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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9/2025 R.G. vertente tra
C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 02.08.1968;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura
Cristina Paola Ferrari e Matteo Turconi Sormani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo difensore sito in Milano (MI), Piazza XXIV Maggio n. 10, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lentate sul SO (MB) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, (precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte),
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La casa familiare, sita a Lentate sul SO (MB) Via Tonale n. 2, di proprietà del Sig. T_
, rimane nella disponibilità dello stesso con tutti gli arredi nella stessa presenti;
[...]
PRENDERE ATTO delle seguenti pattuizioni
2) le parti danno atto a) di essere titolari di un c/c comune sul quale è attualmente depositata una somma che verrà suddivisa al 50% tra gli stessi entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e b) i coniugi sono rispettivamente titolari di due autovetture che rimarranno in uso e proprietà esclusiva ad ognuno di essi;
3) con il puntuale adempimento delle condizioni previste ai precedenti punti 1) e 2) le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere in relazione allo scioglimento della comunione dei beni.
4) le parti concordemente dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
5) dichiarare compensate le spese legali.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - e rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01/09/2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB) al n. 18, Serie -, Parte
1;
• ordinare al Comune di Lentate sul SO (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra con Parte_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, in un'unica soluzione, la somma di € 30.000,00 a titolo di assegno divorzile c.d. una tantum;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della Sig.ra e viene effettuata Pt_1
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria della stessa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. dichiarare che, stante (anche) il versamento della somma di cui al precedente punto, nulla sarà più dovuto reciprocamente tra di essi ad alcun titolo e/o ragione.
• dichiarare compensate le spese legali.
• le parti concordemente dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare (e si esoneranoreciprocamente dalla produzione dei documenti indicati dalla Legge, ovvero: copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali), impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale)”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Lentate sul SO (MB) il 1° settembre 2012
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB), anno 2012, n. 18,
Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (8 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 9/2025, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio con rito civile in Lentate sul SO (MB) il 1° settembre 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB), anno 2012, n. 18, Parte I). alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 14 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9/2025 R.G. vertente tra
C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 02.08.1968;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Laura
Cristina Paola Ferrari e Matteo Turconi Sormani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo difensore sito in Milano (MI), Piazza XXIV Maggio n. 10, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Lentate sul SO (MB) di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio, (precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte),
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La casa familiare, sita a Lentate sul SO (MB) Via Tonale n. 2, di proprietà del Sig. T_
, rimane nella disponibilità dello stesso con tutti gli arredi nella stessa presenti;
[...]
PRENDERE ATTO delle seguenti pattuizioni
2) le parti danno atto a) di essere titolari di un c/c comune sul quale è attualmente depositata una somma che verrà suddivisa al 50% tra gli stessi entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e b) i coniugi sono rispettivamente titolari di due autovetture che rimarranno in uso e proprietà esclusiva ad ognuno di essi;
3) con il puntuale adempimento delle condizioni previste ai precedenti punti 1) e 2) le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente a che pretendere in relazione allo scioglimento della comunione dei beni.
4) le parti concordemente dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
5) dichiarare compensate le spese legali.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - e rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 01/09/2012; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB) al n. 18, Serie -, Parte
1;
• ordinare al Comune di Lentate sul SO (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra con Parte_2 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, in un'unica soluzione, la somma di € 30.000,00 a titolo di assegno divorzile c.d. una tantum;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della Sig.ra e viene effettuata Pt_1
a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria della stessa, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. dichiarare che, stante (anche) il versamento della somma di cui al precedente punto, nulla sarà più dovuto reciprocamente tra di essi ad alcun titolo e/o ragione.
• dichiarare compensate le spese legali.
• le parti concordemente dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare (e si esoneranoreciprocamente dalla produzione dei documenti indicati dalla Legge, ovvero: copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali), impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale)”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 8 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Lentate sul SO (MB) il 1° settembre 2012
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB), anno 2012, n. 18,
Parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (8 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett.
b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 9/2025, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio con rito civile in Lentate sul SO (MB) il 1° settembre 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB), anno 2012, n. 18, Parte I). alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul SO (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 14 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi