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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1291/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2021
d a
con sede in Parte_1
Belfiore (VR), Via S. Francesco n. 24, P.IVA in persona del P.IVA_1
legale rappresentante e socio accomandatario nata a Parte_2
Legnago il 24 giugno 1946 (C.F. ) e residente in C.F._1
Belfiore (VR), Via S. Francesco n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv.
PERRINO PATRIZIA (C.F. ) del Foro di Verona, C.F._2
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
pagina 1 di 26 APPELLANTE
c o n t r o
, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. Controparte_1
in persona della Dott.ssa nata a [...] il P.IVA_2 Controparte_2
16/03/1969, in forza della procura conferitale con atto del 14 aprile 2021 a rogito Notaio Dott.ssa di Milano, n. 6745 di Persona_1
rep. n. 4737 di racc., incorporante, con efficacia 12/04/2021, per atto
26/03/2021 n. 16080 rep. 8638 racc. Notaio Dott. di Milano, Persona_2
l , in forma abbreviata , con sede Controparte_3 CP_4
in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, appartenente al con CP_5 CP_6
P.I. n. a sua volta già incorporante della P.IVA_3 Controparte_7
[...]
con sede in Breno (BS), Piazza della Repubblica 2, C.F. P.I. P.IVA_4
come da atto di fusione Notaio Dott. di P.IVA_5 Persona_3
Brescia 02/02/2017 n. 103244 rep. e n. 35835 racc., con efficacia dal
20/02/2017, assistita dall'avv. BONETTI MICHELE (C.F.
, procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._3
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025, avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
pagina 2 di 26 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 17 marzo 2021 con il n. 1335/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della impugnata
sentenza del Tribunale di Brescia n. 1335/2021, pubblicata il 17 maggio 2021,
resa nella causa fra le parti pendente sub R.G. 21226/2017 – Rep. 2711/2021
del 17 maggio 2021per le ragioni tutte esposte nell'atto di appello e nelle
presenti note
In via principale
–Dichiarare le rimesse avvenute sul conto corrente 1279, ridenominato n.
1804, rimesse ripristinatorie e non solutorie e, conseguentemente, non
prescritto il diritto di credito alla ripetizione di quanto corrisposto in eccesso
dal correntista nel periodo antecedente il decennio della notifica dell'atto di
citazione in primo grado, avvenuta il 21 dicembre 2015, ed i conseguenti
diritti della società appellante Parte_1
–Condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme
indebitamente trattenute in danno dell'appellante fin dalla apertura del conto
corrente bancario n. 1279, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
–Dichiarare l'omessa pronuncia della sentenza n.1335/2021 sulla domanda di
inadempimento per violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del
pagina 3 di 26 contratto di conto corrente.
In ogni caso
1) previo accertamento, per le causali di cui in atti, della responsabilità della
mandataria convenuta ed in danno all'attrice, per il grave CP_4
inadempimento del contratto di mandato per cui è causa e violazione
dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto,
mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme con
unilaterale modificazione delle condizioni dei conti correnti, per mezzo
dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto
passivo a remunerazione bancaria, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia di tutti i contratti bancari in essere, del rapporto finanziario di
conto corrente n. 1279, proseguito al n. 1804 e, per l'effetto, condannare la
convenuta a restituire le somme indebitamente percepite e trattenute nel CP_4
corso dello svolgimento di tutti gli interi rapporti bancari, nella misura che
risulterà in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, ed al risarcimento dei danni
nella misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della capitalizzazione
trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso
dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e
qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
pagina 4 di 26 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1325 e 1418, degli addebiti in C/C per non convenute commissioni sul
massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418, 2 co.c.c., degli addebiti di interessi ultralegali
applicati nel corso dell'intero rapporto fra le parti e di tutti i rapporti sulla
differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni
e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione
causale;
5) previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dei rapporti
bancari in essere e quelli a valere sul rapporto finanziario di conto corrente n.
1279 proseguito al n. 1804: accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti,
la eventuale violazione della legge 108/1996 con evidenza degli elementi
integrativi del reato di usura di cui all'art.644 c.p.; e conseguentemente
dichiararsi, in applicazione del co. 2° dell'art.1815 c.c., non dovuto
dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla Banca
convenuta o, in subordine, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per
violazione degli artt.1284, 1346, 2697 e 1418 2° co. c.c., degli addebiti in C/C
per interessi ultralegali applicati nel corso di tutti i rapporti e l'applicazione
in via dispositiva, ai sensi dell'art.1284, co.3, c.c., degli interessi al saggio
legale tempo per tempo vigente;
pagina 5 di 26 6) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del
rapporto bancario, di cui in narrativa, sulla base della riclassificazione
contabile di tutti i rapporti contrattuali in essere fra le parti, del rapporto
finanziario di conto corrente n. 1279, proseguito al n. 1804, senza
capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo
scoperto, di altre commissioni comunque denominate e di interessi computati
sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole
operazioni e la data della rispettiva valuta;
7) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e
rivalutazione monetaria, in favore della Società attrice.
In ogni caso; con vittoria di spese, diritti ed onorari, rifuse spese di contributo
unificato, CTP e CTU di entrambi i gradi del giudizio
In via istruttoria:
Si ripropongono, anche in questa sede, le contestazioni già svolte all'udienza
del giorno 11 luglio 2019 della CTU a firma Dott. ed all'udienza del 25 Per_4
gennaio 2021 al supplemento di questa, in quanto il dr. non ha fatto in Per_4
alcun modo applicazione del principio giurisprudenziale richiamato
nell'ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2020, secondo cui“ Rilevato che
successivamente al deposito della relazione del CTU la Suprema Corte ha
precisato che per verificare se un versamento effettuato dal correntista
pagina 6 di 26 nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia
avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare
tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e
conseguentemente determinare il reale passivo del correntista;
ritenuto
pertanto opportuno procedere ad un supplemento di CTU per effettuare la
valutazione della natura solutoria o ripristinatoria delle varie rimesse alla
luce del principio sopra espresso e valutare l'incidenza di tale criterio sulle
domande di parte attrice”
Al contrario il CTU si è limitato a replicare la propria CTU senza fare in
alcun modo applicazione di detti principi giurisprudenziali indicati dal
Tribunale; ci si riporta alle osservazioni del proprio CTP sul punto.
Nel caso le ragioni della Parte_1
ontro non risultassero evidenti ex actis, si chiede che la
[...] CP_4
Corte di Appello voglia disporre CTU econometrica che tenga conto
correttamente della natura delle rimesse ripristinatorie e che operi i calcoli e
le dovute classificazioni sulla scorta dei principi di diritto di cui all'ordinanza
istruttoria del 28 settembre 2020 del Tribunale di Brescia nella causa di prime
cure e dell'ordinanza della Cassazione n. 9141/2020.
