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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott. Rodolfo MAGRÌ Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2892/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
BRUNO DI CLARAFOND FABRIZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. COSTAMAGNA RAFFAELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_2
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in POGLIANO MILANESE il 10/05/2016, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
21, parte I dell'anno; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 18.12.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 16.7.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto che le parti non hanno stabilito alcuna condizione per il divorzio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 10/05/2016 in POGLIANO MILANESE da
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
RHO (MI) il 06/11/1981, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di RHO al N. 3, parte I, anno
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POGLIANO MILANESE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 07/08/2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott. Rodolfo MAGRÌ Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2892/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
BRUNO DI CLARAFOND FABRIZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. COSTAMAGNA RAFFAELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_2
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in POGLIANO MILANESE il 10/05/2016, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
21, parte I dell'anno; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 18.12.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 16.7.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto che le parti non hanno stabilito alcuna condizione per il divorzio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 10/05/2016 in POGLIANO MILANESE da
[...]
, nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
RHO (MI) il 06/11/1981, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di RHO al N. 3, parte I, anno
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POGLIANO MILANESE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 07/08/2025.
pagina 2 di 3 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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