TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Agente viola l’esclusiva: quando e come chiedere i danni?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2123/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIAN LUCA ROMANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LUISA MANCINI in Novara alla via San Bernardino da Siena n.
2/E
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e C.F. ), in CP_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti
GIUSEPPE GRANATA e MATTEO MARIO GRANATA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Milano alla via E. Besana n. 5
PARTI CONVENUTE
Oggetto: contratto di agenzia - concorrenza sleale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Novara, per le causali tutte di cui alla narrativa degli atti di causa
e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione: accertare e dichiarare che i fatti descritti nella
pagina 1 di 13 narrativa in atti hanno costituito gravi inadempienze contrattuali imputabili alla
[...]
e/o atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. Parte_2
2598 c.c. imputabili a tutte le parti convenute, per le causali tutte e nei termini meglio indicati nella narrativa in atti e, per l'effetto, condannare la società Parte_2
la SI.ra e la società in solido fra loro
[...] Parte_2 CP_3
e/o ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni subiti e subendi dalla società attrice in ragione dei fatti oggetto di causa nella misura di € 166.000,00, o in quella diversa misura, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: Si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in atti che non sono state ammesse, e pertanto, si insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: A) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, i quali vengono identificati con la medesima numerazione già indicata in atti, a valere anche quali prove contrarie: 1) DCV che l'incarico di coordinamento affidato alla con il contratto che si esibisce (doc.to n. 5, fasc. Parte_2 Pt_1
consisteva nel tenere i rapporti con gli agenti operanti nella zona assegnata alla predetta
[...] società per conto della preponente nell'affiancare e sostenere gli agenti coordinati Parte_1 nelle visite agli studi medici nell'obiettivo di incrementare il fatturato della preponente, nello stimolare l'attività degli stessi agenti a perseguire le strategie commerciali aziendali coprendo il territorio assegnato. 2) DCV se, dal maggio-giugno 2016 sino al termine del suo rapporto con
occorso in data 28/2/2017, la socia accomandataria della Parte_1 Pt_2 Parte_2
SI.ra , ha svolto l'attività di affiancamento degli agenti dalla stessa Parte_2 coordinati nelle loro visite agli studi medici. 3) DCV se, dal maggio-giugno 2016 sino al termine del suo rapporto con occorso in data 28/2/2017, la socia accomandataria della Parte_1 [...]
SI.ra , ha omesso di affiancare alcuni degli agenti dalla Parte_2 Parte_2 stessa coordinati nelle loro visite agli studi medici. 7) DCV che i prodotti a marchio “ ” CP_4 riportati nel listino che si esibisce (doc.to n. 9, fasc. sono prodotti affini ai prodotti Parte_1 della linea “Pharcos” di riportati nel contratto che si esibisce (doc.to n. 5, fasc. Parte_1 Pt_1
e indichi i prodotti fra loro affini. 8) DCV che i prodotti a marchio “ ” riportati nel
[...] CP_4 listino che si esibisce (doc.to n. 9, fasc. sono prodotti concorrenti dei prodotti della Parte_1 linea “Pharcos” di riportati nel contratto che si esibisce (doc.to n. 5, fasc. Parte_1 Pt_1 Contr
e indichi i prodotti fra loro concorrenti. 11) che conferma che il documento che si
[...] mostra (doc.to n. 46, fasc. riporta i prezzi dei prodotti delle linee “Pharcos” e Parte_1
“Biofta” fino al 31/12/2016 e i prezzi degli stessi prodotti modificati e dei prodotti nuovi di tali linee
pagina 2 di 13 introdotti dall'1/1/2017. Si indicano a testi: - il SI. dom.to in Via Testimone_1
Lungomare S. Vito n. 55 a Mazara del Vallo (TP), sui capitoli di cui ai nn. 1), 7), 8) e 11); - la
SI.ra dom.ta in Via Giolitti n. 57 a Pesaro, sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3), Testimone_2
7), 8) e 11); - il SI. , dom.to in Via Trento e Trieste n. 88/b a Mede (PV), sui capitoli Testimone_3 di cui ai nn. 1), 2), 3), 7) e 8); - il SI. dom.to in Via S. Giovanni Bosco n. 33 a Testimone_4
Brugherio (MI), sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3) e 8); - la SI.ra dom.ta in Via G. Controparte_6 da Verrazzano n. 15 a Rivalta (TO), sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3), 7) e 8); - il SI. Tes_5
dom.to in Piazza Europa n. 33 a OR (MI), sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3), 7) e 8); - il
[...]
SI. dom.to c/o Via A Lorenzetti n. 3/a in loc. Sambuca a Testimone_6 Parte_1
Tavarnelle val di Pesa (FI), sul capitolo di cui al n. 11). B) ove ritenuto necessario, ammettere
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: 1) accertare la riferibilità alla SI.ra Parte_2
dei tentativi di accesso effettuati in data 9/3/2018 all'area riservata del sito pharcos.com di
[...] cui al documento n. 23 in atti, nonché degli ulteriori tentativi di cui ai documenti nn. 49 e 50 in atti;
2) quantificare i danni patrimoniali subiti da in ragione dei fatti di causa. C) Parte_1
Respingere tutte le istanze istruttorie eventualmente reiterate dalle parti convenute per i motivi tutti di cui alla narrativa in atti. D) In denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi articolate ex adverso, ammettere a controprova sui capitoli di prova eventualmente Parte_1 ammessi con i medesimi testi indicati da controparte, nonché, relativamente ai capitoli di prova di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 16), 17), 18) e 21) articolati dalle convenute, anche con i seguenti testi: SI. res. in Borgo Tegolaio n. 42 a Firenze, SI. Parte_3 Testimone_1
SI.ra SI. , SI. SI.ra
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_6
e SI. e, sui capitoli di prova di cui ai numeri 22), 23), 24) e 25) articolati
[...] Testimone_5 dalle convenute, anche con i seguenti testi: SI. SI.ra SI. Parte_3 Testimone_2
e SI. Con perfetta osservanza”. Testimone_4 Testimone_5
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda e deduzione rigettata: In via principale, nel merito: - respingere le avverse domande perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atti. In via istruttoria: - ammettere le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge”.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver stipulato con Parte_1 un contratto di agenzia a tempo Parte_2 indeterminato avente decorrenza dall'1.1.2003 (poi risolto a seguito di comunicazione di recesso del 19.9.2016), con cui veniva conferito all'agente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti indicati nell'allegato A del contratto medesimo nella zona di competenza, nonché di coordinare l'attività degli altri agenti di commercio che operavano nella zona assegnata, ha convenuto in giudizio Parte_2
, nonché
[...] Parte_2 CP_3 di cui è amministratrice unica la sig.ra , per sentirle condannare al risarcimento dei Pt_2 danni, quantificati nella misura di € 166.000,00, patiti a seguito di gravi inadempienze contrattuali imputabili a e/o di Parte_2 atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. imputabili a tutte le parti convenute, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2016 (data di costituzione di e la cessazione CP_3 del rapporto di agenzia.
