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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1541/2024 del R.A.C.C. in data 26/07/2024, introdotta d a
- (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti con il patrocinio degli avv. ANTONIO NEGRETTO e TIZIANO TAGLIANI, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in VIA DE' ROMEI 7 ) Pt_1
RICORRENTI
c o n t r o
- C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. Parte_4 C.F._2
(C.F. tutti con il patrocinio Parte_5 C.F._3
dell'avv. RICCARDO VILLANI elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in via Contrari, 17 ) Pt_1
RESISTENTI avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni,
Pag. 1 viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 06/02/2025
CONCLUSIONI
- per la , il Parte_6 [...]
e l' Parte_2 Parte_3
: “L'avv. Tagliani non si oppone alla
[...]
dichiarazione di improcedibilità e chiede la compensazione delle spese atteso che nessuna delle parti ha proceduto ad introdurre nuova mediazione come da ordinanza del 6 novembre 2024”.
- per e Controparte_1 Parte_4 [...]
“chiede che venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione Parte_5
proposta con vittoria delle spese di lite con la maggiorazione prevista per il collegamento ipertestuale informatico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che la , l' Parte_7 [...]
e il Parte_8 Parte_2
hanno agito con ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., nei
[...]
confronti di e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
formulando le seguenti domande: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
PRELIMINARMENTE ordinare agli eredi di come Controparte_2
sopra identificati: nonché Controparte_1 Parte_4 [...]
la presentazione del conto della gestione dei conti correnti e Parte_5
dossier titoli e gestioni patrimoniali o più in generale di qualsiasi altro rapporto, a qualsivoglia titolo, censito presso Banca Generali S.p.a. Partita
IVA - Codice Fiscale – intestato o cointestato a P.IVA_4 P.IVA_5
nato a [...] [...] c.f. Controparte_2 Pt_2
alla data di apertura della successione del predetto C.F._4
loro congiunto (21/05/2021) ed all'uopo fissare Controparte_2
Pag. 2 udienza di discussione e termine per il deposito del rendiconto medesimo ex art. 263 cpc .
IN SUBORDINE in difetto di rendimento del conto e/o sua accettazione, accertare comunque conti correnti e dossier titoli e gestioni patrimoniali o più in generale di qualsiasi altro rapporto, a qualsivoglia titolo, censito presso Banca Generali S.p.a. Partita IVA - Codice Fiscale P.IVA_4
– intestato o cointestato a nato a [...]_5 Controparte_2
il 25/03/1940 c.f. dalla data di apertura Pt_2 C.F._4
della successione del predetto loro congiunto Controparte_2
(21/05/2021) ordinando ex art. 210 c.p.c. alla Banca Generali S.p.a. di esibire nel presente giudizio tutta la relativa documentazione.
CONDANNARE i convenuti in solido fra loro al versamento in favore delle parti attrici quali enti destinatari per volontà del de cuius, delle somme come sopra determinate ovvero
IN SUBORDINE, a valle dell'accertamento dell'importo destinato all' adempimento del legato, rimettere al Presidente del Tribunale di Ferrara ex art.631 cc , in difetto di spontanea scelta degli onerati, affinché questi, assunte opportune informazioni effettui la scelta in ordine alle modalità di erogazione del legato.
Con vittoria di spese e funzioni del giudizio”;
dato atto che si sono tempestivamente costituiti i convenuti eccependo in rito l'improcedibilità della domanda, posto che il procedimento di mediazione era stato introdotto dalla Controparte_3
e dalla ovvero da soggetti parzialmente diversi da quelli
[...] Parte_1
che poi avevano agito in sede giudiziale (p. 3: “Là ebbero ad agire la
e la diocesi. Oggi, agiscono il seminario di , Controparte_3 Pt_2
l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e, ancora, la diocesi. Così che, in sostanza, l'odierna parte ricorrente ha ben poco a che fare con quella del precedente procedimento”), oltre alla infondatezza nel merito
Pag. 3 della domanda per numerosi e pregevoli rilievi non rilevanti ai fini decisori;
considerato che alla prima udienza il Giudice ha accolto l'eccezione processuale formulata dalla parte convenuta assegnando il termine di cui all'art. 5 del D.Lgs.
4.3.2010 n. 28 per la introduzione del procedimento di mediazione;
dato atto che alla successiva udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno dato atto che la mediazione non è stata introdotta chiedendo che fosse dichiarata la improcedibilità della domanda;
rilevato che accertato il mancato assolvimento della condizione di procedibilità deve essere dichiarata in rito l'improcedibilità dell'azione;
considerato che, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda, l'omissione determina la soccombenza della parte che aveva l'onere di integrarla e la necessaria condanna al pagamento delle spese di lite (quantificate ai medi dello scaglione di riferimento – indeterminato complessità bassa – per le fasi studio, introduttiva e di trattazione ed aumento per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT), non potendosi giustificare la compensazione in virtù di un onere che grava solo a carico della parte ricorrente, ovvero del soggetto nel cui interesse è posto l'incombente a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
sottolineato come tale considerazione è rafforzata dalla constatazione che la parte resistente non ha proposto una domanda riconvenzionale (fermo restando che la S.C. ha recentemente evidenziato come la formulazione della domanda riconvenzionale non richieda anche l'assolvimento della condizione di procedibilità connessa al procedimento di mediazione;
cfr. Cass., 7 febbraio 2024, n. 3452)
Pag. 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1541/2024 R.G.:
1) DICHIARA la improcedibilità delle domande formulate dalla
, dall' Parte_7 Parte_8
e dal nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e per mancata CP_1 Parte_4 Parte_5
introduzione del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal
Giudice;
2) CONDANNA l , l' Parte_7 [...]
e il , in Parte_8 Parte_2
persona dei legali rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
e quantificate in euro 6.124,00 Parte_4 Parte_5
per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.
Ferrara, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 5