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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11962/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...], (MG), Brasile, in data Parte_1
22/04/1977, in proprio e - unitamente a - nell'esercizio Parte_2
della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni , nata a Persona_1
Nova Lima (MG) - Brasile, in data 01/07/2008, , nata a Parte_3
Belo Horizonte (MG) - Brasile, in data 22/05/2010, , nata a Parte_4
Belo Horizonte (MG) - Brasile, in data 26/03/2015; , Controparte_1
nato a [...], (MG), Brasile, in data 29/05/1998; Parte_5
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 15/05/198,1 in proprio e - unitamente a
[...]
- nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni Controparte_2
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 27/04/2015 e Persona_2
, brasiliana, nata a [...], (MG), Brasile, in data Persona_3
12/01/2019; , nata a [...]/MG - Brasile, il giorno Controparte_3
18/02/1989; nata a [...], (MG), Brasile, in Parte_6
data 15/08/1980, in proprio e - unitamente a - nell'esercizio della Parte_7
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , Persona_4
nato a [...], Brasile, in data 10/06/2019; nato a [...], (MG), Controparte_4
Brasile, in data 13/08/1959; nato a [...], (PR), Parte_8
Brasile, in data 07/02/1986, in proprio e - unitamente a Parte_9
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla o figlia minorenne
[...] [...]
nata a [...], (MG) - Brasile, in data 12/03/2017; Persona_5
, nata a [...], (PR), Brasile, in data Controparte_5
14/02/1977, in proprio e - unitamente a - Controparte_6
1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
[...]
, nata a [...], Brasile, in data 13/09/2011; Persona_6 [...]
, brasiliano, celibe, nato a [...], (SP), Brasile, in data 17/11/2004 Parte_10
(con gli avv.ti Luca Romano ed Emanuela Fornari)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 25 ottobre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nata a [...] - Andria Persona_7
– Trani) il 25/08/1893 dai cittadini italiani e , la quale Parte_11 Parte_12
emigrava in Brasile, ove, in data 26/04/1919, contraeva matrimonio con Persona_8
unione dalla quale il 5/11/1927 nasceva che il 27/05/1950 contraeva Persona_9
matrimonio con Persona_10
Dalla loro unione nascevano (12/06/1951), Persona_11 Persona_12
(15/02/1955), (13/08/1959) e (15/10/1953). Controparte_4 Persona_13
in data 05/08/1976, contraeva matrimonio con da Persona_11 Persona_14
unione dalla quale nascevano (22/04/1977), Pt_1 Parte_1 Parte_5
(15/05/1981) e (18/02/1989).
[...] Controparte_3
, in data 02/07/2004, contraeva matrimonio con Parte_1 Parte_2
unione dalla quale nascevano (01/07/2008),
[...] Persona_1 [...]
(22/05/2010) e (26/03/2015). Parte_3 Parte_4
Dall'unione tra e nasceva Parte_5 Parte_13 [...]
(29/05/1998). Controparte_1
, in data 03/05/2011, contraeva matrimonio con Parte_5 CP_2
unione dalla quale nascevano le figlie (27/04/2015) e
[...] Persona_2 [...]
(12/01/2019). Persona_3
Laerte in data 05/05/1978, contraeva matrimonio con Parte_6 [...]
unione dalla quale in data 15/08/1980 nasceva Persona_15 Parte_6
2 Per_
che in data 11/06/2015 contraeva matrimonio con , unione dalla quale in Parte_7
data 10/06/2019 nasceva . Persona_4
in data 01/10/1982, contraeva matrimonio con Controparte_4 Persona_16
unione dalla quale nasceva in data 07/02/1986 il quale, in
[...] Parte_8
data 18/04/2012, contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva in Parte_9
data 12/03/2017 Eduarda Parte_9
in data 15/02/1973, contraeva matrimonio con , Persona_13 Persona_17
unione dalla quale nasceva in data 14/02/1977 che, in data Persona_18
15/02/1998, contraeva matrimonio con , unione dalla quale Controparte_6
nascevano (17/11/2004) e (13/09/2011). Parte_10 Persona_6
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 28 maggio 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata nel fascicolo telematico, debitamente tradotta e apostillata.
In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava al figlio Persona_7 [...]
passaggio che determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza Persona_9
iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della
3 donna” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi
4 amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri
Stati” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Deve, indi, essere integralmente accolta la domanda avanzata da parte ricorrente, non essendo emersa da parte dei soggetti innanzi menzionati alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_14
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 22/04/1977, in proprio e Parte_1
- unitamente a - nell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale sulle figlie minorenni , nata a [...] - Persona_1
Brasile, in data 01/07/2008, , nata a [...] Parte_3
- Brasile, in data 22/05/2010, , nata a [...] - Parte_4
Brasile, in data 26/03/2015; , nato a [...], Controparte_1
(MG), Brasile, in data 29/05/1998; , nata a [...] Parte_5
5 Horizonte, (MG), Brasile, in data 15/05/198,1 in proprio e - unitamente a CP_2
- nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni
[...] [...]
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 27/04/2015 e Persona_2 [...]
, brasiliana, nata a [...], (MG), Brasile, in data 12/01/2019; Persona_3
, nata a [...]/MG - Brasile, il giorno 18/02/1989; Controparte_3
nata a [...], (MG), Brasile, in data Parte_6
15/08/1980, in proprio e - unitamente a - nell'esercizio della Parte_7
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , Persona_4
nato a [...], Brasile, in data 10/06/2019; nato a [...], (MG), Controparte_4
Brasile, in data 13/08/1959; nato a [...], (PR), Parte_8
Brasile, in data 07/02/1986, in proprio e - unitamente a Parte_9
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla o figlia minorenne
[...] [...]
nata a [...], (MG) - Brasile, in data 12/03/2017; Persona_5
, nata a [...], (PR), Brasile, in data Controparte_5
14/02/1977, in proprio e - unitamente a - Controparte_6 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
[...]
, nata a [...], Brasile, in data 13/09/2011; Persona_6 [...]
, brasiliano, celibe, nato a [...], (SP), Brasile, in data Parte_10
17/11/2004, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari l'8 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11962/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata a [...], (MG), Brasile, in data Parte_1
22/04/1977, in proprio e - unitamente a - nell'esercizio Parte_2
della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni , nata a Persona_1
Nova Lima (MG) - Brasile, in data 01/07/2008, , nata a Parte_3
Belo Horizonte (MG) - Brasile, in data 22/05/2010, , nata a Parte_4
Belo Horizonte (MG) - Brasile, in data 26/03/2015; , Controparte_1
nato a [...], (MG), Brasile, in data 29/05/1998; Parte_5
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 15/05/198,1 in proprio e - unitamente a
[...]
- nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni Controparte_2
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 27/04/2015 e Persona_2
, brasiliana, nata a [...], (MG), Brasile, in data Persona_3
12/01/2019; , nata a [...]/MG - Brasile, il giorno Controparte_3
18/02/1989; nata a [...], (MG), Brasile, in Parte_6
data 15/08/1980, in proprio e - unitamente a - nell'esercizio della Parte_7
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , Persona_4
nato a [...], Brasile, in data 10/06/2019; nato a [...], (MG), Controparte_4
Brasile, in data 13/08/1959; nato a [...], (PR), Parte_8
Brasile, in data 07/02/1986, in proprio e - unitamente a Parte_9
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla o figlia minorenne
[...] [...]
nata a [...], (MG) - Brasile, in data 12/03/2017; Persona_5
, nata a [...], (PR), Brasile, in data Controparte_5
14/02/1977, in proprio e - unitamente a - Controparte_6
1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
[...]
, nata a [...], Brasile, in data 13/09/2011; Persona_6 [...]
, brasiliano, celibe, nato a [...], (SP), Brasile, in data 17/11/2004 Parte_10
(con gli avv.ti Luca Romano ed Emanuela Fornari)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 25 ottobre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nata a [...] - Andria Persona_7
– Trani) il 25/08/1893 dai cittadini italiani e , la quale Parte_11 Parte_12
emigrava in Brasile, ove, in data 26/04/1919, contraeva matrimonio con Persona_8
unione dalla quale il 5/11/1927 nasceva che il 27/05/1950 contraeva Persona_9
matrimonio con Persona_10
Dalla loro unione nascevano (12/06/1951), Persona_11 Persona_12
(15/02/1955), (13/08/1959) e (15/10/1953). Controparte_4 Persona_13
in data 05/08/1976, contraeva matrimonio con da Persona_11 Persona_14
unione dalla quale nascevano (22/04/1977), Pt_1 Parte_1 Parte_5
(15/05/1981) e (18/02/1989).