Si insiste, pertanto, e senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere
probatorio gravante sulla Banca, nelle istanze istruttorie già formulate
nell'atto di citazione in primo grado e nella memoria ex art. 183, comma VI n.
pagina 7 di 26 1, c.p.c. e si chiede che la Corte d'Appello voglia:
A) ordinare alla convenuta , incorporante Controparte_8 CP_4
già l'esibizione e dunque, l'acquisizione dei Controparte_7
contratti di conto corrente del rapporto finanziario di conto corrente n. 1279,
proseguito al n. 1804 (già chiesti alla banca ai sensi dell'art. 119 T.U.
CAo – doc. 6 – e mai consegnati, nonostante gli obblighi giuridici su di
essa gravanti ), di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento(ai fini
della verifica dei giorni valuta), delle schede contabili redatte dalla banca (ai
fini della verifica dei giorni valuta) e di ogni documento contabile, inseriti
dalla banca nella "giornata contabile" di riferimento ed inerente alle singole
operazioni contabili registrate negli estratti conto inerenti i rapporti in esame,
atti a ricostruire in maniera puntuale tutte le movimentazioni avvenute sui
conti di cui trattasi;
nonché un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro da
una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le
remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con
riferimento all'intero periodo dei rapporti);delle delibere di
concessione/modifica/revoca delle linee di credito con riferimento a tutti i
rapporti bancari in essere fra le parti intestati alla Controparte_9
(già ed ora in capo alla
[...] Controparte_10 Parte_1
accompagnate da tutta la
[...] Parte_1
documentazione di sostegno (documentazione interna della banca non a
pagina 8 di 26 disposizione del correntista): riclassificazione di bilancio, specchietto dati
andamentali, calcolo raiting interno e sue motivazioni, dall'inizio del rapporto
contrattuale sino alla data di notifica dell'atto di citazione;
B) - disporre perizia contabile (CTU) con riferimento al rapporto di conto
corrente n. 1279 proseguito al n. 1804 intestati alla Controparte_9
(già ed ora in capo alla Società
[...] Controparte_10 [...]
avente per oggetto i seguenti Parte_1
quesiti:
“… accertarsi;
a) la durata del rapporto per sommatoria di giorni di calendario compresi
tra la data della prima operazione e la data di estinzione del rapporto;
b) determinando il capitale netto di proprietà della effettivamente CP_4
utilizzato dal correntista ed il numero dei giorni di utilizzo;
c) calcolando il TEG –tasso effettivo globale – applicato al rapporto per cui è
causa attenendosi a quanto stabilito dall'art. 1 L. 108/96 (omissis); dagli artt.
1283 Cod. Civ.; 644 cp;
1815 cod. civ. e dal D. Lgs. 385/93; stabilendo se il
tasso determinato sia uguale al tasso medio indicato in conto corrente;
indicando se tale tasso superi o meno il tasso soglia di usura del periodo e se
il tasso applicato determini a sua volta l'applicabilità dell'art. 117 D. Lgs.
385/93;
d) determinando il saldo in linea capitale alla chiusura del rapporto di conto
pagina 9 di 26 corrente n. C/C n. 1279 proseguito al n. 1804 per cui è causa, depurando il
dare/avere di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese e
costi addebitati dalla connessi sia all'esistenza del conto corrente, che CP_4
all'erogazione del credito concesso, tenendo conto di eventuali interessi attivi
spettanti al correntista in conseguenza del ricalcolo e stabilendo quale sia la
proprietà di tale saldo;
e) determinando il reale saldo dare/avere del c/c n. 1279 proseguito al n. 1804
per cui è causa utilizzando i saldi giornalieri in linea capitale, ricalcolando gli
interessi passivi ed attivi in base agli artt.
4-5 L. 154/92; 117 D. Lgs. 385/93
senza effettuare nessuna capitalizzazione, in ossequio all'art. 1283 Cod. Civ.;
f) ove la non dovesse fornire la relativa documentazione ad inizio CP_4
rapporto, provvedendo a considerare il saldo negativo riportato nel primo
estratto conto utile pari a zero.
g) accerti il CTU, sulla base dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime
competenze bancarie (e non degli erronei saldi evidenziati nel conto corrente),
se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano
superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a
mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati
negli e/c bancari o negli scalari). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto
superamento, il CTU consideri "pagate" con i successivi versamenti
(extrafido) del correntista solamente le competenze legittime in esubero
pagina 10 di 26 dell'affidamento";
h) accerti, altresì, il CTU il danno subito dall'attrice, tenuto conto dello stato
di difficoltà in cui la medesima versava e di ogni conseguenza, nessuna
esclusa, derivante dai fatti di cui è causa"”.
Dell'appellato
“voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, senza accettare il
contraddittorio su qualsivoglia domanda od eccezione nuova e senza
inversione dell'onere probatorio, con la rifusione delle spese di lite,
in via preliminare: dichiarare l'impugnazione inammissibile ex artt. 342 cpc
nel merito: respingere il gravame proposto da Parte_3
in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la
[...]
sentenza di I grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Parte_1
allegando di essere la cessionaria dei diritti sul conto corrente n. 1279 acceso presso la filiale di TR LN con , e proseguito al CP_4
n. 1804 presso la filiale di Casazza del medesimo, acceso dalla società
[...]
(già , ha convenuto in Controparte_9 Controparte_10
giudizio l'odierna appellata innanzi al Tribunale di Brescia, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione degli importi dalla stessa indebitamente pagina 11 di 26 incamerati, per: applicazione interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione contrattuale, applicazione di condizioni economiche usurarie anche a fronte dell'incremento del passivo dovuto all'anatocismo e all'applicazione dei “giorni valuta”, violazione degli obblighi di buona fede per mancato invio dei documenti di rendicontazione e di alcuni estratti del conto corrente.
Costituendosi in giudizio la banca convenuta, premesso che la società
[...]
era intestataria, presso la di due Controparte_9 Controparte_7
distinti rapporti di conto corrente: il c/c 1279 aperto in data 26/09/1991 presso la filiale di TR LN (BG) e definitivamente estinto in data
02/02/2001, il c/c 1804 aperto presso la filale di Casazza in data 19/12/2000 ed estinto in data del 11/01/2006, a seguito di richiesta di estinzione datata
28/12/2005, ha anzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso previo espletamento del procedimento di mediazione, e quindi in rito la nullità
dell'atto di citazione per genericità del petitum e nel merito la prescrizione quinquennale ed in subordine decennale sulla pretesa afferente la restituzione di interessi in tesi asseritamente non dovuti.
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art. 183 comma VI
c.pc. con la prima di esse la banca convenuta, rilevato che la cessione di credito tra e l'odierna attrice era stata registrata il 20/05/2009, Controparte_10
due giorni prima della dichiarazione di fallimento della Controparte_10
pagina 12 di 26 chiusosi nel 2014, ha eccepito che il contratto di cessione avrebbe dovuto esser dichiarato nullo d'ufficio, stante la relativa causa illecita o comunque in frode alla legge in quanto teso ad allontanare potenziali pretese dal concorso dei creditori.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva effettuata una CTU contabile.
