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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3486/2021 R.G. avente ad oggetto: Responsabilità ex art. 2049 –
2051 – 2052 c.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Larussa Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, alla Via Edmondo Buccarelli n.
59,
Attrice
E
(C.F./P.IVA ) in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Saverio Molica e Maria Consuelo Citriniti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68, Palazzo De Nobili, Controparte_1
Convenuto
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 10.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021, l'attrice conveniva in giudizio il CP_1
per ottenere in via principale l'accertamento della responsabilità dell'Ente, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorsole in data 07.12.2020, con condanna al risarcimento dei danni subiti e complessivamente
1 quantificabili in € 17.551,99 e/o nella maggiore o minore somma da rimettersi alla valutazione discrezionale del Giudice.
L'attrice esponeva che in data 07.12.2020, proveniente da via Pascali, intorno alle 08:30 circa, percorreva il marciapiede di via Buccarelli di Catanzaro quando, nei pressi del civico 61 e precisamente di fronte all'agenzia di assicurazione “Assimoco”, a causa di un dislivello non visibile e non segnalato nonché preceduto da usurate barre antiscivolo, cadeva riportando gravi lesioni personali.
Nell'occasione veniva soccorsa da un passante e successivamente, contattato il marito, accompagnata d'urgenza da quest'ultimo presso l'Ospedale di Catanzaro dove, a seguito degli accertamenti effettuati, le veniva diagnosticata “frattura scomposta malleolo peroneale destro”, diagnosi che rendeva necessario il ricovero in data 09.12.2020 e successiva sottoposizione ad intervento chirurgico in data 14.12.2020.
Seguivano applicazione di doccia gessata e cicli di rieducazione motoria con conseguenze cliniche documentate dalla consulenza medico legale di parte, a firma della dott.ssa , che in Persona_1 capo a , riconosceva il permanere di postumi invalidanti permanenti pari al 7%, Parte_1 nonché di una inabilità temporanea totale di 70 giorni ed una inabilità temporanea parziale di 30 giorni.
Allo scopo di ottenere il ristoro dei danni occorsile, l'attrice diffidava il che Controparte_1 con nota pec del 30.12.2020 confermava la ricezione della pec di diffida e messa in mora (prot. n.
129779) e con successiva nota pec del 05.01.2021 esprimeva il diniego in quanto la domanda risarcitoria avrebbe violato la procedura indicata nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del
22/12/2017.
A questo punto con nota pec del 03 febbraio 2021 formulava al Parte_1 Controparte_1 un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L.
132/14, e l'ente convenuto rappresentava l'intenzione di non aderire alla stessa.
A causa del sinistro la subiva un danno quantificabile nella complessiva somma di € Pt_1
17.551,99 (di cui € 8.880,43 per danno biologico da invalidità permanente, € 3.324,30 per invalidità temporanea totale;
€ 712,35 per temporanea parziale (al 50%); € 4.305,26 per danno morale;
ed €
329,65 per spese mediche o comunque stimabile in quella somma da rimettersi alla determinazione del Consulente tecnico di Ufficio.
Nel caso di specie sussiste in capo all'ente convenuto una responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. per avere omesso di controllare il marciapiede scenario del sinistro in quanto cosa in sua custodia potenzialmente dannosa per terzi.
2 Il dislivello del marciapiede sul quale è caduta non era visibile né segnalato e si Parte_1 trovava in un tratto in discesa dove tra l'altro le barre antiscivolo, al tempo ivi collocate, erano completamente usurate.
A causa del suddetto comportamento omissivo l'amministrazione pubblica deve rispondere di tutti i danni subiti da parte attrice la quale, a causa del sinistro patito, si è dovuta sottoporre con urgenza ad un delicato intervento chirurgico presso l'Ospedale di Catanzaro.
La responsabilità ex art. 2051c.c. rientra tra le ipotesi di responsabilità oggettiva per la cui sussistenza è sufficiente il verificarsi del rapporto di causalità tra la cosa che si abbia in custodia ed il danno arrecato, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi la condotta del soggetto custode.
L'onere probatorio a carico del danneggiato è in questo caso il solo il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia in virtù di una condizione potenzialmente lesiva quale quella data dalla presenza del dislivello.
Nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento da parte del Giudicante l'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo al lo stesso andrà Controparte_1 comunque considerato responsabile per la violazione del principio di carattere generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 cc, per essere i danni in contestazione imputabili alla condotta colposa dell'ente. Il avrebbe infatti dovuto garantire il buono stato di CP_1 manutenzione del marciapiede, compromesso dalla presenza di barre antiscivolo usurate nonché segnalare il dislivello presente sul marciapiede ove si è verificato il sinistro.
