spese dello Stato, stante la fondatezza del ricorso. Va pertanto disposta l’ammissione del sig. -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione dell’onorario del difensore avverrà con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Accoglie la richiesta di riesame del decreto n. -OMISSIS-della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e dispone l’ammissione del ricorrente al beneficio richiesto. La liquidazione degli onorari spettanti al difensore avverrà con separato provvedimento. Dispone che la presente decisione venga trasmessa – a cura della segreteria della Sezione – al competente Ufficio finanziario per le verifiche di competenza, ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.