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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LL IU, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4157/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0187713 SCONTO IN FATT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.4157/2025 – Udienza del 12.2.2026 Ricorrente_1 – Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano Atto impugnato: Atto di dinego di autotutela n. 00187713.10-06-2025-U Imposta: II:DD anno di imposta 2023
Con il presente ricorso Ricorrente_1 impugnava l'atto di diniego di autotutela in epigrafe descritto con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano negava il rimborso di euro 16.170,00 in relazione alla comunicazione dell'opzione di sconto in fattura , ai sensi dell' art. 119 -ter del D.L. n. 34/2020, in relazione ad un intervento di sostituzione degli infissi (comprensivi della fornitura di coprifili e di tapparelle) effettuato su un immobile sito in Milano in Indirizzo_1. La ricorrente premetteva:
-di avere inviato la comunicazione all'Ufficio, unitamente alla fattura dell'intervento n. 479/2024 del 28.3.2024, recante un corrispettivo di euro 21.560,00 , di cui oggetto di sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 di euro
16.170,00 , con conseguente importo dovuto di euro 5.390,00, alla copia del bonifico parlante eseguito il
17.4.2024, a saldo della fattura, per la parte non scontata in fattura, l'asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio dei lavori e la qualifica dei lavori svolti in edilizia libera, la documentazione fotografica dell'inizio e della fine dei lavori;
- che l'Ufficio sospendeva la comunicazione telematica;
- di avere presentato all'Ufficio, il 24.4.2025, un'istanza di annullamento della predetta sospensione che il 10.6.2025 l'Ufficio respingeva affermando che la clausola di salvaguardia contemplata nell'art 3, comma 3, let. b), del D.L. n. 212/2023 per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, consistente nell'inizio dei lavori anteriormente al 30 dicembre 2023, non troverebbe applicazione nella fattispecie per l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a comprovare la data di avvio dei lavori. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è illegittimo, in quanto l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 212/2023 contempla la possibilità di:
-ricorrere all'atto notorio anche per attestare l'accordo vincolante;
- introdurre il requisito della doppia firma da apporre alla autocertificazione con riferimento sia all'attestazione dell'inizio dei lavori che l'accordo vincolante, non richiesto ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
- l'Amministrazione Finanziaria ha considerato, per prassi ultradecennale, l'atto notorio documento idoneo a fornire la data certa all'inizio dei lavori, tenuto conto che il legislatore ha inteso introdurre con il D.L. n. 212/2023 limitazioni sia soggettive che oggettive al sopra citato sconto in fattura, prevedendo una clausola di salvaguardia (prevista dall'art. 3, comma 3, let. b) del D.L. n. 212/2023) volta a tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che avevano già avviato lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, oppure, pur non avendo ancora avviato i lavori, avevano sottoscritto un accordo vincolante e avevano effettuato il pagamento di un acconto sul prezzo. In presenza di tali condizioni il legislatore ha reso applicabile la previgente disciplina ove le relative spese siano state sostenute nel corso dell'anno 2024; Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la vittoria del ricorso, la condanna dell'Ufficio al riconoscimento del credito di imposta di euro 16.170,00, oltre interessi fino al saldo, e delle spese del giudizio. Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza il ricorrente depositava una memoria con cui ribadiva le sue difese e conclusioni e depositava a sostegno delle sue argomentazioni giuridiche:
*la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 4864/2025 depositata il 5.12.2025;
*la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 232/2026 depositata il 19.1.2026. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano che ribatteva alle affermazioni della ricorrente e sosteneva la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto è legittimo, in quanto:
- l'art. 119 -ter del decreto rilancio 34/2020 riconosceva ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate dal 1.1.2022 al 31.1.2025 per la realizzazione di interventi direttamente realizzati finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
-il D.L. n. 212/2023 con l'art. 3, comma1, ha delimitato le tipologie dei lavori ammessi al bonus 75% e sono state esclusi dall'ambito di applicazione della detrazione, a partire dal 30.12.2023, tutti gli interventi diversi da quelli espressamente ammessi (esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscale, piattaforme elevatrici). Non sono più ammessi i lavori di sostituzione di serramenti, porte, finestre e infissi, di pavimenti, impianti sanitaria (nuovo art. 119 ter del D.L. 34/2020). L'art. 3, comma secondo, del D.L. n. 212/2023 ha escluso, per il bonus barriere architettoniche, la possibilità, per cessione o sconto in fattura, salvo consentirlo per i seguenti interventi:
-interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'art. 3, comma 3, del predetto decreto prevede una clausola di garanzia per i contribuenti che hanno sostenuto le spese per i predetti interventi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 30 dicembre), escludendo l'applicabilità delle restrizioni introdotte, qualora entro il 29.12.2023 risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
-sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove prevista;
- per gli interventi per i quali non è richiesta la presentazione del titolo abilitativo, i lavori siano stati già iniziati, o sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto di lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo e sia allegata una relazione tecnica asseverata da parte di professionisti abilitati. Il rispetto dei requisiti sopra citati deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da professionisti abilitati;
- la ricorrente ha sostenuto che i lavori, in regime di libera edilizia, sono iniziati entro il 30.12.2023 (ovvero il 6.12.2023) e a conferma di tale assunto ha presentato all'Ufficio un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e dal fornitore, attestante la data di inizio dei lavori;
- l'Ufficio riteneva detta autocertificazione non idonea ad attestare la data di inizio dei lavori, poiché la norma non prevede tale modalità per l'attestazione del requisito di legge per attestare l'anteriorità dei lavori al 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché dalla descrizione dei lavori, riportati nella fattura n. 479/2024 del 28.3.2024, si evince che sono stati effettuati lavori di fornitura e di posa in opera di serramenti in legno, tipologia di lavori non ammessi al bonus barriere architettoniche dal 2024;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la ricorrente non ha documentato la sussistenza delle ipotesi residue che permettono l'utilizzo dello sconto o della cessione del credito per le spese sostenute nel 2024 ovvero:
- interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché nella documentazione trasmessa la ricorrente non ha provato di rientrare in uno dei casi in cui la detrazione è comunque è ammessa, se i lavori sono iniziati entro il 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la Corte di Cassazione (ord. n. 14890/2024) afferma che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati. l'Ufficio rileva che l'art. 15 del DPR n. 380/2001 afferma che l'inizio dei lavori deve coincidere con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera, non rilevando, a tale fine, le attività preliminari e interlocutorie quali, ad esempio, l'esecuzione di un sopralluogo, l'esecuzione delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del contribuente dei manufatti o la compilazione di una scheda cliente. Per l'Ufficio il ricorrente non ha provato l'inizio dei lavori entro il 30.12.2023 in quanto:
-la fattura è stata emessa il 28.3.2024;
- il bonifico di pagamento è stato effettuato il 17.4.2024;
-l'attestazione di congruità delle spese effettuate è datata 26.3.2024;
-il ricorrente non ha prodotto documenti attestanti i rapporti contrattuali con il fornitore. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo il rigetto del ricorso, l'eventuale condanna al pagamento di soli euro 16.170,00, e la vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia respinge il ricorso , in quanto condivide le seguenti argomentazioni giuridiche dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano:
*l'atto è legittimo, in quanto:
- l'art. 119 -ter del decreto rilancio 34/2020 riconosceva ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate dal 1.1.2022 al 31.1.2025 per la realizzazione di interventi direttamente realizzati finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
-il D.L. n. 212/2023 con l'art. 3, comma1, ha delimitato le tipologie dei lavori ammessi al bonus 75% e sono state esclusi dall'ambito di applicazione della detrazione, a partire dal 30.12.2023, tutti gli interventi diversi da quelli espressamente ammessi (esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscale, piattaforme elevatrici). Non sono più ammessi i lavori di sostituzione di serramenti, porte, finestre e infissi, di pavimenti, impianti sanitaria (nuovo art. 119 ter del D.L. 34/2020). L'art. 3, comma secondo, del D.L. n. 212/2023 ha escluso, per il bonus barriere architettoniche, la possibilità, per cessione o sconto in fattura, salvo consentirlo per i seguenti interventi:
-interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'art. 3, comma 3, del predetto decreto prevede una clausola di garanzia per i contribuenti che hanno sostenuto le spese per i predetti interventi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 30 dicembre), escludendo l'applicabilità delle restrizioni introdotte, qualora entro il 29.12.2023 risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
-sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove prevista;
- per gli interventi per i quali non è richiesta la presentazione del titolo abilitativo, i lavori siano stati già iniziati, o sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto di lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo e sia allegata una relazione tecnica asseverata da parte di professionisti abilitati. Il rispetto dei requisiti sopra citati deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da professionisti abilitati;
