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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2256/2024 promosso da:
Parte_1
( ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA P.IVA_1
DE SILVA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Grosseto, Piazza Mensini n. 2
e da
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ), in qualità di eredi dell'avv. Leporatti Bruno, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
FEDERICA DE SILVA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Grosseto, Piazza
Mensini n. 2
PARTE RICORRENTE contro
) CO C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertata l'esecuzione dell'opera professionale da parte dell'Avvocato Bruno Leporatti in favore del signor dichiarare il medesimo tenuto, per motivi di cui in narrativa, al pagamento CO
del compenso dovuto al professionista;
- condannare il predetto al pagamento della somma di € 12.290,20=, salvo il più o meno ritenuto di giustizia, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della debenza a quella della messa in mora e poi al saggio delle transazioni commerciali dalla predetta data a quella dell'effettivo pagamento in favore degli odierni ricorrenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, ritualmente notificato via pec in data 11/11/2024 alla parte convenuta , l' e gli eredi CO Parte_1 dell'avv. Bruno Leporatti, sig.ri e , rispettivamente moglie e Parte_2 Parte_3
figlio adottivo del de cuius, deceduto in data 20.03.2016, hanno convenuto in giudizio il resistente
, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della complessiva somma CO di € 12.290,20, oltre interessi della domanda al saldo, a titolo di compensi professionali. La parte ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali di assistenza legale effettuate dall'avv. Leporatti su incarico del sig. e dalla moglie sig.ra CO
, costituitisi parti civili con il patrocinio dell'avv. Leporatti, in proprio ed in qualità di Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora figlia minore , nel procedimento penale Persona_1
nei confronti del sig. n. 2801/2006 R.G.N.R. e n. 2573/2006 R.G. GIP del Parte_4
Tribunale di Grosseto, nonché nel successivo giudizio di appello presso la Corte di Appello di Firenze
R.G. n. 1926/2010 e nel giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, avente
RG n. 36420/2013, deducendo altresì di aver assistito ulteriormente il sig. , la sig.ra CO
e la sig.ra , nelle more divenuta maggiorenne, anche nel successivo Controparte_2 Persona_1
procedimento esecutivo con il quale le parti civili costituite hanno agito per ottenere il pagamento del risarcimento loro liquidato, quali parti civili, in sede penale.
Nello specifico, la parte ricorrente ha qualificato l'attività professionale dell'avv. Bruno Leporatti come consistente, nei primi due gradi di giudizio, in: “II. L'Avvocato Leporatti, in relazione alla suddetta procedura, svolgeva ogni attività necessaria all'incarico ricevuto occupandosi dello studio della
pagina 2 di 7 causa, partecipando alle relative udienze e predisponendo ogni atto necessario (vds. all. doc. 6-10).
III. Detta procedura veniva definita con sentenza emessa dalla Corte D'Appello Di Firenze, Seconda
Sezione Penale, in data 11.01.2013, depositata in Cancelleria in data 11.04.2013 (vds. all. doc. 11).”, mentre in relazione al ricorso per Cassazione, l'Associazione ricorrente e gli eredi del de cuius hanno rappresentato che l'avv. Leporatti aveva svolto “(…) ogni attività necessaria all'incarico ricevuto occupandosi dello studio della causa, partecipando alle relative udienze e predisponendo ogni atto necessario (vds. all. doc. 12-15). VI. Detta procedura veniva definita con sentenza n. 1941/2014 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, in data 25.06.2014, depositata in
Cancelleria in data 23.10.2014 (vds. all. doc. 16).” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso). La parte ricorrente ha altresì dedotto che, a seguito delle suddette sentenze, l'avv. Bruno Leporatti aveva curato per conto delle parti civili assistite anche la fase esecutiva (cfr. all. nn. 17-21) di riscossione del credito risarcitorio liquidato in loro favore.
