Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2025, n. 18618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18618 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Composta da
NA ET
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18618/2025 Roma, li, 16/06/2025
-Presidente-
NA MA De IS
-relatore-
Sent. n. 857/2025
MA M. MA
MA EL RS
NC IT
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da
SENTENZA
C.C. - 7/5/2025- R.G. n. 6259/2025 motivazione semplificata
RR GI n. a Teramo il 17/10/1946
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano in data 4/2/2025
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NA MA De IS;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore e l'istanza volta all'oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 196/2003 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Milano, rilevata la propria incompetenza funzionale a conoscere dell'istanza di restituzione in termini presentata dal difensore di GI RR, disponeva la trasmissione della stessa alla Corte di Cassazione.
1.1 RR GI, per il tramite del difensore, ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza n. 2541/24 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il
1
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: ANNA PETRUZZELLIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52424926ad9a20e
17/4/2024 in sede di rinvio, per la sola determinazione della pena, a seguito d'annullamento di questa Corte con contestuale riqualificazione dei fatti originariamente ascritti ai sensi degli artt. 640, 61 n. 7 cod.pen. Il difensore sostiene che l'inutile decorrenza del termine, scaduto il 16 luglio 2024, per la proposizione di ricorso per Cassazione è da ascrivere a caso fortuito in quanto la bozza dell'impugnazione era stata tempestivamente predisposta, sottoposta al RR per sue eventuali osservazioni, e successivamente integrata. Infine l'atto, a cura dello stesso difensore, veniva lasciato sulla scrivania della segretaria, temporaneamente assente, perché provvedesse al suo deposito a mezzo Pec, adempimento non eseguito. Secondo il ricorrente il mancato rispetto del termine è dovuto ad una serie di casualità fortuite che hanno indotto a ritenere erroneamente depositato un ricorso già completo in tutte le sue parti e che vanno ricondotte nell'alveo del caso fortuito alla luce della giurisprudenza interna, non potendo ravvisarsi un atteggiamento colposo in capo al difensore e all'imputato, e dei principi dettati dalla Corte EDU secondo cui i diritti processuali fondamentali dell'imputato devono essere restaurati nelle ipotesi di manifeste carenze difensive.
3.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il difensore assume l'ascrivibilità a caso fortuito della mancata presentazione dell'impugnazione, già predisposta e il cui deposito a mezzo PEC era stato delegato al personale di segreteria. Alla luce del risalente e consolidato insegnamento giurisprudenziale il caso fortuito si identifica in un'accidentalità che opera come causa non conoscibile, ineliminabile con l'uso delle comuni prudenza e diligenza e, trattandosi di avvenimento eccezionale ed atipico, lo stesso deve verificarsi in modo del tutto improvviso,imprevisto ed imprevedibile, tale cioè da impedire all'agente di adeguare tempestivamente la propria condotta alla situazione creatasi (Sez. 5, n. 65 del 20/01/1969, Cagna, Rv. 110735 01; Sez. 4, n. 1058 del 07/05/1973, dep. 1974, Tabanelli, Rv. 12609701; n. 756 del 05/05/1975, dep. 1976, Scivolone, Rv. 131923 01). Il caso fortuito si caratterizza, pertanto, per l'esistenza del nesso di causalità materiale fra la condotta e l'evento, e per il difetto di colpa, in quanto l'agente non ha voluto l'evento, né lo ha causato per negligenza o imprudenza (Sez. 5, n. 12072 del 31/03/1978, Lauro, Rv. 140090-01; Sez. 4, n. 5096 del 17/10/2007, dep. 2008, Bertolotto, Rv. 238584 -01).
3.1La giurisprudenza ha, altresì, affermato con orientamento costante che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione, segnalando ulteriormente la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui
2
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985
Firmato Da: ANNA PETRUZZELLIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52424926ad9a20e
il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695 - 01; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438-01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738 01; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660-01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667-01). Nella specie, alla luce delle allegazioni difensive non ricorre alcuna circostanza suscettibile di essere ricondotta al fortuito quale evento eccezionale ed imprevedibile, dovendo ascriversi la maturata decadenza piuttosto a un difetto di vigilanza sugli adempimenti delegati al personale dello studio legale.
3.2 Appare, inoltre, inconferente il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU e in particolare alla decisione della Prima Sezione in data 9/4/2015 nel caso Vamvakas c/Grecia concernente l'ipotesi della mancata comparizione in giudizio del difensore d'ufficio designato all'imputato. La Corte di Strasburgo ha ricordato che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere i concreti ed effettivi diritti dell'accusato in relazione al quale non è sufficiente la sola nomina di un difensore. Precisava al riguardo che, se non può addebitarsi allo Stato la responsabilità per tutte le carenze di un avvocato d'ufficio, spettando essenzialmente all'accusato e al legale (d'ufficio o di fiducia) la scelta della linea difensiva, l'art. 6 par.3 c) impone alle autorità nazionali competenti di intervenire "se la inadeguatezza dell'avvocato d'ufficio appare manifesta o se le stesse ne sono sufficientemente informate in altro modo" (Daud c. Portogallo, 21 aprile 1998, § 38). La Corte EDU rammentava che lo Stato "deve agire e non rimanere passivo quando i problemi relativi alla rappresentanza in giudizio" sono portati a conoscenza delle autorità competenti, le quali "hanno l'obbligo o di sostituire il legale inadeguato o di indurlo a compiere il proprio dovere" onde evitare che l'assistenza giudiziaria gratuita si riveli un'espressione vuota (Artico c. Italia, 13 maggio 1980, § 33; EM MA et LI MA c. Turchia, 26 aprile 2007, e IN c. Ucraina, 12 gennaio 2012) e che la procedura nel suo insieme possa essere considerata priva di effettività e concretezza con lesione dell'art. 6§3 c). Aggiungeva che un avvocato, anche se designato d'ufficio, deve usare la massima diligenza quando decide di non insistere su una questione o è impedito a presentarsi ad un'udienza, dovendo in tal caso avvisare l'autorità che l'ha designato compiere tutti gli atti urgenti al fine di preservare i diritti e gli interessi del cliente.
e
Nel caso scrutinato la violazione convenzionale veniva ravvisata nel fatto che la Corte di Cassazione greca non avesse approfondito le ragioni della mancata comparizione dell'avvocato del ricorrente e non si fosse assicurata che i diritti dell'accusato fossero stati salvaguardati. Nella fattispecie a giudizio non si verte in ipotesi di rappresentanza in giudizio e di tutela dell'effettività e concretezza dei diritti di difesa ma viene in rilievo il rispetto dei tempi di esercizio del diritto di impugnazione fissati dalla legge, derogabili esclusivamente
3
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985
Firmato Da: ANNA PETRUZZELLIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52424926ad9a20e
nelle ipotesi previste tassativamente dall'art. 175, comma 1, cod. proc.pen., di cui non paiono ricorrere i presupposti.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. Non sussistono le condizioni per disporre l'oscuramento richiesto dal difensore in considerazione della mancata ostensione nel corpo del provvedimento di dati sensibili atti a giustificarlo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025
Sentenza a motivazione semplificata
La Consigliera estensore
La Presidente
NA MA De IS
NA ET
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: ANNA PETRUZZELLIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52424926ad9a20e
5
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANNA MARIA DE SANTIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ec9072afea985 Firmato Da: ANNA PETRUZZELLIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52424926ad9a20e