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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., PO ND, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 236/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a Parte_1
Mazzarino il 6.2.1971 ed ivi residente in [...], (C.F.
) n.q. di amministratrice di sostegno di C.F._1
CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.01.1938, rappresentata e difesa dall'Avv. Adele Maria Boscia presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
IS (CF Controparte_2
) in persona del legale rapp. te pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Schittino, presso il cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: riconoscimento diritto al beneficio economico e assistenziale ai sensi del D.P. 532/2017 e 545/2017
Conclusioni per le parti (ud. 23 dicembre 2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23/02/2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Gela in funzione del Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Statuire che la sig.ra CP_1
, come sopra generalizzata, venga ammessa al beneficio
[...]
economico previsto dalla LR n.4 dell'01 marzo 2017 e s.m.i. per i nuovi
soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del DM
26.09.2016, con decorrenza dalla presentazione della domanda o da
quella ritenuta di giustizia-con vittoria di spese e compensi.
Conseguentemente ritenere e dichiarare la ricorrente titolare del diritto
al riconoscimento del beneficio economico e assistenziale ai sensi del
D.P. n.532 del 31.03.17 e del D.P. n.545 del 2017, così, condannando
l di IS in persona del Suo Direttore Generale – legale CP_3
rappresentante alla corresponsione del contributo mensile a titolo di
beneficio economico ed assistenziale…”. La ricorrente, pertanto, conveniva in giudizio l' Controparte_2
per far accertare e dichiarare al Tribunale il suo status e il
[...]
diritto a percepire i contributi economici.
Si costituiva l' Controparte_4
resistente, la quale chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 23 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare in parte fondata e, pertanto,
l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Giova premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017
n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n.
18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del
D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo
(SV) oppure di Stato di MA CO (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c)
persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione,
identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado
A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità
devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala
Medical Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded
Disability Status Scale (EDSS) 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.; f)
persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90
decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale
Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Al fine di accertare se le patologie da cui è affetta la ricorrente siano tali da rendere la medesima una disabile gravissima ai sensi dell'art.3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio.
L'Ausiliario ha concluso ritenendo che “…nell'ambito della
Legge Regionale 01 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3,
comma 2, viene specificato cosa si intenda per persone in condizione di
disabilità gravissima, descrivendo le condizioni cliniche rientranti nella
medesima definizione…”.
Ha descritto la ricorrente come soggetto affetto da: “…esiti di
intervento di riparazione percutanea valvola mitralica con sistema
mitralclip per grave insufficienza mitralica e chiusura percutanea
auricola sinistra, residua severa insufficienza tricuspidale sinistra, FAC
in terapia, IRC V stadio, artrite reumatoide, diabete ID complicato da
retinopatia, esiti di vertebroplastica L1, marcato decadimento congitivo
con disorientamento spazio-temporale, disfagia per solidi e liquidi,
grave deficit neuromotorio e deambulatorio…”.
Il CTU analizzando la documentazione agli atti e valutando la condizione clinico-neurologica, ha evinto che la ricorrente presentasse condizioni ingravescenti e peggiorate rispetto al precedente controllo medico del CML di IS e dell Contr Dal punto di vista neuromotorio, ha riscontrato, infatti, un peggioramento della forza ai quattro arti, specie arti inferiori con marcata paraparesi e impossibilità a raggiungere la stazione eretta (paziente allettata o costretta su sedia), ulteriore e marcato peggioramento cognitivo con marcato rallentamento ideo-motorio condizioni cliniche in peggioramento per insufficienza respiratoria, marcato ipotonotrofismo,
disfagia e disartria, eloquio frammentato e afinalistico.
Presenterebbe di disturbi comportamentali, presenza di perseverazione e gesti perseverativi.
Sulla base, anche, delle scale di valutazione somministrate dal
CTU, con test ADL e scala IADL (indice di Barthel) ha evinto una importante perdita dell'autonomia con dipendenza.
Riassumendo, le suddette condizioni clinico-neurologiche sarebbero decisamente peggiorate rispetto alla valutazione del CML, per quanto riguarda l'autonomia neuromotoria e deambulatoria, la capacità
cognitiva e comportamentale, tanto che, alla data delle operazioni peritali, ai fini del decreto sopracitato per disabilità gravissima, si rientra sicuramente nei criteri di grave o gravissimo stato di demenza secondo la
Scala CDRS>=4.