La causa veniva quindi definita con sentenza 14/05/2021 n.1335/2021 con la quale il Tribunale di Brescia così statuiva:
<Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa così giudica:
dichiara la nullità della clausola nr. 7 del contratto di conto corrente per cui è
causa nella parte in cui prevede l'applicazione di tassi di interesse e spese non
determinati e nella parte in cui pattuisce la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi;
dichiara la nullità per indeterminatezza delle clausole di pattuizione della
commissione di massimo scoperto contenute nei contratti di affidamento del
24.10.2001 e del 13.11.2003;
condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 451,68
oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva.
Spese compensate.>>
A tale conclusione il giudice di prime cure è pervenuto sulla base del seguente pagina 13 di 26 percorso logico giuridico.
In primo luogo ha respinto perché infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum. Parte attrice aveva infatti sufficientemente individuato il contratto di conto corrente, contenente clausole delle quali aveva chiesto la dichiarazione di invalidità, nonché aveva individuato la tipologia di invalidità di tali clausole e l'oggetto immediato della domanda, costituito dalla richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto o trattenuto dall'istituto di credito.
Ha quindi egualmente respinto l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito, in quanto il fatto che il contratto fosse stato concluso in frode ai creditori era una mera allegazione di parte, non sostenuta da altro che dalla data della dichiarazione di fallimento.
Quanto al conto corrente oggetto di causa, il tribunale ha ritenuto che trattarsi di un unico rapporto contrattuale, semplicemente ridenominato a seguito del trasferimento presso altra filiale.
Passando all'esame nel merito delle singole contestazioni, il tribunale ha anzitutto rilevato che secondo il disposto di cui all'art. 7 del contratto l'interesse veniva determinato mediante rinvio ai tassi applicati dalle aziende di credito sulla piazza, con pattuizione quindi invalida perché manifestamente generica e quindi indeterminata ed indeterminabile;
ha inoltre rilevato pagina 14 di 26 l'assenza di ogni pattuizione in ordine alle commissioni di massimo scoperto.
Ha rilevato inoltre esser state sì previste, ma non anche quantificate, le sole spese di chiusura trimestrale del conto e la periodicità di capitalizzazione degli interessi era trimestrale per gli interessi debitori e annuale per quelli creditori.
Pertanto, il tribunale ha dichiarato la nullità della clausola che prevedeva l'applicazione di tassi di interesse ultralegali per indeterminatezza, in considerazione del rinvio all'uso piazza.
Ha rilevato, inoltre, che unicamente nei contratti di concessione affidamento del 24/10/2001 e del 13/11/2003 risultavano pattuiti gli interessi entro ed extra fido.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, preso atto che nel contratto di apertura del c/c n. 1279 del 26/09/1991 tale indennità non era stata pattuita, e che nei contratti di concessione affidamento del 24/10/2001 e del 13/11/2003
era sì contemplata la pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ma che la stessa recava indicazione delle sole aliquote da applicate, e non anche della grandezza economica a cui applicare detta percentuale, circostanza che determinava la nullità per indeterminatezza delle relative clausole.
Conseguentemente il giudice di prime cure procedeva alla rideterminazione del saldo di conto depurandolo dagli addebiti illegittimi.
Procedeva allo stesso modo a depurare il conto dagli addebiti per spese pagina 15 di 26 effettuati in occasione della chiusura trimestrali del rapporto e nel corso dello stesso, in assenza di documentazione comprovante la relativa pattuizione.
Altrettanto dicasi per gli addebiti afferenti ai giorni valuta per versamenti e prelievi, parimenti non pattuiti.
Quanto all'anatocismo, il tribunale rilevava che il contratto di apertura del c/c n. 1279 era stato sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 09/02/2000, e che il CTU aveva accertato il mancato rispetto dei presupposti richiesti per l'adeguamento (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela).
Dunque, la clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla perché pattuita in violazione dell'art. 1283 cod.
civ., e conseguentemente la CTU svolta aveva epurato l'effetto anatocistico.
Il giudice di prime cure riteneva invece infondata l'eccezione relativa all'usurarietà del rapporto, in quanto il contratto di apertura del c/c n. 1279 era stato sottoscritto in data 26/09/1991, anteriormente quindi all'entrata in vigore della Legge n. 108/96, che aveva introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'usura oggettiva per superamento del tasso soglia,
ed il CTU aveva escluso che il contratto di affidamento del 24/10/2001 e che il contratto di affidamento del 13/11/2003 contenessero pattuizioni usurarie, così
come era stata esclusa l'applicazione di condizioni economiche usurarie in corso di rapporto. pagina 16 di 26 Quanto all'eccezione di prescrizione proposta dalla banca il tribunale ha formulato apposito quesito, conforme alle indicazioni delle Sezioni Unite n.
9141/2020 in sede di integrazione della CTU, ed in considerazione di ciò il
CTU ha verificato che: in data 24/11/2005 il c/c presentava un saldo ricalcolato a credito per il correntista. Il saldo creditore integrava senz' altro un pagamento, motivo per cui l'azione di ripetizione del pagamento delle competenze addebitate fino al 24/11/2005 risultava prescritta. Inoltre, il pagamento delle competenze addebitate successivamente al 24/11/2005 era avvenuto in un periodo successivo al decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione e pertanto non era da considerarsi prescritto.
Quindi, risultava prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze addebitate sino alla data del 24/11/2005 ed all'esito del ricalcolo parte attrice aveva diritto a ripetere l'importo di euro € 451,68.
Il tribunale rigettava l'eccezione di inadempimento degli obblighi di buona fede della banca per genericità.
Rispetto agli interessi dovuti sulla somma in ripetizione, il tribunale in primo luogo ne determinava la decorrenza con riferimento alla data della domanda,
non ravvisando malafede dell'accipiens, neppure dedotta;
con riferimento alla relativa quantificazione, riteneva dover trovare applicazione, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni, la disciplina dettata sul punto dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella sentenza 19499 del 2008. pagina 17 di 26 Conseguentemente sulla somma capitale dovuta in ripetizione competevano gli interessi con decorrenza dalla data della domanda, determinati in una misura pari alla maggior somma tra gli interessi legali e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi durante la mora.
Quanto alle spese, il tribunale osservava che l'esiguità dell'importo riconosciuto come dovuto, raffrontato al valore indeterminabile della causa come dichiarato, autorizzava la compensazione delle spese di lite.
In conclusione, il tribunale dichiarava la nullità della clausola nr. 7 del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedeva l'applicazione di tassi di interesse e spese non determinate e nella parte in cui pattuiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
dichiarava la nullità per indeterminatezza delle clausole di pattuizione della commissione di massimo scoperto contenute nei contratti di affidamento del 24/10/2001 e del
13/11/2003; condannava parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 451,68 oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
compensava le spese di lite.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza n. 1335/2021 del Tribunale di
Brescia la per i Parte_1
pagina 18 di 26 seguenti motivi.
1) L'appello si appunta anzitutto avverso la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato prescritte le rimesse effettuate sul conto corrente n.
1279 denominato poi c/c n. 1804, in data antecedente ai dieci anni della notifica dell'atto di citazione del 21 dicembre 2015, ritenendole solutorie e non ripristinatorie, posto che il conto corrente era affidato ed assistito da apertura di credito. Ha sostenuto in particolare che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel ritenere attendibile la valutazione sulla prescrizione – ed in particolare sull'individuazione delle rimesse solutorie, anziché meramente ripristinatorie - fatta dal CTU nella relazione e nella sua successiva integrazione. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare che il supplemento della CTU del 2 novembre 2020 non aveva tenuto in alcun modo delle indicazioni fatte dallo stesso Tribunale con l'ordinanza di rimessione in istruttoria del 27 settembre 2020: parte appellante osserva infatti che la sentenza impugnata ha ritenuto prescritte, in quanto asseritamente solutorie, le rimesse effettuate sul conto nel decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione, eseguita in data 21 dicembre 2015, ed ha condannato la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 451,68 oltre CP_4
rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva relative alle rimesse successive a tale data.
Parte appellante afferma che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la pagina 19 di 26 decisione n. 24418/2010 hanno diversificato il dies a quo dell'azione di ripetizione di indebito, che è decennale, in relazione alla tipologia di rimesse ripristinatorie o solutorie per tali ultime intendendosi quelle effettuate su un conto corrente non affidato e con saldo passivo o su un conto corrente affidato,
ma oltre il limite dell'affidamento.
Dalla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie proposta dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 discende che mentre le prime, le solutorie, possono considerarsi “pagamenti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito incomincia a decorrere dal momento in cui hanno avuto luogo, diversamente le provviste ripristinatorie, ampliando la facoltà di indebitamento del correntista, possono considerarsi pagamenti solo quando la abbia ottenuto dal correntista il saldo finale, dopo la chiusura del CP_4
rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Nel caso in esame sostiene l'appellante che dal doc. 4 emergeva e risultava provato che il conto corrente n. 1279 poi denominato c/c 1804 era stato affidato e ne deduceva che le rimesse, tutte avvenute intra fido, dovevano esser qualificate non come solutorie bensì come ripristinatorie della provvista dell'apertura di credito, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto.
L'appellante afferma inoltre che, a fronte della comprovata esistenza di un pagina 20 di 26 contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria dei singoli versamenti sarebbe risultata dagli estratti conto prodotti in giudizio, dai quali emergeva che tutte le rimesse operate dalla cedente sul conto corrente non avevano costituito pagamento, non avendo soddisfatto il creditore, ma erano servite ad ampliare o a ripristinare l'operatività del fido, rendendo possibile al correntista l'esercizio della facoltà
di utilizzarne la disponibilità nel limite dell'indebitamento autorizzato: sicchè,
con riferimento ad essi, di pagamento si sarebbe potuto parlare soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca avrebbe percepito dal correntista il saldo finale, in cui sarebbero stati compresi interessi non dovuti.
Pertanto, parte appellante contesta l'esito della CTU svolta in primo grado, e chiede che vengano ammesse le istanze istruttorie già versate in primo grado e non assunte, e che sia disposta una nuova CTU, la quale, previa eliminazione di tutti gli addebiti illegittimi, valuti poi la prescrizione in conformità ai principi sopracitati espressi dalle Sezioni Unite.
2) L'appello si appunta poi avverso il capo della sentenza impugnata col quale il giudice di prime cure ha ritenuto di non ravvisare la presenza di una specifiva allegazione di un inadempimento per violazione dell'obbligo di buona fede: parte appellante afferma, invece, di aver proposto tale domanda sia nell'atto di citazione, sia nella prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di pagina 21 di 26 cui riporta il contenuto. Chiede pertanto che venga accertata la responsabilità
della banca per il grave inadempimento del contratto di mandato e per violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del conto corrente, in considerazione dell'illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in ogni caso ne chiede il rigetto, perché
infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
pagina 22 di 26 Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritte le rimesse effettuate sul conto corrente n.
1279, denominato successivamente n. 1804, con riferimento al periodo antecedente ai dieci anni della notifica dell'atto di citazione del 21 dicembre
2015.
In particolare, parte appellante contesta il risultato dell'integrazione della CTU
svolta, eccependo l'erroneità della metodologia adoperata.
Il Collegio, preso atto della genericità del motivo, osserva che in data 28
settembre 2020 il tribunale ha disposto l'integrazione della CTU svolta,
assegnando al CTU incaricato il seguente quesito: “Rilevato che
successivamente al deposito della relazione del CTU la Suprema Corte ha
precisato che per verificare se un versamento effettuato dal correntista
nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto
natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli
addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
determinare il reale passivo del correntista;
(…)
Invita il CTU, nel contraddittorio delle parti, a rispondere all'originario
quesito tenuto conto del principio giurisprudenziale sopra espresso”.
Tramite il quesito assegnato il tribunale ha dunque disposto che l'eventuale prescrizione degli addebiti venisse accertata attraverso il metodo di calcolo pagina 23 di 26 indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.
9141/2020, ovvero eliminando preliminarmente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca, e successivamente verificando se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente avesse natura solutoria o solo ripristinatoria.
Pertanto, attraverso l'integrazione della CTU è stato eseguito l'accertamento richiesto, in tale sede, da parte appellante.
Si osserva inoltre che, il CTU a pag. 6 della perizia integrativa afferma che “In
ossequio a tale criterio si sono considerati i saldi progressivi di conto corrente
ricalcolati dallo scrivente a seguito dell'elisione delle competenze ritenute non
dovute, al fine di accertare se anteriormente al 21.12.2005 (data del decennio
anteriore all'atto interruttivo della prescrizione, nel caso in esame) vi fossero
stati o meno versamenti da considerare solutori e, in caso affermativo,
considerare gli stessi quali pagamenti delle competenze precedentemente
addebitate per cui ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.”
Inoltre, la pronuncia impugnata afferma espressamente che “l'accertamento
della natura solutoria o meno dei versamenti è stato effettuato
nell'integrazione di CTU in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte
con l'ordinanza 9141 del 19.05.2020, alla cui motivazione si rinvia, secondo
cui: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di
un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura pagina 24 di 26 solutoria o solo ripristinatoria, occorre, eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se
quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento…””.
Preso atto di quanto premesso si rileva che parte appellante non ha allegato né
provato attraverso quali modalità il CTU non si sarebbe attenuto all'indagine demandata.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello, il Collegio rileva che esso si limita a riportare testualmente ed unicamente la domanda formulata nel giudizio di primo grado con riferimento alla violazione degli obblighi di diligenza e buona fede da parte della banca, ma non adduce alcuna argomentazione a sostegno di ciò, né viene fornita la prova dell'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo per genericità.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità alla nota spese prodotta.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi pagina 25 di 26 dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V,
[...]
pubblicata in data 17 marzo 2021 con il n. 1335/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la
“fase introduttiva” ed euro 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 26 di 26
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1291/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2021
d a
con sede in Parte_1
Belfiore (VR), Via S. Francesco n. 24, P.IVA in persona del P.IVA_1
legale rappresentante e socio accomandatario nata a Parte_2
Legnago il 24 giugno 1946 (C.F. ) e residente in C.F._1
Belfiore (VR), Via S. Francesco n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv.
PERRINO PATRIZIA (C.F. ) del Foro di Verona, C.F._2
procuratore domiciliatario come da procura in atti.
pagina 1 di 26 APPELLANTE
c o n t r o
, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. Controparte_1
in persona della Dott.ssa nata a [...] il P.IVA_2 Controparte_2
16/03/1969, in forza della procura conferitale con atto del 14 aprile 2021 a rogito Notaio Dott.ssa di Milano, n. 6745 di Persona_1
rep. n. 4737 di racc., incorporante, con efficacia 12/04/2021, per atto
26/03/2021 n. 16080 rep. 8638 racc. Notaio Dott. di Milano, Persona_2
l , in forma abbreviata , con sede Controparte_3 CP_4
in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, appartenente al con CP_5 CP_6
P.I. n. a sua volta già incorporante della P.IVA_3 Controparte_7
[...]
con sede in Breno (BS), Piazza della Repubblica 2, C.F. P.I. P.IVA_4
come da atto di fusione Notaio Dott. di P.IVA_5 Persona_3
Brescia 02/02/2017 n. 103244 rep. e n. 35835 racc., con efficacia dal
20/02/2017, assistita dall'avv. BONETTI MICHELE (C.F.
, procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._3
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 marzo 2025, avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
pagina 2 di 26 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V, pubblicata in data 17 marzo 2021 con il n. 1335/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della impugnata
sentenza del Tribunale di Brescia n. 1335/2021, pubblicata il 17 maggio 2021,
resa nella causa fra le parti pendente sub R.G. 21226/2017 – Rep. 2711/2021
del 17 maggio 2021per le ragioni tutte esposte nell'atto di appello e nelle
presenti note
In via principale
–Dichiarare le rimesse avvenute sul conto corrente 1279, ridenominato n.
1804, rimesse ripristinatorie e non solutorie e, conseguentemente, non
prescritto il diritto di credito alla ripetizione di quanto corrisposto in eccesso
dal correntista nel periodo antecedente il decennio della notifica dell'atto di
citazione in primo grado, avvenuta il 21 dicembre 2015, ed i conseguenti
diritti della società appellante Parte_1
–Condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme
indebitamente trattenute in danno dell'appellante fin dalla apertura del conto
corrente bancario n. 1279, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
–Dichiarare l'omessa pronuncia della sentenza n.1335/2021 sulla domanda di
inadempimento per violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del
pagina 3 di 26 contratto di conto corrente.
In ogni caso
1) previo accertamento, per le causali di cui in atti, della responsabilità della
mandataria convenuta ed in danno all'attrice, per il grave CP_4
inadempimento del contratto di mandato per cui è causa e violazione
dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto,
mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme con
unilaterale modificazione delle condizioni dei conti correnti, per mezzo
dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto
passivo a remunerazione bancaria, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia di tutti i contratti bancari in essere, del rapporto finanziario di
conto corrente n. 1279, proseguito al n. 1804 e, per l'effetto, condannare la
convenuta a restituire le somme indebitamente percepite e trattenute nel CP_4
corso dello svolgimento di tutti gli interi rapporti bancari, nella misura che
risulterà in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo, ed al risarcimento dei danni
nella misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della capitalizzazione
trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso
dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e
qualsivoglia capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
pagina 4 di 26 3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1325 e 1418, degli addebiti in C/C per non convenute commissioni sul
massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1284, 1346, 2697 e 1418, 2 co.c.c., degli addebiti di interessi ultralegali
applicati nel corso dell'intero rapporto fra le parti e di tutti i rapporti sulla
differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni
e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione
causale;
5) previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dei rapporti
bancari in essere e quelli a valere sul rapporto finanziario di conto corrente n.
1279 proseguito al n. 1804: accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti,
la eventuale violazione della legge 108/1996 con evidenza degli elementi
integrativi del reato di usura di cui all'art.644 c.p.; e conseguentemente
dichiararsi, in applicazione del co. 2° dell'art.1815 c.c., non dovuto
dall'attrice alcun interesse a qualsiasi titolo addebitato e preteso dalla Banca
convenuta o, in subordine, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per
violazione degli artt.1284, 1346, 2697 e 1418 2° co. c.c., degli addebiti in C/C
per interessi ultralegali applicati nel corso di tutti i rapporti e l'applicazione
in via dispositiva, ai sensi dell'art.1284, co.3, c.c., degli interessi al saggio
legale tempo per tempo vigente;
pagina 5 di 26 6) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del
rapporto bancario, di cui in narrativa, sulla base della riclassificazione
contabile di tutti i rapporti contrattuali in essere fra le parti, del rapporto
finanziario di conto corrente n. 1279, proseguito al n. 1804, senza
capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo
scoperto, di altre commissioni comunque denominate e di interessi computati
sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole
operazioni e la data della rispettiva valuta;
7) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e
rivalutazione monetaria, in favore della Società attrice.
In ogni caso; con vittoria di spese, diritti ed onorari, rifuse spese di contributo
unificato, CTP e CTU di entrambi i gradi del giudizio
In via istruttoria:
Si ripropongono, anche in questa sede, le contestazioni già svolte all'udienza
del giorno 11 luglio 2019 della CTU a firma Dott. ed all'udienza del 25 Per_4
gennaio 2021 al supplemento di questa, in quanto il dr. non ha fatto in Per_4
alcun modo applicazione del principio giurisprudenziale richiamato
nell'ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2020, secondo cui“ Rilevato che
successivamente al deposito della relazione del CTU la Suprema Corte ha
precisato che per verificare se un versamento effettuato dal correntista
pagina 6 di 26 nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia
avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare
tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e
conseguentemente determinare il reale passivo del correntista;
ritenuto
pertanto opportuno procedere ad un supplemento di CTU per effettuare la
valutazione della natura solutoria o ripristinatoria delle varie rimesse alla
luce del principio sopra espresso e valutare l'incidenza di tale criterio sulle
domande di parte attrice”
Al contrario il CTU si è limitato a replicare la propria CTU senza fare in
alcun modo applicazione di detti principi giurisprudenziali indicati dal
Tribunale; ci si riporta alle osservazioni del proprio CTP sul punto.
Nel caso le ragioni della Parte_1
ontro non risultassero evidenti ex actis, si chiede che la
[...] CP_4
Corte di Appello voglia disporre CTU econometrica che tenga conto
correttamente della natura delle rimesse ripristinatorie e che operi i calcoli e
le dovute classificazioni sulla scorta dei principi di diritto di cui all'ordinanza
istruttoria del 28 settembre 2020 del Tribunale di Brescia nella causa di prime
cure e dell'ordinanza della Cassazione n. 9141/2020.
Si insiste, pertanto, e senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere
probatorio gravante sulla Banca, nelle istanze istruttorie già formulate
nell'atto di citazione in primo grado e nella memoria ex art. 183, comma VI n.
pagina 7 di 26 1, c.p.c. e si chiede che la Corte d'Appello voglia:
A) ordinare alla convenuta , incorporante Controparte_8 CP_4
già l'esibizione e dunque, l'acquisizione dei Controparte_7
contratti di conto corrente del rapporto finanziario di conto corrente n. 1279,
proseguito al n. 1804 (già chiesti alla banca ai sensi dell'art. 119 T.U.