Infine, la parte ricorrente ha dedotto che a seguito del decesso dell'avv. Bruno Leporatti, il quale decedeva in data 20.03.2016, lasciando come unici eredi la moglie ed il figlio Parte_2 adottivo (cfr. docc. 27-30), l' ricorrente avrebbe Parte_3 Parte_5 successivamente inviato agli assistiti dell'avv. Leporatti gli avvisi di notula per il pagamento delle prestazioni professionali rese dal medesimo, ma i clienti non avrebbero effettuato alcun pagamento, neppure a seguito dell'invito a stipulare una negoziazione assistita (cfr. pag. 2 del ricorso: “IX. Per la prestazione legale fornita, l' di cui faceva parte il professionista inviava Parte_5
avvisi di notula per l'attività prestata redatta secondo i vigenti parametri ministeriali (vds. all. doc.
22). X. A dette richieste ed al sollecito inviato non seguiva alcun pagamento (vds. all. doc. 23-24).”).
Pertanto, l'associazione professionale e gli eredi ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, accertato il compimento delle attività professionali allegate e documentate, condannasse il sig. al CO pagamento della somma di € 12.290,20, oltre interessi della domanda al saldo, corrispondente all'importo indicato dalle notule trasmesse il 28.04.2016 e non saldate (doc. 22).
All'udienza del 05/03/2025, attesa la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto, non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la parte ricorrente insisteva nel ricorso. La causa veniva dunque trattenuta per la decisione ex artt. 281-terdecies ed ex art. 281- sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò posto, occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il pagamento dei compensi professionali specificati negli avvisi di notula depositati quale doc. 22, relativi alle prestazioni che la parte ricorrente deduce che l'avv. Bruno Leporatti ha reso in favore della parte convenuta e di CP_2
, nonché della figlia , quali parti civili nel procedimento penale svolto nei
[...] Persona_1
pagina 3 di 7 confronti del sig. e nel successivo procedimento di esecuzione forzata attivato per il Parte_4
recupero coattivo del risarcimento liquidato in favore delle parti civili.
In primo luogo, occorre fare alcune premesse in ordine alle questioni di legittimazione attiva e passiva che si prospettano in questo giudizio, che sono rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 23721/2024, Cass. n.
16814/2024), essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda.
La legittimazione attiva ad esercitare la pretesa creditoria dispiegata in giudizio, per quanto emerge dagli atti, va riconosciuta unicamente in capo agli eredi dell'avv. Leporatti Bruno, sig.ri Parte_2
e , e non anche all'
[...] Parte_3 Parte_1
.
[...]
Con riferimento alla legittimazione attiva degli studi professionali rispetto ai crediti relativi alle prestazioni professionali svolte dai propri associati, occorre precisare che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, “quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dagli artt. 36 e segg. c.c. (C. 10/17683, C. 09/22439, C. 06/24410, C. 97/4628” (cfr. Cass. n.
15694/2011, ed, in senso conforme la più recente Cass. n. 3850/2020).
Da ciò, tuttavia, non appare discendere una generale ed incondizionata legittimazione ad agire dello studio professionale in relazione alle prestazioni professionali esperite dai singoli professionisti associati, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione degli elementi del caso concreto nonché a verificare, al fine di riconoscere la sussistenza della legittimazione attiva dello studio associato, se l'incarico professionale sia stato conferito all'associazione professionale anziché al singolo professionista e se, sulla base della disciplina dell'associazione ricavabile dall'atto costitutivo e dallo statuto, l'associazione professionale sia dotata di poteri rappresentativi dei singoli associati (cfr. Cass.
n. 15694/2011: “Al fine della detta delibazione il giudice del merito provvederà all'individuazione del soggetto cui è stato conferito l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), nonché a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione di poteri rappresentativi dei singoli associati”). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che al momento in cui l'incarico professionale sia relativo all'assistenza nel giudizio penale (doc. 1 e 2) sia relativo all'assistenza nel procedimento di esecuzione è stato conferito (cfr. atto di precetto depositato quale doc. 17),
l' ricorrente non era stata neppure costituita (cfr. atto costitutivo e statuto Parte_5
pagina 4 di 7 depositato quale doc. 26) Infatti, dal doc. 26 si evince che l' Parte_1
– studio legale, è stata costituita il 01.02.2014, mentre il procedimento penale nel quale i
[...] sig.ri e si erano costituiti parti civili con il patrocinio dell'avv. Leporatti si era CP_1 CP_2
concluso antecedentemente, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 36420/2013, mentre la fase esecutiva è iniziata, per quanto si evince dagli atti processuali depositati dalla parte ricorrente (docc. 17 ss.), con la notifica dell'atto di precetto agli inizi del 2012. Pertanto, in assenza di alcuna deduzione e allegazione in ordine al trasferimento all'associazione dei crediti professionali maturati dai professionisti associati per gli incarichi sorti antecedentemente alla sua costituzione, va riconosciuta unicamente la legittimazione ad agire degli eredi dell'avv. Leporatti e non anche dell'
[...]
liquidazione. Parte_1
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, occorre precisare che l'avv. Leporatti, per quanto si evince dai documenti depositati, risulta aver svolto attività difensiva non solo in favore del convenuto odierno, ma anche in favore della moglie di quest'ultimo, sig.ra , e della figlia Controparte_2 Per_1
Ciò nonostante, la domanda di pagamento dei compensi dovuti all'avv. Bruno Leporatti per
[...]
l'attività difensiva dallo stesso svolta è stata ritualmente dispiegata, da parte dei ricorrenti, unicamente nei confronti del sig. , il quale, per quanto emerge in questo giudizio, risulta l'unico CO destinatario della richiesta di condanna al pagamento integrale dei compensi dovuti all'avv. Leporatti
Bruno, come dimostra il tenore letterale inequivoco delle conclusioni rassegnate, tese ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti del solo , nonché la notifica del ricorso effettuata CO
nei suoi soli confronti.
La domanda, tuttavia, come formulata appare comunque accoglibile considerato che qualora, come nel caso di specie, l'avvocato difenda più parti con una posizione sostanzialmente identica, tale da consentire di considerare la prestazione professionale come unitaria, anche se l'incarico sia stato conferito con mandati distinti, gli assistiti sono solidalmente obbligati al pagamento dei compensi (cfr.
Cass. n. 3218/1969, Cass. n. 1729/1976, e recentemente Cass. n. 20922/2024: “In tema di compensi professionali di avvocato, la presunzione di solidarietà passiva per il pagamento dei compensi dovuti al professionista che assiste più parti che, seppure con mandati formalmente autonomi uno dall'altro, abbiano una posizione identica tale da poter qualificare la prestazione legale resa come sostanzialmente unitaria, si applica anche alle prestazioni stragiudiziali.”).
Ciò posto, la domanda di pagamento dei compensi dispiegata risulta accoglibile in quanto sufficientemente provata nell'an e nel quantum.
Con riguardo all'an, si rileva che l'incarico professionale ed il suo svolgimento da parte dell'avv.
Bruno Leporatti in favore dei clienti sig.ri e risultano adeguatamente comprovati CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 dalla documentazione allegata al ricorso e, nello specifico, dalle lettere di incarico depositate dalla parte ricorrente quali docc. nn. 1 e 2, nonché dagli atti processuali redatti nell'interesse dei clienti a firma dell'avv. Bruno Leporatti (cfr. docc. nn. 4-8-9-10-13-14-15-17-18-19-20).
Per quanto attiene all'attività professionale svolta, dai docc. nn. 4-8-9-10-13-14-15-17-18-19-20 di parte ricorrente emerge un riscontro documentale dell'attività professionale di assistenza giudiziale prestata dall'avv. Bruno Leporatti in favore dei clienti, sia nel procedimento penale che in quello di esecuzione.
Ciò premesso in ordine all'an, con riguardo al quantum debeatur si rileva che, in assenza di una specifica pattuizione negoziale tra cliente e avvocato per la determinazione del compenso, la congruità delle somme richieste a tale titolo va valutata in relazione ai parametri forensi vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico professionale, peraltro richiamati anche nelle lettere di incarico depositate (cfr. doc. 1 e 2: “Si conviene che il compenso sarà determinato in base alle tariffe professionali e comprende oltre al rimborso delle spese, competenze, onorari e diritti corrispondenti al tipo di incarico assunto.”).
Esaminati i progetti di notula depositati quale doc. 22, contenenti la determinazione dei compensi richiesti in questa sede, si rileva che gli stessi possono essere ritenuti congrui poiché, per quanto attiene all'attività di assistenza legale prestata nel procedimento penale in grado di appello e in Cassazione i compensi richiesti sono conformi a quelli ritenuti congrui e concretamente liquidati nelle sentenze emesse dalla Corte d'Appello (doc. 11) e dalla Corte di Cassazione (doc. 16), mentre con riferimento all'attività professionale espletata per la fase esecutiva, i compensi professionali richiesti risultano conformi ai parametri forensi vigenti. Può dunque essere ritenuta congrua la somma richiesta in ricorso a titolo di compenso e pari ad € 12.290,20. Inoltre, poiché sul punto vi è specifica domanda del ricorrente, va altresì stabilito che su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto al profilo delle spese di lite, in considerazione della riconosciuta carenza di legittimazione attiva dell' ricorrente e dell'accoglimento della domanda solo in favore Parte_5 degli eredi dell'avv. Leporatti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1
in relazione alla domanda formulata;
[...]
pagina 6 di 7 - Accoglie la domanda dispiegata da e nella qualità di Parte_2 Parte_3 eredi dell'avv. Leporatti Bruno e per l'effetto,
- Condanna a corrispondere a e , nella CO Parte_2 Parte_3 qualità di eredi dell'avv. Leporatti Bruno, pro quota ereditaria, a titolo di compenso per attività professionale svolta dal defunto avv. Leporatti Bruno, la somma di € 12.290,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Arezzo, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2256/2024 promosso da:
Parte_1
( ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA P.IVA_1
DE SILVA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Grosseto, Piazza Mensini n. 2
e da
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ), in qualità di eredi dell'avv. Leporatti Bruno, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
FEDERICA DE SILVA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Grosseto, Piazza
Mensini n. 2
PARTE RICORRENTE contro
) CO C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 05.03.2025, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertata l'esecuzione dell'opera professionale da parte dell'Avvocato Bruno Leporatti in favore del signor dichiarare il medesimo tenuto, per motivi di cui in narrativa, al pagamento CO
del compenso dovuto al professionista;
- condannare il predetto al pagamento della somma di € 12.290,20=, salvo il più o meno ritenuto di giustizia, oltre agli interessi al saggio legale dalla data della debenza a quella della messa in mora e poi al saggio delle transazioni commerciali dalla predetta data a quella dell'effettivo pagamento in favore degli odierni ricorrenti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, ritualmente notificato via pec in data 11/11/2024 alla parte convenuta , l' e gli eredi CO Parte_1 dell'avv. Bruno Leporatti, sig.ri e , rispettivamente moglie e Parte_2 Parte_3
figlio adottivo del de cuius, deceduto in data 20.03.2016, hanno convenuto in giudizio il resistente
, al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento della complessiva somma CO di € 12.290,20, oltre interessi della domanda al saldo, a titolo di compensi professionali. La parte ricorrente ha instaurato il giudizio per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali di assistenza legale effettuate dall'avv. Leporatti su incarico del sig. e dalla moglie sig.ra CO
, costituitisi parti civili con il patrocinio dell'avv. Leporatti, in proprio ed in qualità di Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sull'allora figlia minore , nel procedimento penale Persona_1
nei confronti del sig. n. 2801/2006 R.G.N.R. e n. 2573/2006 R.G. GIP del Parte_4
Tribunale di Grosseto, nonché nel successivo giudizio di appello presso la Corte di Appello di Firenze
R.G. n. 1926/2010 e nel giudizio presso la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, avente
RG n. 36420/2013, deducendo altresì di aver assistito ulteriormente il sig. , la sig.ra CO
e la sig.ra , nelle more divenuta maggiorenne, anche nel successivo Controparte_2 Persona_1
procedimento esecutivo con il quale le parti civili costituite hanno agito per ottenere il pagamento del risarcimento loro liquidato, quali parti civili, in sede penale.
