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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/12/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 1031 e al n. 1116 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa da- Parte_1 C.F._1 gli Avv.ti POSITANO AGNESE e BELLANTE EMANUELA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. BURANI VAINER parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 2/12/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 4/04/2025 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in AL
(RE) il 28/03/2015 tra la ricorrente e unione dalla quale na- CP_1
Per_ scevano due figlie, (cl. 2015) e (cl. 2019); la ricorrente invocava Per_2
l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modifi- cato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 6/02/2022. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti eco- nomici tra le parti.
Con successivo ricorso depositato in data 11/04/2025 ormu- CP_1 lava nei confronti di analoga domanda di scioglimento del lo- Parte_1 ro matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Con ordinanza del 15/12/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato disponeva la riunione delle cause sopra richiamate
(iscritte rispettivamente al RG n. 1031/2025 e RG n. 1116/2025), adottando i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza e dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
Le cause riunite erano quindi rimesse al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e discusse nella camera di consiglio del 19/12/2025.
§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimen- to del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a AL il 28/03/2015, hanno defi- nito la propria separazione in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
EM in data 6/02/2022.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli pagina 2 di 3 estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene ri- messa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 28/03/2015 in Gua- stalla (RE) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1 nato in [...] il [...]), matrimonio trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile di AL, atto n. 3, Parte 1, anno 2015;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AL (RE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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