CAo – doc. 6 – e mai consegnati, nonostante gli obblighi giuridici su di
essa gravanti ), di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento(ai fini
della verifica dei giorni valuta), delle schede contabili redatte dalla banca (ai
fini della verifica dei giorni valuta) e di ogni documento contabile, inseriti
dalla banca nella "giornata contabile" di riferimento ed inerente alle singole
operazioni contabili registrate negli estratti conto inerenti i rapporti in esame,
atti a ricostruire in maniera puntuale tutte le movimentazioni avvenute sui
conti di cui trattasi;
nonché un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro da
una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le
remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con
riferimento all'intero periodo dei rapporti);delle delibere di
concessione/modifica/revoca delle linee di credito con riferimento a tutti i
rapporti bancari in essere fra le parti intestati alla Controparte_9
(già ed ora in capo alla
[...] Controparte_10 Parte_1
accompagnate da tutta la
[...] Parte_1
documentazione di sostegno (documentazione interna della banca non a
pagina 8 di 26 disposizione del correntista): riclassificazione di bilancio, specchietto dati
andamentali, calcolo raiting interno e sue motivazioni, dall'inizio del rapporto
contrattuale sino alla data di notifica dell'atto di citazione;
B) - disporre perizia contabile (CTU) con riferimento al rapporto di conto
corrente n. 1279 proseguito al n. 1804 intestati alla Controparte_9
(già ed ora in capo alla Società
[...] Controparte_10 [...]
avente per oggetto i seguenti Parte_1
quesiti:
“… accertarsi;
a) la durata del rapporto per sommatoria di giorni di calendario compresi
tra la data della prima operazione e la data di estinzione del rapporto;
b) determinando il capitale netto di proprietà della effettivamente CP_4
utilizzato dal correntista ed il numero dei giorni di utilizzo;
c) calcolando il TEG –tasso effettivo globale – applicato al rapporto per cui è
causa attenendosi a quanto stabilito dall'art. 1 L. 108/96 (omissis); dagli artt.
1283 Cod. Civ.; 644 cp;
1815 cod. civ. e dal D. Lgs. 385/93; stabilendo se il
tasso determinato sia uguale al tasso medio indicato in conto corrente;
indicando se tale tasso superi o meno il tasso soglia di usura del periodo e se
il tasso applicato determini a sua volta l'applicabilità dell'art. 117 D. Lgs.
385/93;
d) determinando il saldo in linea capitale alla chiusura del rapporto di conto
pagina 9 di 26 corrente n. C/C n. 1279 proseguito al n. 1804 per cui è causa, depurando il
dare/avere di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese e
costi addebitati dalla connessi sia all'esistenza del conto corrente, che CP_4
all'erogazione del credito concesso, tenendo conto di eventuali interessi attivi
spettanti al correntista in conseguenza del ricalcolo e stabilendo quale sia la
proprietà di tale saldo;
e) determinando il reale saldo dare/avere del c/c n. 1279 proseguito al n. 1804
per cui è causa utilizzando i saldi giornalieri in linea capitale, ricalcolando gli
interessi passivi ed attivi in base agli artt.
4-5 L. 154/92; 117 D. Lgs. 385/93
senza effettuare nessuna capitalizzazione, in ossequio all'art. 1283 Cod. Civ.;
f) ove la non dovesse fornire la relativa documentazione ad inizio CP_4
rapporto, provvedendo a considerare il saldo negativo riportato nel primo
estratto conto utile pari a zero.
g) accerti il CTU, sulla base dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime
competenze bancarie (e non degli erronei saldi evidenziati nel conto corrente),
se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano
superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a
mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati
negli e/c bancari o negli scalari). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto
superamento, il CTU consideri "pagate" con i successivi versamenti
(extrafido) del correntista solamente le competenze legittime in esubero
pagina 10 di 26 dell'affidamento";
h) accerti, altresì, il CTU il danno subito dall'attrice, tenuto conto dello stato
di difficoltà in cui la medesima versava e di ogni conseguenza, nessuna
esclusa, derivante dai fatti di cui è causa"”.
Dell'appellato
“voglia la Corte d'appello adita, contrariis reiectis, senza accettare il
contraddittorio su qualsivoglia domanda od eccezione nuova e senza
inversione dell'onere probatorio, con la rifusione delle spese di lite,
in via preliminare: dichiarare l'impugnazione inammissibile ex artt. 342 cpc
nel merito: respingere il gravame proposto da Parte_3
in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la
[...]
sentenza di I grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Parte_1
allegando di essere la cessionaria dei diritti sul conto corrente n. 1279 acceso presso la filiale di TR LN con , e proseguito al CP_4
n. 1804 presso la filiale di Casazza del medesimo, acceso dalla società
[...]
(già , ha convenuto in Controparte_9 Controparte_10
giudizio l'odierna appellata innanzi al Tribunale di Brescia, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione degli importi dalla stessa indebitamente pagina 11 di 26 incamerati, per: applicazione interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione contrattuale, applicazione di condizioni economiche usurarie anche a fronte dell'incremento del passivo dovuto all'anatocismo e all'applicazione dei “giorni valuta”, violazione degli obblighi di buona fede per mancato invio dei documenti di rendicontazione e di alcuni estratti del conto corrente.
Costituendosi in giudizio la banca convenuta, premesso che la società
[...]
era intestataria, presso la di due Controparte_9 Controparte_7
distinti rapporti di conto corrente: il c/c 1279 aperto in data 26/09/1991 presso la filiale di TR LN (BG) e definitivamente estinto in data
02/02/2001, il c/c 1804 aperto presso la filale di Casazza in data 19/12/2000 ed estinto in data del 11/01/2006, a seguito di richiesta di estinzione datata
28/12/2005, ha anzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso previo espletamento del procedimento di mediazione, e quindi in rito la nullità
dell'atto di citazione per genericità del petitum e nel merito la prescrizione quinquennale ed in subordine decennale sulla pretesa afferente la restituzione di interessi in tesi asseritamente non dovuti.
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art. 183 comma VI
c.pc. con la prima di esse la banca convenuta, rilevato che la cessione di credito tra e l'odierna attrice era stata registrata il 20/05/2009, Controparte_10
due giorni prima della dichiarazione di fallimento della Controparte_10
pagina 12 di 26 chiusosi nel 2014, ha eccepito che il contratto di cessione avrebbe dovuto esser dichiarato nullo d'ufficio, stante la relativa causa illecita o comunque in frode alla legge in quanto teso ad allontanare potenziali pretese dal concorso dei creditori.
Nel corso del giudizio di prime cure veniva effettuata una CTU contabile.