Nello specifico, la parte ricorrente ha qualificato l'attività professionale dell'avv. Bruno Leporatti come consistente, nei primi due gradi di giudizio, in: “II. L'Avvocato Leporatti, in relazione alla suddetta procedura, svolgeva ogni attività necessaria all'incarico ricevuto occupandosi dello studio della
pagina 2 di 7 causa, partecipando alle relative udienze e predisponendo ogni atto necessario (vds. all. doc. 6-10).
III. Detta procedura veniva definita con sentenza emessa dalla Corte D'Appello Di Firenze, Seconda
Sezione Penale, in data 11.01.2013, depositata in Cancelleria in data 11.04.2013 (vds. all. doc. 11).”, mentre in relazione al ricorso per Cassazione, l'Associazione ricorrente e gli eredi del de cuius hanno rappresentato che l'avv. Leporatti aveva svolto “(…) ogni attività necessaria all'incarico ricevuto occupandosi dello studio della causa, partecipando alle relative udienze e predisponendo ogni atto necessario (vds. all. doc. 12-15). VI. Detta procedura veniva definita con sentenza n. 1941/2014 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, in data 25.06.2014, depositata in
Cancelleria in data 23.10.2014 (vds. all. doc. 16).” (cfr. pagg.
1-2 del ricorso). La parte ricorrente ha altresì dedotto che, a seguito delle suddette sentenze, l'avv. Bruno Leporatti aveva curato per conto delle parti civili assistite anche la fase esecutiva (cfr. all. nn. 17-21) di riscossione del credito risarcitorio liquidato in loro favore.
Infine, la parte ricorrente ha dedotto che a seguito del decesso dell'avv. Bruno Leporatti, il quale decedeva in data 20.03.2016, lasciando come unici eredi la moglie ed il figlio Parte_2 adottivo (cfr. docc. 27-30), l' ricorrente avrebbe Parte_3 Parte_5 successivamente inviato agli assistiti dell'avv. Leporatti gli avvisi di notula per il pagamento delle prestazioni professionali rese dal medesimo, ma i clienti non avrebbero effettuato alcun pagamento, neppure a seguito dell'invito a stipulare una negoziazione assistita (cfr. pag. 2 del ricorso: “IX. Per la prestazione legale fornita, l' di cui faceva parte il professionista inviava Parte_5
avvisi di notula per l'attività prestata redatta secondo i vigenti parametri ministeriali (vds. all. doc.
22). X. A dette richieste ed al sollecito inviato non seguiva alcun pagamento (vds. all. doc. 23-24).”).
Pertanto, l'associazione professionale e gli eredi ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale, accertato il compimento delle attività professionali allegate e documentate, condannasse il sig. al CO pagamento della somma di € 12.290,20, oltre interessi della domanda al saldo, corrispondente all'importo indicato dalle notule trasmesse il 28.04.2016 e non saldate (doc. 22).
All'udienza del 05/03/2025, attesa la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto, non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia e la parte ricorrente insisteva nel ricorso. La causa veniva dunque trattenuta per la decisione ex artt. 281-terdecies ed ex art. 281- sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò posto, occorre premettere che oggetto del presente giudizio è il pagamento dei compensi professionali specificati negli avvisi di notula depositati quale doc. 22, relativi alle prestazioni che la parte ricorrente deduce che l'avv. Bruno Leporatti ha reso in favore della parte convenuta e di CP_2
, nonché della figlia , quali parti civili nel procedimento penale svolto nei
[...] Persona_1
pagina 3 di 7 confronti del sig. e nel successivo procedimento di esecuzione forzata attivato per il Parte_4
recupero coattivo del risarcimento liquidato in favore delle parti civili.
In primo luogo, occorre fare alcune premesse in ordine alle questioni di legittimazione attiva e passiva che si prospettano in questo giudizio, che sono rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 23721/2024, Cass. n.
16814/2024), essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda.
La legittimazione attiva ad esercitare la pretesa creditoria dispiegata in giudizio, per quanto emerge dagli atti, va riconosciuta unicamente in capo agli eredi dell'avv. Leporatti Bruno, sig.ri Parte_2
e , e non anche all'
[...] Parte_3 Parte_1
.
[...]
Con riferimento alla legittimazione attiva degli studi professionali rispetto ai crediti relativi alle prestazioni professionali svolte dai propri associati, occorre precisare che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, “quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dagli artt. 36 e segg. c.c. (C. 10/17683, C. 09/22439, C. 06/24410, C. 97/4628” (cfr. Cass. n.
15694/2011, ed, in senso conforme la più recente Cass. n. 3850/2020).
Da ciò, tuttavia, non appare discendere una generale ed incondizionata legittimazione ad agire dello studio professionale in relazione alle prestazioni professionali esperite dai singoli professionisti associati, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione degli elementi del caso concreto nonché a verificare, al fine di riconoscere la sussistenza della legittimazione attiva dello studio associato, se l'incarico professionale sia stato conferito all'associazione professionale anziché al singolo professionista e se, sulla base della disciplina dell'associazione ricavabile dall'atto costitutivo e dallo statuto, l'associazione professionale sia dotata di poteri rappresentativi dei singoli associati (cfr. Cass.
n. 15694/2011: “Al fine della detta delibazione il giudice del merito provvederà all'individuazione del soggetto cui è stato conferito l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), nonché a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione di poteri rappresentativi dei singoli associati”). Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che al momento in cui l'incarico professionale sia relativo all'assistenza nel giudizio penale (doc. 1 e 2) sia relativo all'assistenza nel procedimento di esecuzione è stato conferito (cfr. atto di precetto depositato quale doc. 17),
l' ricorrente non era stata neppure costituita (cfr. atto costitutivo e statuto Parte_5
pagina 4 di 7 depositato quale doc. 26) Infatti, dal doc. 26 si evince che l' Parte_1
– studio legale, è stata costituita il 01.02.2014, mentre il procedimento penale nel quale i
[...] sig.ri e si erano costituiti parti civili con il patrocinio dell'avv. Leporatti si era CP_1 CP_2
concluso antecedentemente, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 36420/2013, mentre la fase esecutiva è iniziata, per quanto si evince dagli atti processuali depositati dalla parte ricorrente (docc. 17 ss.), con la notifica dell'atto di precetto agli inizi del 2012. Pertanto, in assenza di alcuna deduzione e allegazione in ordine al trasferimento all'associazione dei crediti professionali maturati dai professionisti associati per gli incarichi sorti antecedentemente alla sua costituzione, va riconosciuta unicamente la legittimazione ad agire degli eredi dell'avv. Leporatti e non anche dell'
[...]
liquidazione. Parte_1
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, occorre precisare che l'avv. Leporatti, per quanto si evince dai documenti depositati, risulta aver svolto attività difensiva non solo in favore del convenuto odierno, ma anche in favore della moglie di quest'ultimo, sig.ra , e della figlia Controparte_2 Per_1
Ciò nonostante, la domanda di pagamento dei compensi dovuti all'avv. Bruno Leporatti per
[...]
l'attività difensiva dallo stesso svolta è stata ritualmente dispiegata, da parte dei ricorrenti, unicamente nei confronti del sig. , il quale, per quanto emerge in questo giudizio, risulta l'unico CO destinatario della richiesta di condanna al pagamento integrale dei compensi dovuti all'avv. Leporatti
Bruno, come dimostra il tenore letterale inequivoco delle conclusioni rassegnate, tese ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti del solo , nonché la notifica del ricorso effettuata CO
nei suoi soli confronti.
