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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 822/2022 tra le parti:
RICORRENTE cf CP_1 C.F._1
- difesa: avv. FRATINI PIER FRANCESCO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf contumace CP_2 C.F._3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato,
- Pronunciare la separazione personale di e per fatto CP_1 CP_2 addebitabile al marito;
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco e con obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
- In punto di affidamento della prole, nulla disporre visto che dall'unione non sono nati figli;
- In punto di affidamento della casa coniugale, nulla disporre visto che l'appartamento di via
Fantaccini n. 7, interno 3 a Prato non è di proprietà dei coniugi e visto che entrambi lo hanno lasciato;
- In punto di mantenimento, riconoscere in capo a l'obbligo di versare in CP_2 favore della moglie un contributo per il suo mantenimento pari ad euro 500,00 mensili, Org rivalutabile annualmente secondo l'indice entro il giorno 5 di ogni mese;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa stante anche la richiesta di addebito.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, 29.1.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto all'intestato Tribunale la CP_1 pronuncia di separazione personale dal coniuge sposato con rito CP_2 civile a Prato in data 19.12.2016, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 252.
La ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che dopo un primo anno sereno la vita coniugale è divenuta molto difficile per il temperamento violento del marito e per il suo totale disinteresse nei confronti della stessa, sia sotto il profilo morale che economico;
(3) che la situazione è peggiorata in modo irreversibile tra il 2020 e il 2021 allorquando gli atti di violenza sono diventati molto frequenti, tanto è che la stessa è dovuta ricorrere varie volte all'intervento delle Forze dell'Ordine; (4) che in data 1.10.2021 la ricorrente è stata minacciata dal coniuge il quale ha afferrato un coltello da cucina puntandoglielo al collo;
(5) che in data
4.11.2021 la stessa ha abbandonato il tetto coniugale ritenendo non opportuno continuare la convivenza;
(6) che la ricorrente guadagna soltanto 300,00 euro mensili, non può permettersi di sostenere un canone di locazione e ha contratto vari debiti
2 anche con enti pubblici;
(7) che, al contrario, il marito ha sempre lavorato regolarmente e non ha mai sostenuto economico la ricorrente.
Ha chiesto, pertanto, l'addebito della separazione per colpa del coniuge nonché la previsione a carico dello stesso di contribuire al mantenimento della medesima versando la somma mensile di euro 500,00. pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_2
All'udienza Presidenziale il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando la somma mensile di euro 350,00 ed ha rimesso la causa di fronte al
Giudice istruttore.
Il convenuto non si è costituito neppure nella fase istruttoria, rimanendo così contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24.1.2024 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi tenuto conto di quanto dedotto da parte ricorrente nei propri scritti difensivi e della contumacia del convenuto.
La ricorrente ha confermato il venir meno dell'affectio coniugalis e della comunione materiale e spirituale con il coniuge, nonché l'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Di conseguenza, la domanda di separazione di cui al ricorso deve essere accolta.
Pronuncia di addebito – La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere respinta. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza 40795/21).
3 Ebbene, nel caso in esame si osserva che il comportamento tenuto dal convenuto nei confronti della ricorrente, seppur violento e aggressivo, non sia stato la causa della crisi coniugale sfociata poi con l'instaurazione del presente giudizio. Dalla disamina dei documenti allegati si evince che il rapporto matrimoniale è stato caratterizzato, sin dai primi anni, da condotte violente e aggressive da parte di entrambi i coniugi, sfociati anche in querele reciproche. Gli atti violenti che riporta la ricorrente risalgono anche a molto tempo prima della separazione (cfr. cartella clinica 2017 e 2020), ed è la stessa che nei propri scritti difensivi afferma che il matrimonio è sempre stato connotato da un clima violento e aggressivo. La conferma di ciò si ha dalla disamina degli atti trasmessi da parte della Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 64 disp. Att. c.p.p., dai quali emerge un procedimento penale a carico di entrambe le parti, le quali hanno assunto reciprocamente la qualifica di imputato e di persona offesa.
Si afferma, inoltre, che la ricorrente, dopo l'episodio definito più grave (1.10.2021) ha continuato a vivere nell'abitazione coniugale, ha rinunciato alla possibilità di essere inserita in una casa protetta (come suggerito dalle forze dell'ordine – cfr. querela del
6.10.2021) e ha continuato la relazione con il coniuge, come dalla stessa affermato nel ricorso (pag. 3 con riferimento all'episodio del 26.3.2022).
Non si può, pertanto, ritenere che la crisi coniugale sia sorta a seguito di tali comportamenti che, oltre ad essere stati quotidiani nel rapporto di coppia, erano anche reciproci, dovendosi quindi escludere la prova del nesso causale tra tali condotte e il fallimento della convivenza.
Ulteriori domande – Con riferimento alla domanda di natura economica il Tribunale ritiene necessario un approfondimento istruttorio, per cui la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. pronuncia la separazione personale tra e CP_1 CP_2 sposati con rito civile a Prato in data 19.12.2016, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2016, Parte I, atto n. 252;
b. respinge la domanda di addebito;
4 c. rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore che provvederà per la prosecuzione con separata ordinanza;
d. spese al definitivo.
e. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 16.4.2024
La Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est.
Dr. Costanza Comunale
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