La causa veniva quindi definita con sentenza 14/05/2021 n.1335/2021 con la quale il Tribunale di Brescia così statuiva:
<Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa così giudica:
dichiara la nullità della clausola nr. 7 del contratto di conto corrente per cui è
causa nella parte in cui prevede l'applicazione di tassi di interesse e spese non
determinati e nella parte in cui pattuisce la capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi;
dichiara la nullità per indeterminatezza delle clausole di pattuizione della
commissione di massimo scoperto contenute nei contratti di affidamento del
24.10.2001 e del 13.11.2003;
condanna parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 451,68
oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva.
Spese compensate.>>
A tale conclusione il giudice di prime cure è pervenuto sulla base del seguente pagina 13 di 26 percorso logico giuridico.
In primo luogo ha respinto perché infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum. Parte attrice aveva infatti sufficientemente individuato il contratto di conto corrente, contenente clausole delle quali aveva chiesto la dichiarazione di invalidità, nonché aveva individuato la tipologia di invalidità di tali clausole e l'oggetto immediato della domanda, costituito dalla richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto o trattenuto dall'istituto di credito.
Ha quindi egualmente respinto l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito, in quanto il fatto che il contratto fosse stato concluso in frode ai creditori era una mera allegazione di parte, non sostenuta da altro che dalla data della dichiarazione di fallimento.
Quanto al conto corrente oggetto di causa, il tribunale ha ritenuto che trattarsi di un unico rapporto contrattuale, semplicemente ridenominato a seguito del trasferimento presso altra filiale.
Passando all'esame nel merito delle singole contestazioni, il tribunale ha anzitutto rilevato che secondo il disposto di cui all'art. 7 del contratto l'interesse veniva determinato mediante rinvio ai tassi applicati dalle aziende di credito sulla piazza, con pattuizione quindi invalida perché manifestamente generica e quindi indeterminata ed indeterminabile;
ha inoltre rilevato pagina 14 di 26 l'assenza di ogni pattuizione in ordine alle commissioni di massimo scoperto.
Ha rilevato inoltre esser state sì previste, ma non anche quantificate, le sole spese di chiusura trimestrale del conto e la periodicità di capitalizzazione degli interessi era trimestrale per gli interessi debitori e annuale per quelli creditori.
Pertanto, il tribunale ha dichiarato la nullità della clausola che prevedeva l'applicazione di tassi di interesse ultralegali per indeterminatezza, in considerazione del rinvio all'uso piazza.
Ha rilevato, inoltre, che unicamente nei contratti di concessione affidamento del 24/10/2001 e del 13/11/2003 risultavano pattuiti gli interessi entro ed extra fido.
Quanto alle commissioni di massimo scoperto, preso atto che nel contratto di apertura del c/c n. 1279 del 26/09/1991 tale indennità non era stata pattuita, e che nei contratti di concessione affidamento del 24/10/2001 e del 13/11/2003
era sì contemplata la pattuizione di commissioni di massimo scoperto, ma che la stessa recava indicazione delle sole aliquote da applicate, e non anche della grandezza economica a cui applicare detta percentuale, circostanza che determinava la nullità per indeterminatezza delle relative clausole.
Conseguentemente il giudice di prime cure procedeva alla rideterminazione del saldo di conto depurandolo dagli addebiti illegittimi.
Procedeva allo stesso modo a depurare il conto dagli addebiti per spese pagina 15 di 26 effettuati in occasione della chiusura trimestrali del rapporto e nel corso dello stesso, in assenza di documentazione comprovante la relativa pattuizione.
Altrettanto dicasi per gli addebiti afferenti ai giorni valuta per versamenti e prelievi, parimenti non pattuiti.
Quanto all'anatocismo, il tribunale rilevava che il contratto di apertura del c/c n. 1279 era stato sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore della delibera
CICR del 09/02/2000, e che il CTU aveva accertato il mancato rispetto dei presupposti richiesti per l'adeguamento (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela).
Dunque, la clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla perché pattuita in violazione dell'art. 1283 cod.
civ., e conseguentemente la CTU svolta aveva epurato l'effetto anatocistico.
Il giudice di prime cure riteneva invece infondata l'eccezione relativa all'usurarietà del rapporto, in quanto il contratto di apertura del c/c n. 1279 era stato sottoscritto in data 26/09/1991, anteriormente quindi all'entrata in vigore della Legge n. 108/96, che aveva introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'usura oggettiva per superamento del tasso soglia,
ed il CTU aveva escluso che il contratto di affidamento del 24/10/2001 e che il contratto di affidamento del 13/11/2003 contenessero pattuizioni usurarie, così
come era stata esclusa l'applicazione di condizioni economiche usurarie in corso di rapporto. pagina 16 di 26 Quanto all'eccezione di prescrizione proposta dalla banca il tribunale ha formulato apposito quesito, conforme alle indicazioni delle Sezioni Unite n.
9141/2020 in sede di integrazione della CTU, ed in considerazione di ciò il
CTU ha verificato che: in data 24/11/2005 il c/c presentava un saldo ricalcolato a credito per il correntista. Il saldo creditore integrava senz' altro un pagamento, motivo per cui l'azione di ripetizione del pagamento delle competenze addebitate fino al 24/11/2005 risultava prescritta. Inoltre, il pagamento delle competenze addebitate successivamente al 24/11/2005 era avvenuto in un periodo successivo al decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione e pertanto non era da considerarsi prescritto.
Quindi, risultava prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito del pagamento delle competenze addebitate sino alla data del 24/11/2005 ed all'esito del ricalcolo parte attrice aveva diritto a ripetere l'importo di euro € 451,68.
Il tribunale rigettava l'eccezione di inadempimento degli obblighi di buona fede della banca per genericità.
Rispetto agli interessi dovuti sulla somma in ripetizione, il tribunale in primo luogo ne determinava la decorrenza con riferimento alla data della domanda,
non ravvisando malafede dell'accipiens, neppure dedotta;
con riferimento alla relativa quantificazione, riteneva dover trovare applicazione, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni, la disciplina dettata sul punto dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite nella sentenza 19499 del 2008. pagina 17 di 26 Conseguentemente sulla somma capitale dovuta in ripetizione competevano gli interessi con decorrenza dalla data della domanda, determinati in una misura pari alla maggior somma tra gli interessi legali e il saggio medio di rendimento netto dei titoli di stato con scadenza non superiore a dodici mesi durante la mora.
Quanto alle spese, il tribunale osservava che l'esiguità dell'importo riconosciuto come dovuto, raffrontato al valore indeterminabile della causa come dichiarato, autorizzava la compensazione delle spese di lite.
In conclusione, il tribunale dichiarava la nullità della clausola nr. 7 del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedeva l'applicazione di tassi di interesse e spese non determinate e nella parte in cui pattuiva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
dichiarava la nullità per indeterminatezza delle clausole di pattuizione della commissione di massimo scoperto contenute nei contratti di affidamento del 24/10/2001 e del
13/11/2003; condannava parte convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 451,68 oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
compensava le spese di lite.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza n. 1335/2021 del Tribunale di
Brescia la per i Parte_1
pagina 18 di 26 seguenti motivi.
1) L'appello si appunta anzitutto avverso la statuizione con la quale il giudice di prime cure ha dichiarato prescritte le rimesse effettuate sul conto corrente n.
