Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1965, n. 826
CASS
Sentenza 6 maggio 1965

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel caso di morte di una parte, legittimati ad eccepire l'Estinzione del processo, non riassunto, dopo l'interruzione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, sono soltanto gli eredi della parte deceduta, e non anche l'altra parte o i litisconsorti del defunto, giacche a nessuno di tali soggetti puo recare pregiudizio la irregolare continuazione del processo tardivamente riassunto. ( V. 1213/63).*

Non puo essere eccepita, per la prima volta, nel grado superiore, la Estinzione del processo verificatasi nel grado inferiore del giudiziò ne la regola puo subire eccezione nel caso in cui la parte interessata all'eccezione sia rimasta contumace nel grado di giudizio in cui il fatto estintivo si e verificato. ( V. 1167/64, 2932/63).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1965, n. 826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 826
    Data del deposito : 6 maggio 1965

    Testo completo