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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona dei procuratori e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp esa, nel presente giudizio, d o, Controparte_3 IL MA e AR MA MA, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori;
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del proprio legale Controparte_4 P.IVA_2
e dif te giudizio, dagli avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa società in La Spezia, viale IT n. 136; APPELLATA
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, ed il Controparte_4 per ottenere la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. Controparte_5
105/2024, resa in data 12.02.2024, pubblicata in data 14.02.2024, con la quale quest'ultimo rigettava l'opposizione promossa dall'odierna appellante avverso l'avviso di accertamento n.
15003295 del 25.07.2023, emesso da in qualità di concessionaria del servizio di CP_4 riscossione del e dalla medesima notificato via pec in data Parte_1
26.07.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.051,00 a titolo di canone unico patrimoniale di concessione e occupazione ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss., della L. n.
160/2019 e del Regolamento comunale.
L'opponente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di Pace di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla domanda, formulata da in via Controparte_1 principale, di accertamento di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, grave genericità e violazione dei propri diritti di difesa. A riguardo, ha precisato che tale avviso di accertamento non chiariva i presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dal CP_5 laddove, in particolare, lo stesso non indicava né luogo ed estensione
[...] dell'occupazione, né specificava a quale delle diverse fattispecie di canone unico patrimoniale fosse riferibile. Ha sostenuto, inoltre, che la sentenza impugnata era nulla in quanto la motivazione addotta dal Giudice di Pace di Piacenza era mancante e, in ogni caso, soltanto apparente, in diretto contrasto con l'art. 132, n. 4, c.p.c.. Ha rappresentato, quindi, che la pronuncia de qua fosse meritevole di riforma in quanto, nella parte in cui aveva accertato la legittimazione passiva di ai sensi dell'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, Controparte_1 non aveva rilevato la mancata contestazione, da parte di della documentazione CP_4 depositata in giudizio. Ha sostenuto, a riguardo, che: non era titolare né di un impianto e/o infrastruttura, né di una concessione per l'occupazione nel territorio comunale, qualità queste ultime che spettavano esclusivamente alla TIM – EC IT s.p.a.; non era integrato il presupposto della “occupazione mediata” e difettava, altresì, il requisito della “relazione materiale instaurata con la cosa”; non occupava nemmeno, di fatto, aree di proprietà del il soggetto obbligato a corrispondere il canone era unicamente il titolare della CP_5 concessione dell'infrastruttura dal momento che, nel caso di specie, si applicava l'art 5, comma
2 14 quinques, del D.L. n. 156/2021 (a norma del quale: “il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture”) nelle ipotesi in cui vi sia una separazione netta tra quest'ultimo (TIM s.p.a.) ed il titolare del contratto di vendita ( _1
. Ha precisato, inoltre, che nessuna delle tecnologie effettivamente utilizzate da
[...] _1 nel Comune di (Wholesale, Fiber to the Cabinet VULA e Fiber to the Cabinet
[...] CP_5
NGA) determinava un “utilizzo materiale” delle infrastrutture di TIM s.p.a. e, dunque, occupazione in via mediata di suolo pubblico
1.1.) Con memoria depositata in data 10.02.2025, si costituiva in giudizio resistendo CP_4 all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
1.2) All'udienza dell'11.02.2025, il G.I. rilevata la regolarità della notifica al CP_5
non costituito e non comparso, ne dichiarava la contumacia. In tal sede, ritenuta la
[...] causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del
15.07.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ciò premesso, con un primo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza Controparte_1 di primo grado, lamentando la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla nullità dell'atto impositivo impugnato per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento medesimo. Ha ritenuto, a riguardo, in particolare, che il Giudice di Pace “ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata da _1
in linea principale, di accertamento della nullità dell'avviso di accertamento”.
[...]
Ebbene, ritiene questo Tribunale che tale censura non sia fondata.
A riguardo, vi è da considerare che, ai fini d'una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ciò si è verificato nel caso di specie, laddove, in particolare, risulta che abbia Controparte_1 esplicitato, in giudizio, un'esaustiva ed articolata difesa nel merito della pretesa impositiva, ciò che esclude che l'asserita indeterminatezza dell'atto abbia potuto incidere sul suo diritto di difesa.
3 L'avviso notificato risulta, infatti, chiaro e specifico in ogni sua parte, risultando inverosimile che, nonostante la dicitura riportata nella parte descrittiva “UTENZE COM. INF. 20.000 AB”, parte appellante possa aver pensato che l'accertamento fosse riferito ad esposizioni pubblicitarie.
Tanto più che, come illustrato da con comparsa di costituzione in giudizio, il CUP CP_4 per l'occupazione del suolo con utenze era stato già versato per l'anno 2022.
Parte appellante ha, inoltre, sostenuto che: “Né il Giudice di Pace ha fornito alcuna risposta alla questione, posta da nel corso del giudizio di primo grado, circa la mancanza di un _1 verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale o da personale dipendente in possesso dei poteri di Accertamento delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 179, L. 296/2006 allegato a tale avviso, ancorché genericamente richiamato nel corpo dell'atto”.
Premesso che tale contestazione risulta “nuova”, quindi inammissibile, in quanto non formulata nel ricorso promosso avanti il Giudice di Pace, la stessa è anche infondata. Infatti, l'accertamento esecutivo opposto, emesso per l'anno 2023, è un accertamento emesso sulla base della verifica di un omesso versamento;
per tale ipotesi, non è prevista la necessità di un previo verbale di contestazione e, in ogni caso, nessuna norma regolamentare ne prevede la preventiva notifica e/o contestazione. In questo senso, il Regolamento CUP del Comune di all'articolo 42, CP_5 comma 3, dispone che il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019; quest'ultimo
è, quindi, l'unico atto che il concessionario è tenuto a portare a conoscenza del soggetto obbligato ai fini del recupero del canone evaso.
Con un ulteriore motivo di appello, ha lamentato la violazione dell'art. 1, comma Controparte_1
831, della L. n. 160/2019 e del Regolamento CUP del in ordine alla Controparte_5 mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP Cavi e Condutture. Sotto un primo profilo, ha rilevato che il primo giudice non abbia considerato che il comma 831 dell'art. 1 della L. n.
160/2019 qualifica “in via mediata” l'occupazione - da parte dell'operatore non titolare di concessione rilasciata dal - di suolo pubblico “mediante utilizzo materiale” della CP_5 infrastruttura dell'operatore che invece sia concessionario: l'occupazione in via mediata ricorrerebbe, dunque, soltanto quando delle infrastrutture altrui si faccia un utilizzo “materiale” e, cioè, un utilizzo dal quale consegua una modificazione della realtà esterna. Ha, quindi sostenuto
4 che sarebbe stato omesso di considerare che le tecnologie adoperate da nel Controparte_1 non determinano alcun “utilizzo materiale” della infrastruttura di rete di Controparte_5 proprietà di TIM s.p.a..
Ritiene questo Tribunale che tale profilo sia infondato.
Va, a riguardo, ricordato che, in base all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge 30.12.2020, n. 178, “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze”.
La decisione del Giudice di Pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, laddove:
l'espressione “utilizzo materiale” non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata;
il canone colpisce tutti i soggetti che, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà; in base al dettato normativo vigente, obbligati al pagamento del canone sono sia il titolare dell'infrastruttura, sia il c.d. soggetto passivo in via mediata, al quale, dunque, gli enti locali possono rivolgersi per la riscossione del canone.
L'unica eccezione a quanto appena detto è costituita dai casi in cui sussiste, ai sensi dell'art. 5, comma 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, una “separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita”. In tali casi, come sancisce la predetta legge di interpretazione autentica del comma 831, “il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.”
5 “L'interpretazione autentica” è, invero, intervenuta per dissipare i possibili dubbi sorti nel caso in cui, per motivi normativi, regolamentari o contrattuali, all'interno di una stessa società sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. Ci si riferisce, in particolare, al Gruppo TIM, in cui EC IT s.p.a., denominata in forma sintetica anche “TIM S.p.A.”, è la
“Capogruppo”, e le sue società controllate formano il “Gruppo TIM”. In questo caso si assiste alla richiamata separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, circostanza in cui, come spiegato dalla norma di interpretazione autentica, non può configurarsi l'ipotesi di “occupazione mediata” con conseguente tassazione a utenza, coincidendo, di fatto, i due soggetti titolari delle diverse posizioni (titolarità delle concessioni e titolarità dei contratti di vendita). Così facendo si è voluta evitare una doppia tassazione, che sarebbe stata richiesta nei confronti dello stesso soggetto (o
Gruppo). Nessuna ipotesi di “separazione” è, invece, dato ravvisare nel caso in cui la società titolare delle concessioni sia EC IT s.p.a. e la società titolare del contratto finale di vendita sia Controparte_1
Sul punto, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., quanto già stabilito dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 431/2024 del 08.04.2024, resa in una causa avente un petitum ed una causa petendi del tutto sovrapponibili a quelli del presente giudizio, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di fare proprie: “Al fine di stabilire, quindi, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo alla opponente occorre stabilire se, nel caso di specie, sussiste o meno una tale separazione tra titolare dell'infrastruttura e titolare del contratto di vendita.
Sul punto si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente e dalla giurisprudenza da essa citata, nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti.
Dalle stesse spiegazioni fornite dalla opponente, anche in forma grafica, nel proprio atto introduttivo emerge come sia la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere, quindi, una compresenza di più operatori, che utilizzano la stessa rete del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor.
6 In verità, il concetto della “separazione” di cui sopra pare applicarsi a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica.
In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, conv. in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società, ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale.
Orbene, è proprio in ipotesi del genere che appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del CUP per occupazione del suolo pubblico.
Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
La giurisprudenza citata dalla opponente non appare, pertanto, condivisibile, dal momento che appare partire da un'errata premessa, ossia quella della sussistenza di una “separazione” idonea ad escludere che vi sia un'occupazione in via mediata ed un utilizzo materiale dell'infrastruttura da parte delle società che ne usufruiscono in virtù di contratti privati con il titolare della concessione.
Merita, invece, ad avviso di questo Giudicante, adesione quella giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individuano come “soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture EC s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario” (cfr. sentenze del Giudice di Pace
Treviso n. 1414 del 19.12.2023 e n. 168 del 08.02.2024, v. inoltre anche l'ordinanza, di rigetto di domanda cautelare di sospensione, nel procedimento sub RG 195/2023 del Tribunale di La
7 Spezia del 22.3.2023, che afferma, in ipotesi come la presente, “l'utilizzo in via mediata e non una separazione nei termini indicati dalla norma di interpretazione autentica”).
Inconferente risulta, poi, quella giurisprudenza secondo la quale “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione” (cfr. Cass. civ, Sez. un., 07.05.2020, n. 8628).
Tale ultima sentenza, nello specifico, si è occupata, infatti, di un caso a cui, ratione temporis, si applicava l'art. 39, d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la TOSAP era dovuta, in primo luogo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e solo – come la norma sanciva espressamente – “in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo”.
Quest'ultimo arresto delle Sezioni Unite, assieme alla restante giurisprudenza di legittimità citata dalla opponente, si riferiscono pertanto ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente.
Oggi, infatti, non è prevista più alcuna graduazione nell'obbligazione tra i due soggetti passivi.
Proprio tale mutato quadro legislativo permette ora di aderire a quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza della precedente normativa aveva ritenuto sussistente l'occupazione in via mediata da parte di quel soggetto che mediante l'utilizzo dell'area nel proprio esclusivo interesse economico, persegue un fine lucrativo, così sottraendola all'uso pubblico (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. VI, 08.09.2017, n. 21018)”.
Nel settore della telefonia, invero, per l'erogazione a terzi del servizio offerto, si Controparte_1 collega all'infrastruttura di EC IT s.p.a. e, dunque, occupa in via mediata l'infrastruttura oggetto della concessione. Si tratta all'evidenza di un impiego, in via mediata, da parte di
[...]
della rete di Tim s.p.a., essendo irrilevante, ai fini della configurabilità di tale _1 utilizzazione, che il passaggio dei dati sia “virtuale”, nel senso che non dispone Controparte_1 del collegamento e non lo usa in esclusiva, e che la fibra ottica di proprietà di Tim s.p.a. trasporti i dati di tutti gli operatori del settore, separandoli tramite l'uso della Virtual LAN, trattandosi di un'occupazione coerente con la natura dei beni che transitano sulla rete oggetto di concessione e dunque la occupano.
In altre parole, non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, Controparte_1 come previsto dalla lett. a) del comma 14 quinquies dell'art. 5 del D.L. n. 160/2019, ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari e nel caso di specie con infrastruttura di Tim s.p.a., collocata
8 nel Comune di Consegue da quanto esposto che il ha correttamente applicato CP_5 CP_5 il canone di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 all'odierna appellante e che, di conseguenza, sono dovuti gli importi di cui all'avviso di accertamento.
Alla luce delle conclusioni fin qui esposte, l'avviso di accertamento e la relativa intimazione di pagamento opposti appaiono, quindi, legittimi;
pertanto, la sentenza del Giudice delle Prime cure deve essere confermata e, di conseguenza, l'appello rigettato.
3) A causa della novità della questione e la giurisprudenza di merito contrastante intervenuta in materia, sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (art. 92 c.p.c.).
3.1) Si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012 (Cass., S.U., sent. n.
3774/2014; Cass., sent. n. 5955/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Piacenza n. 105/2024, pubblicata in data 14.02.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Piacenza, 16.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona dei procuratori e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp esa, nel presente giudizio, d o, Controparte_3 IL MA e AR MA MA, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori;
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del proprio legale Controparte_4 P.IVA_2
e dif te giudizio, dagli avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa società in La Spezia, viale IT n. 136; APPELLATA
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio, dinnanzi al Tribunale Ordinario di Piacenza, ed il Controparte_4 per ottenere la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. Controparte_5
105/2024, resa in data 12.02.2024, pubblicata in data 14.02.2024, con la quale quest'ultimo rigettava l'opposizione promossa dall'odierna appellante avverso l'avviso di accertamento n.
15003295 del 25.07.2023, emesso da in qualità di concessionaria del servizio di CP_4 riscossione del e dalla medesima notificato via pec in data Parte_1
26.07.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.051,00 a titolo di canone unico patrimoniale di concessione e occupazione ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss., della L. n.
160/2019 e del Regolamento comunale.
L'opponente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di Pace di Pace avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla domanda, formulata da in via Controparte_1 principale, di accertamento di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, grave genericità e violazione dei propri diritti di difesa. A riguardo, ha precisato che tale avviso di accertamento non chiariva i presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dal CP_5 laddove, in particolare, lo stesso non indicava né luogo ed estensione
[...] dell'occupazione, né specificava a quale delle diverse fattispecie di canone unico patrimoniale fosse riferibile. Ha sostenuto, inoltre, che la sentenza impugnata era nulla in quanto la motivazione addotta dal Giudice di Pace di Piacenza era mancante e, in ogni caso, soltanto apparente, in diretto contrasto con l'art. 132, n. 4, c.p.c.. Ha rappresentato, quindi, che la pronuncia de qua fosse meritevole di riforma in quanto, nella parte in cui aveva accertato la legittimazione passiva di ai sensi dell'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, Controparte_1 non aveva rilevato la mancata contestazione, da parte di della documentazione CP_4 depositata in giudizio. Ha sostenuto, a riguardo, che: non era titolare né di un impianto e/o infrastruttura, né di una concessione per l'occupazione nel territorio comunale, qualità queste ultime che spettavano esclusivamente alla TIM – EC IT s.p.a.; non era integrato il presupposto della “occupazione mediata” e difettava, altresì, il requisito della “relazione materiale instaurata con la cosa”; non occupava nemmeno, di fatto, aree di proprietà del il soggetto obbligato a corrispondere il canone era unicamente il titolare della CP_5 concessione dell'infrastruttura dal momento che, nel caso di specie, si applicava l'art 5, comma
2 14 quinques, del D.L. n. 156/2021 (a norma del quale: “il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture”) nelle ipotesi in cui vi sia una separazione netta tra quest'ultimo (TIM s.p.a.) ed il titolare del contratto di vendita ( _1
. Ha precisato, inoltre, che nessuna delle tecnologie effettivamente utilizzate da
[...] _1 nel Comune di (Wholesale, Fiber to the Cabinet VULA e Fiber to the Cabinet
[...] CP_5
NGA) determinava un “utilizzo materiale” delle infrastrutture di TIM s.p.a. e, dunque, occupazione in via mediata di suolo pubblico
1.1.) Con memoria depositata in data 10.02.2025, si costituiva in giudizio resistendo CP_4 all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
1.2) All'udienza dell'11.02.2025, il G.I. rilevata la regolarità della notifica al CP_5
non costituito e non comparso, ne dichiarava la contumacia. In tal sede, ritenuta la
[...] causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del
15.07.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Ciò premesso, con un primo motivo di impugnazione, ha censurato la sentenza Controparte_1 di primo grado, lamentando la nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla nullità dell'atto impositivo impugnato per mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'accertamento medesimo. Ha ritenuto, a riguardo, in particolare, che il Giudice di Pace “ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata da _1
in linea principale, di accertamento della nullità dell'avviso di accertamento”.
[...]
Ebbene, ritiene questo Tribunale che tale censura non sia fondata.
A riguardo, vi è da considerare che, ai fini d'una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ciò si è verificato nel caso di specie, laddove, in particolare, risulta che abbia Controparte_1 esplicitato, in giudizio, un'esaustiva ed articolata difesa nel merito della pretesa impositiva, ciò che esclude che l'asserita indeterminatezza dell'atto abbia potuto incidere sul suo diritto di difesa.
3 L'avviso notificato risulta, infatti, chiaro e specifico in ogni sua parte, risultando inverosimile che, nonostante la dicitura riportata nella parte descrittiva “UTENZE COM. INF. 20.000 AB”, parte appellante possa aver pensato che l'accertamento fosse riferito ad esposizioni pubblicitarie.
Tanto più che, come illustrato da con comparsa di costituzione in giudizio, il CUP CP_4 per l'occupazione del suolo con utenze era stato già versato per l'anno 2022.
Parte appellante ha, inoltre, sostenuto che: “Né il Giudice di Pace ha fornito alcuna risposta alla questione, posta da nel corso del giudizio di primo grado, circa la mancanza di un _1 verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale o da personale dipendente in possesso dei poteri di Accertamento delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 179, L. 296/2006 allegato a tale avviso, ancorché genericamente richiamato nel corpo dell'atto”.
Premesso che tale contestazione risulta “nuova”, quindi inammissibile, in quanto non formulata nel ricorso promosso avanti il Giudice di Pace, la stessa è anche infondata. Infatti, l'accertamento esecutivo opposto, emesso per l'anno 2023, è un accertamento emesso sulla base della verifica di un omesso versamento;
per tale ipotesi, non è prevista la necessità di un previo verbale di contestazione e, in ogni caso, nessuna norma regolamentare ne prevede la preventiva notifica e/o contestazione. In questo senso, il Regolamento CUP del Comune di all'articolo 42, CP_5 comma 3, dispone che il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019; quest'ultimo
è, quindi, l'unico atto che il concessionario è tenuto a portare a conoscenza del soggetto obbligato ai fini del recupero del canone evaso.
Con un ulteriore motivo di appello, ha lamentato la violazione dell'art. 1, comma Controparte_1
831, della L. n. 160/2019 e del Regolamento CUP del in ordine alla Controparte_5 mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP Cavi e Condutture. Sotto un primo profilo, ha rilevato che il primo giudice non abbia considerato che il comma 831 dell'art. 1 della L. n.
160/2019 qualifica “in via mediata” l'occupazione - da parte dell'operatore non titolare di concessione rilasciata dal - di suolo pubblico “mediante utilizzo materiale” della CP_5 infrastruttura dell'operatore che invece sia concessionario: l'occupazione in via mediata ricorrerebbe, dunque, soltanto quando delle infrastrutture altrui si faccia un utilizzo “materiale” e, cioè, un utilizzo dal quale consegua una modificazione della realtà esterna. Ha, quindi sostenuto
4 che sarebbe stato omesso di considerare che le tecnologie adoperate da nel Controparte_1 non determinano alcun “utilizzo materiale” della infrastruttura di rete di Controparte_5 proprietà di TIM s.p.a..
Ritiene questo Tribunale che tale profilo sia infondato.
Va, a riguardo, ricordato che, in base all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, comma 848, della Legge 30.12.2020, n. 178, “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze”.
La decisione del Giudice di Pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, laddove:
l'espressione “utilizzo materiale” non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l'occupazione del suolo pubblico in via mediata;
il canone colpisce tutti i soggetti che, comunque, si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà; in base al dettato normativo vigente, obbligati al pagamento del canone sono sia il titolare dell'infrastruttura, sia il c.d. soggetto passivo in via mediata, al quale, dunque, gli enti locali possono rivolgersi per la riscossione del canone.
L'unica eccezione a quanto appena detto è costituita dai casi in cui sussiste, ai sensi dell'art. 5, comma 14 quinquies del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, una “separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita”. In tali casi, come sancisce la predetta legge di interpretazione autentica del comma 831, “il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.”
5 “L'interpretazione autentica” è, invero, intervenuta per dissipare i possibili dubbi sorti nel caso in cui, per motivi normativi, regolamentari o contrattuali, all'interno di una stessa società sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale. Ci si riferisce, in particolare, al Gruppo TIM, in cui EC IT s.p.a., denominata in forma sintetica anche “TIM S.p.A.”, è la
“Capogruppo”, e le sue società controllate formano il “Gruppo TIM”. In questo caso si assiste alla richiamata separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, circostanza in cui, come spiegato dalla norma di interpretazione autentica, non può configurarsi l'ipotesi di “occupazione mediata” con conseguente tassazione a utenza, coincidendo, di fatto, i due soggetti titolari delle diverse posizioni (titolarità delle concessioni e titolarità dei contratti di vendita). Così facendo si è voluta evitare una doppia tassazione, che sarebbe stata richiesta nei confronti dello stesso soggetto (o
Gruppo). Nessuna ipotesi di “separazione” è, invece, dato ravvisare nel caso in cui la società titolare delle concessioni sia EC IT s.p.a. e la società titolare del contratto finale di vendita sia Controparte_1
Sul punto, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., quanto già stabilito dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 431/2024 del 08.04.2024, resa in una causa avente un petitum ed una causa petendi del tutto sovrapponibili a quelli del presente giudizio, le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di fare proprie: “Al fine di stabilire, quindi, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo alla opponente occorre stabilire se, nel caso di specie, sussiste o meno una tale separazione tra titolare dell'infrastruttura e titolare del contratto di vendita.
Sul punto si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente e dalla giurisprudenza da essa citata, nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non appare aver imposto alcuna separazione, ma anzi, in attuazione delle direttive europee settoriali, ha incentivato la condivisione delle reti.
Dalle stesse spiegazioni fornite dalla opponente, anche in forma grafica, nel proprio atto introduttivo emerge come sia la natura stessa dell'infrastruttura ad esigere, quindi, una compresenza di più operatori, che utilizzano la stessa rete del concessionario che, a sua volta, utilizza l'infrastruttura assieme ai propri competitor.
6 In verità, il concetto della “separazione” di cui sopra pare applicarsi a casistiche differenti rispetto a quella di cui è causa, come i settori del gas e dell'energia elettrica.
In tali settori, infatti, la normativa di riferimento (v. l'art. 21 d.lgs 23.05.2000, n. 164 concernente le disposizioni di attuazione della direttiva n. 98/30/CE inerente la distribuzione del gas naturale, oltre che l'art. 1 d.lgs. 18.06.2007 n. 73, conv. in legge n. 125, 03.08.2007) impone una netta separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita, al fine di liberalizzare il mercato ed evitare la formazione di monopoli.
Tale separazione si concreta nel fatto che il gas o l'energia elettrica vengono distribuiti in rete da una determinata società, ed una volta che i beni sono “transitati” nell'infrastruttura concessionata, di proprietà esclusiva di un unico soggetto, vengono commercializzate da altre società, per poi raggiungere l'utente finale.
Orbene, è proprio in ipotesi del genere che appare chiara la ratio di escludere nei relativi settori la possibilità di considerare il titolare del contratto di vendita quale soggetto obbligato al pagamento del CUP per occupazione del suolo pubblico.
Quest'ultimo, infatti, in tali casi, non occupa in via mediata e nemmeno utilizza materialmente il suolo pubblico, dato che le società titolari dei contratti di vendita si limitano a commercializzare il prodotto nei confronti dell'utente finale, a causa della rigorosa divisione delle attività imposta.
