Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8/2023 R.G. Lav. promossa da: difeso e rappresentato da avv Ivan Giordano per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE contro in personale del Direttore Generale p.t del Piemonte, difeso e CP_1 rappresentato da avv M.G.Carretta e presso la stessa – Avvocatura CP_1 elettivamente domiciliato
CONVENUTO oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
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dal 1997 al 31.1.21 con mansioni di “aiuto trafile” fino al 2012 e CP_2 successivamente in altro reparto con mansioni che richiedevano comunque sforzi alla parte superiore del corpo ed alla schiena, ha adito il giudice del lavoro per chiedere il riconoscimento della origine lavorativa delle patologie di cui dichiarava di soffrire (ernia discale lombare, sindrome del tunnel carpale bilaterale, fascite plantare bilaterale, con algie diffuse, difficoltà alla deambulazione prolungata, dolore e limitazione funzionale alle spalle, deficit di abduzione-adduzione e rotazione, segno di Fallen per algie e parestesie) con condanna di a corrispondergli indennizzo per l'invalidità CP_1 permanente pari al grado del 11%.
resisteva al ricorso chiedendo in via preliminare dichiararsi CP_1
l'improcedibilità della domanda di riconoscimento di patologie diverse dall'ernia discale lombare;
nel merito respingere comunque la domanda perché prescritta e/o infondata in fatto e diritto;
in ogni caso respingersi la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di temporanea per inabilità assoluta al lavoro in quanto improponibile e/o improcedibile e/o comunque infondata;
Tes_ Venivano sentiti i testi e già colleghi di lavoro che confermavano Tes_2 le mansioni svolte dal ricorrente quale dipendente e con ordinanza CP_2
3.4.24 il giudice disponeva CTU medico legale al fine di accertare l'origine professionale della patologia patita dal ricorrente (ernia discale lombare) nonché il relativo grado di invalidità permanente. Per_ All'esito della indagine peritale il CTU, dr assumeva le seguenti conclusioni:
“La discopatia lombare L5-S1 da cui è affetto il Sig. dal punto di Parte_1 vista eziologico è collegabile, almeno come concausa, all'attività lavorativa dallo stesso prestato presso la . Dato atto che la patologia è stata diagnosticata il CP_2
25.05.2009 è presumibile che la stessa sia insorta qualche anno prima, non potendosi definire con certezza l'esatto periodo di insorgenza, rilevato che è una patologia progressivamente evolutiva.
2 Il danno alla validità biologica conseguente alla discopatia lombare, valutato secondo i parametri di cui al D. Lgs 38/2000 è quantificabile nella misura del 7%”
Alla luce di tale esito rilevava che l'accertamento dell'insorgenza della CP_1 patologia a far data dal 2009 (circostanza accertata dal CTU: “si può dire con certezza che l'ernia discale L5-S1 è sicuramente presente sin dal maggio 2009 dato atto Parte che la eseguita il 29.05.2009 ne aveva rilevato la presenza”) rendeva “evidente la prescrizione del diritto, essendo decorsi 12 anni tra la prima diagnosi, pacificamente nota al ricorrente, e la presentazione della denuncia di malattia;
invocava la giurisprudenza di legittimità (Cass. 9802/2020) che ha chiarito che il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui il lavoratore danneggiato abbia avuto conoscenza dell'origine professionale della malattia stessa e che analoga efficacia assume la conoscibilità dell'origine professionale della malattia, facendo ricorso alle “normali conoscenze scientifiche e mediche e senza che rilevino le valutazioni soggettive del danneggiato stesso”; rilevava che la conoscibilità della malattia non richiede l'acquisita certezza in ordine alla sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici (che soltanto dall'accertamento giudiziale può risultare), ma implica che il lavoratore sia ben consapevole della malattia, come alterazione patologica di entità tale da consentire l'esercizio del diritto alla rendita (ossia del diritto assoggettato a prescrizione), nonché del suo carattere professionale (ossia della sua riconducibilità ad una lavorazione morbigena), sicché l'inerzia del medesimo possa considerarsi in qualche misura colpevole;
rilevava che nel caso in esame il ricorrente era certamente consapevole della patologia fin dal 2009, posto che il ctu a pag. 16 affermava: il periziato ha riferito la comparsa della sintomatologia dolorosa alla schiena in regione dorso-lombare alcuni anni dopo aver iniziato il lavoro alla si può dire con certezza che l'ernia discale L5-S1 è sicuramente CP_2 presente sin dal maggio 2009 dato atto che la RMN eseguita il 29.05.2009 ne aveva rilevato la presenza;
(…) pag. 17 CTU: sin dal 2010 era stata riconosciuta una idoneità lavorativa condizionata con le seguenti prescrizioni: - limitazione manuale carichi maggiori a 10 kg in condizioni ergonomiche ottimali - evitare esposizioni a posizione con indice di rischio NIOSH superiore a 0.80), epoca in cui le conoscenze
3 scientifiche certamente erano tali da far riconoscere l'eventuale origine professionale della patologia stessa.”
Il ricorrente richiamava le conclusioni di ricorso.
SI OSSERVA
L'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente da va accolta. CP_1
Ed invero, ancora recentemente la Cassazione – sez L- sentenza n° 13806 del
2023- ha affermato che “in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico”, nel solco di un orientamento che, partendo dalla sentenza n. 10.441 del 2007, aveva affermato il principio secondo cui “la prescrizione decorre dal momento in cui uno
o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile“,
Tanto premesso, risulta dalla perizia che il periziato ha riferito al medico legale la comparsa della sintomatologia dolorosa alla schiena in regione dorso-lombare alcuni anni dopo aver iniziato il lavoro alla;
afferma quindi il perito “ si può CP_2 dire con certezza che l'ernia discale L5-S1 è sicuramente presente sin dal maggio 2009 dato atto che la RMN eseguita il 29.05.2009 ne aveva rilevato la presenza;
ed ancora
“sin dal 2010 era stata riconosciuta una idoneità lavorativa condizionata con le seguenti prescrizioni: - limitazione manuale carichi maggiori a 10 kg in condizioni ergonomiche ottimali - evitare esposizioni a posizione con indice di rischio NIOSH superiore a 0.80.
Quanto alle spese di lite si reputa giustificata la loro compensazione in quanto solo all'esito della perizia è stata acclarata la circostanza di fatto che ha fondato l'eccezione di prescrizione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
4 dichiara la prescrizione del diritto vantato dal nei confronti Parte_1 di CP_1
Compensa le spese di lite.
Cuneo, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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