Ha affermato che sussisterebbero i requisiti per la concessione del beneficio sulla base del decreto sopracitato per disabilità gravissima,
rientrando sicuramente nei criteri di grave o gravissimo stato di demenza secondo la Scala CDRS>=4. Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono condivisibili,
logicamente argomentate, nonché concordanti con la documentazione medica depositata, cui si rimanda integralmente.
Inoltre, il CTU ha esaustivamente risposto alle note critiche mosse dal consulente di parte, non concordando con quanto scritto in merito ai domini di cui all'allegato 2 art. 3 comma due lettera i: a) motricità; b)
stato di coscienza c) respirazione d) nutrizione. La ricorrente,
ovviamente già riconosciuta invalida con beneficio dell'accompagnamento, a parere dello scrivente CTU non risulterebbe in condizione di dipendenza vitale che necessiti assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, in quanto non risulterebbe agli atti una documentazione attestante tale condizione.
Ha confermato la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio sulla base del decreto sopracitato per disabilità gravissima;
si rientra sicuramente nei criteri di grave o gravissimo stato di demenza secondo la Scala CDRS>=4, ponendo la decorrenza a far data dall'inizio delle operazioni peritali (06 giugno 2024), epoca in cui si è potuto accertare il nuovo peggioramento del quadro clinico-neurologico.
Confermando l'elaborato definitivo le conclusioni già specificate nella bozza il CTU concludeva che: “…la ricorrente può essere
riconosciuta, in atto, disabile gravissima, ai sensi della Legge Regionale
1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, lettera b)…”. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto. Le spese di lite in ragione della decorrenza del beneficio andranno compensate.
Spese di CTU in capo all' come da separato Controparte_5
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la
CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.01.1938 quale soggetto in condizione di disabilità gravissima,
nell'ambito della Legge Regionale 01 marzo 2017 n. 4 e del DM
26/09/2016, art. 3, comma 2. Compensa le spese di lite in ragione della decorrenza del beneficio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di Controparte_5
consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
ND PO
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., PO ND, in funzione di G.L.
uscendo dalla camera di consiglio del giorno 23/12/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 236/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a Parte_1
Mazzarino il 6.2.1971 ed ivi residente in [...], (C.F.
) n.q. di amministratrice di sostegno di C.F._1
CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.01.1938, rappresentata e difesa dall'Avv. Adele Maria Boscia presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
IS (CF Controparte_2
) in persona del legale rapp. te pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Schittino, presso il cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: riconoscimento diritto al beneficio economico e assistenziale ai sensi del D.P. 532/2017 e 545/2017
Conclusioni per le parti (ud. 23 dicembre 2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese
all'udienza anzi richiamata tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così,
per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23/02/2023, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Gela in funzione del Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Statuire che la sig.ra CP_1
, come sopra generalizzata, venga ammessa al beneficio
[...]
economico previsto dalla LR n.4 dell'01 marzo 2017 e s.m.i. per i nuovi
soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 3 del DM
26.09.2016, con decorrenza dalla presentazione della domanda o da
quella ritenuta di giustizia-con vittoria di spese e compensi.
Conseguentemente ritenere e dichiarare la ricorrente titolare del diritto
al riconoscimento del beneficio economico e assistenziale ai sensi del
D.P. n.532 del 31.03.17 e del D.P. n.545 del 2017, così, condannando
l di IS in persona del Suo Direttore Generale – legale CP_3
rappresentante alla corresponsione del contributo mensile a titolo di
beneficio economico ed assistenziale…”. La ricorrente, pertanto, conveniva in giudizio l' Controparte_2
per far accertare e dichiarare al Tribunale il suo status e il
[...]
diritto a percepire i contributi economici.
Si costituiva l' Controparte_4
resistente, la quale chiedeva rigettarsi il ricorso, deducendone variamente l'infondatezza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 23 dicembre
2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare in parte fondata e, pertanto,
l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso.
Giova premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017
n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n.
18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del
D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo
(SV) oppure di Stato di MA CO (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c)
persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione,
identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado
A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità
devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala
Medical Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded
Disability Status Scale (EDSS) 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.; f)
persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90
decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale
Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Al fine di accertare se le patologie da cui è affetta la ricorrente siano tali da rendere la medesima una disabile gravissima ai sensi dell'art.3 del D.M. 26 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio.
