Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1973, n. 921
Articolo 1
Versione
31 gennaio 1974
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1974