Le convenute si sono costituite in giudizio con un'unica comparsa di risposta, contestando le avverse pretese e concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale ed attraverso l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti.
***
Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
- di avere concluso con la sig.ra un contratto di procacciamento di affari della durata Pt_2 di un anno con decorrenza dall'1.3.2002, consensualmente risolto con effetto dall'1.1.2003;
- di avere successivamente e, segnatamente, in data 23.12.2002, stipulato con la società un contratto di agenzia a tempo Parte_2 indeterminato, avente decorrenza dall'1.1.2003, con cui veniva conferito alla predetta società
l'incarico di agire come agente monomandatario senza deposito;
- che, in forza di detto contratto, l'agente assumeva l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti indicati nell'allegato A del contratto medesimo (cosmetici,
pagina 4 di 13 integratori alimentari e dispositivi medici già oggetto del precedente contratto di procacciamento), svolgendo attività di propaganda ed informazione scientifica nella zona di competenza, nonché di coordinare l'attività degli altri agenti di commercio operanti nella medesima zona assegnata;
- che, con missiva pervenuta in data 19.9.2016, la sig.ra , in qualità di socia Pt_2 accomandataria della società Parte_2 comunicava il proprio recesso dal suddetto contratto di agenzia, dichiarandosi disponibile a prestare la propria attività per tutto il periodo di preavviso e, dunque, sino al 28.2.2017;
- che, nel gennaio 2018, l'attrice veniva a conoscenza del fatto che la sig.ra aveva Pt_2 costituito, in data 19.5.2016 e, quindi, quando era ancora in corso il rapporto di agenzia, la società società concorrente di poiché distributrice di una linea CP_3 Parte_1 di prodotti commercializzata con il marchio “ ”, affini a quelli di che CP_4 Parte_1
l'agente avrebbe dovuto promuovere;
- di avere, poi, appreso che l'agente si era resa altresì inadempiente rispetto all'obbligo di affiancamento degli altri agenti operanti nella medesima zona;
- che la sig.ra aveva diffuso notizie del tutto infondate sul proprio conto e, nello Pt_2 specifico, relative ad un presunto stato di crisi ed alla sopravvenuta mancanza di interesse a commercializzare i prodotti della linea “Pharcos”, facenti parte della linea principale della divisione aziendale, consigliando agli altri agenti di valutare diverse opportunità lavorative;
- che la sig.ra aveva presentato agli altri agenti prodotti concorrenti, esaltandone le Pt_2 qualità a detrimento dei prodotti di Parte_1
- che la sig.ra aveva abusivamente utilizzato a vantaggio della concorrente Pt_2 CP_3
l'esperienza, le conoscenze, i contatti e le informazioni costituenti patrimonio di
[...] Pt_1
di cui la era a conoscenza in virtù del rapporto di agenzia;
[...] Pt_2
- di aver registrato, dal giugno 2016 al febbraio 2017, periodo corrispondente al lasso di tempo intercorrente tra la costituzione di e la cessazione del rapporto di agenzia, un CP_3 calo del fatturato dei prodotti oggetto del contratto di agenzia, nella misura del 3% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato questo in controtendenza rispetto all'andamento del fatturato generato dai medesimi prodotti nelle altre zone d'Italia;
- di avere, dunque, diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte sopra descritte, quantificati nella misura complessiva di € 166.000,00, di cui € 100.000,00 quali somme corrisposte all'agente a titolo di emolumenti in forza del contratto, poiché erogate a pagina 5 di 13 fronte di prestazioni infedeli ed € 66.000,00 per la riscontrata contrazione del fatturato e per il mancato guadagno che era lecito attendersi.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio la società
[...]
addebitandole la violazione degli obblighi Parte_2 di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché delle disposizioni contrattuali (artt. 4, 8 e 13 del contratto di agenzia) e delle disposizioni di cui agli artt. 1743 e
1746 c.c., esercitando, quindi, nei confronti della medesima, un'azione risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Dalla lettura degli atti di causa si evince altresì che, secondo la difesa attorea, le condotte descritte sarebbero addebitabili a tutte le parti convenute a titolo di atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c..
Detta disposizione normativa stabilisce che «ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente,
o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600]».
È del tutto pacifico, in dottrina, che tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell'illecito civile si configura un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali proprie della seconda, tali per cui, in presenza di un illecito civile, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza, la quale ha affermato che le norme sulla concorrenza sleale rappresentano un'applicazione specifica del dovere generico di non cagionare danni ingiusti ad altri, riferita al campo della tutela dei prodotti dell'azienda, sicché la violazione delle stesse comporta una responsabilità extracontrattuale a carico di chi se ne è reso autore
(Cass. n. 2501/1992).
Tanto premesso, riguardo alla dedotta responsabilità da inadempimento contrattuale di trova applicazione il principio Controparte_7 secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del pagina 6 di 13 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30.10.2001 n. 13533).
Inoltre, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. stabilisce che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio, avendo documentato che con la convenuta è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato avente decorrenza dall'1.1.2003 (doc. 5), in relazione al quale nel mese di settembre 2016 l'agente ha comunicato la propria volontà di recedere (doc. 7).
Dall'esame del testo contrattuale siglato in data 23.12.2002, risulta che ha Parte_1 conferito alla “l'incarico di Parte_2 promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei nostri prodotti, di cui all'allegato documento A, svolgendo l'attività di propaganda, necessaria per il raggiungimento di tale finalità, visitando studi medici, farmacie, distributori e grossisti dislocati nella Vostra zona di competenza”, nonché di “coordinare l'attività degli altri agenti della Società scrivente che operano nella Vs. zona di competenza” (cfr. art. 1 contratto prodotto sub doc. n. 5 cit.).
Richiamata la normativa vigente (cfr. art. 8 del contratto), all'art. 4 del contratto le parti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1743 c.c. in materia di agenzia, hanno stabilito uno specifico divieto di concorrenza in capo all'agente, prevedendo che “nella zona affidataVi non potrete trattare direttamente o per interposta persona affari per conto proprio o di altre imprese concorrenti con la società preponente, commercializzanti prodotti similari, affini o comunque attinenti ai settori merceologici in cui la società stessa opera, che possano danneggiare l'immagine acquisita nel mercato italiano dalla BIODUE S.r.l. e dai marchi dalla stessa commercializzati, o che possano comunque danneggiare gli interessi economici di questa società”.
