CASS
Ordinanza 22 marzo 2022
Ordinanza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/03/2022, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
Testo completo
1 AULA 'B' 2022 118 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Dott. IR IC - Consigliere - Dott. CA SP - Rel. Consigliere - Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22540-2016 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI n.6, presso lo studio dell'avvocato BELLINO EL PANZA, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO RUSTICO;
- ricorrente -
contro IC NU;
- intimato -
Oggetto Consorzi di bonifica Regione Sicilia Contratti a termine R.G.N. 22540/2016 Cron. Rep. Ud. 18/01/2022 CC Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Civile Ord. Sez. L Num. 9374 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: SP CA Data pubblicazione: 22/03/2022 2 avverso la sentenza n. 395/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1169/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott. CA SP. Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 3 RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza del 25 marzo 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 16 marzo 2001 tra NU IC ed il CONSORZIO DI BONIFICA NUMERO 8 DI RAGUSA (in prosieguo: il CONSORZIO), primo di una serie di contratti a termine;
in riforma della stessa sentenza, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannava il CONSORZIO alla riammissione in servizio del lavoratore e riduceva la misura della indennità risarcitoria liquidata dal Tribunale a quattro mensilità di retribuzione. 2. La Corte territoriale esponeva che la sentenza impugnata, pur avendo accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendo ostativo l’obbligo, fissato dalla legge regionale nr. 14/1958 (articolo 9), di assunzione a tempo indeterminato presso gli enti consortili regionali attraverso concorso pubblico. Il lavoratore aveva proposto appello avverso la statuizione che negava la conversione;
il Consorzio aveva impugnato le statuizioni a sé sfavorevoli. 3. Nel merito, osservava che ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal D .L.gs. nr. 368/2001. 4. Evidenziava che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685, ricostruendo il quadro della normativa regionale, avevano chiarito che L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta soltanto con la L.R. nr. 15/2004, art. 49; pertanto per i soli contratti sottoscritti nella vigenza di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione. 5. Tanto premesso in punto di diritto, il giudice dell’appello confermava la Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 4 nullità del termine apposto al primo contratto stipulato tra le parti, per il periodo dal 19 marzo al 31 dicembre 2001, regolato, ratione temporis, dalla legge nr. 230/1962, sul rilievo che il contratto faceva riferimento genericamente ad attività di manutenzione e richiamava la delibera nr. 73 del 22.02.2001 ed una perizia che non erano state prodotte. Aggiungeva che la manutenzione delle opere di bonifica costitutiva l’attività ordinaria del Consorzio e che non era stata dimostrata l’esistenza di esigenze particolari, considerato anche che i contratti intercorsi tra le parti coprivano quasi tutti i periodi dell’anno, oltre i limiti del concetto di stagione. 6. Il Consorzio andava quindi condannato alla riassunzione in servizio del IC ed al risarcimento del danno, ex articolo 32 L. nr. 183/2010 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CONSORZIO, articolato in quattro motivi di censura ed illustrato con memoria, cui l’intimato non ha opposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma uno, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal IC, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. di questa Corte nr. 27199/2017, sicché su di esso non vi è luogo a pronunciare. 2. Con il secondo mezzo il CONSORZIO ha denunciato la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., dell’articolo 1 L. nr. 230/1962; dell’articolo 23 L. nr. 56/1987, del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ratione temporis applicabile, articoli 2 e 121 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 3. Si censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 16 marzo 2001, primo della serie di contratti sottoscritti tra le parti di causa, esponendo che esso era stato stipulato ai sensi della legge n. 56 del 1987, art. 23; in particolare, il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica vigente fino Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 5 al 31 dicembre 2003, agli artt. 2 e 121, consentiva l’assunzione a tempo determinato degli operai «avventizi», categoria comprendente i lavoratori addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili nonché all’esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. 4. Sotto il profilo della violazione del principio di non contestazione e del vizio di motivazione, si lamenta l’omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che il IC aveva svolto la sua attività come operaio «avventizio», secondo la definizione del predetto articolo 121 CCNL. 5. Con la terza critica si torna a denunciare la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento della prova, assumendosi che la delibera legittimante la assunzione del IC (la nr. 383 del 28 luglio 2000, diversa da quella erroneamente indicata nella sentenza impugnata) era stata tempestivamente prodotta in causa e che il documento comprovava le ragioni della assunzione, consistenti nell’ «urgenza degli interventi manutentivi». 6. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili, in parte infondati. 7. Dalla sentenza impugnata risulta: che il IC con il contratto in contestazione venne assunto con qualifica di «operaio comune per lo svolgimento di attività di manutenzione delle 00.PP. di bonifica previste nell’apposita perizia» (pagina 8 della sentenza, secondo capoverso); che nessuna allegazione ed alcun elemento di prova erano stati offerti dal Consorzio in ordine alla esistenza di incrementi dell’ attività produttiva in dipendenza di esigenze particolari, anche considerando che i contratti successivi coprivano pressoché integralmente l'anno solare, al di là del limite concettuale di stagione ( pagina 8 della sentenza, terzo capoverso). Il Collegio ha dunque escluso che ricorresse la prova del carattere «stagionale» dei lavori di manutenzione ed esercizio delle opere consortili, stagionalità richiesta dall'articolo 121 CCNL per la definizione dell'operaio avventizio. 