Alla luce delle suesposte considerazioni e delle valutazioni cliniche di cui alla consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa la somma da risarcire in favore dell'attrice ammonta ad € Persona_1
€ 17.551,99 ed è comprensiva del danno morale subito dall'attrice per la sofferenza interiore incolpevolmente patita.
La stessa, infatti, oltre al periodo di totale immobilizzazione invalidante per la vita quotidiana, riporta ancora allo stato un forte rigonfiamento della parte operata che le comporta sensazione di dolore nel camminare e anche nello stare in piedi per un tempo prolungato.
A causa di tale situazione psico fisica ha sviluppato un forte stato di ansia che si Parte_1 riverbera nelle più comuni e basiche attività di vita inficiandole, venendosi a palesare una condizione emotiva presuntivamente immaginabile come fisiologica conseguenza dell' evento vissuto oltre ad essere stata documentalmente allegata.
Concludeva pertanto insistendo nel ristoro della somma di cui in narrativa per le causali suesposte.
3 In data 01.02.2022 si costituiva in giudizio il che eccepiva l'infondatezza Controparte_1 della domanda proposta, in via pregiudiziale, per mancata prova della legittimazione passiva del convenuto, e nel merito, perché è risultato indimostrato il nesso causale tra la pericolosità CP_1 della cosa ed il danno occorso.
Non è infatti sufficiente lamentare genericamente la presenza di un dislivello o una buca per provare il nesso eziologico di cui sopra anche perché nel caso di specie esiste una relazione dei vigili urbani prot. n. 4464 del 16/01/2021 che evidenzia testualmente “nel luogo indicato del sinistro insiste un marciapiedi comunale in piastrelle per esterno in materiale antiscivolo di ottima manifattura”.
È onere dell'attore, infatti, in via prioritaria, fornire la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni conseguenti a difetto di manutenzione sussiste soltanto se e quando venga assolto da parte attrice l'onere della prova in merito all'esistenza di un pericolo occulto che deve avere i caratteri della non prevedibilità e visibilità.
Dalla ricostruzione fattuale del sinistro emerge che la responsabilità dello stesso debba essere ascritta solo a parte attrice che non ha osservato nel camminare la dovuta prudenza, alla luce del fatto che le circostanze di tempo e di luogo non fossero ostative al regolare transito pedonale, essendosi il sinistro verificato in ore diurne ed in un luogo altamente frequentato.
L'eventuale responsabilità derivante dal difetto di manutenzione, ove riscontrata, deve essere in ogni caso attenuata o esclusa qualora al momento del sinistro l'attore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto scongiurarlo.
Nel caso di specie, non ricorrono dunque i requisiti fondanti l'accoglimento della domanda attorea per non essere emerse la non visibilità ed imprevedibilità del dislivello stradale, assente ictu oculi nelle riproduzioni fotografiche allegate.
Qualora il suddetto requisito venisse ritenuto provato in ogni caso non sarebbe ascrivibile responsabilità alcuna in capo all'ente convenuto per il ricorrere del caso fortuito sufficiente di per sè ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., potendo lo stesso essere assimilabile alla condotta imperita del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, per la natura altamente prevedibile del pericolo.
In merito alla configurabilità di una responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. l'onere CP_1 probatorio in capo a chi la invochi è molto più pregnante rendendosi necessaria l'individuazione dell'elemento soggettivo della colpa che connoti il comportamento dell'autore dell'illecito.
4 Sia nei casi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. che 2043 c.c. il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A, interrompendo il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Si contesta comunque l'abnorme quantificazione del danno effettuata da parte attrice non corredata da alcuna prova scientifica rilevante, ma fondata su una stima “forfettaria” oltre ad essere espressione di una duplicazione delle domande risarcitorie formulate.
La somma richiesta appare sproporzionata rispetto ai danni lamentati ed inoltre tra le varie voci, prive di qualsivoglia riscontro, figura quella del danno morale che non può trovare ingresso in questa sede in assenza di allegazioni e prove specifiche. Si evidenzia inoltre che il rifiuto di di sottoporsi al ricovero abbia sicuramente avuto ripercussioni negative sul decorso Parte_1 della malattia.
Concludeva quindi insistendo nel rigetto della domanda attorea per inammissibilità ed infondatezza ed in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento di una responsabilità risarcitoria da parte del nella riduzione dell'importo da corrispondersi alla luce del concorso di colpa dell'attore CP_1 per mancato impiego di diligenza ed in ogni caso nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda nella sensibile riduzione della somma pretesa a ristoro dei danni occorsi.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta dell'escussione testi e dell'esperimento della Consulenza tecnica di Ufficio, all'udienza del 10.01.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione del termini 190 c.p.c. per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente convenuto che ha contestato la mancata prova del titolo di proprietà della strada sulla quale si è verificato l'occorso per cui è causa.
Nel valutare la legittimazione ad agire nel caso in esame, si prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio che, invece, appartiene al merito della causa, essendo inerente la fondatezza della pretesa, ovvero relativa all'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Attiene pertanto al merito della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata: tale questione, a differenza della legittimatio ad causam che è rilevabile
5 d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, è affidata alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. civ. n. 15177/2002; Cass. civ. n.10042/2000).
E' onere dell'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. dare la prova della qualità di proprietario della strada scenario dell'evento de quo in capo all'ente convenuto, titolarità che si si può desumere da elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.
c. quali le risultanze delle mappe del catasto (Cass., 10 aprile 2011, n. 5339) l'uso pubblico, cioè
l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati,
l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, la classificazione della strada come comunale da parte del consiglio comunale, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica (Cass., 7 aprile 2000, n.4345).
Nel caso di specie il sinistro si è verificato su un marciapiede pertinenza di una strada comunale di CP_ proprietà dell' e sul quale grava l'onere di custodia ai sensi degli artt. 14 e 3 del Nuovo Codice della Strada.
La titolarità de quo si evince anche dalla relazione di sopralluogo della polizia locale avente ad oggetto l'area stradale in contestazione (nota prot. 4464 del 16.01.2021) nella quale viene espressamente indicata la proprietà comunale del marciapiede, oltre a trattarsi di una zona sicuramente aperta al pubblico transito e collocata in luoghi dove siano presenti abitazioni private ed attività commerciali.
Scendendo nella disamina del merito, la domanda attorea è infondata e deve rigettarsi per le ragioni che si esplicitano a seguire.
Occorre premettere, al fine dell'inquadramento giuridico della vicenda in esame, che nonostante vi sia stato un forte contrasto giurisprudenziale circa la disciplina giuridica da applicarsi ai danni derivanti da cose inerti, quali i sinistri derivanti da cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private, l'orientamento maggioritario della corte di nomofilachia (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 04/08/2005, n. 16373) propende oggi per la tesi dell'applicabilità a tali ipotesi dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. - fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
6 Trattasi di una responsabilità di carattere oggettivo in quanto tale propria della cosa in custodia senza che faccia differenza che il danno de quo sia stato indotto dal dinamismo connaturato alla stessa o dall'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da fattori esterni, purchè sussista un effettivo potere fisico della P.A. sulla cosa, accompagnato dal dovere di vigilare sulla stessa.
Sul danneggiato incombe l'onere di provare da un lato l'esistenza del potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale è conseguenziale il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi, dall'altro che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa ovvero per effetto dello sviluppo di un agente dannoso insorto nella stessa, ai fini della prova liberatoria graverà sul custode l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione.
Tutto ciò premesso, la dinamica prospettata ed emersa nel corso del giudizio non consente di accogliere la domanda risarcitoria.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, quale quello del caso di specie, in cui l'attore lamenta la presenza di un dislivello consustanziale al marciapiede de quo.
Quando si tratti di cosa di per sé statica e inerte che richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, in questi casi si impone la necessità di un adeguato accertamento, quale la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale “della situazione dei luoghi" (Cass.2660/2013).
Di conseguenza se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Nel caso di specie è rimasta indimostrata da parte dell'attore la sussistenza di un nesso causale tra il bene pubblico e l'evento dannoso;
dalla stessa produzione fotografica, considerando esclusivamente quella allegata all'atto introduttivo, essendo la produzione documentale effettata in sede di deposito di comparsa conclusionale intempestiva, emerge ictu oculi l'esistenza di un dislivello della strada
7 inteso quale andamento della via e non quale disomogeneità della pavimentazione, ponendosi la strada in discesa/salita quale caratteristica propria, morfologica, della più parte delle vie della città.