La domanda, tuttavia, come formulata appare comunque accoglibile considerato che qualora, come nel caso di specie, l'avvocato difenda più parti con una posizione sostanzialmente identica, tale da consentire di considerare la prestazione professionale come unitaria, anche se l'incarico sia stato conferito con mandati distinti, gli assistiti sono solidalmente obbligati al pagamento dei compensi (cfr.
Cass. n. 3218/1969, Cass. n. 1729/1976, e recentemente Cass. n. 20922/2024: “In tema di compensi professionali di avvocato, la presunzione di solidarietà passiva per il pagamento dei compensi dovuti al professionista che assiste più parti che, seppure con mandati formalmente autonomi uno dall'altro, abbiano una posizione identica tale da poter qualificare la prestazione legale resa come sostanzialmente unitaria, si applica anche alle prestazioni stragiudiziali.”).
Ciò posto, la domanda di pagamento dei compensi dispiegata risulta accoglibile in quanto sufficientemente provata nell'an e nel quantum.
Con riguardo all'an, si rileva che l'incarico professionale ed il suo svolgimento da parte dell'avv.
Bruno Leporatti in favore dei clienti sig.ri e risultano adeguatamente comprovati CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 dalla documentazione allegata al ricorso e, nello specifico, dalle lettere di incarico depositate dalla parte ricorrente quali docc. nn. 1 e 2, nonché dagli atti processuali redatti nell'interesse dei clienti a firma dell'avv. Bruno Leporatti (cfr. docc. nn. 4-8-9-10-13-14-15-17-18-19-20).
Per quanto attiene all'attività professionale svolta, dai docc. nn. 4-8-9-10-13-14-15-17-18-19-20 di parte ricorrente emerge un riscontro documentale dell'attività professionale di assistenza giudiziale prestata dall'avv. Bruno Leporatti in favore dei clienti, sia nel procedimento penale che in quello di esecuzione.
Ciò premesso in ordine all'an, con riguardo al quantum debeatur si rileva che, in assenza di una specifica pattuizione negoziale tra cliente e avvocato per la determinazione del compenso, la congruità delle somme richieste a tale titolo va valutata in relazione ai parametri forensi vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico professionale, peraltro richiamati anche nelle lettere di incarico depositate (cfr. doc. 1 e 2: “Si conviene che il compenso sarà determinato in base alle tariffe professionali e comprende oltre al rimborso delle spese, competenze, onorari e diritti corrispondenti al tipo di incarico assunto.”).
Esaminati i progetti di notula depositati quale doc. 22, contenenti la determinazione dei compensi richiesti in questa sede, si rileva che gli stessi possono essere ritenuti congrui poiché, per quanto attiene all'attività di assistenza legale prestata nel procedimento penale in grado di appello e in Cassazione i compensi richiesti sono conformi a quelli ritenuti congrui e concretamente liquidati nelle sentenze emesse dalla Corte d'Appello (doc. 11) e dalla Corte di Cassazione (doc. 16), mentre con riferimento all'attività professionale espletata per la fase esecutiva, i compensi professionali richiesti risultano conformi ai parametri forensi vigenti. Può dunque essere ritenuta congrua la somma richiesta in ricorso a titolo di compenso e pari ad € 12.290,20. Inoltre, poiché sul punto vi è specifica domanda del ricorrente, va altresì stabilito che su tale somma decorreranno gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo.
Quanto al profilo delle spese di lite, in considerazione della riconosciuta carenza di legittimazione attiva dell' ricorrente e dell'accoglimento della domanda solo in favore Parte_5 degli eredi dell'avv. Leporatti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1
in relazione alla domanda formulata;
[...]
pagina 6 di 7 - Accoglie la domanda dispiegata da e nella qualità di Parte_2 Parte_3 eredi dell'avv. Leporatti Bruno e per l'effetto,
- Condanna a corrispondere a e , nella CO Parte_2 Parte_3 qualità di eredi dell'avv. Leporatti Bruno, pro quota ereditaria, a titolo di compenso per attività professionale svolta dal defunto avv. Leporatti Bruno, la somma di € 12.290,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Arezzo, 10 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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