Decreto cautelare 11 giugno 2024
Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 10312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10312 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10312/2025REG.PROV.COLL.
N. 04679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4679 del 2024, proposto da EP De GR e TA D'TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Leggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di S. Agnello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del TAR per la Campania, Sezione Sesta, n. 7156/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Agnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. AR AR OR e uditi per le parti l’avvocato Giulio Renditiso per delega dell'avvocato Ferdinando Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli originari ricorrenti impugnavano l’ordinanza n. 16 del 3 ottobre 2022, notificata a mezzo messo comunale al sig. EP De GR in data 20 ottobre 2022 e alla sig.ra TA D’TO in data 2 novembre 2022, avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza ad ordine di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale in relazione all’ingiunzione n. 7 del 6 maggio 2022, nonché il provvedimento n. 15 del 3 ottobre 2022, a mezzo del quale l’Amministrazione irrogava la sanzione pecuniaria pari ad €uro 20.000,00 (ventimila/00) ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380 del 2001.
I ricorrenti lamentavano che l’adozione del provvedimento di acquisizione fosse stato assunto in violazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2974/2021 emessa all’esito di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria, caratterizzata dalla proposizione di plurime istanze di condono e altrettanti ricorsi giurisdizionali.
Con sentenza n. 7156/2023, il TAR Campania dichiarava inammissibile il ricorso.
Appellata la sentenza resisteva il Comune di Sant’Agnello.
A seguito dell’emissione della sentenza l’ente locale notificava, in data 30 aprile 2024, un nuovo provvedimento avente ad oggetto “ Immissione in Possesso immobile sito alla via M.B. Gargiulo n. 1, 5 e 7 – Corso Italia n. 59 – provvedimento n. 16 del 03/10/2022, emesso a carico dei coniugi De GR EP e d’TO TA ”, con cui avvisava gli odierni appellanti che il giorno 30 maggio 2024 il personale incaricato del Comune avrebbe proceduto alla conclusione del procedimento amministrativo finalizzato all’immissione in possesso dell’immobile oggetto di causa.
Con provvedimento n.2370/24 il Consiglio di Stato respingeva l’istanza di inibitoria.
All’udienza del 25 novembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il motivo di appello gli appellanti deducono errores in procedendo e errores in iudicando – Vizio di mancata pronuncia – Violazione di legge con riferimento all’art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione apparente – Violazione dell’art. 1 comma 1 bis l. 241/90 – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione del principio generale di giustizia e compressione del bene della vita.
Evidenziano l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “ i motivi di ricorso, attenendo – a ben vedere – a vizi (di nullità/illegittimità) che avrebbero potuto farsi valere, tutt’al più, avverso l’ordinanza di demolizione presupposta n. 7 del 06.05.2022 (rimasta, invece, inoppugnata), sono inammissibili ”.
Lamentano che le doglianze proposte in primo grado attenevano a vizi propri dell’atto di acquisizione (e non a vizi meramente riflessi dell’atto con cui veniva intimata la demolizione, non impugnato), stante l’elusione e la violazione di giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 2974/2021 pubblicata il 12 aprile 2021, in cui era incorsa l’Amministrazione appellata.
La censura non è fondata.
1.1. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2974/2021 ha definito una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria affermando le legittimità di quattro ordinanze di demolizione e di tre dinieghi di condono con l’accoglimento dell’appello delle parti private esclusivamente con riferimento al provvedimento inibitorio dell’attività commerciale.
Successivamente il Comune adottava l’ordinanza di demolizione n. 7 del 6 maggio 2022 emessa ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001.
Tale provvedimento non è stato impugnato.
Per pacifica giurisprudenza amministrativa i provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e di occupazione dell'area in vista della trascrizione della suddetta acquisizione sono consequenziali, connessi e conseguenti al provvedimento che ordina la demolizione, con la conseguenza che essi non sono autonomamente impugnabili in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione o di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto, di talché, a fronte del consolidarsi dell'effetto dell'ordinanza di demolizione, il provvedimento di acquisizione gratuita può essere impugnato per vizi propri e non per ragioni legate alla natura abusiva delle opere (Consiglio di Stato sez. VI, 22 novembre 2023, n.10033).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi riguardanti il regime sanzionatorio e repressivo degli illeciti edilizi. L’Adunanza plenaria ha, in particolare, enunciato i seguenti principi di diritto:
a) la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem , distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza;
c) l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza stessa. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva);
d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.
Per far valere l’illegittimità dell’ordine di demolizione o la pretesa violazione del giudicato gli appellanti avrebbero, pertanto, dovuto impugnare l’ordinanza di demolizione.
Correttamente, dunque, il Tar ha affermato che “ i motivi di ricorso, attenendo – a ben vedere – a vizi (di nullità/illegittimità) che avrebbero potuto farsi valere, tutt’al più, avverso l’ordinanza di demolizione presupposta n. 7 del 06.05.2022 (rimasta, invece, inoppugnata)” sono inammissibili ”.
2. Quanto alla deduzione che il Comune abbia omesso di notificare l’atto di acquisizione alla società “New Economy S.r.l.”, nella qualità di parte nel giudizio quale affittuaria dei beni aziendali, nonché al custode giudiziario Dott. Vincenzo De Simone, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 81/2012, pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, proposta dal creditore “MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.”, correttamente il Tar ha osservato non essere rilevante ai fini di causa la (asserita) omessa notifica dell’ordinanza di accertamento di inottemperanza e di acquisizione (e del relativo verbale, si aggiunge nella memoria di replica depositata in giudizio il 25 settembre 2023 ma non notificata) alla società “New Economy S.r.l.”, esercente attività commerciale nei locali oggetto d’ingiunzione, e al custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata e che, comunque, tale questione avrebbe – al più – potuto essere dedotta dal soggetto interessato, e non certo da terzi, quali sono i ricorrenti (la cui posizione, appunto, non risulta in alcun modo lesa dalla asserita omissione).
3. È da ultimo inammissibile la censura formulata solo in sede di appello avverso il provvedimento di acquisizione emanato ex novo dal Comune che, ad avviso della difesa, non poteva non tener conto, in via autonoma, del dictum del Consiglio di Stato che limitava l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio del Comune, provvedimento che avrebbe dovuto essere ritualmente impugnato.
4. L’appello deve essere, pertanto, respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in €3000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
AR AR OR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AR OR | NI Di AR |
IL SEGRETARIO