Articolo 2 della Legge 21 novembre 1989, n. 379
Articolo 1Articolo 3
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10 dicembre 1989
Art. 2. 1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 e' demandata a un comitato composto da undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri, due del Ministero della pubblica istruzione e due del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1989