Come già evidenziato nelle foto allegate in atti e come emerso dall'istruttoria svolta, infatti, il marciapiede era in buone condizioni e non era affatto sconnesso, presentandosi in uno stato manutentivo ottimale;
dunque, la caduta non è stata dovuta ad una buca, ad un difetto manutentivo della pavimentazione, al materiale con cui la via era pavimentata, queste si circostanze addebitabili al custode, ma alla sola esistenza di una pendenza della strada, peraltro affatto significativa, che, si ribadisce, è propria di molte vie della città.
Né la circostanza dedotta della presenza di barre antiscivolo usurate incide sulla ricostruzione dei fatti atteso che la via presentava una pavimentazione già di per sé con zinigrature antiscivolo;
peraltro nella giornata in cui avvenne il sinistro non vi erano neppure condizioni climatiche avverse, né è emerso che quel giorno avesse piovuto e dunque che il marciapiede fosse bagnato.
Il teste dei Vigili Urbani, confermava la circostanza n. 1 indicata nella memoria di parte Tes_1 attrice laddove si richiedeva di indicare se nel luogo indicato del sinistro insistesse un marciapiedi comunale in piastrelle per esterno in materiale antiscivolo di ottima manifattura. Dunque, il materiale della pavimentazione era antiscivolo.
Dalla testimonianza del teste sentito all'udienza del 24.02.2023, spettatore del Testimone_2 sinistro perché all'epoca dello stesso si trovava posteggiato nella rispettiva vettura nei pressi dei luoghi di causa, non si evince la percezione soggettiva della ragione della caduta ed in merito anche l'attrice si limita solo a riferire genericamente la presenza del dislivello.
Alla medesima udienza anche il teste di parte convenuta maresciallo capo dei vigili Tes_3
Urbani del avendo effettuato un sopralluogo in data 13.01.2021, come da Controparte_1 relazione di servizio offertagli in visione, confermava la presenza di un dislivello dovuto alla
“conformazione della strada” essendo la stessa priva di disconnessioni, buche o disomogeneità nella pavimentazione. Precisava il teste che sui luoghi “Esiste un dislivello dato dalla strada nella sua conformazione e non per rottura, la strada è in salita, non presenta buche, ne sono a conoscenza in quanto maresciallo capo dei in servizio presso il Comando dei Vigili Urbani di Catanzaro, Tes_4 confermando di avere effettuato un sopralluogo sui luoghi di causa nel giorno indicato nella nota istruttoria allegata.
Nel caso di specie le circostanze di tempo di luogo, essendo il sinistro avvenuto di mattina ed in pieno giorno e non essendo state riferite intemperie, non ostavano alla visibilità dell'accennato pendenza della strada che di fatto è una conformazione del marciapiede che si adatta all'andamento morfologico del terreno e della stessa città nella quale la presenza di salite e discese è circostanza assolutamente ricorrente e ordinaria.
8 Allo stesso modo non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni spiegata da parte attrice in via subordinata sotto il profilo di una responsabilità per insidia o trabocchetto ex art. 2043
c.c., estrinsecandosi gli stessi in un mero stato di fatto, che, per oggettiva invisibilità e per conseguente imprevedibilità, integrano una situazione di pericolo occulto.
L'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione
(Sez. 3, n. 11946 del 16/05/2013).
Di fatto non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.
Nel caso di specie non risulta provato nessuno degli elementi costitutivi dell'illecito 2043 c.c. non essendo emerso dall'istruttoria l'elemento oggettivo dell'insidia, essendosi il sinistro verificato di giorno in condizioni climatiche favorevoli e rimanendo indimostrato l'elemento soggettivo della colpa in capo al per eventuale difetto di manutenzione, alla luce della condizione materiale CP_1 del marciapiede integro e privo di disconnessioni. La possibilità di avvistamento dell'ostacolo, caratterizzato da un dislivello dovuto proprio dalla strada in salita, fa venir meno quelle caratteristiche che contrassegnano l'insidia o il trabocchetto, con conseguente esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale.
La domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 a €
26.000,00 con applicazione dei minimi in ragione della bassa complessità della controversia).
Definitivamente poste a carico di parte attrice le spese dell'espletata CTU, in misura corrispondente all'acconto riconosciuto in sede di conferimento incarico peritale all'udienza del
24.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta da nei confronti del Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
9 - Condanna al pagamento delle spese legali in favore del Parte_1 Controparte_1 liquidate nella misura di € 2.540,00, per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al
15%.
- Definitivamente a carico della parte attrice pone le spese di CTU, come indicato in parte motiva.
Catanzaro 9.4.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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