Ebbene, risulta provato e non contestato che in data 19.5.2016 - quando era ancora pacificamente in corso il rapporto di agenzia – è stata costituita in Divignano (NO) e, dunque, nella medesima zona in cui operava l'agente (cfr. allegato A al contratto di agenzia prodotto sub doc. n. 2 e successive modifiche prodotte sub doc. n. 6), la società CP_3
pagina 7 di 13 (C.F./P.IVA ), amministrata dalla sig.ra , in forza di atto del P.IVA_3 Parte_2
19.5.2016 (doc. 8 di parte attrice).
L'esame delle visure camerali di (doc. 1 di parte attrice) e di Parte_1 CP_3
(doc. 8 di parte attrice), e, più in particolare, il confronto tra gli oggetti sociali delle due società, conducono a ritenere che costituisca un'impresa concorrente di CP_3 Pt_1
in quanto commercializzante prodotti similari, affini o comunque attinenti ai settori
[...] merceologici in cui la società attrice opera.
Invero, risulta che l'attrice svolga, in particolare, attività di lavorazione e produzione di articoli sanitari, alimentari, erboristici, fitoterapici, nonché di trasformazione, confezionamento e commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, dei citati articoli, mentre la convenuta svolga, in particolare, attività di commercio, sia al minuto che CP_3 all'ingrosso, import ed export di prodotti alimentari, parafarmaci, integratori ed altri.
A ciò si aggiunga che l'allegazione attorea secondo la quale distribuirebbe la CP_3 linea di prodotti commercializzata con il marchio “ ”, nella quale sono annoverati CP_4 prodotti, elencati al doc. 9 di parte attrice, del tutto affini a quelli che l'agente avrebbe dovuto promuovere ed in particolare a quelli della linea “Pharcos”, non risulta contestata dalla convenuta.
Giova richiamare che, ai fini della violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 1743 c.c., non è richiesto che il comportamento dell'agente si iscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa, né che lo stesso abbia necessariamente determinato la conclusione di uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente e un'impresa concorrente di quest'ultimo, essendo invece sufficiente un'attività dell'agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile alterazione, a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti (Cassazione civile sez. II, 23/04/2002, n. 5920).
Costituitasi in giudizio, parte convenuta si è unicamente difesa sostenendo che non vi sarebbe stata, da parte di alcuna Parte_2 violazione delle pattuizioni contrattuali, posto che la sebbene costituita nel CP_3 mese di maggio 2016, avrebbe di fatto “avviato la propria attività solo successivamente, restando nelle more inattiva” e che “cessato il rapporto di collaborazione tra e G&G non sussisteva Pt_1 alcun vincolo e/o limitazione di operatività per alcuna delle parti convenute”, non essendo stato pagina 8 di 13 previsto uno specifico divieto di concorrenza anche per la fase successiva alla cessazione del vincolo contrattuale (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, deve rilevarsi che, sebbene detta deduzione abbia trovato riscontro documentale
(cfr. doc. 8 di parte attrice cit., laddove effettivamente viene individuata, quale data di inizio attività il giorno 13.9.2016, nonché doc. 5 cit., ove non risulta pattuito un divieto di concorrenza successivamente al venir meno del rapporto contrattuale), è tuttavia pacifico che l'agente, trasmessa la comunicazione di recesso in data 19.9.2016, si sia dichiarato “disponibile
a prestare il preavviso come previsto dal vigente AEC, pertanto il rapporto di agenzia si intenderà risolto a decorrere dal 1° marzo 2017, salve Vostre diverse decisioni o determinazioni” (cfr. doc. n. 7 di parte attrice) e abbia di fatto continuato a rendere le proprie prestazioni sino al mese di febbraio 2017, le quali sono state regolarmente retribuite come allegato e documentato da
Parte_1
Deve, dunque, concludersi che dalla comunicazione di recesso (19.9.2016) sino alla fine del periodo di preavviso (28.2.2017), la sig.ra abbia operato simultaneamente sia quale Pt_2 socia accomandataria di e, Parte_2 quindi, quale agente della società attrice, sia quale amministratrice unica della costituita concorrente Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che detta condotta costituisca certamente una violazione dell'art. 4 del contratto di agenzia, nonché dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., a nulla rilevando che, come sostenuto dalla convenuta, l'agente svolgesse unicamente attività di informatrice scientifica e non vendesse direttamente alcun prodotto commercializzato da stanti gli specifici obblighi di Parte_1 non concorrenza previsti dall'art. 4 del contratto.
Quanto al dedotto mancato coordinamento o affiancamento degli altri agenti, si pone in evidenza che l'allegazione attorea appare formulata in maniera alquanto generica, non essendo stata puntualmente indicata l'attività che la sig.ra avrebbe dovuto svolgere;
Pt_2 inoltre, quanto addebitato da alla controparte non ha trovato riscontro Parte_1 probatorio. L'istruttoria orale condotta ha, invece, confermato la ricostruzione fornita dalla convenuta, secondo la quale, fin dalla comunicazione di recesso, la stessa sarebbe stata esclusa da ogni attività formativa e dagli eventi aziendali, venendo immediatamente sostituita nell'attività di coordinamento (cfr. in particolare deposizioni rese dai testi Tes_4
e . Tes_3 Tes_7
pagina 9 di 13 Non hanno trovato alcuna conferma neppure le deduzioni attoree secondo cui la Pt_2 avrebbe diffuso notizie infondate su un presunto stato di crisi della Parte_1 consigliando ad altri agenti di valutare differenti opportunità lavorative, nonché sulla sopravvenuta mancanza di interesse a commercializzare i prodotti della linea “Pharcos”. Sul punto, si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai testi e i quali Tes_4 Tes_3 Tes_7 hanno espressamente escluso che ciò sia accaduto. Quanto invece alla deposizione della teste l'unica ad avere confermato la ricostruzione attorea, va rilevato che la stessa ha Tes_2 reso una testimonianza de relato, a cui, dunque, non può attribuirsi rilevanza, avendo ella riportato fatti dei quali non è venuta a conoscenza per esperienza diretta, ma perché riferiti da terze persone. Quanto alla teste la stessa, sentita sul capitolo 5 della memoria del CP_6
29.3.2019 di parte attrice, non ha saputo fornire una dichiarazione puntuale, non essendo riuscita a collocare temporalmente i fatti.
L'attrice ha poi addebitato alla convenuta di avere presentato agli altri agenti prodotti concorrenti con i propri, esaltandone le qualità a detrimento di quelli commercializzati da
Sul punto, dall'istruttoria è emerso che, per prassi aziendale, “i prodotti della Parte_1 concorrenza vengono analizzati in tutte le riunioni” (cfr. deposizione del teste ed ancora Tes_7 che “capita che agli agenti vengano offerti prodotti al fine di una valutazione” (così il teste ). Tes_3
Dal complesso delle dichiarazioni rese anche dagli altri testi, i quali hanno escluso la circostanza (teste e reso testimonianza de relato (teste , deve ritenersi che Tes_4 Tes_2 non sia stata raggiunta la prova di quanto allegato dalla parte attrice.
In ultimo, ha contestato alla convenuta di aver abusivamente utilizzato a Parte_1 vantaggio della concorrente l'esperienza, le conoscenze, i contatti e le CP_3 informazioni costituenti patrimonio dell'attrice, di cui Parte_2 era a conoscenza in virtù del rapporto di agenzia.
[...]
In relazione alle suddette allegazioni attoree, formulate in citazione in maniera generica, non risultando specificato quali informazioni e contatti sarebbero stati utilizzati abusivamente, parte attrice non ha assolto il proprio onere probatorio, non essendo emerso alcunché né dalla documentazione prodotta agli atti, né dall'espletata istruttoria orale.
Tanto premesso, risultando provata, come sopra esposto, unicamente la violazione, da parte di del divieto di concorrenza di Parte_2 cui all'art. 4 del contratto, nonché dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ma non le ulteriori condotte addebitate a titolo extracontrattuale anche alle altre parti convenute, deve concludersi nel senso che sussista unicamente una pagina 10 di 13 responsabilità da inadempimento contrattuale in capo alla predetta società in accomandita semplice.
Occorre ora vagliare quali danni siano risarcibili, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso contrattuale è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A tal proposito, va tenuta in debita considerazione la circostanza che la violazione contrattuale pacificamente addebitabile alla società convenuta rivestisse, Parte_2 nello schema negoziale voluto dalle parti, primaria importanza, tanto che sia l'art. 4 che il successivo art. 14 hanno riconnesso alla violazione del divieto di concorrenza l'automatica risoluzione del contratto di agenzia in essere.
Nel caso di specie, l'attrice non ha invocato la clausola contrattuale ed il conseguente effetto risolutorio per interrompere il rapporto con l'agente, essendo venuta a conoscenza dell'inadempimento contrattuale solo in data successiva all'intervenuto recesso di parte convenuta, cosicché il contratto è venuto meno in forza del recesso regolarmente esercitato dall'agente.
Ebbene, l'avere l'attrice beneficiato di una prestazione contrattuale resa in violazione di una delle principali obbligazioni assunte dall'agente, è fonte di danno per la società medesima, nella misura in cui quest'ultima ha corrisposto dei compensi a fronte di una prestazione resa infedelmente.
Ove l'inadempienza fosse stata appresa tempestivamente e fosse quindi stata invocata la risoluzione contrattuale in virtù della clausola risolutiva espressa, alcun compenso sarebbe stato ulteriormente dovuto ed avrebbero, altresì, costituito oggetto di restituzione le somme già versate nel periodo in cui la violazione contrattuale è stata perpetrata e pari effetto deve potersi realizzare anche ove non sia stato possibile, per ragioni temporali, avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Deve quindi essere oggetto di restituzione quanto versato a titolo di corrispettivo contrattuale, quantificato in € 87.393,49 (doc. 15 e 27 di parte attrice), sulla scorta di un calcolo non contestato dalla controparte. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, tuttavia, va contenuta in quanto versato in costanza di operatività della società e, CP_3 dunque, dalla metà del mese di settembre del 2016 fino al termine del rapporto contrattuale,
pagina 11 di 13 per complessivi € 49.107,63, poiché è in tale periodo che la prestazione è stata resa infedelmente.
Le ulteriori domande risarcitorie avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento.
Non può accogliersi la domanda relativa alla perdita di fatturato ed al mancato guadagno atteso, in difetto di adeguata prova della riconducibilità causale del dedotto calo di fatturato alla condotta inadempiente della convenuta. La documentazione prodotta, infatti, non consente di presumere che la contrazione del fatturato sia legata all'inadempienza dell'agente e non a fattori differenti, quali una variazione del mercato nell'area indicata o scelte imprenditoriali della società attrice.
Tale conclusione si impone in mancanza di ulteriori elementi, gravi, precisi e concordanti che consentano di concludere nel senso dell'imputabilità del danno all'operato della convenuta.
In tal senso va rilevato come i doc. 10 e 11, costituiti dai tabulati di raffronto dei fatturati, siano relativi al periodo in cui si è verificato l'inadempimento contrattuale ed al corrispondente periodo dell'anno precedente e così anche i tabulati di cui ai doc. da 28 a 45.
Nulla è stato prodotto in relazione alle annualità successive, sicché difettano elementi utili per comprendere le cause del calo di fatturato nel lasso di tempo evidenziato. Sarebbe, invero, stata opportuna l'allegazione anche di dati riferiti al periodo successivo, onde verificare se la diminuzione del fatturato sia stata circostanza isolata, verificatasi tra il 2016 ed il 2017, ovvero se si sia trattato di un trend economico negativo, iniziato allora e protrattosi anche successivamente.
Infine, va osservato come non siano risultati provati gli atti di concorrenza sleale dedotti da parte attrice, con ciò risultando ancor più arduo, in assenza di ulteriori elementi a supporto, formulare una prognosi di imputabilità del calo di fatturato alla condotta della convenuta.
Per le ragioni esposte le domande svolte da parte attrice devono essere accolte nei confronti di entro i limiti indicati e rigettate Parte_2 nei confronti delle altre convenute.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 1) in parziale accoglimento delle domande, accertato l'inadempimento contrattuale di la condanna a pagare a Pt_2 Parte_2 parte attrice la somma di € 49.107,63, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) condanna parte convenuta Parte_2
a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre al 15%
[...] per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati;
4) condanna parte attrice a rimborsare a e a Parte_2 CP_3 in solido, le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2123/2018 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIAN LUCA ROMANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LUISA MANCINI in Novara alla via San Bernardino da Siena n.