8. Trattasi di accertamento di fatto sindacabile in questa sede esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, ex articolo 360 nr. 5 cod. Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 6 proc. civ., la cui deducibilità è, tuttavia, in limine esclusa dall'articolo 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., per la pronuncia conforme su tale punto di fatto resa nei due gradi di merito. 9. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). 10. Il motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazione del principio di non contestazione. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee. 11.Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che gli attori contestassero l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo (Cass. n. 6183/18). 12. La quarta censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R. SICILIA n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L. R. SICILIA n. 12 del 1991, art. 3; dell'art. 97 Cost. 13. Si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendosi la sua contrarietà alla normativa regionale ed all'art. 97 Cost. Si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 nr. 14, prevedente l’obbligo del pubblico concorso. 14.Il motivo è fondato. 15. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale hanno dato continuità Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021, ha ritenuto che i principi Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 7 enunciati nell’arresto delle Sezioni Unite nr. 4685/2015, posti a base della sentenza impugnata, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici. Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale, nei termini ricostruiti ed interpretati dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite. 16.Si è, in particolare, affermato che «la L.R. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 17.Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione. 18. Il motivo, pur erroneo nel richiamo alla normativa sostanziale di cui si assume la violazione, è fondato nel sostenere l'impossibilità giuridica di convertire a tempo indeterminato i rapporti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, operando, quanto alla individuazione della corretta normativa della cui violazione si tratta, il principio iura novit curia. 19. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo di ricorso, respinti gli altri. 20. Resta ferma la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010: infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 8 dalla qui confermata illegittimità del termine. 21. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 22. Le spese dell’intero processo si compensano pe l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 IL PRESIDENTE Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022
- ricorrente -
contro IC NU;
- intimato -
Oggetto Consorzi di bonifica Regione Sicilia Contratti a termine R.G.N. 22540/2016 Cron. Rep. Ud. 18/01/2022 CC Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Civile Ord. Sez. L Num. 9374 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: SP CA Data pubblicazione: 22/03/2022 2 avverso la sentenza n. 395/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/03/2016 R.G.N. 1169/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere Dott. CA SP. Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 3 RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza del 25 marzo 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 16 marzo 2001 tra NU IC ed il CONSORZIO DI BONIFICA NUMERO 8 DI RAGUSA (in prosieguo: il CONSORZIO), primo di una serie di contratti a termine;
in riforma della stessa sentenza, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannava il CONSORZIO alla riammissione in servizio del lavoratore e riduceva la misura della indennità risarcitoria liquidata dal Tribunale a quattro mensilità di retribuzione. 2. La Corte territoriale esponeva che la sentenza impugnata, pur avendo accertato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ritenendo ostativo l’obbligo, fissato dalla legge regionale nr. 14/1958 (articolo 9), di assunzione a tempo indeterminato presso gli enti consortili regionali attraverso concorso pubblico. Il lavoratore aveva proposto appello avverso la statuizione che negava la conversione;
il Consorzio aveva impugnato le statuizioni a sé sfavorevoli. 3. Nel merito, osservava che ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal D .L.gs. nr. 368/2001. 4. Evidenziava che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685, ricostruendo il quadro della normativa regionale, avevano chiarito che L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta soltanto con la L.R. nr. 15/2004, art. 49; pertanto per i soli contratti sottoscritti nella vigenza di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione. 5. Tanto premesso in punto di diritto, il giudice dell’appello confermava la Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 4 nullità del termine apposto al primo contratto stipulato tra le parti, per il periodo dal 19 marzo al 31 dicembre 2001, regolato, ratione temporis, dalla legge nr. 230/1962, sul rilievo che il contratto faceva riferimento genericamente ad attività di manutenzione e richiamava la delibera nr. 73 del 22.02.2001 ed una perizia che non erano state prodotte. Aggiungeva che la manutenzione delle opere di bonifica costitutiva l’attività ordinaria del Consorzio e che non era stata dimostrata l’esistenza di esigenze particolari, considerato anche che i contratti intercorsi tra le parti coprivano quasi tutti i periodi dell’anno, oltre i limiti del concetto di stagione. 