[...] Controparte_3
, in data 02/07/2004, contraeva matrimonio con Parte_1 Parte_2
unione dalla quale nascevano (01/07/2008),
[...] Persona_1 [...]
(22/05/2010) e (26/03/2015). Parte_3 Parte_4
Dall'unione tra e nasceva Parte_5 Parte_13 [...]
(29/05/1998). Controparte_1
, in data 03/05/2011, contraeva matrimonio con Parte_5 CP_2
unione dalla quale nascevano le figlie (27/04/2015) e
[...] Persona_2 [...]
(12/01/2019). Persona_3
Laerte in data 05/05/1978, contraeva matrimonio con Parte_6 [...]
unione dalla quale in data 15/08/1980 nasceva Persona_15 Parte_6
2 Per_
che in data 11/06/2015 contraeva matrimonio con , unione dalla quale in Parte_7
data 10/06/2019 nasceva . Persona_4
in data 01/10/1982, contraeva matrimonio con Controparte_4 Persona_16
unione dalla quale nasceva in data 07/02/1986 il quale, in
[...] Parte_8
data 18/04/2012, contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva in Parte_9
data 12/03/2017 Eduarda Parte_9
in data 15/02/1973, contraeva matrimonio con , Persona_13 Persona_17
unione dalla quale nasceva in data 14/02/1977 che, in data Persona_18
15/02/1998, contraeva matrimonio con , unione dalla quale Controparte_6
nascevano (17/11/2004) e (13/09/2011). Parte_10 Persona_6
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 28 maggio 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata nel fascicolo telematico, debitamente tradotta e apostillata.
In essa si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'ava al figlio Persona_7 [...]
passaggio che determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza Persona_9
iure sanguinis, sia perché al tempo prevista, salvo casi marginali, unicamente per via paterna sia perché l'art. 10 della legge n. 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 1983, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, per violazione degli art. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, così riconducendo ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo, in tal fatta, l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della
3 donna” che si sposava con cittadino straniero. La Corte riteneva che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il sol fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). E ancora “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli odierni ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi
4 amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri
Stati” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti, esso, pertanto, può perdersi solo per rinuncia;
lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, al pari di tale ultima, costituisce qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e, di regola, non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena rammentate, dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Deve, indi, essere integralmente accolta la domanda avanzata da parte ricorrente, non essendo emersa da parte dei soggetti innanzi menzionati alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i in Parte_14
Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 22/04/1977, in proprio e Parte_1
- unitamente a - nell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale sulle figlie minorenni , nata a [...] - Persona_1
Brasile, in data 01/07/2008, , nata a [...] Parte_3
- Brasile, in data 22/05/2010, , nata a [...] - Parte_4
Brasile, in data 26/03/2015; , nato a [...], Controparte_1
(MG), Brasile, in data 29/05/1998; , nata a [...] Parte_5
5 Horizonte, (MG), Brasile, in data 15/05/198,1 in proprio e - unitamente a CP_2
- nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni
[...] [...]
, nata a [...], (MG), Brasile, in data 27/04/2015 e Persona_2 [...]
, brasiliana, nata a [...], (MG), Brasile, in data 12/01/2019; Persona_3
, nata a [...]/MG - Brasile, il giorno 18/02/1989; Controparte_3
nata a [...], (MG), Brasile, in data Parte_6
15/08/1980, in proprio e - unitamente a - nell'esercizio della Parte_7
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , Persona_4
nato a [...], Brasile, in data 10/06/2019; nato a [...], (MG), Controparte_4
Brasile, in data 13/08/1959; nato a [...], (PR), Parte_8
Brasile, in data 07/02/1986, in proprio e - unitamente a Parte_9
nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla o figlia minorenne
[...] [...]
nata a [...], (MG) - Brasile, in data 12/03/2017; Persona_5
, nata a [...], (PR), Brasile, in data Controparte_5
14/02/1977, in proprio e - unitamente a - Controparte_6 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
[...]
, nata a [...], Brasile, in data 13/09/2011; Persona_6 [...]
, brasiliano, celibe, nato a [...], (SP), Brasile, in data Parte_10
17/11/2004, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari l'8 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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