La giurisprudenza citata dalla opponente non appare, pertanto, condivisibile, dal momento che appare partire da un'errata premessa, ossia quella della sussistenza di una “separazione” idonea ad escludere che vi sia un'occupazione in via mediata ed un utilizzo materiale dell'infrastruttura da parte delle società che ne usufruiscono in virtù di contratti privati con il titolare della concessione.
Merita, invece, ad avviso di questo Giudicante, adesione quella giurisprudenza di merito che, partendo dalla pacifica presa d'atto della condivisione delle reti infrastrutturali in seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, individuano come “soggetti passivi tutti gli utilizzatori anche in via mediata (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture EC s.p.a., sulla base del numero delle utenze che di fatto utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario” (cfr. sentenze del Giudice di Pace
Treviso n. 1414 del 19.12.2023 e n. 168 del 08.02.2024, v. inoltre anche l'ordinanza, di rigetto di domanda cautelare di sospensione, nel procedimento sub RG 195/2023 del Tribunale di La
7 Spezia del 22.3.2023, che afferma, in ipotesi come la presente, “l'utilizzo in via mediata e non una separazione nei termini indicati dalla norma di interpretazione autentica”).
Inconferente risulta, poi, quella giurisprudenza secondo la quale “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario spetta esclusivamente al soggetto titolare di concessione o di autorizzazione” (cfr. Cass. civ, Sez. un., 07.05.2020, n. 8628).
Tale ultima sentenza, nello specifico, si è occupata, infatti, di un caso a cui, ratione temporis, si applicava l'art. 39, d.lgs. n. 507/1993, secondo cui la TOSAP era dovuta, in primo luogo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione e solo – come la norma sanciva espressamente – “in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo”.
Quest'ultimo arresto delle Sezioni Unite, assieme alla restante giurisprudenza di legittimità citata dalla opponente, si riferiscono pertanto ad un contesto normativo diverso da quello attualmente vigente.
Oggi, infatti, non è prevista più alcuna graduazione nell'obbligazione tra i due soggetti passivi.
Proprio tale mutato quadro legislativo permette ora di aderire a quel filone giurisprudenziale che già sotto la vigenza della precedente normativa aveva ritenuto sussistente l'occupazione in via mediata da parte di quel soggetto che mediante l'utilizzo dell'area nel proprio esclusivo interesse economico, persegue un fine lucrativo, così sottraendola all'uso pubblico (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. VI, 08.09.2017, n. 21018)”.
Nel settore della telefonia, invero, per l'erogazione a terzi del servizio offerto, si Controparte_1 collega all'infrastruttura di EC IT s.p.a. e, dunque, occupa in via mediata l'infrastruttura oggetto della concessione. Si tratta all'evidenza di un impiego, in via mediata, da parte di
[...]
della rete di Tim s.p.a., essendo irrilevante, ai fini della configurabilità di tale _1 utilizzazione, che il passaggio dei dati sia “virtuale”, nel senso che non dispone Controparte_1 del collegamento e non lo usa in esclusiva, e che la fibra ottica di proprietà di Tim s.p.a. trasporti i dati di tutti gli operatori del settore, separandoli tramite l'uso della Virtual LAN, trattandosi di un'occupazione coerente con la natura dei beni che transitano sulla rete oggetto di concessione e dunque la occupano.
In altre parole, non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, Controparte_1 come previsto dalla lett. a) del comma 14 quinquies dell'art. 5 del D.L. n. 160/2019, ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari e nel caso di specie con infrastruttura di Tim s.p.a., collocata
8 nel Comune di Consegue da quanto esposto che il ha correttamente applicato CP_5 CP_5 il canone di cui all'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019 all'odierna appellante e che, di conseguenza, sono dovuti gli importi di cui all'avviso di accertamento.
Alla luce delle conclusioni fin qui esposte, l'avviso di accertamento e la relativa intimazione di pagamento opposti appaiono, quindi, legittimi;
pertanto, la sentenza del Giudice delle Prime cure deve essere confermata e, di conseguenza, l'appello rigettato.
3) A causa della novità della questione e la giurisprudenza di merito contrastante intervenuta in materia, sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (art. 92 c.p.c.).
3.1) Si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012 (Cass., S.U., sent. n.
3774/2014; Cass., sent. n. 5955/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Piacenza n. 105/2024, pubblicata in data 14.02.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Piacenza, 16.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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