6. Il Consorzio andava quindi condannato alla riassunzione in servizio del IC ed al risarcimento del danno, ex articolo 32 L. nr. 183/2010 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CONSORZIO, articolato in quattro motivi di censura ed illustrato con memoria, cui l’intimato non ha opposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma uno, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal IC, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. di questa Corte nr. 27199/2017, sicché su di esso non vi è luogo a pronunciare. 2. Con il secondo mezzo il CONSORZIO ha denunciato la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., dell’articolo 1 L. nr. 230/1962; dell’articolo 23 L. nr. 56/1987, del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario ratione temporis applicabile, articoli 2 e 121 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 3. Si censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 16 marzo 2001, primo della serie di contratti sottoscritti tra le parti di causa, esponendo che esso era stato stipulato ai sensi della legge n. 56 del 1987, art. 23; in particolare, il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica vigente fino Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 5 al 31 dicembre 2003, agli artt. 2 e 121, consentiva l’assunzione a tempo determinato degli operai «avventizi», categoria comprendente i lavoratori addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili nonché all’esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. 4. Sotto il profilo della violazione del principio di non contestazione e del vizio di motivazione, si lamenta l’omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che il IC aveva svolto la sua attività come operaio «avventizio», secondo la definizione del predetto articolo 121 CCNL. 5. Con la terza critica si torna a denunciare la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento della prova, assumendosi che la delibera legittimante la assunzione del IC (la nr. 383 del 28 luglio 2000, diversa da quella erroneamente indicata nella sentenza impugnata) era stata tempestivamente prodotta in causa e che il documento comprovava le ragioni della assunzione, consistenti nell’ «urgenza degli interventi manutentivi». 6. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili, in parte infondati. 7. Dalla sentenza impugnata risulta: che il IC con il contratto in contestazione venne assunto con qualifica di «operaio comune per lo svolgimento di attività di manutenzione delle 00.PP. di bonifica previste nell’apposita perizia» (pagina 8 della sentenza, secondo capoverso); che nessuna allegazione ed alcun elemento di prova erano stati offerti dal Consorzio in ordine alla esistenza di incrementi dell’ attività produttiva in dipendenza di esigenze particolari, anche considerando che i contratti successivi coprivano pressoché integralmente l'anno solare, al di là del limite concettuale di stagione ( pagina 8 della sentenza, terzo capoverso). Il Collegio ha dunque escluso che ricorresse la prova del carattere «stagionale» dei lavori di manutenzione ed esercizio delle opere consortili, stagionalità richiesta dall'articolo 121 CCNL per la definizione dell'operaio avventizio. 8. Trattasi di accertamento di fatto sindacabile in questa sede esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, ex articolo 360 nr. 5 cod. Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 6 proc. civ., la cui deducibilità è, tuttavia, in limine esclusa dall'articolo 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., per la pronuncia conforme su tale punto di fatto resa nei due gradi di merito. 9. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). 10. Il motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia la violazione del principio di non contestazione. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee. 11.Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che gli attori contestassero l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo (Cass. n. 6183/18). 12. La quarta censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R. SICILIA n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L. R. SICILIA n. 12 del 1991, art. 3; dell'art. 97 Cost. 13. Si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendosi la sua contrarietà alla normativa regionale ed all'art. 97 Cost. Si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 nr. 14, prevedente l’obbligo del pubblico concorso. 14.Il motivo è fondato. 15. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale hanno dato continuità Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021, ha ritenuto che i principi Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 7 enunciati nell’arresto delle Sezioni Unite nr. 4685/2015, posti a base della sentenza impugnata, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici. Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale, nei termini ricostruiti ed interpretati dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite. 16.Si è, in particolare, affermato che «la L.R. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 17.Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione. 18. Il motivo, pur erroneo nel richiamo alla normativa sostanziale di cui si assume la violazione, è fondato nel sostenere l'impossibilità giuridica di convertire a tempo indeterminato i rapporti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, operando, quanto alla individuazione della corretta normativa della cui violazione si tratta, il principio iura novit curia. 19. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo di ricorso, respinti gli altri. 20. Resta ferma la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010: infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2 Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 8 dalla qui confermata illegittimità del termine. 21. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 22. Le spese dell’intero processo si compensano pe l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 IL PRESIDENTE Numero registro generale 22540/2016 Numero sezionale 118/2022 Numero di raccolta generale 9374/2022 Data pubblicazione 22/03/2022