2/E
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e C.F. ), in CP_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti
GIUSEPPE GRANATA e MATTEO MARIO GRANATA ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Milano alla via E. Besana n. 5
PARTI CONVENUTE
Oggetto: contratto di agenzia - concorrenza sleale
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Novara, per le causali tutte di cui alla narrativa degli atti di causa
e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione: accertare e dichiarare che i fatti descritti nella
pagina 1 di 13 narrativa in atti hanno costituito gravi inadempienze contrattuali imputabili alla
[...]
e/o atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. Parte_2
2598 c.c. imputabili a tutte le parti convenute, per le causali tutte e nei termini meglio indicati nella narrativa in atti e, per l'effetto, condannare la società Parte_2
la SI.ra e la società in solido fra loro
[...] Parte_2 CP_3
e/o ciascuna per quanto di ragione, a risarcire i danni subiti e subendi dalla società attrice in ragione dei fatti oggetto di causa nella misura di € 166.000,00, o in quella diversa misura, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: Si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in atti che non sono state ammesse, e pertanto, si insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: A) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, i quali vengono identificati con la medesima numerazione già indicata in atti, a valere anche quali prove contrarie: 1) DCV che l'incarico di coordinamento affidato alla con il contratto che si esibisce (doc.to n. 5, fasc. Parte_2 Pt_1
consisteva nel tenere i rapporti con gli agenti operanti nella zona assegnata alla predetta
[...] società per conto della preponente nell'affiancare e sostenere gli agenti coordinati Parte_1 nelle visite agli studi medici nell'obiettivo di incrementare il fatturato della preponente, nello stimolare l'attività degli stessi agenti a perseguire le strategie commerciali aziendali coprendo il territorio assegnato. 2) DCV se, dal maggio-giugno 2016 sino al termine del suo rapporto con
occorso in data 28/2/2017, la socia accomandataria della Parte_1 Pt_2 Parte_2
SI.ra , ha svolto l'attività di affiancamento degli agenti dalla stessa Parte_2 coordinati nelle loro visite agli studi medici. 3) DCV se, dal maggio-giugno 2016 sino al termine del suo rapporto con occorso in data 28/2/2017, la socia accomandataria della Parte_1 [...]
SI.ra , ha omesso di affiancare alcuni degli agenti dalla Parte_2 Parte_2 stessa coordinati nelle loro visite agli studi medici. 7) DCV che i prodotti a marchio “ ” CP_4 riportati nel listino che si esibisce (doc.to n. 9, fasc. sono prodotti affini ai prodotti Parte_1 della linea “Pharcos” di riportati nel contratto che si esibisce (doc.to n. 5, fasc. Parte_1 Pt_1
e indichi i prodotti fra loro affini. 8) DCV che i prodotti a marchio “ ” riportati nel
[...] CP_4 listino che si esibisce (doc.to n. 9, fasc. sono prodotti concorrenti dei prodotti della Parte_1 linea “Pharcos” di riportati nel contratto che si esibisce (doc.to n. 5, fasc. Parte_1 Pt_1 Contr
e indichi i prodotti fra loro concorrenti. 11) che conferma che il documento che si
[...] mostra (doc.to n. 46, fasc. riporta i prezzi dei prodotti delle linee “Pharcos” e Parte_1
“Biofta” fino al 31/12/2016 e i prezzi degli stessi prodotti modificati e dei prodotti nuovi di tali linee
pagina 2 di 13 introdotti dall'1/1/2017. Si indicano a testi: - il SI. dom.to in Via Testimone_1
Lungomare S. Vito n. 55 a Mazara del Vallo (TP), sui capitoli di cui ai nn. 1), 7), 8) e 11); - la
SI.ra dom.ta in Via Giolitti n. 57 a Pesaro, sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3), Testimone_2
7), 8) e 11); - il SI. , dom.to in Via Trento e Trieste n. 88/b a Mede (PV), sui capitoli Testimone_3 di cui ai nn. 1), 2), 3), 7) e 8); - il SI. dom.to in Via S. Giovanni Bosco n. 33 a Testimone_4
Brugherio (MI), sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3) e 8); - la SI.ra dom.ta in Via G. Controparte_6 da Verrazzano n. 15 a Rivalta (TO), sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3), 7) e 8); - il SI. Tes_5
dom.to in Piazza Europa n. 33 a OR (MI), sui capitoli di cui ai nn. 1), 2), 3), 7) e 8); - il
[...]
SI. dom.to c/o Via A Lorenzetti n. 3/a in loc. Sambuca a Testimone_6 Parte_1
Tavarnelle val di Pesa (FI), sul capitolo di cui al n. 11). B) ove ritenuto necessario, ammettere
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: 1) accertare la riferibilità alla SI.ra Parte_2
dei tentativi di accesso effettuati in data 9/3/2018 all'area riservata del sito pharcos.com di
[...] cui al documento n. 23 in atti, nonché degli ulteriori tentativi di cui ai documenti nn. 49 e 50 in atti;
2) quantificare i danni patrimoniali subiti da in ragione dei fatti di causa. C) Parte_1
Respingere tutte le istanze istruttorie eventualmente reiterate dalle parti convenute per i motivi tutti di cui alla narrativa in atti. D) In denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi articolate ex adverso, ammettere a controprova sui capitoli di prova eventualmente Parte_1 ammessi con i medesimi testi indicati da controparte, nonché, relativamente ai capitoli di prova di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 16), 17), 18) e 21) articolati dalle convenute, anche con i seguenti testi: SI. res. in Borgo Tegolaio n. 42 a Firenze, SI. Parte_3 Testimone_1
SI.ra SI. , SI. SI.ra
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 CP_6
e SI. e, sui capitoli di prova di cui ai numeri 22), 23), 24) e 25) articolati
[...] Testimone_5 dalle convenute, anche con i seguenti testi: SI. SI.ra SI. Parte_3 Testimone_2
e SI. Con perfetta osservanza”. Testimone_4 Testimone_5
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda e deduzione rigettata: In via principale, nel merito: - respingere le avverse domande perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atti. In via istruttoria: - ammettere le istanze istruttorie formulate e non ammesse.
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge”.
pagina 3 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver stipulato con Parte_1 un contratto di agenzia a tempo Parte_2 indeterminato avente decorrenza dall'1.1.2003 (poi risolto a seguito di comunicazione di recesso del 19.9.2016), con cui veniva conferito all'agente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti indicati nell'allegato A del contratto medesimo nella zona di competenza, nonché di coordinare l'attività degli altri agenti di commercio che operavano nella zona assegnata, ha convenuto in giudizio Parte_2
, nonché
[...] Parte_2 CP_3 di cui è amministratrice unica la sig.ra , per sentirle condannare al risarcimento dei Pt_2 danni, quantificati nella misura di € 166.000,00, patiti a seguito di gravi inadempienze contrattuali imputabili a e/o di Parte_2 atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. imputabili a tutte le parti convenute, nel periodo intercorrente tra il mese di maggio 2016 (data di costituzione di e la cessazione CP_3 del rapporto di agenzia.
