Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2004, n. 11577
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Sentenza 22 giugno 2004

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In tema di servitù coattive, spetta a chi sia stato convenuto in giudizio per la costituzione della servitù di passaggio coattivo l'onere di dimostrare che la dedotta interclusione esiste in astratto, ma non in concreto, perché il fondo che si assume intercluso gode già di un passaggio che ne consente l'accesso dalla via pubblica

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2004, n. 11577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11577
    Data del deposito : 22 giugno 2004

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