CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 416/2023 R.G. promossa
DA
) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti GIANFRANCO
VITTORI, MARIA ROSARIA BATTIATO, LIVIA GAEZZA, GAETANA ANGELA
MARCHESE, Parte_2 Parte_3
Appellante
CONTRO
( ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
Appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1697/2023 del 26.04.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania
– pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell Controparte_1 [...]
avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del provvedimento relativo CP_2
alla ripetizione di indebito (pari ad euro 11.880,39 dovuti a fronte dei ratei dell'indennità di accompagnamento erogati in suo favore dall'1 agosto 2017 al 30 giugno 2019) nonché del provvedimento con il quale è stato trattenuto, da parte dell'ente previdenziale, l'importo di euro 3.151,02 a parziale compensazione del predetto presunto indebito – così statuiva:
“(…) Dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' dell'importo di euro Pt_1
11.880,39 di cui alle raccomandate n. 68955331283-6 e n. 68957629072-6 e l'illegittimità della compensazione, operata dall' dell'importo di euro 3.151,02 in relazione al Pt_1
recupero dell'indebito n. 00014981922 di cui alla comunicazione in atti del 13/09/2022.
Per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di Pt_1
euro 3.151,02 di cui alla comunicazione di liquidazione del 13/09/2022. Condanna
l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.608,90 per Pt_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del Procuratore di parte ricorrente”.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello l con ricorso depositato Pt_1
in data 24.05.2023. Restava contumace l'appellata, nonostante la regolare notificazione dell'impugnazione.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierno appellante, con il primo motivo di gravame, censura il capo della sentenza nella parte in cui il decidente non avrebbe fatto corretta applicazione nel caso di specie della normativa vigente. Deduce, in primo luogo, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e all'art. 13 l. n. 412/1991, richiamando a tal fine
2 giurisprudenza di legittimità. Lamenta inoltre che il decisum di primo grado non fa corretta applicazione dell'art. 37, comma 8, della legge n. 448 del 1998 che consente la ripetibilità dell'indebito fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica. Deduce che ha depositato in primo grado il verbale sanitario della visita di revisione Controparte_1
del 26/07/2017, ricevuta con raccomandata n. 6654503086, dimostrando di ben conoscere l'esito della visita;
dà atto del deposito nel presente grado di giudizio dell'avviso di ricevimento della predetta raccomandata da cui si evince la consegna della stessa nell'agosto 2017. Reitera, in conclusione, l'eccezione di compensazione impropria formulata in ordine agli arretrati, invocando la pronuncia della Cassazione n. 2635/94.
2.1. Il Collegio preliminarmente dichiara la contumacia dell'odierna appellata, che, nonostante la regolare notifica dell'impugnazione e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non ha curato di costituirsi in giudizio.
2.2. Va, altresì, premesso che è stata titolare di pensione di inabilità n. Controparte_1
07183317 categoria INVCIV dall'1 gennaio 2014; è, inoltre, documentato che la stessa, con verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 19/07/2016, su domanda del 06/06/2016, è stata riconosciuta “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.18/80)”, con decorrenza dal 06/06/2016 e revisione nel mese di febbraio 2017.
È, altresì, provato che a seguito della visita di revisione del 26/07/2017 la Commissione
Medica ha riconosciuto la “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: CP_1
100% art.2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza dal 26/07/2017.
Il verbale relativo alla visita di revisione del 2017, che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario ai fini del godimento dell'indennità di accompagnamento, è stato comunicato l'11.08.2017 mediante raccomandata a.r., consegnata a mani dell'appellata
, come documentato dall' nel presente giudizio (cfr. allegato 4 al Controparte_1 Pt_1
ricorso in appello).
3 2.2. L'appello è dunque fondato nei limiti di seguito precisati.
In punto di diritto, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di indebito assistenziale, secondo cui nel giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, non trova applicazione il principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. e piuttosto deve “darsi atto della giurisprudenza formatasi
a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 14. La giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze
n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per
l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile"
(ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione
n. 12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale>>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia
4 fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. 16. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 17. In tali direzioni si
è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n.