1279 denominato poi c/c n. 1804, in data antecedente ai dieci anni della notifica dell'atto di citazione del 21 dicembre 2015, ritenendole solutorie e non ripristinatorie, posto che il conto corrente era affidato ed assistito da apertura di credito. Ha sostenuto in particolare che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel ritenere attendibile la valutazione sulla prescrizione – ed in particolare sull'individuazione delle rimesse solutorie, anziché meramente ripristinatorie - fatta dal CTU nella relazione e nella sua successiva integrazione. Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare che il supplemento della CTU del 2 novembre 2020 non aveva tenuto in alcun modo delle indicazioni fatte dallo stesso Tribunale con l'ordinanza di rimessione in istruttoria del 27 settembre 2020: parte appellante osserva infatti che la sentenza impugnata ha ritenuto prescritte, in quanto asseritamente solutorie, le rimesse effettuate sul conto nel decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione, eseguita in data 21 dicembre 2015, ed ha condannato la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 451,68 oltre CP_4
rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva relative alle rimesse successive a tale data.
Parte appellante afferma che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la pagina 19 di 26 decisione n. 24418/2010 hanno diversificato il dies a quo dell'azione di ripetizione di indebito, che è decennale, in relazione alla tipologia di rimesse ripristinatorie o solutorie per tali ultime intendendosi quelle effettuate su un conto corrente non affidato e con saldo passivo o su un conto corrente affidato,
ma oltre il limite dell'affidamento.
Dalla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie proposta dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 discende che mentre le prime, le solutorie, possono considerarsi “pagamenti” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito incomincia a decorrere dal momento in cui hanno avuto luogo, diversamente le provviste ripristinatorie, ampliando la facoltà di indebitamento del correntista, possono considerarsi pagamenti solo quando la abbia ottenuto dal correntista il saldo finale, dopo la chiusura del CP_4
rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Nel caso in esame sostiene l'appellante che dal doc. 4 emergeva e risultava provato che il conto corrente n. 1279 poi denominato c/c 1804 era stato affidato e ne deduceva che le rimesse, tutte avvenute intra fido, dovevano esser qualificate non come solutorie bensì come ripristinatorie della provvista dell'apertura di credito, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto.
L'appellante afferma inoltre che, a fronte della comprovata esistenza di un pagina 20 di 26 contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria dei singoli versamenti sarebbe risultata dagli estratti conto prodotti in giudizio, dai quali emergeva che tutte le rimesse operate dalla cedente sul conto corrente non avevano costituito pagamento, non avendo soddisfatto il creditore, ma erano servite ad ampliare o a ripristinare l'operatività del fido, rendendo possibile al correntista l'esercizio della facoltà
di utilizzarne la disponibilità nel limite dell'indebitamento autorizzato: sicchè,
con riferimento ad essi, di pagamento si sarebbe potuto parlare soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca avrebbe percepito dal correntista il saldo finale, in cui sarebbero stati compresi interessi non dovuti.
Pertanto, parte appellante contesta l'esito della CTU svolta in primo grado, e chiede che vengano ammesse le istanze istruttorie già versate in primo grado e non assunte, e che sia disposta una nuova CTU, la quale, previa eliminazione di tutti gli addebiti illegittimi, valuti poi la prescrizione in conformità ai principi sopracitati espressi dalle Sezioni Unite.
2) L'appello si appunta poi avverso il capo della sentenza impugnata col quale il giudice di prime cure ha ritenuto di non ravvisare la presenza di una specifiva allegazione di un inadempimento per violazione dell'obbligo di buona fede: parte appellante afferma, invece, di aver proposto tale domanda sia nell'atto di citazione, sia nella prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di pagina 21 di 26 cui riporta il contenuto. Chiede pertanto che venga accertata la responsabilità
della banca per il grave inadempimento del contratto di mandato e per violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del conto corrente, in considerazione dell'illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in ogni caso ne chiede il rigetto, perché
infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 marzo 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
pagina 22 di 26 Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritte le rimesse effettuate sul conto corrente n.
1279, denominato successivamente n. 1804, con riferimento al periodo antecedente ai dieci anni della notifica dell'atto di citazione del 21 dicembre
2015.
In particolare, parte appellante contesta il risultato dell'integrazione della CTU
svolta, eccependo l'erroneità della metodologia adoperata.
Il Collegio, preso atto della genericità del motivo, osserva che in data 28
settembre 2020 il tribunale ha disposto l'integrazione della CTU svolta,
assegnando al CTU incaricato il seguente quesito: “Rilevato che
successivamente al deposito della relazione del CTU la Suprema Corte ha
precisato che per verificare se un versamento effettuato dal correntista
nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto
natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli
addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
determinare il reale passivo del correntista;
(…)
Invita il CTU, nel contraddittorio delle parti, a rispondere all'originario
quesito tenuto conto del principio giurisprudenziale sopra espresso”.
Tramite il quesito assegnato il tribunale ha dunque disposto che l'eventuale prescrizione degli addebiti venisse accertata attraverso il metodo di calcolo pagina 23 di 26 indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.
9141/2020, ovvero eliminando preliminarmente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca, e successivamente verificando se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente avesse natura solutoria o solo ripristinatoria.
Pertanto, attraverso l'integrazione della CTU è stato eseguito l'accertamento richiesto, in tale sede, da parte appellante.
Si osserva inoltre che, il CTU a pag. 6 della perizia integrativa afferma che “In
ossequio a tale criterio si sono considerati i saldi progressivi di conto corrente
ricalcolati dallo scrivente a seguito dell'elisione delle competenze ritenute non
dovute, al fine di accertare se anteriormente al 21.12.2005 (data del decennio
anteriore all'atto interruttivo della prescrizione, nel caso in esame) vi fossero
stati o meno versamenti da considerare solutori e, in caso affermativo,
considerare gli stessi quali pagamenti delle competenze precedentemente
addebitate per cui ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.”
Inoltre, la pronuncia impugnata afferma espressamente che “l'accertamento
della natura solutoria o meno dei versamenti è stato effettuato
nell'integrazione di CTU in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte
con l'ordinanza 9141 del 19.05.2020, alla cui motivazione si rinvia, secondo
cui: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di
un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura pagina 24 di 26 solutoria o solo ripristinatoria, occorre, eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente
determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se
quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento…””.
Preso atto di quanto premesso si rileva che parte appellante non ha allegato né
provato attraverso quali modalità il CTU non si sarebbe attenuto all'indagine demandata.
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
Quanto al secondo motivo di appello, il Collegio rileva che esso si limita a riportare testualmente ed unicamente la domanda formulata nel giudizio di primo grado con riferimento alla violazione degli obblighi di diligenza e buona fede da parte della banca, ma non adduce alcuna argomentazione a sostegno di ciò, né viene fornita la prova dell'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo per genericità.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità alla nota spese prodotta.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi pagina 25 di 26 dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. V,
[...]
pubblicata in data 17 marzo 2021 con il n. 1335/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la
“fase introduttiva” ed euro 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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