- la ricorrente ha sostenuto che i lavori, in regime di libera edilizia, sono iniziati entro il 30.12.2023 (ovvero il 6.12.2023) e a conferma di tale assunto ha presentato all'Ufficio un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e dal fornitore, attestante la data di inizio dei lavori;
- l'Ufficio riteneva detta autocertificazione non idonea ad attestare la data di inizio dei lavori, poiché la norma non prevede tale modalità per l'attestazione del requisito di legge per attestare l'anteriorità dei lavori al 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché dalla descrizione dei lavori, riportati nella fattura n. 479/2024 del 28.3.2024, si evince che sono stati effettuati lavori di fornitura e di posa in opera di serramenti in legno, tipologia di lavori non ammessi al bonus barriere architettoniche dal 2024;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la ricorrente non ha documentato la sussistenza delle ipotesi residue che permettono l'utilizzo dello sconto o della cessione del credito per le spese sostenute nel 2024 ovvero:
- interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché nella documentazione trasmessa la ricorrente non ha provato di rientrare in uno dei casi in cui la detrazione è comunque è ammessa, se i lavori sono iniziati entro il 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la Corte di Cassazione (ord. n. 14890/2024) afferma che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati. l'Ufficio rileva che l'art. 15 del DPR n. 380/2001 afferma che l'inizio dei lavori deve coincidere con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera, non rilevando, a tale fine, le attività preliminari e interlocutorie quali, ad esempio, l'esecuzione di un sopralluogo, l'esecuzione delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del contribuente dei manufatti o la compilazione di una scheda cliente. Per l'Ufficio il ricorrente non ha provato l'inizio dei lavori entro il 30.12.2023 in quanto:
-la fattura è stata emessa il 28.3.2024;
- il bonifico di pagamento è stato effettuato il 17.4.2024;
-l'attestazione di congruità delle spese effettuate è datata 26.3.2024;
-il ricorrente non ha prodotto documenti attestanti i rapporti contrattuali con il fornitore. La Corte di Giustizia , rilevato che la normativa di riferimento del presente procedimento è particolarmente complessa, ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 12 febbraio 2026 Il Relatore Dott. Giulio Benedetti Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LL IU, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4157/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0187713 SCONTO IN FATT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 383/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.4157/2025 – Udienza del 12.2.2026 Ricorrente_1 – Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano Atto impugnato: Atto di dinego di autotutela n. 00187713.10-06-2025-U Imposta: II:DD anno di imposta 2023
Con il presente ricorso Ricorrente_1 impugnava l'atto di diniego di autotutela in epigrafe descritto con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano negava il rimborso di euro 16.170,00 in relazione alla comunicazione dell'opzione di sconto in fattura , ai sensi dell' art. 119 -ter del D.L. n. 34/2020, in relazione ad un intervento di sostituzione degli infissi (comprensivi della fornitura di coprifili e di tapparelle) effettuato su un immobile sito in Milano in Indirizzo_1. La ricorrente premetteva:
-di avere inviato la comunicazione all'Ufficio, unitamente alla fattura dell'intervento n. 479/2024 del 28.3.2024, recante un corrispettivo di euro 21.560,00 , di cui oggetto di sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 di euro
16.170,00 , con conseguente importo dovuto di euro 5.390,00, alla copia del bonifico parlante eseguito il
17.4.2024, a saldo della fattura, per la parte non scontata in fattura, l'asseverazione del tecnico abilitato relativa ai requisiti tecnici dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e ai requisiti di costo relativi alla congruità della spesa, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante la data di inizio dei lavori e la qualifica dei lavori svolti in edilizia libera, la documentazione fotografica dell'inizio e della fine dei lavori;
- che l'Ufficio sospendeva la comunicazione telematica;
- di avere presentato all'Ufficio, il 24.4.2025, un'istanza di annullamento della predetta sospensione che il 10.6.2025 l'Ufficio respingeva affermando che la clausola di salvaguardia contemplata nell'art 3, comma 3, let. b), del D.L. n. 212/2023 per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, consistente nell'inizio dei lavori anteriormente al 30 dicembre 2023, non troverebbe applicazione nella fattispecie per l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a comprovare la data di avvio dei lavori. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è illegittimo, in quanto l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 212/2023 contempla la possibilità di:
-ricorrere all'atto notorio anche per attestare l'accordo vincolante;
- introdurre il requisito della doppia firma da apporre alla autocertificazione con riferimento sia all'attestazione dell'inizio dei lavori che l'accordo vincolante, non richiesto ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