11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018)”- Sentenza 20 maggio 2021, n. 13916.
2.3 La giurisprudenza, dunque, ha individuato, in relazione alle diverse fattispecie di indebito assistenziale una disciplina differenziata a seconda che il pagamento riguardi la mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici. In relazione all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, fattispecie cui si riferisce l'indebito oggetto del caso in esame, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato l'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di
5 sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (in termini Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
2.4 Inoltre, di recente la Corte di cassazione nella sentenza n. 24180 del 4.08.2022 ha precisato, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
…”.
2.5. Nel caso in esame, la ha avuto piena conoscenza del difetto del requisito CP_1
sanitario per la fruizione della prestazione goduta (indennità di accompagnamento) dall'11.08.2017, data di comunicazione del verbale della visita di revisione, come documentato dall'ente previdenziale.
La ricevuta dell'avvenuta consegna effettuata l'11.08.2017 reca il numero di raccomandata
66545030863-8, corrispondente a quello riportato nella nota di trasmissione del Pt_1
verbale contenente l'esito della visita di revisione del 26.07.2017 (cfr. doc. 6 produzione della ricorrente in primo grado); la produzione della predetta ricevuta, effettuata dall Pt_1
nel presente giudizio deve ritenersi ammissibile ex art. 437 c.p.c., in quanto necessaria ai fini dell'accertamento della verità, avuto riguardo alle allegazioni e ai documenti già in atti
(cfr. Sez. L, ord. n. 11845 del 15.05.2018: “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure
6 implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”).
2.6. Per le ragioni che precedono, va accolto l'appello dell' , con riforma della Pt_1
sentenza di primo grado, dovendosi dichiarare la ripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento successivamente alla notifica dell'11.08.2017 del verbale della visita di revisione del 26.07.2017, e dunque dei ratei relativi al periodo settembre 2017 - giugno 2019, con esclusione della ripetibilità del solo mese di agosto
2017, rispetto a quanto oggetto del provvedimento di recupero (periodo agosto 2017- giugno 2019).
2.7. Va, altresì, ritenuta legittima la trattenuta effettuata dall'ente, pari ad euro 3.151,02
(cfr. “Comunicazione di Liquidazione Prestazione n. 07272204 Cat. INVCIV, decorrenza
1 aprile 2022…” del 13.09.2022), in parziale compensazione dell'indebito pregresso, limitatamente al periodo 1.09.2017-30.06.2019.
Invero, l'appellata con successivo verbale del 31.05.2022 è stata riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 18.03.2022 ed è stato riconosciuto dall'ente previdenziale un credito nei suoi confronti di euro 3.151,02, il quale è stato legittimamente trattenuto in parziale compensazione dell'indebito di cui al provvedimento del 21.05.2019, potendo operare nella fattispecie la cd. compensazione impropria (cfr. Sez.
L - , Ordinanza n. 12323 del 18/05/2018: “questa Corte ha già affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente Pt_1
percepite, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria che presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, e che, in simile caso, 3 la valutazione delle reciproche pretese, e il relativo accertamento contabile, possa essere compiuto dal giudice senza che sia necessaria
l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (v. Cass.24 luglio 2007
7 n. 16349, con principio ribadito da Cass. 27 luglio 2011, n. 16448, che ha rimarcato
l'inapplicabilità, alle prestazioni assistenziali, del diverso principio fissato, per le prestazioni pensionistiche, dall'art. 1, comma 262, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce); 15. che le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass.
20 giugno 2003, n.9904, in motivazione)…”.
2.8. La sentenza di primo grado va pertanto riformata e disposto il limitato accoglimento della domanda proposta in primo grado da , con conseguente Controparte_1
declaratoria della legittimità del recupero della prestazione assistenziale da parte dell' Pt_1
limitatamente al periodo 1 settembre 2017 - 30 giugno 2019.
2.9. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., avuto riguardo alla dichiarazione resa in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara legittimo il recupero dell'indebito di cui al provvedimento del 21.05.2019 Pt_1
limitatamente al periodo 1 settembre 2017 - 30 giugno 2019; rigetta nel resto il ricorso proposto da;
Controparte_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
8