L'Ausiliario ha concluso ritenendo che “…nell'ambito della
Legge Regionale 01 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3,
comma 2, viene specificato cosa si intenda per persone in condizione di
disabilità gravissima, descrivendo le condizioni cliniche rientranti nella
medesima definizione…”.
Ha descritto la ricorrente come soggetto affetto da: “…esiti di
intervento di riparazione percutanea valvola mitralica con sistema
mitralclip per grave insufficienza mitralica e chiusura percutanea
auricola sinistra, residua severa insufficienza tricuspidale sinistra, FAC
in terapia, IRC V stadio, artrite reumatoide, diabete ID complicato da
retinopatia, esiti di vertebroplastica L1, marcato decadimento congitivo
con disorientamento spazio-temporale, disfagia per solidi e liquidi,
grave deficit neuromotorio e deambulatorio…”.
Il CTU analizzando la documentazione agli atti e valutando la condizione clinico-neurologica, ha evinto che la ricorrente presentasse condizioni ingravescenti e peggiorate rispetto al precedente controllo medico del CML di IS e dell Contr Dal punto di vista neuromotorio, ha riscontrato, infatti, un peggioramento della forza ai quattro arti, specie arti inferiori con marcata paraparesi e impossibilità a raggiungere la stazione eretta (paziente allettata o costretta su sedia), ulteriore e marcato peggioramento cognitivo con marcato rallentamento ideo-motorio condizioni cliniche in peggioramento per insufficienza respiratoria, marcato ipotonotrofismo,
disfagia e disartria, eloquio frammentato e afinalistico.
Presenterebbe di disturbi comportamentali, presenza di perseverazione e gesti perseverativi.
Sulla base, anche, delle scale di valutazione somministrate dal
CTU, con test ADL e scala IADL (indice di Barthel) ha evinto una importante perdita dell'autonomia con dipendenza.
Riassumendo, le suddette condizioni clinico-neurologiche sarebbero decisamente peggiorate rispetto alla valutazione del CML, per quanto riguarda l'autonomia neuromotoria e deambulatoria, la capacità
cognitiva e comportamentale, tanto che, alla data delle operazioni peritali, ai fini del decreto sopracitato per disabilità gravissima, si rientra sicuramente nei criteri di grave o gravissimo stato di demenza secondo la
Scala CDRS>=4.
Ha affermato che sussisterebbero i requisiti per la concessione del beneficio sulla base del decreto sopracitato per disabilità gravissima,
rientrando sicuramente nei criteri di grave o gravissimo stato di demenza secondo la Scala CDRS>=4. Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono condivisibili,
logicamente argomentate, nonché concordanti con la documentazione medica depositata, cui si rimanda integralmente.
Inoltre, il CTU ha esaustivamente risposto alle note critiche mosse dal consulente di parte, non concordando con quanto scritto in merito ai domini di cui all'allegato 2 art. 3 comma due lettera i: a) motricità; b)
stato di coscienza c) respirazione d) nutrizione. La ricorrente,
ovviamente già riconosciuta invalida con beneficio dell'accompagnamento, a parere dello scrivente CTU non risulterebbe in condizione di dipendenza vitale che necessiti assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, in quanto non risulterebbe agli atti una documentazione attestante tale condizione.
Ha confermato la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio sulla base del decreto sopracitato per disabilità gravissima;
si rientra sicuramente nei criteri di grave o gravissimo stato di demenza secondo la Scala CDRS>=4, ponendo la decorrenza a far data dall'inizio delle operazioni peritali (06 giugno 2024), epoca in cui si è potuto accertare il nuovo peggioramento del quadro clinico-neurologico.
Confermando l'elaborato definitivo le conclusioni già specificate nella bozza il CTU concludeva che: “…la ricorrente può essere
riconosciuta, in atto, disabile gravissima, ai sensi della Legge Regionale
1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, lettera b)…”. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto. Le spese di lite in ragione della decorrenza del beneficio andranno compensate.
Spese di CTU in capo all' come da separato Controparte_5
decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la
CF: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06.01.1938 quale soggetto in condizione di disabilità gravissima,
nell'ambito della Legge Regionale 01 marzo 2017 n. 4 e del DM
26/09/2016, art. 3, comma 2. Compensa le spese di lite in ragione della decorrenza del beneficio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di Controparte_5
consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
ND PO