Le convenute si sono costituite in giudizio con un'unica comparsa di risposta, contestando le avverse pretese e concludendo per l'integrale rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale ed attraverso l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti.
***
Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, parte attrice ha dedotto:
- di avere concluso con la sig.ra un contratto di procacciamento di affari della durata Pt_2 di un anno con decorrenza dall'1.3.2002, consensualmente risolto con effetto dall'1.1.2003;
- di avere successivamente e, segnatamente, in data 23.12.2002, stipulato con la società un contratto di agenzia a tempo Parte_2 indeterminato, avente decorrenza dall'1.1.2003, con cui veniva conferito alla predetta società
l'incarico di agire come agente monomandatario senza deposito;
- che, in forza di detto contratto, l'agente assumeva l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti indicati nell'allegato A del contratto medesimo (cosmetici,
pagina 4 di 13 integratori alimentari e dispositivi medici già oggetto del precedente contratto di procacciamento), svolgendo attività di propaganda ed informazione scientifica nella zona di competenza, nonché di coordinare l'attività degli altri agenti di commercio operanti nella medesima zona assegnata;
- che, con missiva pervenuta in data 19.9.2016, la sig.ra , in qualità di socia Pt_2 accomandataria della società Parte_2 comunicava il proprio recesso dal suddetto contratto di agenzia, dichiarandosi disponibile a prestare la propria attività per tutto il periodo di preavviso e, dunque, sino al 28.2.2017;
- che, nel gennaio 2018, l'attrice veniva a conoscenza del fatto che la sig.ra aveva Pt_2 costituito, in data 19.5.2016 e, quindi, quando era ancora in corso il rapporto di agenzia, la società società concorrente di poiché distributrice di una linea CP_3 Parte_1 di prodotti commercializzata con il marchio “ ”, affini a quelli di che CP_4 Parte_1
l'agente avrebbe dovuto promuovere;
- di avere, poi, appreso che l'agente si era resa altresì inadempiente rispetto all'obbligo di affiancamento degli altri agenti operanti nella medesima zona;
- che la sig.ra aveva diffuso notizie del tutto infondate sul proprio conto e, nello Pt_2 specifico, relative ad un presunto stato di crisi ed alla sopravvenuta mancanza di interesse a commercializzare i prodotti della linea “Pharcos”, facenti parte della linea principale della divisione aziendale, consigliando agli altri agenti di valutare diverse opportunità lavorative;
- che la sig.ra aveva presentato agli altri agenti prodotti concorrenti, esaltandone le Pt_2 qualità a detrimento dei prodotti di Parte_1
- che la sig.ra aveva abusivamente utilizzato a vantaggio della concorrente Pt_2 CP_3
l'esperienza, le conoscenze, i contatti e le informazioni costituenti patrimonio di
[...] Pt_1
di cui la era a conoscenza in virtù del rapporto di agenzia;
[...] Pt_2
- di aver registrato, dal giugno 2016 al febbraio 2017, periodo corrispondente al lasso di tempo intercorrente tra la costituzione di e la cessazione del rapporto di agenzia, un CP_3 calo del fatturato dei prodotti oggetto del contratto di agenzia, nella misura del 3% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato questo in controtendenza rispetto all'andamento del fatturato generato dai medesimi prodotti nelle altre zone d'Italia;
- di avere, dunque, diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte sopra descritte, quantificati nella misura complessiva di € 166.000,00, di cui € 100.000,00 quali somme corrisposte all'agente a titolo di emolumenti in forza del contratto, poiché erogate a pagina 5 di 13 fronte di prestazioni infedeli ed € 66.000,00 per la riscontrata contrazione del fatturato e per il mancato guadagno che era lecito attendersi.
Sulla base di tali premesse, parte attrice ha convenuto in giudizio la società
[...]
addebitandole la violazione degli obblighi Parte_2 di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché delle disposizioni contrattuali (artt. 4, 8 e 13 del contratto di agenzia) e delle disposizioni di cui agli artt. 1743 e
1746 c.c., esercitando, quindi, nei confronti della medesima, un'azione risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Dalla lettura degli atti di causa si evince altresì che, secondo la difesa attorea, le condotte descritte sarebbero addebitabili a tutte le parti convenute a titolo di atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c..
Detta disposizione normativa stabilisce che «ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente,
o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600]».
È del tutto pacifico, in dottrina, che tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell'illecito civile si configura un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali proprie della seconda, tali per cui, in presenza di un illecito civile, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e dell'imputabilità soggettiva. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza, la quale ha affermato che le norme sulla concorrenza sleale rappresentano un'applicazione specifica del dovere generico di non cagionare danni ingiusti ad altri, riferita al campo della tutela dei prodotti dell'azienda, sicché la violazione delle stesse comporta una responsabilità extracontrattuale a carico di chi se ne è reso autore
(Cass. n. 2501/1992).
Tanto premesso, riguardo alla dedotta responsabilità da inadempimento contrattuale di trova applicazione il principio Controparte_7 secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del pagina 6 di 13 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile, SS.UU., sentenza 30.10.2001 n. 13533).
Inoltre, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. stabilisce che «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio, avendo documentato che con la convenuta è intercorso un contratto di agenzia a tempo indeterminato avente decorrenza dall'1.1.2003 (doc. 5), in relazione al quale nel mese di settembre 2016 l'agente ha comunicato la propria volontà di recedere (doc. 7).
Dall'esame del testo contrattuale siglato in data 23.12.2002, risulta che ha Parte_1 conferito alla “l'incarico di Parte_2 promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei nostri prodotti, di cui all'allegato documento A, svolgendo l'attività di propaganda, necessaria per il raggiungimento di tale finalità, visitando studi medici, farmacie, distributori e grossisti dislocati nella Vostra zona di competenza”, nonché di “coordinare l'attività degli altri agenti della Società scrivente che operano nella Vs. zona di competenza” (cfr. art. 1 contratto prodotto sub doc. n. 5 cit.).
Richiamata la normativa vigente (cfr. art. 8 del contratto), all'art. 4 del contratto le parti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1743 c.c. in materia di agenzia, hanno stabilito uno specifico divieto di concorrenza in capo all'agente, prevedendo che “nella zona affidataVi non potrete trattare direttamente o per interposta persona affari per conto proprio o di altre imprese concorrenti con la società preponente, commercializzanti prodotti similari, affini o comunque attinenti ai settori merceologici in cui la società stessa opera, che possano danneggiare l'immagine acquisita nel mercato italiano dalla BIODUE S.r.l. e dai marchi dalla stessa commercializzati, o che possano comunque danneggiare gli interessi economici di questa società”.
Ebbene, risulta provato e non contestato che in data 19.5.2016 - quando era ancora pacificamente in corso il rapporto di agenzia – è stata costituita in Divignano (NO) e, dunque, nella medesima zona in cui operava l'agente (cfr. allegato A al contratto di agenzia prodotto sub doc. n. 2 e successive modifiche prodotte sub doc. n. 6), la società CP_3
pagina 7 di 13 (C.F./P.IVA ), amministrata dalla sig.ra , in forza di atto del P.IVA_3 Parte_2
19.5.2016 (doc. 8 di parte attrice).
L'esame delle visure camerali di (doc. 1 di parte attrice) e di Parte_1 CP_3
(doc. 8 di parte attrice), e, più in particolare, il confronto tra gli oggetti sociali delle due società, conducono a ritenere che costituisca un'impresa concorrente di CP_3 Pt_1
in quanto commercializzante prodotti similari, affini o comunque attinenti ai settori
[...] merceologici in cui la società attrice opera.
Invero, risulta che l'attrice svolga, in particolare, attività di lavorazione e produzione di articoli sanitari, alimentari, erboristici, fitoterapici, nonché di trasformazione, confezionamento e commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, dei citati articoli, mentre la convenuta svolga, in particolare, attività di commercio, sia al minuto che CP_3 all'ingrosso, import ed export di prodotti alimentari, parafarmaci, integratori ed altri.
A ciò si aggiunga che l'allegazione attorea secondo la quale distribuirebbe la CP_3 linea di prodotti commercializzata con il marchio “ ”, nella quale sono annoverati CP_4 prodotti, elencati al doc. 9 di parte attrice, del tutto affini a quelli che l'agente avrebbe dovuto promuovere ed in particolare a quelli della linea “Pharcos”, non risulta contestata dalla convenuta.
Giova richiamare che, ai fini della violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 1743 c.c., non è richiesto che il comportamento dell'agente si iscriva nell'ambito di un rapporto di stabile collaborazione con altra impresa, né che lo stesso abbia necessariamente determinato la conclusione di uno o più contratti tra un cliente anche solo potenziale del suo preponente e un'impresa concorrente di quest'ultimo, essendo invece sufficiente un'attività dell'agente medesimo idonea a determinare un dirottamento della clientela del suo preponente presso imprese concorrenti, con possibile alterazione, a favore di queste ultime, in una stessa zona e in uno stesso ramo di affari, delle originarie condizioni della domanda di determinati prodotti (Cassazione civile sez. II, 23/04/2002, n. 5920).
Costituitasi in giudizio, parte convenuta si è unicamente difesa sostenendo che non vi sarebbe stata, da parte di alcuna Parte_2 violazione delle pattuizioni contrattuali, posto che la sebbene costituita nel CP_3 mese di maggio 2016, avrebbe di fatto “avviato la propria attività solo successivamente, restando nelle more inattiva” e che “cessato il rapporto di collaborazione tra e G&G non sussisteva Pt_1 alcun vincolo e/o limitazione di operatività per alcuna delle parti convenute”, non essendo stato pagina 8 di 13 previsto uno specifico divieto di concorrenza anche per la fase successiva alla cessazione del vincolo contrattuale (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, deve rilevarsi che, sebbene detta deduzione abbia trovato riscontro documentale
(cfr. doc. 8 di parte attrice cit., laddove effettivamente viene individuata, quale data di inizio attività il giorno 13.9.2016, nonché doc. 5 cit., ove non risulta pattuito un divieto di concorrenza successivamente al venir meno del rapporto contrattuale), è tuttavia pacifico che l'agente, trasmessa la comunicazione di recesso in data 19.9.2016, si sia dichiarato “disponibile
a prestare il preavviso come previsto dal vigente AEC, pertanto il rapporto di agenzia si intenderà risolto a decorrere dal 1° marzo 2017, salve Vostre diverse decisioni o determinazioni” (cfr. doc. n. 7 di parte attrice) e abbia di fatto continuato a rendere le proprie prestazioni sino al mese di febbraio 2017, le quali sono state regolarmente retribuite come allegato e documentato da
Parte_1
Deve, dunque, concludersi che dalla comunicazione di recesso (19.9.2016) sino alla fine del periodo di preavviso (28.2.2017), la sig.ra abbia operato simultaneamente sia quale Pt_2 socia accomandataria di e, Parte_2 quindi, quale agente della società attrice, sia quale amministratrice unica della costituita concorrente Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che detta condotta costituisca certamente una violazione dell'art. 4 del contratto di agenzia, nonché dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., a nulla rilevando che, come sostenuto dalla convenuta, l'agente svolgesse unicamente attività di informatrice scientifica e non vendesse direttamente alcun prodotto commercializzato da stanti gli specifici obblighi di Parte_1 non concorrenza previsti dall'art. 4 del contratto.
Quanto al dedotto mancato coordinamento o affiancamento degli altri agenti, si pone in evidenza che l'allegazione attorea appare formulata in maniera alquanto generica, non essendo stata puntualmente indicata l'attività che la sig.ra avrebbe dovuto svolgere;
Pt_2 inoltre, quanto addebitato da alla controparte non ha trovato riscontro Parte_1 probatorio. L'istruttoria orale condotta ha, invece, confermato la ricostruzione fornita dalla convenuta, secondo la quale, fin dalla comunicazione di recesso, la stessa sarebbe stata esclusa da ogni attività formativa e dagli eventi aziendali, venendo immediatamente sostituita nell'attività di coordinamento (cfr. in particolare deposizioni rese dai testi Tes_4
e . Tes_3 Tes_7
pagina 9 di 13 Non hanno trovato alcuna conferma neppure le deduzioni attoree secondo cui la Pt_2 avrebbe diffuso notizie infondate su un presunto stato di crisi della Parte_1 consigliando ad altri agenti di valutare differenti opportunità lavorative, nonché sulla sopravvenuta mancanza di interesse a commercializzare i prodotti della linea “Pharcos”. Sul punto, si vedano in particolare le dichiarazioni rese dai testi e i quali Tes_4 Tes_3 Tes_7 hanno espressamente escluso che ciò sia accaduto. Quanto invece alla deposizione della teste l'unica ad avere confermato la ricostruzione attorea, va rilevato che la stessa ha Tes_2 reso una testimonianza de relato, a cui, dunque, non può attribuirsi rilevanza, avendo ella riportato fatti dei quali non è venuta a conoscenza per esperienza diretta, ma perché riferiti da terze persone. Quanto alla teste la stessa, sentita sul capitolo 5 della memoria del CP_6
29.3.2019 di parte attrice, non ha saputo fornire una dichiarazione puntuale, non essendo riuscita a collocare temporalmente i fatti.
L'attrice ha poi addebitato alla convenuta di avere presentato agli altri agenti prodotti concorrenti con i propri, esaltandone le qualità a detrimento di quelli commercializzati da
Sul punto, dall'istruttoria è emerso che, per prassi aziendale, “i prodotti della Parte_1 concorrenza vengono analizzati in tutte le riunioni” (cfr. deposizione del teste ed ancora Tes_7 che “capita che agli agenti vengano offerti prodotti al fine di una valutazione” (così il teste ). Tes_3
Dal complesso delle dichiarazioni rese anche dagli altri testi, i quali hanno escluso la circostanza (teste e reso testimonianza de relato (teste , deve ritenersi che Tes_4 Tes_2 non sia stata raggiunta la prova di quanto allegato dalla parte attrice.
In ultimo, ha contestato alla convenuta di aver abusivamente utilizzato a Parte_1 vantaggio della concorrente l'esperienza, le conoscenze, i contatti e le CP_3 informazioni costituenti patrimonio dell'attrice, di cui Parte_2 era a conoscenza in virtù del rapporto di agenzia.
[...]
In relazione alle suddette allegazioni attoree, formulate in citazione in maniera generica, non risultando specificato quali informazioni e contatti sarebbero stati utilizzati abusivamente, parte attrice non ha assolto il proprio onere probatorio, non essendo emerso alcunché né dalla documentazione prodotta agli atti, né dall'espletata istruttoria orale.
Tanto premesso, risultando provata, come sopra esposto, unicamente la violazione, da parte di del divieto di concorrenza di Parte_2 cui all'art. 4 del contratto, nonché dei generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ma non le ulteriori condotte addebitate a titolo extracontrattuale anche alle altre parti convenute, deve concludersi nel senso che sussista unicamente una pagina 10 di 13 responsabilità da inadempimento contrattuale in capo alla predetta società in accomandita semplice.
Occorre ora vagliare quali danni siano risarcibili, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso contrattuale è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A tal proposito, va tenuta in debita considerazione la circostanza che la violazione contrattuale pacificamente addebitabile alla società convenuta rivestisse, Parte_2 nello schema negoziale voluto dalle parti, primaria importanza, tanto che sia l'art. 4 che il successivo art. 14 hanno riconnesso alla violazione del divieto di concorrenza l'automatica risoluzione del contratto di agenzia in essere.
Nel caso di specie, l'attrice non ha invocato la clausola contrattuale ed il conseguente effetto risolutorio per interrompere il rapporto con l'agente, essendo venuta a conoscenza dell'inadempimento contrattuale solo in data successiva all'intervenuto recesso di parte convenuta, cosicché il contratto è venuto meno in forza del recesso regolarmente esercitato dall'agente.
Ebbene, l'avere l'attrice beneficiato di una prestazione contrattuale resa in violazione di una delle principali obbligazioni assunte dall'agente, è fonte di danno per la società medesima, nella misura in cui quest'ultima ha corrisposto dei compensi a fronte di una prestazione resa infedelmente.
Ove l'inadempienza fosse stata appresa tempestivamente e fosse quindi stata invocata la risoluzione contrattuale in virtù della clausola risolutiva espressa, alcun compenso sarebbe stato ulteriormente dovuto ed avrebbero, altresì, costituito oggetto di restituzione le somme già versate nel periodo in cui la violazione contrattuale è stata perpetrata e pari effetto deve potersi realizzare anche ove non sia stato possibile, per ragioni temporali, avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Deve quindi essere oggetto di restituzione quanto versato a titolo di corrispettivo contrattuale, quantificato in € 87.393,49 (doc. 15 e 27 di parte attrice), sulla scorta di un calcolo non contestato dalla controparte. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, tuttavia, va contenuta in quanto versato in costanza di operatività della società e, CP_3 dunque, dalla metà del mese di settembre del 2016 fino al termine del rapporto contrattuale,
pagina 11 di 13 per complessivi € 49.107,63, poiché è in tale periodo che la prestazione è stata resa infedelmente.
Le ulteriori domande risarcitorie avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento.
Non può accogliersi la domanda relativa alla perdita di fatturato ed al mancato guadagno atteso, in difetto di adeguata prova della riconducibilità causale del dedotto calo di fatturato alla condotta inadempiente della convenuta. La documentazione prodotta, infatti, non consente di presumere che la contrazione del fatturato sia legata all'inadempienza dell'agente e non a fattori differenti, quali una variazione del mercato nell'area indicata o scelte imprenditoriali della società attrice.
Tale conclusione si impone in mancanza di ulteriori elementi, gravi, precisi e concordanti che consentano di concludere nel senso dell'imputabilità del danno all'operato della convenuta.
In tal senso va rilevato come i doc. 10 e 11, costituiti dai tabulati di raffronto dei fatturati, siano relativi al periodo in cui si è verificato l'inadempimento contrattuale ed al corrispondente periodo dell'anno precedente e così anche i tabulati di cui ai doc. da 28 a 45.
Nulla è stato prodotto in relazione alle annualità successive, sicché difettano elementi utili per comprendere le cause del calo di fatturato nel lasso di tempo evidenziato. Sarebbe, invero, stata opportuna l'allegazione anche di dati riferiti al periodo successivo, onde verificare se la diminuzione del fatturato sia stata circostanza isolata, verificatasi tra il 2016 ed il 2017, ovvero se si sia trattato di un trend economico negativo, iniziato allora e protrattosi anche successivamente.
Infine, va osservato come non siano risultati provati gli atti di concorrenza sleale dedotti da parte attrice, con ciò risultando ancor più arduo, in assenza di ulteriori elementi a supporto, formulare una prognosi di imputabilità del calo di fatturato alla condotta della convenuta.
Per le ragioni esposte le domande svolte da parte attrice devono essere accolte nei confronti di entro i limiti indicati e rigettate Parte_2 nei confronti delle altre convenute.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 12 di 13 1) in parziale accoglimento delle domande, accertato l'inadempimento contrattuale di la condanna a pagare a Pt_2 Parte_2 parte attrice la somma di € 49.107,63, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) condanna parte convenuta Parte_2
a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre al 15%
[...] per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati;
4) condanna parte attrice a rimborsare a e a Parte_2 CP_3 in solido, le spese di lite, liquidate in € 14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
Novara, 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 13 di 13