- l'Amministrazione Finanziaria ha considerato, per prassi ultradecennale, l'atto notorio documento idoneo a fornire la data certa all'inizio dei lavori, tenuto conto che il legislatore ha inteso introdurre con il D.L. n. 212/2023 limitazioni sia soggettive che oggettive al sopra citato sconto in fattura, prevedendo una clausola di salvaguardia (prevista dall'art. 3, comma 3, let. b) del D.L. n. 212/2023) volta a tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che avevano già avviato lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, oppure, pur non avendo ancora avviato i lavori, avevano sottoscritto un accordo vincolante e avevano effettuato il pagamento di un acconto sul prezzo. In presenza di tali condizioni il legislatore ha reso applicabile la previgente disciplina ove le relative spese siano state sostenute nel corso dell'anno 2024; Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la vittoria del ricorso, la condanna dell'Ufficio al riconoscimento del credito di imposta di euro 16.170,00, oltre interessi fino al saldo, e delle spese del giudizio. Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza il ricorrente depositava una memoria con cui ribadiva le sue difese e conclusioni e depositava a sostegno delle sue argomentazioni giuridiche:
*la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 4864/2025 depositata il 5.12.2025;
*la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 232/2026 depositata il 19.1.2026. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano che ribatteva alle affermazioni della ricorrente e sosteneva la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto è legittimo, in quanto:
- l'art. 119 -ter del decreto rilancio 34/2020 riconosceva ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate dal 1.1.2022 al 31.1.2025 per la realizzazione di interventi direttamente realizzati finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
-il D.L. n. 212/2023 con l'art. 3, comma1, ha delimitato le tipologie dei lavori ammessi al bonus 75% e sono state esclusi dall'ambito di applicazione della detrazione, a partire dal 30.12.2023, tutti gli interventi diversi da quelli espressamente ammessi (esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscale, piattaforme elevatrici). Non sono più ammessi i lavori di sostituzione di serramenti, porte, finestre e infissi, di pavimenti, impianti sanitaria (nuovo art. 119 ter del D.L. 34/2020). L'art. 3, comma secondo, del D.L. n. 212/2023 ha escluso, per il bonus barriere architettoniche, la possibilità, per cessione o sconto in fattura, salvo consentirlo per i seguenti interventi:
-interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'art. 3, comma 3, del predetto decreto prevede una clausola di garanzia per i contribuenti che hanno sostenuto le spese per i predetti interventi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 30 dicembre), escludendo l'applicabilità delle restrizioni introdotte, qualora entro il 29.12.2023 risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
-sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove prevista;
- per gli interventi per i quali non è richiesta la presentazione del titolo abilitativo, i lavori siano stati già iniziati, o sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto di lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo e sia allegata una relazione tecnica asseverata da parte di professionisti abilitati. Il rispetto dei requisiti sopra citati deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da professionisti abilitati;
- la ricorrente ha sostenuto che i lavori, in regime di libera edilizia, sono iniziati entro il 30.12.2023 (ovvero il 6.12.2023) e a conferma di tale assunto ha presentato all'Ufficio un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e dal fornitore, attestante la data di inizio dei lavori;
- l'Ufficio riteneva detta autocertificazione non idonea ad attestare la data di inizio dei lavori, poiché la norma non prevede tale modalità per l'attestazione del requisito di legge per attestare l'anteriorità dei lavori al 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché dalla descrizione dei lavori, riportati nella fattura n. 479/2024 del 28.3.2024, si evince che sono stati effettuati lavori di fornitura e di posa in opera di serramenti in legno, tipologia di lavori non ammessi al bonus barriere architettoniche dal 2024;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la ricorrente non ha documentato la sussistenza delle ipotesi residue che permettono l'utilizzo dello sconto o della cessione del credito per le spese sostenute nel 2024 ovvero:
- interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché nella documentazione trasmessa la ricorrente non ha provato di rientrare in uno dei casi in cui la detrazione è comunque è ammessa, se i lavori sono iniziati entro il 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la Corte di Cassazione (ord. n. 14890/2024) afferma che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati. l'Ufficio rileva che l'art. 15 del DPR n. 380/2001 afferma che l'inizio dei lavori deve coincidere con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera, non rilevando, a tale fine, le attività preliminari e interlocutorie quali, ad esempio, l'esecuzione di un sopralluogo, l'esecuzione delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del contribuente dei manufatti o la compilazione di una scheda cliente. Per l'Ufficio il ricorrente non ha provato l'inizio dei lavori entro il 30.12.2023 in quanto:
-la fattura è stata emessa il 28.3.2024;
- il bonifico di pagamento è stato effettuato il 17.4.2024;
-l'attestazione di congruità delle spese effettuate è datata 26.3.2024;
-il ricorrente non ha prodotto documenti attestanti i rapporti contrattuali con il fornitore. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo il rigetto del ricorso, l'eventuale condanna al pagamento di soli euro 16.170,00, e la vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia respinge il ricorso , in quanto condivide le seguenti argomentazioni giuridiche dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano:
*l'atto è legittimo, in quanto:
- l'art. 119 -ter del decreto rilancio 34/2020 riconosceva ai contribuenti una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate dal 1.1.2022 al 31.1.2025 per la realizzazione di interventi direttamente realizzati finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
-il D.L. n. 212/2023 con l'art. 3, comma1, ha delimitato le tipologie dei lavori ammessi al bonus 75% e sono state esclusi dall'ambito di applicazione della detrazione, a partire dal 30.12.2023, tutti gli interventi diversi da quelli espressamente ammessi (esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscale, piattaforme elevatrici). Non sono più ammessi i lavori di sostituzione di serramenti, porte, finestre e infissi, di pavimenti, impianti sanitaria (nuovo art. 119 ter del D.L. 34/2020). L'art. 3, comma secondo, del D.L. n. 212/2023 ha escluso, per il bonus barriere architettoniche, la possibilità, per cessione o sconto in fattura, salvo consentirlo per i seguenti interventi:
-interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'art. 3, comma 3, del predetto decreto prevede una clausola di garanzia per i contribuenti che hanno sostenuto le spese per i predetti interventi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 30 dicembre), escludendo l'applicabilità delle restrizioni introdotte, qualora entro il 29.12.2023 risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
-sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove prevista;
- per gli interventi per i quali non è richiesta la presentazione del titolo abilitativo, i lavori siano stati già iniziati, o sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto di lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo e sia allegata una relazione tecnica asseverata da parte di professionisti abilitati. Il rispetto dei requisiti sopra citati deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da professionisti abilitati;
- la ricorrente ha sostenuto che i lavori, in regime di libera edilizia, sono iniziati entro il 30.12.2023 (ovvero il 6.12.2023) e a conferma di tale assunto ha presentato all'Ufficio un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e dal fornitore, attestante la data di inizio dei lavori;
- l'Ufficio riteneva detta autocertificazione non idonea ad attestare la data di inizio dei lavori, poiché la norma non prevede tale modalità per l'attestazione del requisito di legge per attestare l'anteriorità dei lavori al 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché dalla descrizione dei lavori, riportati nella fattura n. 479/2024 del 28.3.2024, si evince che sono stati effettuati lavori di fornitura e di posa in opera di serramenti in legno, tipologia di lavori non ammessi al bonus barriere architettoniche dal 2024;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la ricorrente non ha documentato la sussistenza delle ipotesi residue che permettono l'utilizzo dello sconto o della cessione del credito per le spese sostenute nel 2024 ovvero:
- interventi su unità abitative adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche con reddito di riferimento familiare non superiore a euro 15.000,00;
-la presenza nel nucleo familiare del contribuente di un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché nella documentazione trasmessa la ricorrente non ha provato di rientrare in uno dei casi in cui la detrazione è comunque è ammessa, se i lavori sono iniziati entro il 30.12.2023;
*l'atto impugnato è legittimo, poiché la Corte di Cassazione (ord. n. 14890/2024) afferma che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati. l'Ufficio rileva che l'art. 15 del DPR n. 380/2001 afferma che l'inizio dei lavori deve coincidere con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera, non rilevando, a tale fine, le attività preliminari e interlocutorie quali, ad esempio, l'esecuzione di un sopralluogo, l'esecuzione delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del contribuente dei manufatti o la compilazione di una scheda cliente. Per l'Ufficio il ricorrente non ha provato l'inizio dei lavori entro il 30.12.2023 in quanto:
-la fattura è stata emessa il 28.3.2024;
- il bonifico di pagamento è stato effettuato il 17.4.2024;
-l'attestazione di congruità delle spese effettuate è datata 26.3.2024;
-il ricorrente non ha prodotto documenti attestanti i rapporti contrattuali con il fornitore. La Corte di Giustizia , rilevato che la normativa di riferimento del presente procedimento è particolarmente complessa, ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 12 febbraio 2026 Il Relatore Dott. Giulio Benedetti Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli